Articolo 2273 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2273.

(Proroga tacita).

La societa' e' tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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