Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/06/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 241, avente per oggetto reclamo ex art. 51 del D.Lg. n. 14/2019 avverso la sentenza n. 1/2025, pubblicata in data 07/01/2025, del Tribunale di Trani in composizione collegiale dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...] nonché dei soci illimitatamente TE responsabili accomandatari e , Parte_1 TE
TRA
in TE persona dei legali rappresentanti pro tempore, nonché e Parte_1
elettivamente domiciliati in Trani alla via Vittorio Veneto n. TE
13 presso lo studio dell'avv. da cui sono rappresentati e difesi Parte_2 in virtù di mandato in calce ed allegato al reclamo depositato in data 05/02/2025,
– reclamanti –
E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA TE
NONCHÉ DEI SOCI ILLIMITATAMENTE
[...]
RESPONSABILI ACCOMANDATARI Controparte_2
, in persona del curatore avv. Domenico Monterisi, elettivamente
[...] domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata dell'avv. CP_3
(indirizzo p.e.c. , da
[...] Email_1 cui è rappresentata e difesa, giusta decreto di autorizzazione in data 23/02/2025
Proc. n. 241/2025 R.G.A.C.C. M.P.
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emesso dal G.D. ed in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta depositata in data 28/03/2025,
– reclamata –
NO NCH É
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI BARI,
– interventore ex lege –
All'udienza del giorno 15/04/2025 la Corte, sentite le parti (le quali concludevano come da verbale di udienza), si riservava.
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.A. Con sentenza n. 1/2025, pubblicata in data 07/01/2025, il Tribunale di Trani in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso presentato dal P.M. in sede, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...] nonché dei soci TE illimitatamente responsabili accomandatari e Parte_1 CP_1
, osservando che sussistevano i presupposti per l'apertura della
[...] liquidazione giudiziale in quanto: a) non risultava dimostrato dalla parte resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui a gli artt. 2 comma 1° lett. d)
e 121 C.C.I.I., come emergeva in modo evidente dalla relazione della G.d.F. e dalla consistente debitoria fiscale;
b) i debiti scaduti e non pagati erano superiori all'importo di cui all'art. 49 comma 5° C.C.I.I.; c) risultava sussistere il requisito soggettivo di imprenditore commerciale poiché non rilevava che da tempo fosse venuta meno la concreta attività produttiva, atteso che la qualità in discussione, per le società, era legata allo statuto sociale e non al concreto esercizio dell'attività e che, nella specie, lo statuto non risultava modificato a dispetto dell'asserita cessione in locazione dei beni attinenti all'esercizio dell'attività, né tanto meno la società aveva proceduto alla messa in liquidazione ed alla successiva cancellazione dal registro delle imprese;
d) risultava, altresì, provato lo stato di insolvenza della debitrice, atteso che esso si identifica va con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a s oddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprimeva, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte
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l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. civ., sez.
I, n. 7252/2014), essendo irrilevante sia il possesso di cespiti immobiliari non immediatamente monetizzabili ai fini della pronta solvenza delle obbligazioni assunte, sia se del caso l'assenza di procedure esecutive, le quali d ovevano essere valutate come meri indizi di insolvenza e non come conditio sine qua non dell'insolvenza stessa (Corte app. Firenze, sez. I, sent. 18/11/2009, in
Pluris/Cedam, 2017; Corte app. Genova, 28/04/2004, in Dir. Fall., 2005, 2, 99);
e) nella specie, doveva tenersi conto dell'entità della debitoria, specie fiscale, della persistenza degli inadempimenti, dell'insufficienza della garanzia patrimoniale e della pacifica cessazione di fatto dell'attività.
I.B. in TE persona dei legali rappresentanti pro tempore, nonché e Parte_1 proponevano reclamo ai sensi dell'art. 51 D.Lg. n. 14/20191, TE con ricorso depositato in data 05/02/2025 , nei confronti di
[...]
