TRIB
Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 28/06/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 995/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 995/2022 R.G. promosso da:
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso nel presente giudizio dall'avv. Iorizzo Olma e dall'avv. Gian Andrea Pazzini, come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ), nata UA (Perù) il Controparte_1 C.F._2
20/02/1980, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Majolino Sara e dall'avv. Raffaele Moretti, come da procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge -
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.04.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo di aver contratto con quest'ultima matrimonio celebrato in Riccione in data
[...]
12.12.2016 – trascritto al n. 54, parte I, dell'anno 2016 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di PE Riccione – e che dall'unione è nata la figlia il 18.02.2018.
Il ricorrente ha dato atto che lui e la moglie si sono separati consensualmente con verbale omologato con decreto del Tribunale di Rimini n. 5751 del 27.05.2021 e che, nelle more, non si sono riconciliati ed hanno continuato a condurre vite separate.
Il ha dunque promosso il presente giudizio per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, Pt_1 chiedendo l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre nella casa ex coniugale già in assegnazione a quest'ultima, esercizio del diritto di visita paterno per due pomeriggi a settimana e due weekend al mese, calendarizzati mensilmente in funzione dei propri turni di lavoro e ripartizione fra i genitori dei giorni di festività scolastiche e comandate. Dal punto di vista economico, si è detto disposto a versare la somma di € 400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie a titolo di contributo al mantenimento della figlia, dichiarando altresì di rinunciare alla propria quota parte del 50% di
A.U., in favore della ex coniuge.
Si è costituita in giudizio nulla opponendo alla pronuncia di scioglimento Controparte_1 del matrimonio, al regime di affidamento condiviso della minore e alla sua collocazione presso la madre nella casa ex coniugale della quale ha chiesto l'assegnazione; ha tuttavia formulato condizioni difformi in punto di calendario di visite e di mantenimento. In particolare, la resistente ha chiesto la previsione di giorni fissi di visita padre/figlia, il contributo paterno al mantenimento della minore nella somma di € 600,00 mensili oltre i 2/3 delle spese straordinarie ed il riconoscimento di assegno divorzile nella somma di € 500,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 07.06.2022, fallito il tentativo di conciliazione, non sono stati adottati provvedimenti provvisori ed urgenti, non ravvisandone i presupposti e, ferme restando le condizioni della separazione, si è dato atto della possibilità del pernotto della minore presso il padre e dell'impegno del di rinunciare alla propria quota del 50% dell'A.U. per la figlia in favore della Pt_1 Controparte_1
Allo stesso tempo, le parti sono state rimesse dinanzi al Giudice istruttore.
All'udienza del 21.09.22, su richiesta di parte ricorrente cui si è associata parte resistente, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status; con sentenza n. 967/22 del 14.10.22, è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio e, con ordinanza di pari data, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Con ordinanza del 10.01.24 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate da parte resistente e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.05.2024, tenutasi con modalità scritta, e poi rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.
Il Pubblico Ministero, intervento nel procedimento in data 20.06.2022, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art.
13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Preliminarmente, deve rilevarsi che la parte resistente ha depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica, rispettivamente, il 22.10.24 e 8.11.24 e, quindi, tardivamente, oltre la scadenza, l'11.10.24 e il
31.10.24, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. concessi con ordinanza resa fuori udienza, depositata il
12.07.24 e comunicata in pari data.
Tanto premesso, va precisato che, essendo già stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio, il thema decidendum resta circoscritto alle statuizioni accessorie oggetto delle istanze formulate dalle parti le quali PE hanno concordemente concluso per l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Riccione (RN) alla via Marostica n. 61, in assegnazione alla resistente.
Detta soluzione, già concordata dai coniugi in occasione della separazione consensuale, merita di essere confermata anche in questa sede, non ricorrendo ragioni per derogarvi ed essendo disciplina conforme all'interesse della minore.
Consegue la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla madre, collocataria prevalente della minore.
Quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita del padre con la figlia, le parti hanno proposto soluzioni parzialmente difformi.
Il ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo di “tenere presso di sé la figlia per 15 giorni mensili e nel rispetto dei propri turni lavorativi, per almeno due giorni infrasettimanali, comprensivi del pernotto, dall'uscita dalla scuola e fino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola, o nei periodi di chiusura della scuola dalle ore 14.00 e fino alle ore 9.00 del mattino successivo.
- Fine settimana alternati dalle ore 9.00 del sabato mattina e fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola (o fino alle ore 9.00 del lunedì mattina nei casi di scuola chiusa o quando la bimba, per varie esigenze, non si recherà a scuola). - Vacanze natalizie ad anni alterni, il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con
l'altro genitore e turnazione normale per il restante periodo. Vacanze pasquali ad anni alterni, il giorno di
Pasqua con un genitore ed il giorno di pasquetta con l'altro genitore e turnazione normale per il restante periodo.
