Ordinanza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, ordinanza 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Giudice, Dottoressa Francesca Bresciani, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza celebratasi in data 4 febbraio 2025, nella controversia contraddistinta dal numero 6607 del Ruolo Generale dell'anno 2024, emette la seguente ordinanza.
Letto il ricorso introduttivo del presente procedimento, con il quale ricorrente, ha convenuto in giudizio ai CP_1 sensi del disposto dell'articolo 700 del codice di procedura civile la Direzione Provinciale di dell'Agenzia delle CP_2
EN, resistente, devesi rilevare quanto segue.
Assume la ricorrente di aver iniziato nel mese di ottobre del
2023 lavori di ristrutturazione del Condominio Mozart sito a
, in via Borgo Palazzo numeri civici 167/169 . CP_2
Ha affermato di aver intrapreso tali lavori in forza di un contratto di appalto stipulato col sunnominato condominio, appalto (il documento 3 di produzione della convenuta) avente ad oggetto lavori di efficientamento energetico qualificato per il miglioramento di almeno due classi energetiche delle palazzine facenti parte del condominio nonché lavori di messa in sicurezza antisismica.
Il tutto mediante ricorso alle agevolazioni denominate
“ecobonus 110%” e “sisma bonus 110%”.
Aggiunge che inter partes venne pattuito il corrispettivo, pari a 26.977.261,00 euro oltre oneri fiscali.
Ha assunto di aver eseguito una parte dei lavori, valorizzabili in 1.380.375,59 euro per opere di isolamento termico della palazzina “A”, in 1.848.861,86 euro per opere di isolamento termico della palazzina “D” e in 1.020.762,55 euro per opere di isolamento termico della palazzina “E”.
Per un totale di 4.250.000,00 euro.
1
1.275,00 euro, che ha corrisposto al Condominio in forza dell'articolo 13 del contratto stipulato inter partes e che, sempre in forza di tale articolo 13, il Condominio ha riversato a suo favore con bonifici parlanti (si esamini il documento 5 di produzione di parte ricorrente).
Ha aggiunto che, per la somma residua di 2.975.000,00 euro, il
Condominio, come da obblighi contrattuali (si esamini l'articolo 10 del contratto stipulato inter partes), ha esercitato l'opzione onde ottenere lo sconto in fattura, in applicazione dell'articolo 121 del Decreto Legge numero 34 del
2020 convertito con modificazioni nella legge numero 77 del
2020.
Si esamini il documento 5 di produzione di parte resistente.
Con conseguente diritto potestativo di sua titolarità di recuperare tale importo sotto forma di credito di imposta, in particolare tramite accreditamento della sunnominata somma nel suo cassetto fiscale, ad opera della resistente.
Ha poi aggiunto la ricorrente, che, malgrado la regolarità dell'iter (l'esecuzione dei lavori, la verifica da parte dei tecnici, la conclusione del procedimento di asseverazione e quant'altro necessario) nulla le è stato accreditato nel suo cassetto fiscale.
Ha chiesto dunque a questo giudice di adottare ogni provvedimento utile e necessario a pervenire all'accreditamento del sunnominato credito, appunto, nel suo cassetto fiscale.
La resistente chiede il rigetto del ricorso.
Con vittoria di spese.
Ciò posto, osserva il Giudicante quanto segue.
Devesi esaminare per pregiudizialità logica e ontologica l'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla resistente,
2 che insiste in punto per il rigetto del ricorso per inammissibilità.
Trattasi dell'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia de qua, per essere munito di giurisdizione il giudice speciale tributario.
Devesi osservare che la normativa di riferimento attribuisce l'agevolazione tramite riconoscimento in capo al Parte_1 committente delle opere (il Condominio, nel caso di specie) del relativo diritto alla detrazione, che viene ceduto come credito d'imposta all'esecutore delle stesse (la ricorrente nel caso di specie) all'esito dell'opzione per lo sconto in fattura.
Trattasi di credito d'imposta che l'esecutore delle opere (la ricorrente, nel caso di specie) chiede di rendere disponibile nel proprio cassetto fiscale.
Tale intima caratteristica di cotale credito attribuisce allo stesso natura tributaria e non civilistica.
Ora, ai sensi del disposto dell'articolo 2, comma 1, del
Decreto Legislativo numero 546 del 1992 appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio.
Tale norma, in base all'impostazione della RE Corte (si esamini la pronuncia numero 3773 del 2014) risulta applicabile in linea di principio in tutti i casi in cui un giudizio abbia ad oggetto l'esistenza di un credito d'imposta, investendo in tal caso la controversia un rapporto di natura tributaria, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice tributario.
Devesi precisare che nel caso di specie l'Agenzia delle
EN (si esaminino i documenti 12, 13 e 14 di sua
3 produzione) ha reso noto di aver sospeso gli effetti della comunicazione di cui al sunnominato documento 5, ai sensi dell'articolo 122-bis del Decreto Legge numero 34 del 2020.
Indi, per il mancato superamento dei controlli di coerenza e regolarità, ha considerato la comunicazione come non effettuata.
Si esaminino i documenti 16, 17 e 18 di produzione di parte resistente.
L'amministrazione, in sostanza, non ha riconosciuto il diritto affermato da parte ricorrente, dovendosi applicare l'ordinanza resa, in materia assimilabile alla presente, dalla RE
Corte, contraddistinta dal numero 761 del 2022 e richiamata da questo Tribunale nella sentenza numero 2082 del 2024, che afferma che la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa nel solo caso in cui l'amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto di rimborso.
Tali arresti si inquadrano nel solco dell'insegnamento della
RE Corte in forza del quale la giurisdizione tributaria opera, in via esclusiva e ratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'Amministrazione finanziaria;
la Corte ha più volte evidenziato che, ai fini della sussistenza della giurisdizione tributaria, è necessario che alla controversia non sia estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà–soggezione, proprio del rapporto tributario medesimo.
La sussistenza di potestas impositiva, intesa in senso lato, comporta l'operatività della giurisdizione tributaria.
Si esamini la pronuncia numero 2950 del 2016.
Dunque dovrà rigettarsi il ricorso.
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguiranno la soccombenza.
Per questi motivi
Il Tribunale di Bergamo rigetta il ricorso.
4 Condanna la ricorrente al pagamento, a favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in 25.852,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario pari al 15 per cento del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
Così deciso a Bergamo il 13 febbraio 2025.
Il Giudice
Dottoressa Francesca Bresciani
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