Controparte_4
NONCHÉ
[...] Controparte_5
, avverso
[...] Controparte_2 TE la predetta sentenza, chiedendo a questa Corte d i appello di voler accogliere le seguenti conclusioni: “1)-revocare e/o riformare, adottando comunque ogni miglior formula al riguardo, la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale di TE
Cod. Fisc. - P. I.V.A. nonché dei soci
[...] P.IVA_1 illimitatamente responsabili accoman datari C.F. Parte_1
e , C.F. , sentenza C.F._1 TE C.F._2
n. 1/2025, emessa il 7/01/2025 e notificata l'08/01/2025, Cron. 3/2025, per tutte le censure esposte in narrativa e, quindi;
2) -dichiarare inammissibile l'istanza di liquidazione giudiziale per l'insussistenza del presupposto soggettivo, attesa la mancanza dello svolgimento da parte della di TE un'attività commerciale, svolgendo da anni, ovvero da oltre dieci anni, la mera attività di locazione di beni propri, per la quale è stata già sottoposta ad
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accertamento, con verifica positiva, richiedendosi, pertanto, l'archiviazione del procedimento apertosi;
3)-dichiarare inammissibile l'istanza di liquidazione giudiziale per l'insussistenza del presupposto soggettivo e di ogni altro presupposto, stante l'intervenuto scioglimento della società per decorso del termine indicato nell'atto costitutivo;
4)-e comunque rigettare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale di TE
Cod. Fisc. - P. I.V.A. nonché dei soci
[...] P.IVA_1 illimitatamente responsabili accomandatari C.F. Parte_1
e , C.F. , in quanto C.F._1 TE C.F._2 infondata ed inammissibile per tutte le ragioni esposte in atti.”.
I.C. Con decreto in data 11/02/2025, il Presidente della sezione 1ª civile di questa
Corte d'appello, ex artt. 127 e 127 ter c.p.c., così provvedeva: fissava l'udienza del giorno 08/04/2025 in modalità cartolare, assegnando alla parte resistente il termine di 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione ed a tutte le parti il termine delle ore 09:00 del giorno d'udienza per il deposito di note, con facoltà di ciascuna parte di opporsi con istanza motivata alla trattazione scritta entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto , precisando che sull'opposizione si sarebbe provveduto nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, si sarebbe disposto in conformità; nominava il relatore;
disponeva la notifica del ricorso e del decreto alle parti interessate, a cura dei reclamanti, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento .
I.D. Il PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
DI APPELLO DI BARI, con nota in data 13/02/2025, esprimeva parere contrario all'accoglimento del reclamo, deducendo: che la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale risultava congrua e corretta, validamente motivata circa la ricorrenza dei suoi requisiti;
che era provato lo stato di insolvenza della debitrice, la sua impossibilità di ricorrere al credito in condizioni normali, tenuto conto dell'entità della debitoria specialmente fiscale, della persistenza degli inadempimenti e dell'insufficienza della garanzia patrimoniale;
che invece, al contrario, i motivi addotti in sede di reclamo appa rivano vaghi e generici, comunque sforniti di nuovi e concreti elementi sostanziali, tali da giustificare la riforma o la revisione almeno in parte della sentenza impugnata;
che, al limite,
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non ci si opponeva all'invocata c.t.u. contabile, ove ritenuta davvero necessaria ed indispensabile per accertare l'attività svolta dalla società con sede in Trani e verificare accuratamente tutte le dichiarazioni dei redditi depositate negli ultimi
15 anni.
I.E. Con comparsa di risposta depositata in data 28/03/2025,
[...]
Controparte_6
NONCHÉ DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI
[...]
ACCOMANDATARI , in persona Controparte_2 del curatore, si costituiva nel procedimento, deducendo l'infondatezza del reclamo e chiedendo pertanto a questa Corte di voler così provvedere: 1) accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avverso reclamo;
2) condannare parte reclamante alla rifusione delle spese processuali.
I.F. All'udienza del giorno 15/04/2025 (cui il procedimento era stato differito ex officio, giusta decreto presidenziale in data 26/02/2025) la Corte, sentite le parti
(le quali concludevano come da verbale di udienza), si riservava .
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
II.A. IL REC L AMO.
II.A.1. TE
e a sostegno del reclamo, hanno Parte_1 TE enunciato, in buona sintesi, due motivi:
♠ con il primo motivo (insussistenza del requisito soggettivo) i reclamanti hanno dedotto: che TE dal 2010 non esercitava più l'attività d'impresa
[...]