- Possibilità, per ciascun genitore, di tenere presso di sé la bambina, nel periodo estivo (da giugno ad agosto compresi), per almeno 10 giorni consecutivi, previa comunicazione all'altro genitore. Qualora il genitore intenda trascorrere una vacanza che comporti uno spostamento all'estero, sarà necessario informare preventivamente l'altro genitore specificandone la durata (giorno di partenza e giorno del rientro) e raccoglierne il consenso scritto (anche via e-mail)”.
La resistente, diversamente, ha chiesto che siano previsti giorni fissi per le visite padre/figlia, adducendo PE l'interesse di che non può “sottostare ai calendari, mutevoli, del lavoro paterno” lamentando peraltro che i predetti calendari “non vengono mai tempestivamente comunicati e che vengono occultati alla Sig.ra adducendo pretestuose giustificazioni” nonché “un'arbitraria calendarizzazione Controparte_1 tanto nei giorni ordinari quanto in quelli festivi (incluso Natale e Pasqua)” (pag. 7 dell'atto di precisazione delle conclusioni depositato il 14/05/24).
Il ricorrente ha dedotto di non potersi impegnare con un calendario di visita a giorni fissi poiché, di professione infermiere, è soggetto a turnazione di lavoro predisposta su base mensile su tre fasce orarie a rotazione (mattino- pomeriggio- notte).
A fronte delle contestazioni della resistente, il ha prodotto documentazione dalla quale si evince che Pt_1 ha sempre tempestivamente comunicato alla il 20 di ciascun mese per il mese successivo, Controparte_1 PE i giorni in cui poteva garantire la frequentazione di (comunicazione pec del 10.08.2021 allegata a doc.5
e-mail comprese nel periodo giugno-ottobre 2022 allegati a doc. 9), a volte anche esplicitando la disponibilità a far fronte ad eventuali sopravvenute esigenze della madre (segnatamente, mail del
24.08.2022).
Diversamente, la resistente non ha offerto dimostrazione della asserita condotta arbitraria e inaffidabile del PE ricorrente, pregiudizievole per le sue esigenze di vita o di lavoro o per l'interesse di
Si rileva peraltro come la flessibilità richiesta dal padre nella frequentazione della figlia non comprometta l'impegno lavorativo della madre dapprima inoccupata e, allo stato, impiegata solo stagionalmente.
In conclusione, in assenza di comprovate ragioni contrarie, merita accoglimento la domanda del di Pt_1 organizzare il diritto di visita con la figlia su base mensile, in funzione dei propri turni di servizio, ritenuto che l'esigenza lavorativa del ricorrente (già apprezzata in sede di separazione) di fatto non alteri o pregiudichi l'interesse della minore che vede il padre con ordinaria frequenza bisettimanale (anche pernottando presso di lui) e per due weekend al mese, salvo l'impegno del ricorrente di comunicare alla PE resistente, entro il 20 di ciascun mese per il mese successivo, i giorni di disponibilità a tenere con sé
Quanto al contributo paterno al mantenimento della figlia, il ricorrente precisa le conclusioni chiedendo di PE
“confermare in capo al signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il Pt_1 versamento di una somma mensile pari ad € 400,00 da effettuarsi entro il giorno 5 del mese di riferimento, oltre al 50% della propria quota di assegno unico già devoluto alla signora ed oltre al pagamento CP_1 delle spese straordinarie nella misura del 50%”.
La resistente chiede un importo di € 600,00 mensili oltre il rimborso dei 2/3 delle spese straordinarie.
In punto di diritto si evidenzia che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'articolo
147 c.c., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti dall'art. 155 c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n. 6455/2024), la quantificazione dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio, deve tenere conto non solo delle "rispettive sostanze", ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali
(Cass. n. 6197/2005 e Cass. n. 3974/2002), in uno con la considerazione delle esigenze attuali del figlio
(Cass. n. 4811/2018; Cass., n. 16739/2020 e Cass. n. 19299/2020), nonché dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti
(Cass. n. 17089/2013).
Nel caso di specie, le entrate economiche della famiglia sono state verosimilmente assicurate, in costanza di matrimonio, dal lavoro del solo poiché incontestato lo stato di inoccupazione della Pt_1 CP_1
quantomeno sino al momento della separazione.
[...]
La resistente, infatti, ad oggi impiegata in attività stagionali con contratto di lavoro semestrale dapprima per uno store APPLE e poi presso struttura alberghiera, documenta reddito, a far data dall'anno 2020, dell'importo netto annuale di € 5.358, di € 5.358 per il successivo anno 2021 e di € 10.940 per l'anno 2022; non risulta proprietaria di immobili e non sopporta oneri di locazione poiché assegnataria dell'abitazione familiare.
In ordine alla situazione reddituale del ricorrente, di professione infermiere, dall'esame della documentazione depositata in atti si registrano redditi imponibili netti da lavoro dipendente corrispondenti ad euro 19.596,00 (mod.730/21 per l'anno d'imposta 2020), euro 24.923,00 (mod. 730/22 per l'anno d'imposta
2021) ed euro 25.477,00 (mod. 730/23 per l'anno d'imposta 2022), in leggero aumento rispetto all'epoca della separazione. Sotto il profilo patrimoniale, il si è dichiarato proprietario della casa ex coniugale Pt_1 in assegnazione alla moglie e, in comparsa conclusionale, riferisce esborso mensile di € 450,00 a titolo di oneri locatizi (non documentati).
Non sono state dedotte particolari condizioni di vita familiare (viaggi all'estero, acquisti di beni di lusso, abitudini di vita agiata) nè spese di natura eccezionale in funzione della prole.
Per ragioni di completezza, si dà atto che in sede di separazione consensuale le parti avevano concordato un contributo paterno al mantenimento della minore di € 400,00 mensili oltre il 60% delle spese straordinarie
(sino al reperimento di occupazione da parte della resistente) e poi del 50%. Il si era inoltre Pt_1 impegnato a versare alla gli arretrati degli assegni familiari che gli fossero stati attribuiti Controparte_1 dall'Ente preposto, impegno assolto dal ricorrente che, a fronte della contestazione della Controparte_1 ha documentato il bonifico della somma di € 757,08 a titolo di assegni familiari e arretrati, operato il
21/12/21 in favore della resistente (doc. 8 allegato a memoria depositata il 14/11/2022) ed ha dichiarato che
“da luglio 2021 fino a marzo 2022 sono sempre stati versati alla moglie per € 126,18. Poi lo Stato li ha aboliti” (verbale udienza del 7/06/2022).
Ciò posto, visti i periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore e la sua tenera età, tenuto conto della assegnazione della casa coniugale di proprietà del ricorrente alla resistente, considerato che, a fronte del leggero aumento della capacità economica del deve rilevarsi una variazione in senso migliorativo Pt_1 anche della condizione economica della oramai inserita nel mondo del lavoro seppure Controparte_1 ancora con contratti stagionali, altresì considerato che il ricorrente ha rinunciato alla sua quota del 50% dell'A.U. per la minore (già in sede di udienza presidenziale del 7/06/22 e poi nell'atto di precisazione delle conclusioni depositato il 11/06/24), il Collegio ritiene congruo confermare in euro 400,00 mensili il PE contributo che il dovrà corrispondere alla resistente per il mantenimento della figlia oltre al Pt_1
50% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna.
Sempre in punto di statuizioni economiche, la resistente ha chiesto di “disporre l'obbligo, per il Sig. Pt_1
di corrispondere mensilmente, a titolo di assegno maritale perequativo, la somma di € 500,00
[...]
(cinquecento), in favore della Sig.ra da rivalutarsi annualmente secondo Controparte_1 gli indici Istat senza obbligo di espressa domanda da parte della predetta e sino a quando la stessa non avrà una stabile occupazione lavorativa a tempo pieno ed indeterminato”.
Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, viene in rilievo, in diritto, l'evoluzione giurisprudenziale in merito all'individuazione dei criteri di determinazione del predetto assegno, anche alla luce del pronunciamento della Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni
Unite n. 182887/18. Come noto, il diritto all'assegno di divorzio è riconosciuto ai sensi dell'art. 5, comma 6
Legge 898/70, in seguito all'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge economicamente più debole per far fronte alle proprie esigenze. Per un lungo periodo, secondo la giurisprudenza costante, il parametro al quale rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi economici del richiedente l'assegno era quello del “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio” (così la sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990). Tale consolidato orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a revisione critica dalla sentenza n. 11504/2017 che ha individuato il criterio dell'“indipendenza economica”, normativamente equivalente a quello di “autosufficienza economica”, come nuovo parametro al quale rapportare - nella fase dell'an debeatur volta a verificare l'esistenza del diritto in astratto - l' “adeguatezza-inadeguatezza” dei “mezzi” dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio e la “possibilità-impossibilità per ragioni oggettive dello stesso di procurarseli”.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, soltanto nella successiva fase del “quantum debeatur” era legittimo procedere ad un “giudizio comparativo” tra le rispettive “posizioni” personali ed economico- patrimoniali degli ex coniugi, sulla base degli specifici criteri dettati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma
6, per tale fase del giudizio. Con la sentenza a Sezioni Unite n. 182887/18 la Suprema Corte, nel dare una veste interpretativa più aderente alla realtà sociale, ha statuito che il presupposto per riconoscere l'assegno di divorzio non è né il raffronto con il pregresso tenore di vita, né il solo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica del richiedente. E' la stessa funzione dell'assegno di divorzio - che ha non soltanto natura assistenziale ma comprende anche un contenuto perequativo-compensativo - a condurre, quale declinazione costituzionale del principio di solidarietà, “al riconoscimento di un contributo che, partendo dalle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare”. Il giudice del divorzio dovrà, pertanto, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, attenersi al seguente principio di diritto: “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. In questo senso rilevano, quali parametri concreti per la valutazione da parte del giudice della situazione di disparità economico patrimoniale delle parti, l'età dei richiedenti, la durata del vincolo, la possibilità o meno di recuperare un percorso professionale, le aspettative eventualmente sacrificate in funzione della costruzione della relazione familiare.
Nel caso di specie, non può essere riconosciuto a il diritto all'assegno divorzile con Controparte_1 funzione assistenziale.
La resistente - economicamente autosufficiente a far data del 2020 - dispone di capacità lavorativa generica
(42 anni all'epoca della presentazione del ricorso), compatibile con il reperimento di attività lavorativa, e di capacità lavorativa specifica (laurea in lingue) facilmente spendibile nel mercato occupazionale locale.
Dal quadro economico sopra delineato, è altresì emerso che lo squilibrio reddituale fra gli ex coniugi al momento del divorzio appare di modesta entità se si considerano gli esborsi mensili del in termini di Pt_1 contributo al mantenimento della figlia minore e, verosimilmente, di oneri locatizi. Deve infatti considerarsi che l'assegnazione della casa coniugale (di proprietà esclusiva del ricorrente) alla madre, pur non rientrando nelle previsioni di carattere economico, costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento poiché si traduce, di fatto, nel pregiudizio economico di un coniuge a fronte del risparmio di risorse a beneficio del coniuge assegnatario, commisurato all'età della minore (in questo caso, di appena 7 anni).
Del pari, non può essere riconosciuto assegno divorzile con funzione perequativa o compensativo-riparativa: il matrimonio è durato appena quattro anni e, in assenza di ogni allegazione sul punto, non è dato sapere se la resistente, laureata in lingue e già in età da lavoro all'epoca del matrimonio (trentaseienne), abbia rinunciato ad opportunità occupazionali mancando di coltivare qualsivoglia aspettativa professionale, per dedicarsi ad un ruolo solo endo-familiare di gestione della casa e accudimento della figlia appena nata.
Nulla è stato dedotto in merito ad un eventuale contributo fornito dalla moglie alla realizzazione professionale del marito o alla crescita del suo patrimonio.
Si osserva, infine, che in accordo per separazione aveva accettato da la somma Controparte_1 Pt_1 una tantum di € 5.000,00, rinunciando espressamente al proprio mantenimento. La circostanza, non dirimente sulla decisione del diritto all'assegno divorzile, è tuttavia indicativa di una presumibile capacità reddituale della resistente già all'epoca della separazione.
La parziale e reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
c.f. nato a [...] il [...], con ricorso depositato in data
[...] C.F._1
01/04/2022 nei confronti di , c.f. , nata in Controparte_1 C.F._2
PERÙ il 20/02/1980, dato atto che con sentenza parziale n° 967/22 pubblicata il 14.10.22 è già stato disposto lo scioglimento del matrimonio, così provvede: PE a) affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
b) assegna la casa coniugale sita in Riccione (RN) alla via Marostica n. 61, a Controparte_1 PE
, quale genitore collocatario prevalente della minore
[...]
c) dispone che il padre, salvo diverso accordo con la madre, potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con i propri turni di lavoro da comunicare all'altro genitore entro il 20 di ciascun mese per il mese successivo, per due pomeriggi a settimana prelevandola all'uscita da scuola sino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola (o, nel caso, presso l'abitazione materna) e per due weekend al mese dal sabato mattina alle 9.00 (prelevandola dall'abitazione materna) sino al lunedì mattino, quando la riaccompagnerà a scuola (o, nel caso, presso l'abitazione materna). Durante i periodi di sospensione scolastica si applicherà il principio dell'alternanza annuale: nel periodo natalizio si individuano i seguenti periodi che la figlia trascorrerà con l'uno ovvero con l'altro genitore: A) dalla fine della scuola al 31 dicembre;
B) dal 1° gennaio alla ripresa della scuola. Con alternanza, di anno in anno, dei periodi A-B.
Durante le vacanze pasquali, si individuano i seguenti periodi: dalla fine della scuola al giorno di Pasqua e PE dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa dell'attività scolastica;
i genitori terranno con sé nell'uno ovvero nell'altro periodo, con alternanza per l'anno successivo, salvo diverso accordo tra le parti. Il principio dell'alternanza si osserverà anche in occasione dei c.d. ponti che il calendario presenterà durante l'anno.
Durante le vacanze estive, il padre terrà presso di sé la figlia osservando le giornate ed i pomeriggi del periodo scolastico, prelevando la bambina da casa della madre alle h.13,30 e ivi riaccompagnandola alle ore
21.00 della stessa sera o allore 9.00 del mattino successivo se previsto il pernotto. In occasione delle vacanze estive o di ferie, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per 7 giorni consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
d) dispone che corrisponda a entro il 10 di ogni mese, la Parte_1 Controparte_1 somma di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, a titolo di contributo al PE mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
e) dispone che l'Assegno Unico sia percepito per intero (100%) da Controparte_1
f) rigetta la domanda di riconoscimento di assegno divorzile formulata da Controparte_1
g) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12/06/2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 995/2022 R.G. promosso da:
(C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso nel presente giudizio dall'avv. Iorizzo Olma e dall'avv. Gian Andrea Pazzini, come da procura in atti;
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ), nata UA (Perù) il Controparte_1 C.F._2
20/02/1980, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Majolino Sara e dall'avv. Raffaele Moretti, come da procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge -
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.04.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 esponendo di aver contratto con quest'ultima matrimonio celebrato in Riccione in data
[...]
12.12.2016 – trascritto al n. 54, parte I, dell'anno 2016 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di PE Riccione – e che dall'unione è nata la figlia il 18.02.2018.
Il ricorrente ha dato atto che lui e la moglie si sono separati consensualmente con verbale omologato con decreto del Tribunale di Rimini n. 5751 del 27.05.2021 e che, nelle more, non si sono riconciliati ed hanno continuato a condurre vite separate.
Il ha dunque promosso il presente giudizio per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, Pt_1 chiedendo l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre nella casa ex coniugale già in assegnazione a quest'ultima, esercizio del diritto di visita paterno per due pomeriggi a settimana e due weekend al mese, calendarizzati mensilmente in funzione dei propri turni di lavoro e ripartizione fra i genitori dei giorni di festività scolastiche e comandate. Dal punto di vista economico, si è detto disposto a versare la somma di € 400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie a titolo di contributo al mantenimento della figlia, dichiarando altresì di rinunciare alla propria quota parte del 50% di
A.U., in favore della ex coniuge.
Si è costituita in giudizio nulla opponendo alla pronuncia di scioglimento Controparte_1 del matrimonio, al regime di affidamento condiviso della minore e alla sua collocazione presso la madre nella casa ex coniugale della quale ha chiesto l'assegnazione; ha tuttavia formulato condizioni difformi in punto di calendario di visite e di mantenimento. In particolare, la resistente ha chiesto la previsione di giorni fissi di visita padre/figlia, il contributo paterno al mantenimento della minore nella somma di € 600,00 mensili oltre i 2/3 delle spese straordinarie ed il riconoscimento di assegno divorzile nella somma di € 500,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 07.06.2022, fallito il tentativo di conciliazione, non sono stati adottati provvedimenti provvisori ed urgenti, non ravvisandone i presupposti e, ferme restando le condizioni della separazione, si è dato atto della possibilità del pernotto della minore presso il padre e dell'impegno del di rinunciare alla propria quota del 50% dell'A.U. per la figlia in favore della Pt_1 Controparte_1
Allo stesso tempo, le parti sono state rimesse dinanzi al Giudice istruttore.
All'udienza del 21.09.22, su richiesta di parte ricorrente cui si è associata parte resistente, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status; con sentenza n. 967/22 del 14.10.22, è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio e, con ordinanza di pari data, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
Con ordinanza del 10.01.24 sono state rigettate le istanze istruttorie formulate da parte resistente e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.05.2024, tenutasi con modalità scritta, e poi rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi finali.
Il Pubblico Ministero, intervento nel procedimento in data 20.06.2022, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art.
13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
Preliminarmente, deve rilevarsi che la parte resistente ha depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica, rispettivamente, il 22.10.24 e 8.11.24 e, quindi, tardivamente, oltre la scadenza, l'11.10.24 e il
31.10.24, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. concessi con ordinanza resa fuori udienza, depositata il
12.07.24 e comunicata in pari data.
Tanto premesso, va precisato che, essendo già stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio, il thema decidendum resta circoscritto alle statuizioni accessorie oggetto delle istanze formulate dalle parti le quali PE hanno concordemente concluso per l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Riccione (RN) alla via Marostica n. 61, in assegnazione alla resistente.
Detta soluzione, già concordata dai coniugi in occasione della separazione consensuale, merita di essere confermata anche in questa sede, non ricorrendo ragioni per derogarvi ed essendo disciplina conforme all'interesse della minore.
Consegue la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla madre, collocataria prevalente della minore.
Quanto alle modalità di esercizio del diritto di visita del padre con la figlia, le parti hanno proposto soluzioni parzialmente difformi.
Il ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo di “tenere presso di sé la figlia per 15 giorni mensili e nel rispetto dei propri turni lavorativi, per almeno due giorni infrasettimanali, comprensivi del pernotto, dall'uscita dalla scuola e fino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola, o nei periodi di chiusura della scuola dalle ore 14.00 e fino alle ore 9.00 del mattino successivo.
- Fine settimana alternati dalle ore 9.00 del sabato mattina e fino al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola (o fino alle ore 9.00 del lunedì mattina nei casi di scuola chiusa o quando la bimba, per varie esigenze, non si recherà a scuola). - Vacanze natalizie ad anni alterni, il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con
l'altro genitore e turnazione normale per il restante periodo. Vacanze pasquali ad anni alterni, il giorno di
Pasqua con un genitore ed il giorno di pasquetta con l'altro genitore e turnazione normale per il restante periodo.
- Possibilità, per ciascun genitore, di tenere presso di sé la bambina, nel periodo estivo (da giugno ad agosto compresi), per almeno 10 giorni consecutivi, previa comunicazione all'altro genitore. Qualora il genitore intenda trascorrere una vacanza che comporti uno spostamento all'estero, sarà necessario informare preventivamente l'altro genitore specificandone la durata (giorno di partenza e giorno del rientro) e raccoglierne il consenso scritto (anche via e-mail)”.
La resistente, diversamente, ha chiesto che siano previsti giorni fissi per le visite padre/figlia, adducendo PE l'interesse di che non può “sottostare ai calendari, mutevoli, del lavoro paterno” lamentando peraltro che i predetti calendari “non vengono mai tempestivamente comunicati e che vengono occultati alla Sig.ra adducendo pretestuose giustificazioni” nonché “un'arbitraria calendarizzazione Controparte_1 tanto nei giorni ordinari quanto in quelli festivi (incluso Natale e Pasqua)” (pag. 7 dell'atto di precisazione delle conclusioni depositato il 14/05/24).
Il ricorrente ha dedotto di non potersi impegnare con un calendario di visita a giorni fissi poiché, di professione infermiere, è soggetto a turnazione di lavoro predisposta su base mensile su tre fasce orarie a rotazione (mattino- pomeriggio- notte).
A fronte delle contestazioni della resistente, il ha prodotto documentazione dalla quale si evince che Pt_1 ha sempre tempestivamente comunicato alla il 20 di ciascun mese per il mese successivo, Controparte_1 PE i giorni in cui poteva garantire la frequentazione di (comunicazione pec del 10.08.2021 allegata a doc.5
e-mail comprese nel periodo giugno-ottobre 2022 allegati a doc. 9), a volte anche esplicitando la disponibilità a far fronte ad eventuali sopravvenute esigenze della madre (segnatamente, mail del
24.08.2022).
Diversamente, la resistente non ha offerto dimostrazione della asserita condotta arbitraria e inaffidabile del PE ricorrente, pregiudizievole per le sue esigenze di vita o di lavoro o per l'interesse di
Si rileva peraltro come la flessibilità richiesta dal padre nella frequentazione della figlia non comprometta l'impegno lavorativo della madre dapprima inoccupata e, allo stato, impiegata solo stagionalmente.
In conclusione, in assenza di comprovate ragioni contrarie, merita accoglimento la domanda del di Pt_1 organizzare il diritto di visita con la figlia su base mensile, in funzione dei propri turni di servizio, ritenuto che l'esigenza lavorativa del ricorrente (già apprezzata in sede di separazione) di fatto non alteri o pregiudichi l'interesse della minore che vede il padre con ordinaria frequenza bisettimanale (anche pernottando presso di lui) e per due weekend al mese, salvo l'impegno del ricorrente di comunicare alla PE resistente, entro il 20 di ciascun mese per il mese successivo, i giorni di disponibilità a tenere con sé
Quanto al contributo paterno al mantenimento della figlia, il ricorrente precisa le conclusioni chiedendo di PE
“confermare in capo al signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il Pt_1 versamento di una somma mensile pari ad € 400,00 da effettuarsi entro il giorno 5 del mese di riferimento, oltre al 50% della propria quota di assegno unico già devoluto alla signora ed oltre al pagamento CP_1 delle spese straordinarie nella misura del 50%”.
La resistente chiede un importo di € 600,00 mensili oltre il rimborso dei 2/3 delle spese straordinarie.
In punto di diritto si evidenzia che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'articolo
147 c.c., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti dall'art. 155 c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. n. 6455/2024), la quantificazione dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio, deve tenere conto non solo delle "rispettive sostanze", ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali
(Cass. n. 6197/2005 e Cass. n. 3974/2002), in uno con la considerazione delle esigenze attuali del figlio
(Cass. n. 4811/2018; Cass., n. 16739/2020 e Cass. n. 19299/2020), nonché dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti
(Cass. n. 17089/2013).
Nel caso di specie, le entrate economiche della famiglia sono state verosimilmente assicurate, in costanza di matrimonio, dal lavoro del solo poiché incontestato lo stato di inoccupazione della Pt_1 CP_1
quantomeno sino al momento della separazione.
[...]
La resistente, infatti, ad oggi impiegata in attività stagionali con contratto di lavoro semestrale dapprima per uno store APPLE e poi presso struttura alberghiera, documenta reddito, a far data dall'anno 2020, dell'importo netto annuale di € 5.358, di € 5.358 per il successivo anno 2021 e di € 10.940 per l'anno 2022; non risulta proprietaria di immobili e non sopporta oneri di locazione poiché assegnataria dell'abitazione familiare.
In ordine alla situazione reddituale del ricorrente, di professione infermiere, dall'esame della documentazione depositata in atti si registrano redditi imponibili netti da lavoro dipendente corrispondenti ad euro 19.596,00 (mod.730/21 per l'anno d'imposta 2020), euro 24.923,00 (mod. 730/22 per l'anno d'imposta
2021) ed euro 25.477,00 (mod. 730/23 per l'anno d'imposta 2022), in leggero aumento rispetto all'epoca della separazione. Sotto il profilo patrimoniale, il si è dichiarato proprietario della casa ex coniugale Pt_1 in assegnazione alla moglie e, in comparsa conclusionale, riferisce esborso mensile di € 450,00 a titolo di oneri locatizi (non documentati).
Non sono state dedotte particolari condizioni di vita familiare (viaggi all'estero, acquisti di beni di lusso, abitudini di vita agiata) nè spese di natura eccezionale in funzione della prole.
Per ragioni di completezza, si dà atto che in sede di separazione consensuale le parti avevano concordato un contributo paterno al mantenimento della minore di € 400,00 mensili oltre il 60% delle spese straordinarie
(sino al reperimento di occupazione da parte della resistente) e poi del 50%. Il si era inoltre Pt_1 impegnato a versare alla gli arretrati degli assegni familiari che gli fossero stati attribuiti Controparte_1 dall'Ente preposto, impegno assolto dal ricorrente che, a fronte della contestazione della Controparte_1 ha documentato il bonifico della somma di € 757,08 a titolo di assegni familiari e arretrati, operato il
21/12/21 in favore della resistente (doc. 8 allegato a memoria depositata il 14/11/2022) ed ha dichiarato che
“da luglio 2021 fino a marzo 2022 sono sempre stati versati alla moglie per € 126,18. Poi lo Stato li ha aboliti” (verbale udienza del 7/06/2022).
Ciò posto, visti i periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore e la sua tenera età, tenuto conto della assegnazione della casa coniugale di proprietà del ricorrente alla resistente, considerato che, a fronte del leggero aumento della capacità economica del deve rilevarsi una variazione in senso migliorativo Pt_1 anche della condizione economica della oramai inserita nel mondo del lavoro seppure Controparte_1 ancora con contratti stagionali, altresì considerato che il ricorrente ha rinunciato alla sua quota del 50% dell'A.U. per la minore (già in sede di udienza presidenziale del 7/06/22 e poi nell'atto di precisazione delle conclusioni depositato il 11/06/24), il Collegio ritiene congruo confermare in euro 400,00 mensili il PE contributo che il dovrà corrispondere alla resistente per il mantenimento della figlia oltre al Pt_1
50% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna.
Sempre in punto di statuizioni economiche, la resistente ha chiesto di “disporre l'obbligo, per il Sig. Pt_1
di corrispondere mensilmente, a titolo di assegno maritale perequativo, la somma di € 500,00
[...]
(cinquecento), in favore della Sig.ra da rivalutarsi annualmente secondo Controparte_1 gli indici Istat senza obbligo di espressa domanda da parte della predetta e sino a quando la stessa non avrà una stabile occupazione lavorativa a tempo pieno ed indeterminato”.
Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, viene in rilievo, in diritto, l'evoluzione giurisprudenziale in merito all'individuazione dei criteri di determinazione del predetto assegno, anche alla luce del pronunciamento della Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni
Unite n. 182887/18. Come noto, il diritto all'assegno di divorzio è riconosciuto ai sensi dell'art. 5, comma 6
Legge 898/70, in seguito all'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge economicamente più debole per far fronte alle proprie esigenze. Per un lungo periodo, secondo la giurisprudenza costante, il parametro al quale rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi economici del richiedente l'assegno era quello del “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio” (così la sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990). Tale consolidato orientamento, tuttavia, è stato sottoposto a revisione critica dalla sentenza n. 11504/2017 che ha individuato il criterio dell'“indipendenza economica”, normativamente equivalente a quello di “autosufficienza economica”, come nuovo parametro al quale rapportare - nella fase dell'an debeatur volta a verificare l'esistenza del diritto in astratto - l' “adeguatezza-inadeguatezza” dei “mezzi” dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio e la “possibilità-impossibilità per ragioni oggettive dello stesso di procurarseli”.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, soltanto nella successiva fase del “quantum debeatur” era legittimo procedere ad un “giudizio comparativo” tra le rispettive “posizioni” personali ed economico- patrimoniali degli ex coniugi, sulla base degli specifici criteri dettati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma
6, per tale fase del giudizio. Con la sentenza a Sezioni Unite n. 182887/18 la Suprema Corte, nel dare una veste interpretativa più aderente alla realtà sociale, ha statuito che il presupposto per riconoscere l'assegno di divorzio non è né il raffronto con il pregresso tenore di vita, né il solo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica del richiedente. E' la stessa funzione dell'assegno di divorzio - che ha non soltanto natura assistenziale ma comprende anche un contenuto perequativo-compensativo - a condurre, quale declinazione costituzionale del principio di solidarietà, “al riconoscimento di un contributo che, partendo dalle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare”. Il giudice del divorzio dovrà, pertanto, secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, attenersi al seguente principio di diritto: “il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. In questo senso rilevano, quali parametri concreti per la valutazione da parte del giudice della situazione di disparità economico patrimoniale delle parti, l'età dei richiedenti, la durata del vincolo, la possibilità o meno di recuperare un percorso professionale, le aspettative eventualmente sacrificate in funzione della costruzione della relazione familiare.
