Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6721/2019 R.G., avente per oggetto:
“risarcimento danni ex artt. 2051 e 2043 c.c.”;
TRA
c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio C.F._1
Drago, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Armando P.IVA_1
Longo, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
all'udienza del 11 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 15 aprile 2019,
[...]
ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Parte_1
Tribunale, chiedendo di accertarne la responsabilità, Controparte_2
ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in
allorquando, mentre si accingeva ad uscire dall'esercizio commerciale convenuto con sede di Misterbianco, rovinava a terra per la presenza,
sul pavimento, di buste non visibili e non segnalate;
ha chiesto conseguentemente la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti oltre al rimborso delle spese.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 4 ottobre 2019 si è
costituita la la quale ha contestato la fondatezza della Controparte_1
domanda attorea, ritenuta infondata e pretestuosa, concludendo, in via principale, per il rigetto e, in subordine, per l'accertamento della responsabilità concorsuale del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale, all'udienza del 11 febbraio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Premessa la superiore ricostruzione in fatto, in diritto, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
In relazione ai fatti oggetto di controversia, va detto che la responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva fondandosi sulla prova del nesso causale tra la res custodita e il danno e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, o dalla dimostrazione della rilevanza causale,
esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (Cass. civ., sez. III, n. 33074/2023).
Con specifico riguardo alla ripartizione degli oneri probatori,
dunque, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che egli abbia offerto tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 16295
del 18/06/2019; Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 6651 del 09/03/2020).
Laddove lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno,
rilevano elementi quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Orbene, definiti come sopra i presupposti operativi della disciplina invocata, nel caso di specie, può dirsi che l'evento di danno lamentato sia da ascrivere esclusivamente alla condotta dell'attore che ha omesso le normali cautele esigibili nelle circostanze spazio-temporali che hanno connotato la vicenda, con evidente interruzione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.
In questi termini, il colpevole comportamento del danneggiato, che integra un'ipotesi di caso fortuito idonea a liberare il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., modula la corretta applicazione del principio della causalità adeguata.
Ed invero, a sostegno della pretesa, parte attrice ha asserito di essere scivolato su alcune buste presenti sul pavimento, subito dopo avere pagato alle casse, accingendosi a uscire dal punto vendita. In tale occasione, ha riportato “trauma spalla dx” accertato dai sanitari del P.O. “Vittorio Emanuele” di Catania, i quali emettevano prognosi di giorni 5 s.c.
Alla stregua dei fatti dedotti in giudizio, l'accertamento della genesi eziologica, in tutto o in parte, dell'evento dannoso dal comportamento dello stesso danneggiato deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa;
con la conseguenza che, quanto meno è
intrinsecamente pericolosa la res e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode.
Orbene, va in primo luogo osservato che mentre nell'atto di diffida stragiudiziale del 19.7.2017, inoltrato alla parte convenuta, l'attore abbia rappresentato di essere caduto su un foglio di carta velina presente sul pavimento, nella successiva diffida del 12.4.2018, così come anche nell'atto introduttivo il sinistro occorso è addebitato alla presenza di diverse buste rinvenute su una zona del negozio non chiaramente specificata.
Anche dall'istruttoria espletata è emerso che l'attore, mentre era intento a osservare la merce esposta, scivolava su una velina,
procurandosi delle lesioni alla spalla.
In particolare, la testimone, , escussa all'udienza Testimone_1
del 18.10.2021, ha affermato: “vero è che il il giorno 7 luglio Parte_1
2017 intorno alle 20:00 mentre si trovava all'interno del punto vendita in Misterbianco cadde a terra a causa di alcune buste CP_1
presenti sul pavimento. Preciso che trattavasi delle veline che proteggono le scarpe all'interno degli scatoli in cui sono esposte nei negozi di calzature … si trattava di una singola velina. La presenza della velina non era segnalata e del resto quando si guarda la merce esposta non si guarda a quanto c'è a terra. Preciso che il più Parte_1
che cadere è scivolato sulla velina presente a terra. Il negozio era illuminato” (cfr. verbale di udienza del 18.10.2021).
Orbene, la predetta dichiarazione testimoniale, pur confermando la caduta, nulla chiarisce, anzi contrasta, con la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione dall'attore il quale ha asserito di essere scivolato dopo aver pagato alle casse vicino all'uscita e, dunque, in una zona presumibilmente ampia, non ostruita dagli scaffali, sgombera da merce e bene illuminata.
La testimone, di contro, ribadendo che la velina presente sul pavimento era solo una (e non vi erano presenti anche delle buste come prospettato in citazione), ha evidenziato ulteriormente che l'attore era intento a osservare la merce esposta non avvedendosi dell'unica velina presente sulla pavimentazione.
Non è chiaro, pertanto, il luogo di esatta verificazione del sinistro.
Ed ancora, non è emersa, in sede di escussione testimoniale,
l'eventuale presenza nelle immediate vicinanze della presunta insidia, di altri avventori che potessero ostruire la visuale, né risulta versata in atti alcuna riproduzione fotografica dello stato dei luoghi.
In definitiva, le risultanze processuali non hanno dimostrato le modalità dell'evento (luogo e, soprattutto, le effettive modlaità) e,
comunque, hanno evidenziato la riconducibilità dell'evento dannoso ad imprudenza dell'attore che, non prestando la normale attenzione alla pavimentazione percorsa, scivolava all'interno del punto vendita per cause non meglio identificate né dimostrate.
Del resto, va osservato come l'eventuale presenza della menzionata velina, materiale abitualmente utilizzato per la protezione delle calzature, non può rappresentare all'interno di un negozio destinato quasi esclusivamente al commercio di detta merce, un evento imprevisto ed imprevedibile né pare potere integrare una situazione di possibile pericolo insuscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele.
Di talché va desunta l'esclusiva efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la domanda di risarcimento del danno è infondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice in favore della parte convenuta, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, valore della causa pari al quantum di risarcimento del danno richiesto (euro 10.000,00), come indicato nella nota di iscrizione a ruolo, importi medi, per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
6721/2019 R.G.:
rigetta la domanda promossa da Parte_1
[...] condanna al pagamento, in Parte_1
favore della società convenuta, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.086,00 per compensi, di cui euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 1.680,00 per fase istruttoria, euro 1.701,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 31 marzo 2025
IL PRESIDENTE, in funzione di GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)