Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5575 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 18 marzo 2025 e vertente tra
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Tortorella Parte_1 C.F._1 per procura in atti;
ATTORE IN REVOCAZIONE
E (CF ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 già (CF ), Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
(CF , (C , tutti rappresentati e
[...] P.IVA_3 Controparte_5 P.IVA_4 difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato per legge;
CONVENUTI IN REVOCAZIONE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§1 - (insieme ad altri) ha adito il Tribunale Civile di Roma, deducendo di essersi Parte_1 laureato in medicina e chirurgia ed iscritto, negli anni tra il 1982 e il 1991, a scuole di specializzazione per discipline mediche istituite presso varie Università italiane, e chiedendo di: a) accertare e dichiarare il diritto ad un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e la conseguente condanna dei convenuti al pagamento della somma di Euro
11.103,82 per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, oltre al maggior danno ex art.1224, c.2, c.c. e interessi;
c) in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto degli attori di ricevere la somma di € 6.713,94 per ogni anno di durata del corso di specializzazione svolto, in applicazione dell'art.11 della legge n.370 del 19.10.1999 , con condanna al pagamento della suddetta somma, oltre al maggior danno ed agli interessi;
d)in via alternativa, condannare le parti convenute al risarcimento dei danni subiti per l'omesso recepimento delle direttive e sentenze comunitarie;
e) in via subordinata, liquidare un equo indennizzo per arricchimento senza causa.
Si sono costituite le Amministrazioni convenute formulando diverse eccezioni e deducendo l'infondatezza nel merito delle domande avversarie.
Con la sentenza n.19008/14 il Tribunale, respinte le eccezioni preliminari di nullità dell'atto di citazione e dell'incompetenza per territorio, ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva con riferimento ai convenuti ed, enucleati i principi in materia della Corte di legittimità, ha CP_6 accolto l'eccezione di prescrizione con riferimento a tutti gli attori (tranne alcuni), dichiarando pure inammissibile la domanda residuale di indebito arricchimento ex art.2041 c.c.”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello (oltre altri) il per i seguenti motivi: Pt_1
1) Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt.5 e 189 del
Trattato CEE, dell'art.10 Cost., degli artt.1, 10, 11 e 12 Preleggi e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c., dell'art.6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n.25;
2) Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt.5 e 189 del Trattato
CEE; delle Dir.CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 e del 3 ottobre 2000; degli artt.2m 3, 10 e 97 Cost.; dell'art.6 del D.Lgs. n.257/1991 e dell'art.11 della L. n.370/1999; del REGCE 93/05/1998 n.974/98 e REGCE 31 dicembre 1998,
n.2866/982; degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c.; dell'art.11 della Legge n.370/99 e del D.Lgs.
n.257/91, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno;
3) Violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c.; dell'art. 11 della Legge
n.370/99 e del D.Lgs. n.257/91, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno.
Si sono costituiti in giudizio la e i appellati, insistendo Controparte_1 CP_6 per il rigetto del gravame ed evidenziando che non risulta essere stato appellato il capo della sentenza che ha escluso la legittimazione dei erroneamente citati, con conseguente passaggio in CP_6 giudicato dello stesso ed inammissibilità delle domande formulate nei confronti dei suddetti CP_6
All'esito dei giudizi riuniti 1964/15, 2165/15, 2064/15, 2081/15 e 2105/15, la Corte d'Appello civile di Roma, con la sentenza n.1264/2020, ha parzialmente riformato la sentenza, confermata però nei confronti del che ha proposto, avverso tale decisione, atto di citazione in revocazione, Pt_1 Cont deducendo l'errore ex art. 395 n. 5 in ragione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di
Roma n. 5329/16 che in riforma della pronuncia dal Tribunale di Roma n. 4170/10, ha accolto la domanda del riconoscendogli (per la specializzazione in Cardiologia) l'importo complessivo Pt_1 di Euro 26.856,00.
Il , quindi, chiede che la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1.264/20 venga ad essere Pt_1 oggetto di revocazione per salvaguardare il giudicato già ottenuto a sé favorevole.
Con le note finali, parte attrice in revocazione ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto la Corte di Cassazione – su ricorso del per gli stessi motivi spesi nell'azione di Pt_1 revocazione – ha emesso la sentenza n. 36757/22 con la quale ha cassato senza rinvio per le seguenti motivazioni: “ “14. Il secondo motivo è fondato.
14.1. Come già sopra anticipato, il ricorrente ha assunto di avere introdotto con atto notificato in data 7 giugno 2006 analogo giudizio per la specializzazione in cardiologia e, quindi, in data antecedente a quella in cui è stato introdotto il presente giudizio e cioè il 22 marzo 2013.
14.2. Tale precedente giudizio si era concluso con sentenza del tribunale di Roma n. 4170 del 2010, allegata al presente ricorso, e con la quale veniva rigettata la domanda per intervenuta prescrizione.
14.3. Impugnata la predetta sentenza la corte d'appello di Roma con la decisione n. 5329/2016 pubblicata il 10 settembre 2016, e pure allegata al presente ricorso, accoglieva la relativa domanda liquidando al la somma di euro 26.856,00, oltre interessi in riferimento alla specializzazione Pt_1 in cardiologia conseguita negli anni dal 1985 al 1989.
14.4.Il impugnava la predetta sentenza in ordine al quantum liquidato, con ricorso, pure Pt_1 allegato, mentre le amministrazioni convenute non avanzavano alcun gravame in relazione alla posizione dell'odierno.
14.5. La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 12.101/2020 pubblicata in data 22 giugno 2020 rigettava il ricorso del , accogliendo quello promosso da altri ricorrenti, con conseguente Pt_1 rinvio, solamente per coloro ai quali in appello era stata rigettata la domanda in ragione della data di immatricolazione al corso.
14.6. Sostiene il ricorrente che il 22 giugno 2020 la statuizione della corte d'appello, che Pt_1 aveva accolto la sua domanda in relazione al corso di cardiologia liquidandogli la somma di euro
20.856,00, sia passata in giudicato in conseguenza del rigetto del gravame dallo stesso proposto per ottenere una maggiore liquidazione e in assenza di impugnativa da parte dell'amministrazione condannata.
14.7. Il rinvio disposto dalla Corte di cassazione riguarda infatti altre parti nell'ambito di una causa scindibile, sicché il rilievo di cosa giudicata della statuizione riferita al deve essere Pt_1 considerata prevalente rispetto ad un eventuale successivo giudicato di rigetto intervenuto nel presente giudizio e fondato sulla impugnata sentenza della corte d'appello impugnata n. 1264 del
2020, non passata in giudicato al momento della pronuncia della Corte di cassazione del 22 giugno
2020.
14.8. La censura è fondata, e, pertanto, in accoglimento della stessa la sentenza impugnata va cassata in relazione alla statuizione riferita al dott. ai sensi dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. Pt_1 civ. perché in ragione del giudicato formatosi a seguito dell'ordinanza della Corte n.12101/2020 sulla statuizione a suo favore contenuta nella sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5236/2016
, il presente giudizio di cassazione non poteva essere proseguito.”.
Con le note finali le parti appellate hanno ribadito le loro difese. § 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – sostituita dalla trattazione cartolare - le parti hanno formulato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si ricorda che la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso del venir meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente e in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata.
Nel caso in esame, la pronuncia di legittimità – che accoglie appieno il motivo di impugnazione del
, del medesimo contenuto di quello speso in questa sede – ha determinato una carenza di Pt_1
interesse ad una decisione nel merito della vicenda, decisione che comunque non può sovrapporsi e/o aggiungersi a quella già espressa dalla Cassazione.
Residua ,a questo punto, la questione delle spese del grado che , si ritiene, ben possono essere compensate, sia in ragione del fatto sopravvenuto nel corso del giudizio, sia della impossibilità di imporre a parte attrice in revocazione – che secondo la c.d. soccombenza virtuale non potrebbe essere destinataria di una condanna visto quanto affermato dalla Cassazione con un principio al quale questa
Corte non può derogare – l'onere di dette spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'azione di revocazione proposta contro la sentenza n.
1264/20 della Corte di appello di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2. Compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore