Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3498 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Graziella Atzeni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
01/07/1977, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Laura Fagioli, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/05/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Monserrato, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2
degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 con autorizzazione a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto.
2) Confermare la residenza anagrafica dei figli minori presso l'attuale domicilio coniugale in Monserrato (CA), in Via Orazio n. 2.
3) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad ON Per_2 entrambi i genitori, i quali provvederanno all'educazione e all'istruzione dei medesimi e dai quali dovranno continuare a ricevere cura, educazione e istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi;
entrambi i genitori eserciteranno la potestà genitoriale e adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso e quanto altro residui necessario alla loro formazione;
limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i ricorrenti eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
4) Tenuto conto che l'attività lavorativa della OR implica l'impegno Pt_1 notturno per tre notti settimanali, i minori dimoreranno presso ciascun genitore
Pag. 2 di 5 per tre giorni e tre notti consecutivi, ovvero, a settimane alternate, dalla notte della domenica al mercoledì compreso presso un genitore e dalla mattina del giovedì al sabato compreso presso l'altro, con alternanza delle domeniche.
Salvo diverso accordo dei coniugi (tenuto conto sempre dell'attività lavorativa della i minori, durante le festività natalizie trascorreranno, Pt_1 alternativamente di anno in anno, la notte della vigilia e la giornata del Natale e
Capodanno ed il giorno del primo dell'anno.
Durante le festività Pasquali, sempre alternativamente di anno in anno, il giorno della Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Durante il periodo estivo, in considerazione delle attività lavorative svolte, i figli potranno stare, consecutivamente, 15 giorni con il padre nel mese di agosto e, con la madre, sempre consecutivamente, una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di settembre.
Staranno con il padre o con la madre nelle giornate di festeggiamento dei rispettivi compleanni e in occasione della festa del papà o della festa della mamma.
Trascorreranno, invece, la giornata del loro compleanno - sempre salvo diverso accordo - un anno con la madre e un anno con il padre.
5) In considerazione della reciproca indipendenza economica e della paritaria permanenza dei minori nel domicilio di ciascun genitore, le parti non chiedono reciprocamente una contribuzione per il mantenimento dei figli e ON
, essendo ciascuno di loro tenuto al mantenimento dei minori nel Per_2 periodo di permanenza presso il proprio domicilio.
Quanto all'assegno unico e, comunque, relativamente a qualsiasi altro beneficio
/ aiuto per la prole, le parti concordano che il medesimo spetti a ciascun genitore in ragione della metà; qualora l'erogazione venga disposta in favore di uno solo dei genitori, colui che ne percepirà l'importo dovrà corrispondere la metà all'altro.
6) Le parti concordano, altresì, la divisione delle spese straordinarie documentate in ragione del 50% per ciascuno.
Per tali devono intendersi le spese scolastiche-ludiche e mediche non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale o dall'assicurazione privata che il
SI ha attivato a beneficio della prole. Pt_2
In merito alle spese straordinarie, le parti concordano che non richiederanno il preventivo accordo: a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) ticket sanitari;
e) occhiali e lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal SSN.
Pag. 3 di 5 Richiederanno, invece, il preventivo accordo, salvo le urgenze: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal SSN ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente, anche se rimborsabili da assicurazione privata;
farmaci omeopatici.
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella normale programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola (in tal caso le parti si accorderanno prima sul modello di fascia meno costosa); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno/metropolitana) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extra-scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola o dopo-scuola; centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
Spese extra-scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei;
d) spese di attività ludiche e ricreative;
e) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida;
h) acquisto e manutenzione (compreso bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo mail, pec, sms, messaggio whatsapp), dovrà manifestare per iscritto, entro 5 giorni dal ricevimento, un suo eventuale motivato dissenso sempre per iscritto (a mezzo mail, pec, sms, messaggio whatsapp): in difetto di riscontro nei termini, e secondo le modalità sopraindicate, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Alla fine di ogni mese, salvo urgenze determinate dall'entità dell'esborso, il genitore che avrà anticipato le spese dovrà rendicontare all'altro, con conseguente diritto al rimborso del 50% di quanto anticipato, previe eventuali compensazioni.
7) I coniugi, in considerazione dell'indipendenza economica di ciascuno, dichiarano di non aver nulla da pretendere reciprocamente.
Pag. 4 di 5 Al fine di regolamentare i loro rapporti patrimoniali e sciogliere le comproprietà tra loro esistenti, tenuto conto che l'abitazione coniugale - la cui sistemazione è stata curata da ambo i coniugi - con tutto ciò che l'arreda e correda viene attribuita alla OR mentre il SI si deve far carico dei Parte_1 Pt_2 costi per un nuovo alloggio abitativo idoneo ad accogliere i minori, concordano che la proprietà del terreno in agro di Selargius venga concentrata in favore del solo SI . Pt_2
Per l'effetto, la RA si impegna a cedere al SI Parte_1 Pt_2
, che si impegna ad accettare, il proprio diritto di proprietà del 50% del
[...] terreno in agro di Settimo San Pietro distinto al CT al F. 18, part. 90, di are 61.
Atteso che le parti riconoscono che il predetto trasferimento trova causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e che è funzionale e indispensabile per la risoluzione della presente controversia, chiedono l'applicazione del regime fiscale di cui all'art. 19 della Legge n. 74 del 1987.
8) I coniugi si impegnano a comunicarsi le variazioni delle rispettive residenze, delle utenze telefoniche nonché degli indirizzi di posta elettronica.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 12/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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