(Proroga tacita).
La societa' e' tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.
L'articolo 2273 del Codice Civile, rubricato “Proroga tacita”, rientra nel Libro V – Del lavoro, Titolo V – Capo II – “Della società semplice”- Sez. IV "Dello scioglimento della società". All'art. 2273 c.c. viene stabilito che la società può essere prorogata in maniera tacita quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali. Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 2273 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 2273 del Codice Civile: "Art. 2273. […]
Leggi di più…[…] Quid juris in un caso siffatto? Il «riflesso condizionato» di alcuni operatori del diritto, adusi a una «malpractice» dura a morire, potrebbe essere quello di compulsare il vigente statuto della società Alfa alla ricerca di una clausola c.d. di rinnovazione – purtroppo, ancora assai frequente nella prassi statutaria della s.r.l. –, modellata sul calco dell'art. 2273 c.c., a norma del quale «la società [semplice] è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali». […]
Leggi di più…[…] In tale ipotesi (prevista dall'articolo 2273 c.c.: “la società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali”) la società stessa subisce la modifica in società a tempo indeterminato, anche in tal caso con le relative conseguenze in ordine al diritto di recesso. […]
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