Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta del giorno 10 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1014/2023 R.G. lavoro vertente
TRA
, CF , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Liquidatore e legale rappresentante p.t. sig. , nato a [...] il [...], CP_1
CF: , elettivamente domiciliato per la carica presso la sede della C.F._1 società in Nola (NA), alla Via Nazionale delle Puglie n. 365, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce al ricorso ai sensi dell'art 83
c.p.c., dall' avv. Camelia Cutolo del foro di Nola, CF: , elettivamente C.F._2 domiciliata presso il Suo studio in Santa Maria Capua Vetere (CE), al Corso Aldo Moro n.
123 nonché con domicilio digitale pec: L'avvocata dichi ha Email_1 dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al fax numero: 08231544212 e/o indirizzo pec: Email_2
APPELLANTE
E
(cf. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO- CONTUMACE
Oggetto: appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1998/2022 del 10 novembre 2022.
Con ricorso depositato in data 15.12.2021 l'istituto Parte_1 proponeva nei confronti dell' opposizione all'avviso di addebito n. 371 2021 00024363 CP_3
46 000, notificato via pec il 5/11/2021, per omesso pagamento contributi previdenziali, gestione aziende con lavoratori dipendenti, relativamente agli anni dal 2010 al 2013 per l'importo complessivo di € 609.512,91.
L'opponente eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi e chiedeva al
Tribunale adito disporsi l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva l che deduceva quanto segue: “Si fa presente che l , con il provvedimento che si produce in copia (Disposizione n. CP_3
510200-22-0732 del 12/09/2022 – doc. n. 5), emesso dal Dirigente responsabile della Sede di Nola dell'Istituto, ha riesaminato in autotutela la posizione contributiva dell'
[...]
ed ha disposto l'annullamento dell'avviso d'addebito n. 371 2021 Parte_1
00024363 46 000.
Per effetto di tale provvedimento, l'avviso d'addebito opposto è stato integralmente sgravato, come risulta dalla schermata di consultazione (screenshot) della banca dati “Gestione AVA”, che si produce (doc. n. 6)
Si chiede pertanto che, alla luce di quanto sopra, venga dichiarata cessata la materia del contendere di cui al presente giudizio”.
Il primo giudice, quindi, preso atto delle difese dell' , rilevava che era venuta meno ogni CP_3 ragione di contesa tra le parti, sicchè dichiarava cessata la materia del contendere e condannava l al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 1.300,00, oltre CP_3 accessori.
Con ricorso depositato il giorno 4.05.2023 l in epigrafe ha proposto appello parziale Pt_1 avverso tale sentenza lamentando: a) l'erronea compensazione delle spese;
b) la violazione dei minimi tariffari in ragione del valore della controversia.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, l rimaneva contumace. Pt_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione dell'udienza del giorno 10 febbraio 2025; acquisite le note di trattazione e riservata la decisione la controversia -all'esito della camera di consiglio – era decisa come da presente statuizione. Osserva la Corte che l'appello è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
In primo luogo, deve essere accertata l'inammissibilità del primo motivo di gravame, con cui si censura una statuizione mai adottata dal primo giudice, il quale non ha disposto la contestata compensazione delle spese ma ha statuito nel seguente modo: “Quanto al governo delle spese di lite, esse vanno poste a carico dell' , avendo l'Istituto adempiuto CP_3 solamente in corso di causa”.
Risulta invece ammissibile, pur nella sua laconicità, il secondo motivo di gravame con cui l'appellante si duole della violazione dei minimi tariffari (nulla adducendo circa la avvenuta liquidazione delle sole due fasi processuali, con esclusione della fase di trattazione e decisoria, di tal che tale parte della decisione non è stata intaccata dal gravame).
Ebbene, applicando le tabelle vigenti al momento della decisione (adottata il 10-11.2022) per le cause di valore compreso tra euro 520.001 ed euro 1.000.000 e considerate le sole fasi di studio ed introduttiva (liquidate dal primo giudice senza censure al riguardo) si rileva che l'importo minimo da liquidare corrispondeva ad euro 7.644,00.
Nel caso di specie, la liquidazione operata dal primo Giudice di quanto spettante per
l'attività difensiva svolta è stata di euro 1.310,00, e, dunque, inferiore ai suddetti minimi tariffari. Per le suesposte considerazioni si impone quindi l'accoglimento del relativo motivo di doglianza e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le spese legali relative al giudizio di I^ grado vanno riliquidate nella misura di cui sopra, oltre rimborso forfettario spese generali , IVA e CPA come per legge con attribuzione . Di conseguenza l va condannato al pagamento della differenza tra l'importo così determinato e quello CP_3 liquidato nell'impugnata sentenza, pari ad euro 1.300,00.
In ordine alle spese del grado (il cui valore è appunto limitato alla sola differenza tra le spese CP_ liquidate e quelle spettanti), le stesse devono essere poste a carico dell' soccombente nella misura in dispositivo liquidata, secondo le tabelle ratione temporis vigenti ed in ragione delle tre fasi processuali espletate (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
--accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, liquida le spese del primo grado di giudizio in misura pari ad euro 7.644,00 oltre spese generali ed accessori come per legge, condannando l al CP_3 pagamento in favore dell'appellante dell'importo di euro 6.344,00 pari alla differenza fra quanto liquidato dal giudice di prime cure e quanto liquidato in questa sede, oltre IVA, CPA
e spese generali, con distrazione.
-condanna l al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado che CP_3 liquida in euro 1.984,00, oltre spese generali ed IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano