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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/06/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Procedimento Unitario n. 14-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola,
Ufficio Procedure Concorsuali
in composizione collegiale, composto dai magistrati: dott. Antonio Scortecci Presidente dott. Luigi Varrecchione Giudice dott. Matteo Torretta Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente
SENTENZA
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato nei confronti di;
Parte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina della liquidazione controllata, secondo quanto previsto dagli artt. 268 CCII, in considerazione del fatto che non vi è evidenza dell'esercizio attuale e in via personale di attività di impresa;
premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da titolo di formazione giudiziale per € 103.884,07;
ritenuto che versi effettivamente in stato di insolvenza Parte_1 non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal persistente inadempimento alle obbligazioni assunte nei confronti della odierna istante e dalla presenza di cartelle esattoriali non pagate [sulla idoneità delle cartelle di pagamento non pagate ad indiziare lo stato di insolvenza, si veda Cass. 5 dicembre 2001, n. 15407]; rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risulta superiore a € 50.000,00, in conformità a quanto dispone l'art. 268, co, 2, CCII;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
ritenuta la necessità di designare quale liquidatore un professionista iscritto nell'albo dei gestori della crisi, in conformità a quanto dispone l'art. 269 CCII e dato atto che, in attuazione del criterio di rotazione, l'incarico deve essere conferito a professionista iscritto ad altra sezione provinciale;
visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(C.F. ) con sede in VIA DELLE VILLE FIUMEFREDDO BRUZIO;
[...] C.F._1
NOMINA il dott. Matteo Torretta quale Giudice Delegato per la procedura
NOMINA LIQUIDATORE
il dott. , iscritto all'albo nazionale dei gestori della crisi di impresa Parte_2 al n. 8302, il quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere al pubblico registro automobilistico;
ORDINA
al debitore sottoposto a liquidazione controllata di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione virgola di rivendicazione odi ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII.
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione della casa di abitazione del debitore e di una sola autovettura, a scelta del liquidatore, ove necessaria per le esigenze personali e familiari del debitore.
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito Internet del tribunale e la notifica al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione. Dispone, inoltre, che, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, che la sentenza sia pubblicata presso l'Ufficio del Registro delle imprese.
ORDINA
In presenza di beni immobili o di mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
SEGNALA
al liquidatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
altresì che la somma della retribuzione mensile, ove esistente, eccedente l'importo di €
1000,00, da riservare al sostentamento personale del debitore e della sua famiglia, sia acquisita all'attivo della procedura.
DISPONE INFINE la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e conseguenziali a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115 nonché la trasmissione del presente provvedimento al
Presidente del Tribunale, per il visto di cui all'art. 270 CCII, co. 2 lett. b).
Così deciso in Paola, nella camera di consiglio del 09/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Matteo Torretta Antonio Scortecci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola,
Ufficio Procedure Concorsuali
in composizione collegiale, composto dai magistrati: dott. Antonio Scortecci Presidente dott. Luigi Varrecchione Giudice dott. Matteo Torretta Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente
SENTENZA
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato nei confronti di;
Parte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina della liquidazione controllata, secondo quanto previsto dagli artt. 268 CCII, in considerazione del fatto che non vi è evidenza dell'esercizio attuale e in via personale di attività di impresa;
premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da titolo di formazione giudiziale per € 103.884,07;
ritenuto che versi effettivamente in stato di insolvenza Parte_1 non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dal persistente inadempimento alle obbligazioni assunte nei confronti della odierna istante e dalla presenza di cartelle esattoriali non pagate [sulla idoneità delle cartelle di pagamento non pagate ad indiziare lo stato di insolvenza, si veda Cass. 5 dicembre 2001, n. 15407]; rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risulta superiore a € 50.000,00, in conformità a quanto dispone l'art. 268, co, 2, CCII;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;
ritenuta la necessità di designare quale liquidatore un professionista iscritto nell'albo dei gestori della crisi, in conformità a quanto dispone l'art. 269 CCII e dato atto che, in attuazione del criterio di rotazione, l'incarico deve essere conferito a professionista iscritto ad altra sezione provinciale;
visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
(C.F. ) con sede in VIA DELLE VILLE FIUMEFREDDO BRUZIO;
[...] C.F._1
NOMINA il dott. Matteo Torretta quale Giudice Delegato per la procedura
NOMINA LIQUIDATORE
il dott. , iscritto all'albo nazionale dei gestori della crisi di impresa Parte_2 al n. 8302, il quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere al pubblico registro automobilistico;
ORDINA
al debitore sottoposto a liquidazione controllata di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione virgola di rivendicazione odi ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII.
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione della casa di abitazione del debitore e di una sola autovettura, a scelta del liquidatore, ove necessaria per le esigenze personali e familiari del debitore.
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito Internet del tribunale e la notifica al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione. Dispone, inoltre, che, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, che la sentenza sia pubblicata presso l'Ufficio del Registro delle imprese.
ORDINA
In presenza di beni immobili o di mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
SEGNALA
al liquidatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
altresì che la somma della retribuzione mensile, ove esistente, eccedente l'importo di €
1000,00, da riservare al sostentamento personale del debitore e della sua famiglia, sia acquisita all'attivo della procedura.
DISPONE INFINE la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e conseguenziali a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115 nonché la trasmissione del presente provvedimento al
Presidente del Tribunale, per il visto di cui all'art. 270 CCII, co. 2 lett. b).
Così deciso in Paola, nella camera di consiglio del 09/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Matteo Torretta Antonio Scortecci