Nel caso di specie, non può essere riconosciuto a il diritto all'assegno divorzile con Controparte_1 funzione assistenziale.
La resistente - economicamente autosufficiente a far data del 2020 - dispone di capacità lavorativa generica
(42 anni all'epoca della presentazione del ricorso), compatibile con il reperimento di attività lavorativa, e di capacità lavorativa specifica (laurea in lingue) facilmente spendibile nel mercato occupazionale locale.
Dal quadro economico sopra delineato, è altresì emerso che lo squilibrio reddituale fra gli ex coniugi al momento del divorzio appare di modesta entità se si considerano gli esborsi mensili del in termini di Pt_1 contributo al mantenimento della figlia minore e, verosimilmente, di oneri locatizi. Deve infatti considerarsi che l'assegnazione della casa coniugale (di proprietà esclusiva del ricorrente) alla madre, pur non rientrando nelle previsioni di carattere economico, costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento poiché si traduce, di fatto, nel pregiudizio economico di un coniuge a fronte del risparmio di risorse a beneficio del coniuge assegnatario, commisurato all'età della minore (in questo caso, di appena 7 anni).
Del pari, non può essere riconosciuto assegno divorzile con funzione perequativa o compensativo-riparativa: il matrimonio è durato appena quattro anni e, in assenza di ogni allegazione sul punto, non è dato sapere se la resistente, laureata in lingue e già in età da lavoro all'epoca del matrimonio (trentaseienne), abbia rinunciato ad opportunità occupazionali mancando di coltivare qualsivoglia aspettativa professionale, per dedicarsi ad un ruolo solo endo-familiare di gestione della casa e accudimento della figlia appena nata.
Nulla è stato dedotto in merito ad un eventuale contributo fornito dalla moglie alla realizzazione professionale del marito o alla crescita del suo patrimonio.
Si osserva, infine, che in accordo per separazione aveva accettato da la somma Controparte_1 Pt_1 una tantum di € 5.000,00, rinunciando espressamente al proprio mantenimento. La circostanza, non dirimente sulla decisione del diritto all'assegno divorzile, è tuttavia indicativa di una presumibile capacità reddituale della resistente già all'epoca della separazione.
La parziale e reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
c.f. nato a [...] il [...], con ricorso depositato in data
[...] C.F._1
01/04/2022 nei confronti di , c.f. , nata in Controparte_1 C.F._2
PERÙ il 20/02/1980, dato atto che con sentenza parziale n° 967/22 pubblicata il 14.10.22 è già stato disposto lo scioglimento del matrimonio, così provvede: PE a) affida la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
b) assegna la casa coniugale sita in Riccione (RN) alla via Marostica n. 61, a Controparte_1 PE
, quale genitore collocatario prevalente della minore
[...]
c) dispone che il padre, salvo diverso accordo con la madre, potrà vedere e tenere con sé la figlia, compatibilmente con i propri turni di lavoro da comunicare all'altro genitore entro il 20 di ciascun mese per il mese successivo, per due pomeriggi a settimana prelevandola all'uscita da scuola sino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola (o, nel caso, presso l'abitazione materna) e per due weekend al mese dal sabato mattina alle 9.00 (prelevandola dall'abitazione materna) sino al lunedì mattino, quando la riaccompagnerà a scuola (o, nel caso, presso l'abitazione materna). Durante i periodi di sospensione scolastica si applicherà il principio dell'alternanza annuale: nel periodo natalizio si individuano i seguenti periodi che la figlia trascorrerà con l'uno ovvero con l'altro genitore: A) dalla fine della scuola al 31 dicembre;
B) dal 1° gennaio alla ripresa della scuola. Con alternanza, di anno in anno, dei periodi A-B.
Durante le vacanze pasquali, si individuano i seguenti periodi: dalla fine della scuola al giorno di Pasqua e PE dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa dell'attività scolastica;
i genitori terranno con sé nell'uno ovvero nell'altro periodo, con alternanza per l'anno successivo, salvo diverso accordo tra le parti. Il principio dell'alternanza si osserverà anche in occasione dei c.d. ponti che il calendario presenterà durante l'anno.
Durante le vacanze estive, il padre terrà presso di sé la figlia osservando le giornate ed i pomeriggi del periodo scolastico, prelevando la bambina da casa della madre alle h.13,30 e ivi riaccompagnandola alle ore
21.00 della stessa sera o allore 9.00 del mattino successivo se previsto il pernotto. In occasione delle vacanze estive o di ferie, ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per 7 giorni consecutivi, da concordare con l'altro genitore entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
d) dispone che corrisponda a entro il 10 di ogni mese, la Parte_1 Controparte_1 somma di € 400,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, a titolo di contributo al PE mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
e) dispone che l'Assegno Unico sia percepito per intero (100%) da Controparte_1
f) rigetta la domanda di riconoscimento di assegno divorzile formulata da Controparte_1
g) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 12/06/2025
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi