Articolo 46 quater del Codice delle assicurazioni private
Articolo 45 terdeciesArticolo 46 quinquies
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30 giugno 2015
Art. 46-quater. (( (Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali) )) (( 1. L'impresa puo' modificare il modello interno conformemente alla politica approvata dall'IVASS nell'ambito del procedimento di autorizzazione del modello interno completo o parziale ai sensi dell'articolo 46-bis.
2. La politica di cui al comma 1 comprende la specificazione delle modifiche minori e delle modifiche rilevanti da apportare al modello interno.
3. Le modifiche rilevanti al modello interno e le modifiche della politica di cui al comma 1, sono soggette all'autorizzazione dell'IVASS, come previsto dall'articolo 46-bis.
4. Le modifiche minori al modello interno non sono soggette all'autorizzazione dell'IVASS nella misura in cui sono conformi alla politica di cui al comma 1. ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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