(segagione e lavorazione di pietre e marmi ) e dal 2013 svolgeva soltanto attività locatizia di beni propri;
che la forma (mancata modifica dello statuto sociale nonché mancate messa in liquidazione e successiva cancellazione dal registro delle imprese ) non poteva prevalere sulla sostanza (mancato esercizio dell'attività commerciale da diversi anni, poiché i macchinari utilizzati per l'attività produttiva di cui all'oggetto sociale – lavorazione e trasformazione di marmi e pietre nonché commercio degli stessi – erano stati dapprima pignorati in data 06/09/2010 e poi venduti all'asta, previa aggiudicazione a Controparte_7 in data 19/10/2010, nell'ambito di procedura esecutiva); che, in ogni caso,
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la durata della società era fissata sino al 31/12/2020, sicché, trattandosi di società di persone ed essendo stato superato tale termine senza che fosse intervenuta la relativa proroga (neppure tacitamente, poiché i soci non avevano compiuto alcuna operazione sociale ), la causa di scioglimento de qua era immediatamente operativa, a prescindere dalla mancata modifica dello statuto sociale, e con il suo verificarsi aveva avuto inizio lo stato di liquidazione;
che nel caso in esame, inoltre, si era “verificato di fatto il fenomeno della messa in liquidazione della società e dell o scioglimento della stessa per sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale”; che difettava, pertanto, il presupposto soggettivo (qualità di imprenditore commerciale) legittimante l'apertura della liquidazione giudiziale;
♠ con il secondo motivo (insussistenza del requisito oggettivo) i reclamanti hanno dedotto che la cessazione dell'attività di impresa (da diversi anni) precludeva l'accertamento dello stato di insolvenza, essendovi, nel caso in esame, non l'incapacità, bensì l'impossibilità di produrre beni per l'ultradecennale cessazione dell'attività di impresa e per i l sopravvenuto scioglimento della società.
II.A.
2. I su esposti motivi sono destituiti di fondamento , per le ragioni di seguito esposte.
II.A.
2.a. Il primo motivo.
II.A.
2.a.1. La Corte Suprema (dal cui autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non v'è ragione alcuna di discostarsi ) ha chiarito che “Le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per
l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi
l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile, per l'impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i
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molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale”2. risulta TE avere, come oggetto sociale, attività indubbiamente rientranti fra quelle indicate nell'art. 2195 c.c. (“lavorazione, trasformazione di marmi e pietre in genere ed il commercio degli stessi”3).
Pertanto, trattandosi di imprenditore commerciale collettivo (qualifica sussistente, come visto, a prescindere dall'effettivo svolgimento delle attività rientranti nell'oggetto sociale), non è revocabile in dubbio che il Giudice di primo grado ben potesse dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale (procedura concorsuale introdotta dal D.Lg. n. 14/2019 in sostituzione del fallimento disciplinato dal R.D. n. 267/1942, ossia dalla c.d. “legge fallimentare”) nei confronti della società ( TE
e dei suoi soci accomandatari illimitatamente responsabili
[...]
( e ). Parte_1 TE 2 così Cass., sent. n. 28015/2013. In senso conforme Cass., sent. n. 21991/2012 (secondo cui “Le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile, per l'impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale.”); Cass., sent. n. 8694/2001. In senso conforme, più di recente, Cass., sent. n. 25730/2016 (che ha affermato che
“Le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili al fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale. Sicché, mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile per l'impresa non collettiva stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale.”); Cass., ord. n. 23157/2018 (che ha statuito che “Ai fini dell'esenzione dal fallimento di un'impresa, costituita in forma societaria ed avente quale oggetto statutario l'esercizio di attività commerciale, non rileva l'attività agricola effettivamente esercitata, poiché tali società acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, in considerazione di quanto previsto nello statuto, diversamente dall'imprenditore commerciale individuale, che assume la qualifica solo in conseguenza dell'esercizio effettivo dell'attività.”); Cass., ord. n. 6968/2019; Cass., ord. n. 21434/2024 (in motivazione, §§ 2.12. e 2.13.). 3 v. visura storica rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Bari, prodotta dalla reclamata (all. 4).
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II.A.
2.a.2. I reclamanti hanno asserito, come visto, che la scadenza del termine previsto per la durata della società (31/12/2020) e/o la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale avrebbero determinato l'immediato scioglimento della società e conseguentemente l'inizio dello stato di liquidazione , con conseguente inapplicabilità, per difetto del presupposto soggettivo , delle norme del codice della crisi e dell'insolvenza che disciplinano l'apertura della liquidazione giudiziale.
Tale asserto, oltre ad essere infondato [difatti, il verificarsi di una causa di scioglimento della società (v. art. 2272 c.c. nonché art. 2308 c.c. per le società in nome collettivo e art. 2323 c.c. per le società in accomandita semplice ) comporta
– salvo che vi sia proroga tacita ex art. 2273 c.c. – il compimento di una serie di attività finalizzate alla liquidazione del patrimonio sociale, sol tanto all'esito delle quali può ottenersi la cancellazione della società dal registro delle imprese
(v. art. 2312 c.c., cui rinvia l'art. 2315 c.c. per le società in accomandita semplice), evento che determina l'estinzione della società4 e dal quale decorre il termine entro il quale può essere aperta la liquidazione giudiziale (art. 33 D.Lg.
n. 14/2019) o poteva essere dichiarato il fallimento (art. 10 R.D. n. 267/1942)5], comunque non porta a conclusione diversa da quella esposta sub II.A.
2.b. (ed anzi finisce con il confermare, indirettamente, la correttezza della decisione impugnata), per la semplice ragione che se realmente si fosse verificato 'di fatto' lo scioglimento della società e conseguentemente avesse avuto inizio lo stato di liquidazione (che si sostanzia nella liquidazione dei rapporti giuridici esistenti –
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anch'essa rientrante nell'attività d'impresa, sia pur sostituendo lo scopo liquidatorio a quello lucrativo – ed a tutt'oggi pacificamente non esaurita), comunque ciò non avrebbe affatto impedito l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società (e, in estensione, dei soci accomandatari, illimitatamente responsabili6), essendo ben noto: che, per quanto le cause di scioglimento della società operino automaticamente, ossia di diritto, tuttavia, al verificarsi di una di tali cause, la società non si estingue automaticamente, ma entra in stato di liquidazione e rimane in vita sino al momento della cancellazione7
(fermo restando, ovviamente, che, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, la valutazione da operare per le società operative è diversa dalla valutazione da operare rispetto alle società in liquidazione8, come si vedrà più oltre nell'esame del secondo motivo); che la liquidazione giudiziale, conseguentemente, può essere aperta (così come il fallimento poteva essere dichiarato9) sino a quando sia decorso un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese10, e non già dal verificarsi della causa di scioglimento
(peraltro astrattamente revocabile con diversa volontà dei soci )11. 6 v. Cass., ord. n. 20671/2016, che ha sancito che “Lo scioglimento di una società di persone (nella specie, una società in accomandita semplice) non determina la cessazione della responsabilità illimitata dei soci illimitatamente responsabili, pur quando non siano nominati liquidatori, e non esclude, pertanto, che siano dichiarati personalmente falliti per effetto del fallimento della società.”. 7 v. Cass., sent. n. 15924/2006 (relativa a società in nome collettivo). In senso conforme Cass., ord. n. 6692/2012 e Cass., sent. n. 18964/2013 (anch'esse relative a società in nome collettivo). 8 cfr. Cass., ord. n. 12156/2024, che ha statuito, con riferimento a società di cui siano stati deliberati lo scioglimento e la liquidazione, che “la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga di credito e di risorse e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.” (con tale pronuncia è stato precisato che tale interpretazione giurisprudenziale dell'art. 5 L.F., nei casi di società in liquidazione, si fonda sulla ratio del principio della c.d. insolvenza “statica”, che trova fondamento nella modifica dell'oggetto sociale che si verifica nella società in stato di scioglimento e di liquidazione, il cui oggetto esclusivo diviene quello di dismettere il patrimonio sociale per la soddisfazione dei creditori, con distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci). In senso conforme, e plurimis, Cass., ord. n. 10156/2022; Cass., ord. n. 24660/2020; Cass., ord. n. 19414/2017; Cass., sent. n. 25167/2016; Cass., sent. n. 13644/2013; Cass., sent. n. 21834/2009; Cass., sent. n. 19141/2006; Cass., sent. n. 6170/2003. 9 art. 10 R.D. n. 267/1942. 10 art. 33 D.Lg. n. 14/2019. 11 v. Cass., sent. n. 15924/2006, cit.; Cass., ord. n. 6692/2012, cit.; Cass., sent. n. 18964/2013, cit.
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II.A.
2.a.3. In aggiunta a quanto sopra esposto, infine, vanno fatte alcune considerazioni ulteriori (tutte militanti in modo univoco nel senso dell'infondatezza del reclamo), in parte desunte anche dalle deduzioni formulate dalla reclamata (le cui argomentazioni appaiono del tutto condivisibili e pienamente suffragate dalla documentazione acquisita agli atti )12, evidenziando:
♣ che anche l'attività di concessione in godimento di beni propri costituisce attività di impresa allorché sia svolta professionalmente attraverso un'organizzazione (la cui esistenza è implicita nell'utilizzo dello strumento societario di una società commerciale, come la società in accomandita semplice);
♣ che il dato emergente dall'assunto dei reclamanti – a dire dei quali la società non avrebbe “dipendenti e/o operai, essendo impiegato un solo ragioniere per la contabilizzazione dei canoni di locazione” – appare oggettivamente
'anomalo' e/o comunque scarsamente attendibile , tenuto conto delle limitate incombenze di tale dipendente (contabilizzazione di 12 fatture all'anno) e del costo dello stesso [ammontante ad €. 21.444,61 per il solo periodo
01/01/2024-31/08/2024 e ad importi maggiori per gli anni precedenti (basti pensare che, nella dichiarazione dei redditi 2024 , le “spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo” relative all'anno 2023 erano state indicate in ben €. 40.417,0013), ossia a somme ben superiori al canone annuo di locazione pattuito contrattualmente (€. 15.000,00, oltre I.V.A.), che risulta essere l'unico (o comunque il principale) ricavo della società14];
♣ che dai Registri I.V.A. relativi agli anni 2022-2023-2024 si evince che da gennaio 2022 a dicembre 2024 la società reclamante aveva corrisposto a oltre €. 40.000,00 (al netto dell'I.V.A.) per “smaltimento reflui”15 Parte_3
(il costo per “smaltimento reflui industriali”, nel solo periodo 01/01/2024 -
31/08/2024, risulta quantificato in €. 11.124,8016), il che si pone in oggettivo
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contrasto con la totale cessazione dell'attività d'impresa enunciata dai reclamanti (trattasi, infatti, di un importo considerevole per una fornitura di servizi il cui pagamento sarebbe dovuto ricadere sul conduttore dell'immobile e non sul locatore);
♣ che la società reclamante, in data 11/07/2022, aveva depositato presso la
Camera di Commercio di Bari istanza di nomina d i un esperto indipendente per la composizione negoziata della crisi ex art. 5 del D.L. n. 118/202117
(istanza registrata in data 15/07/2022, unitamente all'accettazione di nomina dell'esperto)18, circostanza oggettivamente comprovante il riconoscimento , da parte di TE
del possesso della qualità di imprenditore commerciale invece negata
[...] nel presente procedimento [è risaputo, infatti, che alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa poteva (e può) accedere l'imprenditore commerciale e agricolo19 (e
[...]
pacificamente, non era imprenditore TE agricolo)];
♣ che TE non aveva (e non ha) dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1° lett. d) D.Lg. n. 14/201920 [anzi risulta provato il contrario, atteso che la debitoria complessiva della società è ampiamente superiore al limite di €. 500.000,00 stabilito dall 'art. 2 comma 1° lett. d) n.
3) D.Lg. n. 14/2019 (basti pensare che nei confronti della sola CP_9
[...] [.
l'art. 5 del D.L. n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 147/2022, è stato abrogato dall'art. 46 comma 1° lett. a) D.Lg. n. 83/2022, entrato in vigore il 15/07/2022. 18 v. visura storica rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Bari, prodotta dalla reclamata (all. 4). 19 v. art. 2 D.L. n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 147/2021, successivamente abrogato dall'art. 46 comma 1° lett. a) D.Lg. n. 83/2022, e art. 12 D.Lg. n. 14/2019. 20 l'art. 2 comma 1° lett. d) C.C.I.I. (il cui testo è sostanzialmente sovrapponibile a quello dell'art. 1 comma 2° R.D. n. 267/1942) dispone, come è noto, che si intende per “impresa minore”, non soggetta all'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale (art. 121 C.C.I.I.), «l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti» (il possesso congiunto dei quali, ai sensi del citato art. 121 C.C.I.I., deve essere dimostrato dalla stessa impresa, a cui incombe il relativo onere): attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad €. 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
ricavi, in qualunque modo risultanti, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad €. 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
ammontare dei debiti, anche non scaduti, non superiore ad €. 500.000,00.
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il debito della società ammonta a poco meno di 2 milioni TE0 di euro21)] e quindi non è “impresa minore”, con conseguente applicabilità delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale a norma dell'art. 121 D.Lg.
n. 14/2019);
♣ che la documentazione versata in atti comprova inequivocamente che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati da
[...]
è ampiamente superiore al TE limite di €. 30.000,00 stabilito dall'art. 49 comma 5° D.Lg. n. 14/2019
(circostanza, peraltro, neppure specificamente contestata dai reclamanti).
II.A.
2.a.4. Il motivo qui in esame, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
II.A.
2.b. Il secondo motivo.
II.A.
2.b.1. I reclamanti hanno dedotto che la cessazione dell'attività di impresa precluderebbe l'accertamento dello stato di insolvenza, essendovi, in tal caso, non l'incapacità, bensì l'impossibilità di produrre beni per l'ultradecennale cessazione dell'attività di impresa e per il sopravvenuto scioglimento della società.
II.A.
2.b.2. L'infondatezza del motivo de quo è agevolmente desumibile da quanto precedentemente esposto nell'esame del primo motivo, in relazione al quale si è osservato (v. sopra, sub II.A.
2.a.): che se è vero che le cause di scioglimento della società operano automaticamente, ossia di diritto, è però altrettanto vero che, al verificarsi di una di tali cause, la società non si estingue automaticamente, ma entra in stato di liquidazione e rimane in vita sino al momento della cancellazione;
che anche le società in liquidazione (peraltro mai formalmente deliberata per possono TE TE versare in stato di insolvenza;
che la liquidazione giudiziale può essere aperta
(così come il fallimento poteva essere dichiarato) non solo nei confronti delle società in liquidazione (qualora insolventi), ma anche, nei limiti temporali precedentemente indicati (come detto, rileva la cancellazione dal registro delle imprese e non già il verificarsi di una causa di scioglimento ), nei confronti delle società cancellate dal registro delle imprese.
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II.A.
2.b.3. A ciò deve aggiungersi:
♦ che l'art. 2 comma 1° lett. b) C.C.I.I. (sostanzialmente sovrapponibile all'art. 5 comma 2° L.F.) stabilisce che per “insolvenza” si intende «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni»;
♦ che la Corte suprema ha chiarito (ed anche da tale autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non v'è ragione alcuna di discostarsi):
- che “In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione
d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività”22;
- che “Lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, consistendo nell'impossibilità per quest'ultimo di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni, non suppone, necessariamente, l'esistenza di inadempimenti, né è da essi direttamente deducibile, essendo gli stessi, se effettivamente riscontrati, equiparabili agli altri fatti esteriori idonei a manifestare quello stato, con valore, quindi, meramente indiziario, da apprezzarsi caso pe r caso, e con possibilità di escludersene la rilevanza ove si tratti di inadempimento irrisorio”23;
- che “Lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla
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circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte
l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito
a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio. Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta.”24;
- che, per le società in liquidazione (stato ipotizzato dai reclamanti, come sopra evidenziato), “… la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga di credito e di risorse
e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni
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contratte.”25;
- che “Ai fini della valutazione dello stato di insolvenza, l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire
l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi”26;
- che “In tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, mentre la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria.”27.
II.A.
2.b.4. Orbene, tutto ciò premesso in punto di diritto, nel caso in esame deve osservarsi, in punto di fatto:
♥ che TE
(la liquidazione della quale, come più volte rimarcato, non risulta mai formalmente deliberata), risulta da diversi anni nell'impossibilità di continuare ad operare proficuamente sul mercato, versando in una situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie (rilevantissime) obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività [come può agevolmente desumersi dalla sottoposizione alla procedura esecutiva immobiliare tutt'ora pendente dinanzi al Tribunale di
Trani (n. 32/2014 R.G. Es. Imm.) nonché dalla consistenza dei debiti (buona parte dei quali scaduti e non pagati ) indicati nell'informativa della G.d.F. a
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fronte dell'esiguità dei ricavi e dell'asserita totale cessazione della produzione];
♠ che, anche a voler ritenere che TE debba essere considerata impresa 'di fatto' in
[...] liquidazione [unica altra ipotesi possibile oltre a quella precedentemente analizzata (invero tertium non datur, per la semplice ragione che , ove così non fosse, per le società commerciali insolventi ictu oculi risulterebbe oltremodo agevole sottrarsi all'applicazione delle norme sulla liquidazione giudiziale – e prima ancora sarebbe risultato agevole sottrarsi all'applicazione delle norme sul fallimento – semplicemente cessando l'attività d'impresa e non deliberando la formale messa in liquidazione della società, come accaduto, a ben vedere, nella vicenda in esame)], comunque sussisterebbe ugualmente lo stato di insolvenza della società reclamante, stante l'indiscutibile insufficienza degli elementi attivi del patrimonio sociale risultanti dalla documentazione acquisita agli atti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali parimenti risultanti dalla documentazione acquisita agli atti .
II.A.
2.b.5. Anche il motivo de quo, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
II.B. CONC LUS ION I.
In conclusione, il reclamo va rigettato, con conseguente conferma , anche per le ragioni di fatto e di diritto esposte nella presente sentenza, della decisione impugnata.
II.C. IL REG OL AM ENT O D EL LE S PESE PROC ESSUAL I.
Le spese del presente procedimento tra reclamant i e reclamata {liquidate, come da dispositivo, in misura pari ai valori medi per la fase di studio e la fase introduttiva ed in misura inferiore ai valori medi per la fase decisionale [all'uopo si precisa: che non risultano svolte attività concretamente sussumibili nell'alveo della fase istruttoria e/o di trattazione previste dall'art. 4 comma 5° lett. c) del
D.M. Giustizia n. 55/201428 e succ. modd.29, sicché nessun compenso può essere
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riconosciuto per tale fase30; che, per la fase decisionale, si reputa congruo operare una diminuzione del 30% del valore medio del compenso, in considerazione delle modeste prestazioni (espletate ed espletabili) riconducibili al novero di quelle previste dall'art. 4 comma 5° lett. d) del D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd.
(invero nel presente procedimento di reclamo non è stata svolta l'attività difensiva che normalmente si compendia, nel rito ordinario di cognizione, nelle comparse conclusionali e note di replica , le quali giustificano, in massima parte, il riconoscimento del relativo compenso fasico )], applicando le disposizioni dei citati D.M. Giustizia n. 55/2014 e successivi DD.MM. modificativi [da interpretarsi alla luce dell'autorevole insegnamento della Corte Suprema31, formulato con riferimento al D.M. Giustizia n. 140/2012, ma da ritenersi pienamente valido anche dopo l'entrata in vigore del citato D.M. Giustizia n.
55/2014 (nonché dei citati DD.MM. Giustizia nn. 37/2018 e 147/2022), in ragione dell'identità dell'art. 28 del D.M. Giustizia n. 55/2014 (nonché dell'art. 6 del
D.M. Giustizia n. 37/2018 e dell'art. 6 del D.M. Giustizia n. 147/2022) all'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/2012], tenendo conto – sulla scorta del valore indeterminabile della controversia32 (c.d. 'complessità media') – dei parametri di cui alla tabella “12. Giudizi innanzi alla Corte di Appello” allegata ai citati D.M.
Giustizia n. 55/2014 e successivi DD.MM. modificativi ed escludendo, ex art. 92
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comma 1° c.p.c., la ripetizione delle spese eccessive o superflue sostenute dalla parte vittoriosa} vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
II.D. LA D ISPOSIZION E D I C U I AL L'ART. 13 C O MMA 1° Q UA TER DEL D.P.R. N. 115/2002.
In considerazione del rigetto integrale del reclamo e dell'introduzione del presente giudizio di impugnazione dal 30° giorno successivo (v. art. 1 comma 18° della L. n. 228/2012) alla data di entrata in vigore della L. n. 228/2012 (avvenuta in data 01/01/2013, ex art. 1 comma 561° della L. n. 228/2012)33, ai sensi dell'art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 comma 17° della
L. n. 228/2012) deve darsi atto della sussistenza dei presupposti perché i reclamanti siano tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione34, precisando che 33 come è noto, in tema di impugnazione, l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, previsto dall'art. 13 comma 1° quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013 (art. 1 commi 18° e 561° della L. n. 228/2012), dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta all'ufficiale giudiziario o l'atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge 21/01/1994, n. 53 (in termini Cass., sez. un., n. 3774/2014. In senso conforme Cass., sent. n. 14515/2015, che dopo avere ribadito che, in materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 comma 1°-quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17° della l. 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, ha precisato che, a tal fine, ove la notificazione sia indirizzata a due intimati, è sufficiente, ad escludere l'applicabilità del doppio contributo, che la ricezione dell'atto sia avvenuta anche per solo uno di essi, in data anteriore al 30 gennaio, posto che la notifica del ricorso ad una delle parti è condotta già sufficiente per l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte). 34 v. Cass., sez. un., sent. n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle
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l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 241/2025 R.G.A.C.C., sul reclamo ex art. 51 del D.Lg. n. 14/2019 proposto da
[...] in persona dei legali TE rappresentanti pro tempore, nonché dai soci accomandatari Parte_1
e con ricorso depositato in data 05/02/2025, nei confronti di TE
Controparte_6
NONCHÉ
[...] [...]
Controparte_5 Controparte_2
, in persona del curatore , con l'intervento ex lege del
[...]
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA IN SEDE, avverso la sentenza n. 1/2025, pubblicata in data 07/01/2025, del Tribunale di Trani in composizione collegiale, così provvede:
1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la decisione impugnata, anche per le ragioni di fatto e di diritto esposte nella presente sentenza;
2) condanna i reclamanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della reclamata, delle spese del presente procedimento, che liquida in €. 7.183,90
(euro settemilacentottantatre/90), tutti per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione,
C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché i reclamanti siano tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, precisando che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente sentenza, ex art. 13 comma 1° quater del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma
17° della L. n. 228/2012.
pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., sent. n. 9660/2019; Cass., sent. n. 26907/2018.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte
d'appello, il giorno 13/05/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE
DO TT. MI ELE PRENCIPE
IL PRESID EN TE
DO TT. MARIA MITOLA
CP_ Proc. n. 241/2025 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (C.C.I.I.). 4 cfr. Cass., sent. n. 24955/2013. Cfr., altresì, Cass., sez. un., sent. n. 4060/2010, che ha statuito che
“In tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1° gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore.”. 5 v. Cass., sent. n. 24549/2016, che ha precisato che “Ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale, ai sensi dell'art. 10 l. fall., può essere dichiarato il fallimento di un'impresa svolta in forma societaria, occorre fare esclusivo riferimento alla data della sua cancellazione dal registro delle imprese, non potendo la società dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività, né rilevando l'iter procedimentale che, presso il registro, abbia portato alla cancellazione ed alla individuazione della relativa data.”. 12 v. pagg. 9 e ss. della comparsa di risposta depositata in data 28/03/2025. 13 v. all. 3, pag. 19 e ss., produzione documentale della reclamata. 14 v. conto economico 01/01/2024-31/08/2024 (doc. 3 – all. 14 produzione documentale dei reclamanti). 15 doc. 3, pagg. 109 e ss., produzione documentale della reclamata. 16 v. conto economico 01/01/2024-31/08/2024 (doc. 3 – all. 14 produzione documentale dei reclamanti). 21 v. relazione informativa della G.d.F. (doc. 8 produzione documentale dei reclamanti) e istanze di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale (allegate dalla reclamata alla nota depositata in data 08/04/2025). 22 così Cass., ord. n. 7087/2022. In senso conforme Cass., ord. n. 32280/2022; Cass., sent. n. 29913/2018; Cass., sent. n. 26217/2005. In senso sostanzialmente analogo Cass., ord. n. 30284/2022, secondo cui “Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione, l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”. 23 così Cass., ord. n. 30209/2017. 24 così Cass., sent. n. 7252/2014. In senso conforme, più di recente, Cass., ord. n. 6978/2019, secondo cui “Ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio.”. 25 così Cass., ord. n. 12156/2024, cit. In senso conforme, e plurimis, Cass., ord. n. 10156/2022, cit.; Cass., ord. n. 24660/2020, cit.; Cass., ord. n. 19414/2017, cit.; Cass., sent. n. 25167/2016, cit.; Cass., sent. n. 13644/2013, cit.; Cass., sent. n. 21834/2009, cit.; Cass., sent. n. 19141/2006, cit.; Cass., sent. n. 6170/2003, cit. 26 così Cass., sent. n. 18137/2018. 27 così Cass., ord. n. 28193/2020. 28 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 29 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 30 v. Cass., ord. n. 10206/2021, secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.”. Il predetto principio di diritto è stato ribadito da Cass., ord. n. 29077/2024 e, ancor più di recente, da Cass., ord. n. 7343/2025, che ha motivatamente disatteso e superato (v. § 3, pagg. 10-12, della motivazione) il diverso orientamento espresso in alcune pronunce precedenti (Cass., ord. n. 8870/2022, che aveva richiamato Cass., ord. n. 20993/2020 e Cass., ord. n. 21743/2019; Cass., ord. n. 28325/2022, che aveva richiamato Cass., n. 15182/2022) di cui questa Corte (che in precedenza applicava il principio di diritto affermato da Cass., ord. n. 10206/2021, cit.) aveva doverosamente tenuto conto. 31 Cass., sez. un., sentt. nn. 17405/2012 e 17406/2012. V. altresì, più di recente: Cass., ord. n. 31884/2018; Cass., sent. n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.). 32 cfr. Cass., sez. un., sent. n. 16300/2007. In senso conforme Cass., sent. n. 16032/2008; Cass., sent. n. 1346/2013.