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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/11/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2941/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Pietracci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2941/2024 promossa da:
, (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Laura Posa Parte_1 C.F._1 presso il cui studio sito in Fermo, via Sant'Alessandro, n. 3 ha eletto domicilio ATTORE/I contro
(C.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Miccoli CP_1 C.F._2 presso il cui studio sito in Chieti alla Via Cauta ha eletto domicilio e
(C.F ), in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'avv. Barbara Bitelli e dall'avv. Federica Bitelli presso lo studio delle quali sito in Bologna alla via Nazario Sauro 26, ha eletto domicilio CONVENUTO/I
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva il giudizio di merito a seguito Parte_1 della opposizione ex art. 615 II c. c.p.c. promossa nella procedura esecutiva immobiliare n. 234/2016 RGE contestando il diritto del creditore procedente, a dare ulteriore impulso alla procedura stante la sua improcedibilità ed instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, in accoglimento della presente opposizione, per le causali tutte richiamate in narrativa, da ritenersi qui interamente riportate e trascritte: - nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del creditore CP_3 p.a., nonché la carenza di titolarità sostanziale del diritto di credito in capo alla stessa e
[...] l'insussistenza di tale diritto ad agire in via esecutiva con conseguente improcedibilità della proposta esecuzione.; - sempre nel merito, accertare e dichiarare non valida la cessione del credito effettuata da in quanto soggetto non legittimato alla riscossione;
il tutto con conseguente Controparte_4 declaratoria di improcedibilità della proposta esecuzione. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio ”.
L'opponente a fondamento della promossa opposizione adduceva :
- La carenza di titolo esecutivo e conseguente improcedibilità della procedura esecutiva per carenza di legittimazione attiva e titolarità del credito azionato da parte della creditrice procedente per mancanza di prova che la sia effettiva titolare del credito intimato non Controparte_2 risultando documenti circostanziati idonei a dimostrare che il credito vantato nei confronti del pagina 1 di 6 sia stato ricompreso nell'operazione di cessione in blocco.; Pt_1
- La carenza di titolarità del credito per aver la acquistato il credito pro soluto Controparte_2 da oggetto non legittimato alla riscossione mancando la prova dell'iscrizione Controparte_4 all'albo ex art. 106 TUB in capo al servicer che agisce per il recupero di un credito cartolarizzato, in qualità di mandatario del creditore procedente,
Si costituiva in giudizio la opposta deducendo: l'infondatezza sia della eccezione di Controparte_2 carenza di titolarità del credito stante la documentazione prodotta in giudizio attestante la esatta individuazione del credito azionato nell'elenco dei crediti ad essa ceduti sia della eccezione di carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria per non essere quest'ultima iscritta Controparte_4 nell'elenco ex art. 106 TUB, deducendo che la è una Società Veicolo di Controparte_4 Cartolarizzazione (SVC), inserita nell'elenco di Banca d'Italia e come tale non deve essere iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex art.106 TUB per poter acquistare i crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione;
l'opposta chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: Voglia l'Ecc.mo Tribunale Adito, previe le più opportune declaratorie del caso e di legge, per i motivi di cui in narrativa, dichiarare le pretese dalla parte attrice inammissibili ovvero, in subordine, infondate e, quindi, respingerle ovvero rigettarle integralmente. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Si costituiva in giudizio anche aggiudicataria dell'immobile esecutato, chiedendo il CP_1 rigetto della ennesima infondata opposizione promossa dal debitore e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: - rigettare integralmente le domande formulate dal debitore poiché infondate in fatto e in Parte_1 diritto e, per gli effetti, dichiarare la validità e l'efficacia della vendita forzata e del diritto acquisito dall'aggiudicataria nella procedura esecutiva immobiliare n.234/2016 Rg.Es.; - CP_1 confermare l'Ordinanza emessa, in composizione collegiale, il 13.06.2024 nel giudizio n.R.G.1929/2024. In ogni caso con condanna dell'attore alle spese e competenze del presente giudizio».
Stante la natura documentale della controversia, in assenza di istanze istruttorie la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21/10/2025 dopo aver acquisito il fascicolo della esecuzione immobiliare e dopo la formulazione dii una proposta ex art. 185 bis cpc rifiutata dal solo opponente
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va esaminata la preliminare eccezione formulata dall'opponente il quale ha contestato il diritto della ad agire esecutivamente, per carenza di legittimazione processuale per mancata Controparte_5 prova della cessione del credito
Risulta al riguardo, per tabulas, per come correttamente articolato dal difensore dell'opposta:
- che la ha instaurato nei confronti del debitore di l'esecuzione Controparte_6 Parte_1 immobiliare n. 234/2016 R.G.E. Trib. Ancona e nelle more dell'esecuzione ha ceduto il credito a che si è costituita nel procedimento ex art. 111 c.p.c.; Controparte_4
- che la con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai Controparte_2 sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, perfezionato in data 7/05/2021, ha acquistato pro soluto da con efficacia economica dal 31/12/2020 ed efficacia giuridica a partire dal Controparte_4 7/05/2021, detti crediti pecuniari e si è costituita nel procedimento esecutivo ex art. 111 c.p.c. ;
Ciò chiarito, devesi evidenziare che secondo la giurisprudenza di legittimità, la titolarità della posizione soggettiva, attiva e passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicchè spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto. Pertanto, la questione pagina 2 di 6 della titolarità sostanziale del diritto di credito non rappresenta un'eccezione in senso stretto e come tale è aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato e grado del giudizio.
Ciò premesso, è, del pari, consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, di cui all'art 58, comma 2, TUB, ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. Invero, come dimostra il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera in via di sostituzione solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., valendo, cioè, unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori per il caso in cui il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso nell'operazione di cessione in blocco, poiché in ogni cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
Pertanto, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che” la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco , in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” ( da ultimo Cass 5190/2025 ) ed ancora “ in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. 385/1993 è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. (Cfr. Cass. n. 4277/2023; Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 31188/2017).
Inoltre, la prova della cessione può essere fornita anche attraverso documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, mediante produzione nel corso del giudizio.
A tale proposito, si osserva che a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva per mancata prova della inclusione del credito azionato nella cessione del credito, la cessionaria non si può limitare a produrre l'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma deve dimostrare documentalmente ed in modo circostanziato che il credito di cui si controverte sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, ciò in quanto una cosa è l'avviso di cessione (necessario ai fini della sua efficacia), altro è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto.
Deve, poi, osservarsi che qualora, come nella fattispecie in esame, siano dedotte una pluralità di cessioni del medesimo credito, è comunque necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti del diritto. In particolare, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiamo determinato l'attuale titolarità del credito e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet.
pagina 3 di 6 La Suprema Corte ha altresì specificato che : “Nel caso di Cessioni in blocco ex art. 4 della L. 130/1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 TUB (legge 385/1993) ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 c.c.; le previsioni in parole, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione - in blocco - di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella G.U. e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notifica della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio (Cass. nn. 204495/2020; 5997/2006). In altri termini la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile” (cfr Cass. n. 10200/2021).
Sicchè in caso di specifica contestazione sollevata dal debitore ceduto, incombe sul cessionario l'onere di provare l'effettivo acquisto del credito in forza di un contratto di cessione valido ed efficace , e ciò in conformità alla regola generale stabilita dall'art. 269 c.c. a norma del quale incombe sul soggetto che agisce in giudizio l'onere di provare tutti fatti posti a fondamento della pretesa
Nella presente fattispecie la opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio in quanto in merito alla prima cessione ( ) ha prodotto l'avviso in G.U. nel quale si dà atto che i crediti ceduti Controparte_7 erano derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori erano stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto e tale lista dei codici identificativi dei debitori ceduti a sua volta oggetto di pubblicazione sul seguente sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- cartolarizzazione.html ove il rapporto (ndg di 82577297) è ricompreso;
in merito alla CP_6 cessione dando atto che, con contratto di cessione di crediti pecuniari Controparte_8 individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, perfezionato in data 7/05/2021, aveva acquistato pro soluto da con efficacia economica dal 31/12/2020 ed Controparte_4 efficacia giuridica a partire dal 7/05/2021, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) individuati nel documento di identificazione dei crediti (collettivamente, i "Crediti"). In particolare: (i) crediti in Euro e a qualsiasi titolo dovuti (capitale, interessi (anche di mora), indennizzi, commissioni, penalità o qualsiasi altro titolo ai sensi dei contratti cui i crediti afferiscono), come meglio risultanti da apposita lista allegata al Contratto di Cessione (Allegato "C"); (ii) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario, regolati dalla legge della Repubblica Italiana vantati nei confronti dei debitori con i codici identificativi: 3558879 3655670 3611191 692475 3646901 3623157 3692330 3606307 3195261 3562404 3705483 3708950 3708978 3691869 3695102 3349990 3618263 3621969 3717913 3695069 3698310 3702912 3625002 3697158 3687815 3701055 3689491 3650634 3702592 3705230 3608227 2644725 3672316; (iii) ogni altro credito vantato dalla Cedente nei confronti dei debitori identificati con i medesimi codici identificativi;
(iv) crediti acquistati dalla Cedente da in forza di un contratto di cessione pro soluto ai sensi CP_6 degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999, come meglio risultanti da apposita lista e di cui alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2019 Parte II n. 121 e dell'avvenuta cessione dei crediti pro soluto è stato dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 57 del 15/05/2021.
pagina 4 di 6 Pertanto deve ritenersi che gli elementi emergenti dall'avviso siano idonei a non creare incertezze in merito ai rapporti di credito oggetto di cessione, così come ha affermato il Tribunale in sede di reclamo
“ove la Gazzetta Ufficiale recante la pubblicazione della cessione contenga gli elementi necessari all'individuazione dei rapporti e dei crediti ceduti, come nella specie per quanto si dirà, mediante indicazione per categorie dei crediti ceduti, si deve ritenere accertata la legittimazione attiva del cessionario che abbia fornito idonea prova dell'intervenuta cessione del singolo rapporto azionato in sede esecutiva”
Del resto, alla luce di quanto descritto in premessa sotto il profilo fattuale, devesi altresì riscontrare che sulla suddetta cessione lo stesso odierno debitore, pur avendone avuto piena contezza essendosi costituito in data 15/07/2021 nel procedimento esecutivo con un proprio difensore, non ha mai sollevato la questione della legittimazione e/o titolarità del credito sino alla data del 26/09/2023 (in sede di osservazioni al riparto), nonostante le varie opposizioni/reclami nel frattempo proposti.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte deve pertanto ritenersi implicitamente riconosciuta la legittimazione sostanziale di prima e di poi. In quanto se il Controparte_4 Controparte_2 debitore risulta costituito egli deve sollevare tempestivamente le eccezioni sul punto, giacché, nel caso in cui la circostanza sia riconosciuta esplicitamente o implicitamente, opera il principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., in base al quale gli oneri probatori sorgono solamente di fronte a specifica e tempestiva contestazione della circostanza posta a fondamento del diritto preteso (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/02/2022, n.5857: “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”).
Ne deriva, pertanto, che l'eccezione di carenza di titolarità in capo alla opposta deve essere rigettata.
Passando ad analizzare l'eccezione relativa alla carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria per non essere iscritta nell'elenco ex art. 106 TUB, si ritiene di aderire a quanto Controparte_4 affermato dal Tribunale sempre in sede di reclamo e precisamente che “la Suprema Corte con Ordinanza n. 7243/2024, ha precisato come dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non derivi alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'Autorità di Vigilanza o per il rilievo di eventuali profili penalistici, dal che discende la validità, ai fini che occupano, degli atti compiuti dallo special servicer per il recupero del credito”
Pertanto la cessione intervenuta tra e è da ritenersi valida ed efficace. Controparte_6 Controparte_4
L'opposizione deve essere quindi rigettata;
le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione .
Condanna altresì la parte opponente a rifondere alle opposte costituite e Controparte_2 CP_1 le spese di lite che si liquidano in € 5.000,00 per compensi oltre spese generali ed accessori come
[...] per legge in favore di ciascuna opposta costituita.
pagina 5 di 6 Ancona, 20 novembre 2025
Il Giudice dott. Patrizia Pietracci
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Pietracci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2941/2024 promossa da:
, (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Laura Posa Parte_1 C.F._1 presso il cui studio sito in Fermo, via Sant'Alessandro, n. 3 ha eletto domicilio ATTORE/I contro
(C.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Miccoli CP_1 C.F._2 presso il cui studio sito in Chieti alla Via Cauta ha eletto domicilio e
(C.F ), in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'avv. Barbara Bitelli e dall'avv. Federica Bitelli presso lo studio delle quali sito in Bologna alla via Nazario Sauro 26, ha eletto domicilio CONVENUTO/I
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva il giudizio di merito a seguito Parte_1 della opposizione ex art. 615 II c. c.p.c. promossa nella procedura esecutiva immobiliare n. 234/2016 RGE contestando il diritto del creditore procedente, a dare ulteriore impulso alla procedura stante la sua improcedibilità ed instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, in accoglimento della presente opposizione, per le causali tutte richiamate in narrativa, da ritenersi qui interamente riportate e trascritte: - nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del creditore CP_3 p.a., nonché la carenza di titolarità sostanziale del diritto di credito in capo alla stessa e
[...] l'insussistenza di tale diritto ad agire in via esecutiva con conseguente improcedibilità della proposta esecuzione.; - sempre nel merito, accertare e dichiarare non valida la cessione del credito effettuata da in quanto soggetto non legittimato alla riscossione;
il tutto con conseguente Controparte_4 declaratoria di improcedibilità della proposta esecuzione. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio ”.
L'opponente a fondamento della promossa opposizione adduceva :
- La carenza di titolo esecutivo e conseguente improcedibilità della procedura esecutiva per carenza di legittimazione attiva e titolarità del credito azionato da parte della creditrice procedente per mancanza di prova che la sia effettiva titolare del credito intimato non Controparte_2 risultando documenti circostanziati idonei a dimostrare che il credito vantato nei confronti del pagina 1 di 6 sia stato ricompreso nell'operazione di cessione in blocco.; Pt_1
- La carenza di titolarità del credito per aver la acquistato il credito pro soluto Controparte_2 da oggetto non legittimato alla riscossione mancando la prova dell'iscrizione Controparte_4 all'albo ex art. 106 TUB in capo al servicer che agisce per il recupero di un credito cartolarizzato, in qualità di mandatario del creditore procedente,
Si costituiva in giudizio la opposta deducendo: l'infondatezza sia della eccezione di Controparte_2 carenza di titolarità del credito stante la documentazione prodotta in giudizio attestante la esatta individuazione del credito azionato nell'elenco dei crediti ad essa ceduti sia della eccezione di carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria per non essere quest'ultima iscritta Controparte_4 nell'elenco ex art. 106 TUB, deducendo che la è una Società Veicolo di Controparte_4 Cartolarizzazione (SVC), inserita nell'elenco di Banca d'Italia e come tale non deve essere iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex art.106 TUB per poter acquistare i crediti nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione;
l'opposta chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: Voglia l'Ecc.mo Tribunale Adito, previe le più opportune declaratorie del caso e di legge, per i motivi di cui in narrativa, dichiarare le pretese dalla parte attrice inammissibili ovvero, in subordine, infondate e, quindi, respingerle ovvero rigettarle integralmente. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Si costituiva in giudizio anche aggiudicataria dell'immobile esecutato, chiedendo il CP_1 rigetto della ennesima infondata opposizione promossa dal debitore e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: - rigettare integralmente le domande formulate dal debitore poiché infondate in fatto e in Parte_1 diritto e, per gli effetti, dichiarare la validità e l'efficacia della vendita forzata e del diritto acquisito dall'aggiudicataria nella procedura esecutiva immobiliare n.234/2016 Rg.Es.; - CP_1 confermare l'Ordinanza emessa, in composizione collegiale, il 13.06.2024 nel giudizio n.R.G.1929/2024. In ogni caso con condanna dell'attore alle spese e competenze del presente giudizio».
Stante la natura documentale della controversia, in assenza di istanze istruttorie la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21/10/2025 dopo aver acquisito il fascicolo della esecuzione immobiliare e dopo la formulazione dii una proposta ex art. 185 bis cpc rifiutata dal solo opponente
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va esaminata la preliminare eccezione formulata dall'opponente il quale ha contestato il diritto della ad agire esecutivamente, per carenza di legittimazione processuale per mancata Controparte_5 prova della cessione del credito
Risulta al riguardo, per tabulas, per come correttamente articolato dal difensore dell'opposta:
- che la ha instaurato nei confronti del debitore di l'esecuzione Controparte_6 Parte_1 immobiliare n. 234/2016 R.G.E. Trib. Ancona e nelle more dell'esecuzione ha ceduto il credito a che si è costituita nel procedimento ex art. 111 c.p.c.; Controparte_4
- che la con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai Controparte_2 sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, perfezionato in data 7/05/2021, ha acquistato pro soluto da con efficacia economica dal 31/12/2020 ed efficacia giuridica a partire dal Controparte_4 7/05/2021, detti crediti pecuniari e si è costituita nel procedimento esecutivo ex art. 111 c.p.c. ;
Ciò chiarito, devesi evidenziare che secondo la giurisprudenza di legittimità, la titolarità della posizione soggettiva, attiva e passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicchè spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto. Pertanto, la questione pagina 2 di 6 della titolarità sostanziale del diritto di credito non rappresenta un'eccezione in senso stretto e come tale è aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato e grado del giudizio.
Ciò premesso, è, del pari, consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, di cui all'art 58, comma 2, TUB, ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. Invero, come dimostra il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera in via di sostituzione solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., valendo, cioè, unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori per il caso in cui il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso nell'operazione di cessione in blocco, poiché in ogni cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
Pertanto, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che” la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco , in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” ( da ultimo Cass 5190/2025 ) ed ancora “ in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. 385/1993 è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”. (Cfr. Cass. n. 4277/2023; Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 31188/2017).
Inoltre, la prova della cessione può essere fornita anche attraverso documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, mediante produzione nel corso del giudizio.
A tale proposito, si osserva che a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva per mancata prova della inclusione del credito azionato nella cessione del credito, la cessionaria non si può limitare a produrre l'estratto della Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma deve dimostrare documentalmente ed in modo circostanziato che il credito di cui si controverte sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, ciò in quanto una cosa è l'avviso di cessione (necessario ai fini della sua efficacia), altro è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto.
Deve, poi, osservarsi che qualora, come nella fattispecie in esame, siano dedotte una pluralità di cessioni del medesimo credito, è comunque necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti del diritto. In particolare, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiamo determinato l'attuale titolarità del credito e non soltanto dell'ultima che, ponendosi a valle di una catena di cessioni, segue il principio nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet.
pagina 3 di 6 La Suprema Corte ha altresì specificato che : “Nel caso di Cessioni in blocco ex art. 4 della L. 130/1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 TUB (legge 385/1993) ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 c.c.; le previsioni in parole, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione - in blocco - di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella G.U. e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notifica della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio (Cass. nn. 204495/2020; 5997/2006). In altri termini la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile” (cfr Cass. n. 10200/2021).
Sicchè in caso di specifica contestazione sollevata dal debitore ceduto, incombe sul cessionario l'onere di provare l'effettivo acquisto del credito in forza di un contratto di cessione valido ed efficace , e ciò in conformità alla regola generale stabilita dall'art. 269 c.c. a norma del quale incombe sul soggetto che agisce in giudizio l'onere di provare tutti fatti posti a fondamento della pretesa
Nella presente fattispecie la opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio in quanto in merito alla prima cessione ( ) ha prodotto l'avviso in G.U. nel quale si dà atto che i crediti ceduti Controparte_7 erano derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori erano stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (i "Crediti"), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto e tale lista dei codici identificativi dei debitori ceduti a sua volta oggetto di pubblicazione sul seguente sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di- cartolarizzazione.html ove il rapporto (ndg di 82577297) è ricompreso;
in merito alla CP_6 cessione dando atto che, con contratto di cessione di crediti pecuniari Controparte_8 individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, perfezionato in data 7/05/2021, aveva acquistato pro soluto da con efficacia economica dal 31/12/2020 ed Controparte_4 efficacia giuridica a partire dal 7/05/2021, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) individuati nel documento di identificazione dei crediti (collettivamente, i "Crediti"). In particolare: (i) crediti in Euro e a qualsiasi titolo dovuti (capitale, interessi (anche di mora), indennizzi, commissioni, penalità o qualsiasi altro titolo ai sensi dei contratti cui i crediti afferiscono), come meglio risultanti da apposita lista allegata al Contratto di Cessione (Allegato "C"); (ii) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario, regolati dalla legge della Repubblica Italiana vantati nei confronti dei debitori con i codici identificativi: 3558879 3655670 3611191 692475 3646901 3623157 3692330 3606307 3195261 3562404 3705483 3708950 3708978 3691869 3695102 3349990 3618263 3621969 3717913 3695069 3698310 3702912 3625002 3697158 3687815 3701055 3689491 3650634 3702592 3705230 3608227 2644725 3672316; (iii) ogni altro credito vantato dalla Cedente nei confronti dei debitori identificati con i medesimi codici identificativi;
(iv) crediti acquistati dalla Cedente da in forza di un contratto di cessione pro soluto ai sensi CP_6 degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999, come meglio risultanti da apposita lista e di cui alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 ottobre 2019 Parte II n. 121 e dell'avvenuta cessione dei crediti pro soluto è stato dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 57 del 15/05/2021.
pagina 4 di 6 Pertanto deve ritenersi che gli elementi emergenti dall'avviso siano idonei a non creare incertezze in merito ai rapporti di credito oggetto di cessione, così come ha affermato il Tribunale in sede di reclamo
“ove la Gazzetta Ufficiale recante la pubblicazione della cessione contenga gli elementi necessari all'individuazione dei rapporti e dei crediti ceduti, come nella specie per quanto si dirà, mediante indicazione per categorie dei crediti ceduti, si deve ritenere accertata la legittimazione attiva del cessionario che abbia fornito idonea prova dell'intervenuta cessione del singolo rapporto azionato in sede esecutiva”
Del resto, alla luce di quanto descritto in premessa sotto il profilo fattuale, devesi altresì riscontrare che sulla suddetta cessione lo stesso odierno debitore, pur avendone avuto piena contezza essendosi costituito in data 15/07/2021 nel procedimento esecutivo con un proprio difensore, non ha mai sollevato la questione della legittimazione e/o titolarità del credito sino alla data del 26/09/2023 (in sede di osservazioni al riparto), nonostante le varie opposizioni/reclami nel frattempo proposti.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte deve pertanto ritenersi implicitamente riconosciuta la legittimazione sostanziale di prima e di poi. In quanto se il Controparte_4 Controparte_2 debitore risulta costituito egli deve sollevare tempestivamente le eccezioni sul punto, giacché, nel caso in cui la circostanza sia riconosciuta esplicitamente o implicitamente, opera il principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., in base al quale gli oneri probatori sorgono solamente di fronte a specifica e tempestiva contestazione della circostanza posta a fondamento del diritto preteso (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/02/2022, n.5857: “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”).
Ne deriva, pertanto, che l'eccezione di carenza di titolarità in capo alla opposta deve essere rigettata.
Passando ad analizzare l'eccezione relativa alla carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria per non essere iscritta nell'elenco ex art. 106 TUB, si ritiene di aderire a quanto Controparte_4 affermato dal Tribunale sempre in sede di reclamo e precisamente che “la Suprema Corte con Ordinanza n. 7243/2024, ha precisato come dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non derivi alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'Autorità di Vigilanza o per il rilievo di eventuali profili penalistici, dal che discende la validità, ai fini che occupano, degli atti compiuti dallo special servicer per il recupero del credito”
Pertanto la cessione intervenuta tra e è da ritenersi valida ed efficace. Controparte_6 Controparte_4
L'opposizione deve essere quindi rigettata;
le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione .
Condanna altresì la parte opponente a rifondere alle opposte costituite e Controparte_2 CP_1 le spese di lite che si liquidano in € 5.000,00 per compensi oltre spese generali ed accessori come
[...] per legge in favore di ciascuna opposta costituita.
pagina 5 di 6 Ancona, 20 novembre 2025
Il Giudice dott. Patrizia Pietracci
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