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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/06/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7501/2020
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 7501/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FABBRI DAVIDE elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FABBRI
DAVIDE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REAMI CP_1 P.IVA_1
ENRICA e dell'avv. RUSSO GIAN MARCO ( C/O AVV. C.F._2
PANDOLFINI - VIA MONTE TITANO 113/A RIMINI, elettivamente domiciliato in VIA POSTA N.16/4 41037 MIRANDOLA presso il difensore avv. REAMI
ENRICA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso, il Tribunale di Modena emetteva, in data 15.10.2020, il decreto ingiuntivo n. 2946/2020, con il quale ingiungeva a di pagare a Parte_1 la somma di € 162.958,05, quale corrispettivo per un contratto di CP_1 appalto relativo ad un immobile oggetto di ricostruzione post-sisma, oltre interessi e spese.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, si Parte_1 opponeva al d.i., contestando, in particolare, i conteggi allegati e lamentando pagina 1 di 7 l'inadempimento dell'impresa per avere eseguito varianti mai autorizzate e comunque per non avere realizzato le opere eseguite a regola d'arte, oltre che per avere ingiustificatamente abbandonato il cantiere e, di fatto, reso impossibile la prosecuzione dello stesso da parte di altra impresa, essendo già state effettuate le lavorazioni più remunerative;
eccepiva anche l'inesigibilità dei compensi non liquidati nell'ambito del procedimento amministrativo e, in ogni caso, si riservava distinta azione risarcitoria, anche considerata la revoca dei contributi pubblici, per non essere stato concluso il cantiere nei tempi previsti.
Si costituiva negando che il compenso fosse esigibile soltanto nel CP_1 caso di erogazione dei contributi pubblici, avendo le parti solo “scadenzato” i pagamenti in ragione di tali erogazioni, rilevando, inoltre, che a causa della mancata collaborazione della committente l'esecuzione dell'appalto non era possibile nei tempi previsti ed il contributo era stato revocato;
ad ogni modo, eccepiva di essersi attenuta alle disposizioni del direttore lavori (incaricato dalla committente) e di aver abbandonato il cantiere solo a seguito di risoluzione del contratto per causa imputabile alla committente.
Veniva espletata CTU volta alla stima dei lavori effettivamente eseguiti nonché all'accertamento delle varianti contestati e del costo di rimozione e veniva escusso l'Ing. direttore lavori e progettista dei lavori. CP_2
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rimessa in decisione all'udienza cartolare del 12.2.2025.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è parzialmente fondata.
Sulla esigibilità.
Anzitutto, quanto all'esigibilità delle somme (della cui quantificazione si dirà oltre), l'art. 16 del contratto “Pagamenti” testualmente prevede che: “... i pagamenti all'impresa appaltatrice avverranno sulla base di (stati avanzamento lavori) Pt_2 sottoscritti ed accettati dalla Direzione Lavori e dal Responsabile di cantiere, … Il pagamento avverrà previa emissione da parte dell'impresa appaltatrice dei regolari documenti contabili da erogare nelle forme previste dall'art. 8 delle Ordinanze
Commissariali n. 29/12, n. 51/12 e n. 86/12 e s.m.i.”.
Differentemente da quanto sostenuto da parte opponente, non può ritenersi che la definitiva esigibilità del credito fosse condizionata all'effettivo esborso delle erogazioni pubbliche, avendo le parti soltanto previsto che i pagamenti sarebbero stati effettuati sulla base dei SAL e in base alle ordinanze commissariali, cioè nei tempi e con le modalità ivi previsti: ad ogni modo, essendo stata la pratica oggetto di revoca ed essendo il contratto di appalto risolto per inadempimento, il credito sorto per le lavorazioni (effettivamente) eseguite è divenuto esigibile.
Sui compensi spettanti.
Con riferimento alla spettanza dei compensi richiesti con ricorso monitorio, si ritiene che sia stata fornita prova del credito da parte di solo in parte. CP_1
Come accertato dal CTU: “… sulla scorta degli elaborati progettuali depositati in atti, del rilievo parziale dello stato dei luoghi (svolto nei sopralluoghi del 3 maggio e del 28 giugno 2023) e della documentazione tutta in atti, ha provveduto a verificare pagina 2 di 7 l'intera contabilità delle opere verosimilmente eseguite da parte della convenuta opposta (la contabilità finale dell'Impresa è allegata in atti di Parte attrice opponente – doc. 12 e di Parte convenuta opposta – doc. 16). La contabilità della soc. indica lavori complessivi svolti per € 418.624,88. Controparte_1
La contabilizzazione dello scrivente (allegato S) conduce all'importo imponibile di opere effettivamente eseguite e contabilizzate secondo le quantità desumibili dagli elaborati progettuali e dallo stato dei luoghi, maturate dalla soc. Controparte_1 pari ad € 376.017,95. Tale importo imponibile (€ 376.017,95) tiene già conto delle anticipazioni a suo tempo sostenute da parte della sig.ra per la prima messa in Parte_1 sicurezza dell'edificio a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 (non è pertanto computato nella contabilità l'importo di € 25.338,00 sostenuto direttamente dall'attrice opponente, come da documentazione in atti di causa – allegato O). Detto importo imponibile dei lavori è composto da opere edili, per € 330.285,81, ed oneri di sicurezza, per € 45.732,14 (€ 330.285,81 + € 45.732,14 = € 376.017,95).
Ciò premesso, occorre applicare lo sconto contrattuale (4%) alle voci contabilizzate, fatta esclusione per le “Opere di Sicurezza”, non soggette a ribasso:
Importo dei lavori contabilizzati soggetti a sconto € 330.285,81 -
Sconto contrattuale applicato – 4% € 13.211,43 +
Opere di sicurezza (non soggette a sconto) € 45.732,14 = Importo imponibile netto da sconto € 362.806,52 Pertanto, l' per i lavori eseguiti nell'immobile di proprietà Parte_3 della sig.ra , posta in Comune di Concordia sulla Secchia, località Parte_1
Fossa, in via Martiri della Libertà civ. n. 95, ha maturato l'importo imponibile di €
362.806,52.”.
Sulla base della documentazione in atti, non ha trovato riconoscimento l'importo indicato nell'ultima contabilità redatta da parte di di € 418.624,886, CP_1 trovando riconoscimento il minor importo di € 362.806,52. Più in particolare, come indicato specificatamente dal CTU, “A parere di chi scrive, le difformità delle opere, oltre a quanto sopra indicato e specificato, devono anche comprendere le differenze di quantità e prezzi dell'ultimo Computo Metrico inviato alla proprietà da parte dell' (doc. 12 di Parte attrice Parte_3 opponente), rispetto a quello sottoscritto in occasione della firma all'accordo sul Contratto d'Appalto dell'8 giugno 2017 ed allegato in atti (doc. 2 di Parte attrice opponente), in quanto si tratta di variazioni non contrattualizzate tra le Parti.
A tal proposito lo scrivente ha predisposto apposito elaborato contabile (allegato T) nel quale sono state messe a confronto le voci, le quantità e gli importi del Computo
Metrico Estimativo allegato al contratto sottoscritto tra la sig.ra e Parte_1 la soc. (doc. 2 di Parte attrice opponente), con l'ultima contabilità Controparte_1 prodotta dalla soc. alla sig.ra (doc. 12 di Parte attrice Controparte_1 Parte_1 opponente).
All'esito di tale confronto, emerge che l''importo complessivo contrattualizzato tra le Parti in causa è di € 721.871,741 imponibili (la differenza di 0,7 centesimi tra i pagina 3 di 7 due documenti deriva da arrotondamenti nelle singole moltiplicazioni), al quale occorre sottrarre l'importo complessivo di € 25.338,00 inerente voci di spesa sostenute direttamente da parte della sig.ra per le preliminari opere di Parte_4 messa in sicurezza del fabbricato a seguito degli eventi sismici del maggio 2012.
Detto importo (€ 25.338,00), però, per non generare confusione nella trattazione di cui sotto, unitamente all'applicazione dello sconto contrattuale accordato (4% dell'intero monte opere, fatta esclusione per le opere di sicurezza), sarà considerato solo a conclusione dell'argomento, essendo comune a tutte le contabilizzazioni in atti.
Delle voci e delle consistenze indicate nel sopracitato contratto d'appalto, risultano essere state contabilizzati da parte dell'impresa lavori per Controparte_1 complessivi € 320.444,115 imponibili (con prezzi uguali a quelli indicati in contratto, senza applicazione di alcuna scontistica, ma, per numerose voci, con quantità differenti rispetto a quanto contrattualmente previsto), oltre ad altri generi di opere, non contrattualmente individuate ed indicate, per complessivi € 98.180,771 imponibili (€ 418.624,886 di lavori complessivi indicati dalla soc. Controparte_1
a cui sono stati detratti € 320.444,115 di voci di opere indicate nel Computo Metrico Estimativo allegato al Contratto d'Appalto sottoscritto), quindi per il totale imponibile complessivo di € 418.624,886, di opere indicate come realizzate sino alla data del rilascio del cantiere.”.
Ne deriva che il credito effettivamente accertato in capo a deve essere CP_1 calcolato tenendo conto dell'importo imponibile € 362.806,52, da cui detrarre la fattura n.
1-2018 di € 86.789,55 e la fattura n.
4-2018 di € 144.649,26. Diversamente, non va detratta la fattura n.
6-2019 di € 53.499,83 in quanto relativa a costi “extra” oggetto di altro d.i. n. 29/2020, non opposto, né l'importo di € 35.000,00 riscosso nell'ambito della relativa procedura esecutiva. In definitiva, va riconosciuto un importo imponibile ancora dovuto di € 131.367,71 (anziché € 148.143,68 oltre IVA oggetto di ingiunzione).
Rimborso oneri di sicurezza.
Rispetto alla domanda di restituzione dei costi per le opere di messa in sicurezza realizzate in emergenza dalla stessa in tempi antecedenti all'incarico della Parte_1
quest'ultima ha invero dimostrato che, sebbene inseriti CP_1 nell'ammontare di € 25.000,00 nel primo SAL 15% (doc. 7), in realtà, essi non sarebbero mai stati liquidati dalla Regione: come specificatamente allegato,
l'importo lordo imponibile dei lavori preso in considerazione nel primo SAL, pari ad
€ 130.263,54, conteneva le somme di cui alla messa in sicurezza (€ 25.338,00) e i lavori direttamente svolti dalla pari ad € 104.925,54: tuttavia, a fronte di CP_1 tale importo riconosciuto, incassava solamente la somma complessiva di € CP_1
95.468,51, non risultando dunque alcun pagamento indebito a favore di in CP_1 relazione agli oneri di sicurezza anticipati da Parte_1
Sui danni per inesatto adempimento.
Se è vero che contratto d'appalto (doc. 5) prevede all'art. 11) che “è fatto divieto all'impresa appaltatrice di apportare variazioni o aggiunte, di qualsiasi natura od pagina 4 di 7 entità, all'opera oggetto del presente contratto senza il preventivo ed esplicito consenso scritto dell'appaltante ...”, è peraltro risultato dall'istruttoria che tutte le varianti contestate fossero state, in realtà, ordinate dal D.L. Ing. CP_2 trattandosi in alcuni casi di varianti dovute a specifiche esigenze costruttive.
In particolare, il contratto riproduce di fatto quanto già desumibile dal Codice civile
(cfr artt. 1659-1661 c.c.), dal quale deriva, per il caso di varianti, un regime distinto,
a seconda che esse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente (o del suo rappresentante, come il D.L.).
Il requisito della forma scritta delle varianti in corso d'opera apportate per iniziativa dell'appaltatore non trova applicazione solo nel caso in cui le variazioni siano concordate con il committente o da questi indicate (cfr. Cass. Civ., sent. n. 6642 del
2007 e n. 26746 del 2017).
Ciò premesso, l'Ing. interrogato sui capi 7-9 di cui alla memoria Controparte_3 ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. della convenuta dichiarava:
7) “vero che una delle varianti ha riguardato le dimensioni della torretta, da riadattarsi alla misura della nuova orditura delle travi del tetto?”;
“è stata fatta una piccola modifica della torretta, non è cambiata la superficie, la variante non era significativa strutturalmente”. ADR “Sì, è stata autorizzata da me, non mi ricordo se verbalmente o anche per iscritto”. 8) “vero che altre varianti hanno riguardato il posizionamento di una finestra, l'ampiezza dei finestrini del granaio ed il vano scale interno?”;
“mi ricordo che il vano scale non è cambiato, è cambiata la scala stessa, dato che in sede di esecuzione era meglio il consolidamento della scala anziché la sua sostituzione;
si tratta di variante priva di rilevanza a fini architettonici e sismici;
quanto ai finestrelli sottotetto: sono rimasti della stessa larghezza e posizione, è cambiata l'altezza; non ricordo nulla invece sulla “finestra”. ADR “le varianti sono sempre state autorizzate da me;
la DL era sempre presente”. 9) “vero che ogni variante all'iniziale progetto è stata ordinata dal Direttore dei lavori?”;
“Si è vero”.
Interrogato a prova contraria sui capi 2 e 5 memoria di parte convenuta dichiarava:
2) vero che nessuno aveva avvisato la sig.ra delle varianti al progetto Parte_1 prima del luglio 2018 in occasione del sopralluogo in cantiere?
“mi sembra impossibile, anche se era difficile contattare la signora, noi ci siamo sempre confrontati con lei e con (suo architetto di fiducia)”. Per_1
5) vero che la variante del progetto relativa alla scala riguarda la struttura stessa della scala?
“Si, riguarda la struttura, non il vano scala che è rimasto invariato”. ADR “non ricordo di aver mai dato un ordine di sospensione dei lavori”. ADR “i lavori strutturali sono stati ultimati con riferimento alla ossatura esterna, al consolidamento solai, vano scala;
non ricordo se sono stato completato il consolidamento dei muri interni”. pagina 5 di 7 L'Ing. in sintesi, dichiarava di avere autorizzato le varianti contestate ed CP_3 effettivamente accertate dal CTU: rispetto all'attendibilità del teste, non si ha motivo di dubitare della medesima, in quanto, se è vero che egli ha interrotto il rapporto professionale con la committente essendo venuto meno il rapporto fiduciario a causa dell'inerzia della (cioè per le stesse ragioni indicate da , è anche Parte_1 CP_1 vero che, ammettendo di aver autorizzato le varianti, laddove avesse agito al di fuori del “mandato”, si esporrebbe a responsabilità nei confronti della committente, ritenendosi, pertanto che la deposizione sia genuina (avendo piuttosto un eventuale interesse contrario ad “addossare” la responsabilità all'appaltatrice, se questa avesse davvero agito in autonomia).
Pertanto, va esclusa la responsabilità di Restauri per le varianti ordinate dal Direttore dei Lavori Ing. e, in particolare, con riferimento ai lamentati danni per CP_2
l'eventuale sanatoria ovvero rimessione in pristino degli abusi compiuti rispetto al progetto (relativamente alla torretta, aperture, vano scala).
L'unico addebito all'impresa meritevole di accoglimento risulta essere quello relativo al mancato trattamento anticorrosione sulle piastre di supporto delle travature: come riconosciuto dalla stessa parte opposta e accertato dal CTU (pagg.
39-40), dev'essere risarcito l'importo di € 6.460,00 oltre IVA, oltre a € 900,00 a titolo di minor valore dell'opera.
Va altresì esclusa la responsabilità per la allegata presenza di cumuli di materiale proveniente da demolizioni, considerato che, come dedotto dal CTU, “quanto sopra citato, non si ritiene possa essere imputabile alla convenuta opposta
l'accatastamento di materiale di risulta in modo disorganizzato e non suddiviso per tipologie di materiale da trasportare a discarica, in quanto da ciò che è stato desunto dalle fotografie prodotte dalla convenuta opposta, riguardanti momenti di lavorazione nel cantiere, i materiali venivano organizzati e suddivisi in “mucchi” uniformi per tipologia di rifiuto (fotografie nn. 223, 224, 225 e 226)” nonché per la mancanza di adeguate protezioni al fine di evitare l'accesso al cantiere e ai volatili all'interno del fabbricato, considerato che, posto il legittimo rilascio del cantiere a seguito della risoluzione, era la proprietà che avrebbe dovuto provvedere alle eventuali protezioni, non risultando che i danni siano imputabili al periodo in cui il cantiere era sotto la custodia di CP_1
Al riguardo, si ribadisce che l'abbandono del cantiere da parte di non appare CP_1 costituire inadempimento, considerato che è risultato documentale che il rapporto si era già sciolto, a causa del perdurante inadempimento della parte committente, la quale, nonostante le plurime richieste di collaborazione, non forniva i necessari riscontri.
Infatti, risulta che il cantiere sia rimasto fermo per circa dieci mesi, tanto che l'appaltatrice era costretta a minacciare seriamente la risoluzione del contratto (doc.
2), mentre non risultano contestazioni stragiudiziali da parte della committente.
Inoltre, vista la situazione di stallo, in data 24.1.2019 si teneva, presso lo studio di
Concordia Sulla Secchia dell'Ing. un incontro tecnico con i responsabili CP_2 della durante il quale emergeva che, ove il cantiere si fosse prolungato oltre CP_1
pagina 6 di 7 il triennio di cui all'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 86/2012, il contributo poteva essere completamente revocato: a quel punto, con lettera del CP_1
4.2.2019 (doc. 3), offriva la possibilità di rivalutare la propria decisione di risolvere il contratto, purché si riuscisse ad ultimare il cantiere in tempi celeri e che venisse nominato un referente unico plenipotenziario, capace quindi di assumere tutte le decisioni, anche le più “spicciole”, in tempo reale. A tale offerta non seguiva tuttavia nessuna concreta risposta e, anzi, in data 2.9.2019, aveva notizia delle CP_1 dimissioni dell'Ing. anch'esse giustificate dall'impossibilità di eseguire CP_2
l'incarico (doc. 4). In tale contesto, non risulta che eccepisse alcunché, Parte_1 nemmeno a seguito di formale messa in mora (doc. 6).
In definitiva, dalla somma di € 131.367,71 oltre IVA per compensi, dovrà quindi essere detratto l'importo di € 6.460,00 oltre IVA, oltre a € 900,00 per minor valore dell'opera.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, rilevandosi che, sebbene vi sia stato parziale accoglimento dell'opposizione, il minor credito di parte opposta rientra comunque nel medesimo scaglione di valore della domanda originaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In accoglimento dell'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2946/2020 (RG
6181/2020).
2. CONDANNA al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 minor somma di € 124.907,71 oltre IVA, oltre al risarcimento della somma di €
900,00, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma c.p.c., su entrambe le voci, del deposito del ricorso monitorio al soddisfo.
3. CONDANNA a rimborsare a delle spese di lite, che Parte_1 CP_1 si liquidano in € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15 %, i.v.a.,
c.p.a., se dovuti e nelle aliquote legali.
4. Spese per la CTU in capo alla parte soccombente.
Modena, 10 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 7501/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FABBRI DAVIDE elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FABBRI
DAVIDE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REAMI CP_1 P.IVA_1
ENRICA e dell'avv. RUSSO GIAN MARCO ( C/O AVV. C.F._2
PANDOLFINI - VIA MONTE TITANO 113/A RIMINI, elettivamente domiciliato in VIA POSTA N.16/4 41037 MIRANDOLA presso il difensore avv. REAMI
ENRICA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso, il Tribunale di Modena emetteva, in data 15.10.2020, il decreto ingiuntivo n. 2946/2020, con il quale ingiungeva a di pagare a Parte_1 la somma di € 162.958,05, quale corrispettivo per un contratto di CP_1 appalto relativo ad un immobile oggetto di ricostruzione post-sisma, oltre interessi e spese.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, si Parte_1 opponeva al d.i., contestando, in particolare, i conteggi allegati e lamentando pagina 1 di 7 l'inadempimento dell'impresa per avere eseguito varianti mai autorizzate e comunque per non avere realizzato le opere eseguite a regola d'arte, oltre che per avere ingiustificatamente abbandonato il cantiere e, di fatto, reso impossibile la prosecuzione dello stesso da parte di altra impresa, essendo già state effettuate le lavorazioni più remunerative;
eccepiva anche l'inesigibilità dei compensi non liquidati nell'ambito del procedimento amministrativo e, in ogni caso, si riservava distinta azione risarcitoria, anche considerata la revoca dei contributi pubblici, per non essere stato concluso il cantiere nei tempi previsti.
Si costituiva negando che il compenso fosse esigibile soltanto nel CP_1 caso di erogazione dei contributi pubblici, avendo le parti solo “scadenzato” i pagamenti in ragione di tali erogazioni, rilevando, inoltre, che a causa della mancata collaborazione della committente l'esecuzione dell'appalto non era possibile nei tempi previsti ed il contributo era stato revocato;
ad ogni modo, eccepiva di essersi attenuta alle disposizioni del direttore lavori (incaricato dalla committente) e di aver abbandonato il cantiere solo a seguito di risoluzione del contratto per causa imputabile alla committente.
Veniva espletata CTU volta alla stima dei lavori effettivamente eseguiti nonché all'accertamento delle varianti contestati e del costo di rimozione e veniva escusso l'Ing. direttore lavori e progettista dei lavori. CP_2
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rimessa in decisione all'udienza cartolare del 12.2.2025.
Tutto ciò premesso, l'opposizione è parzialmente fondata.
Sulla esigibilità.
Anzitutto, quanto all'esigibilità delle somme (della cui quantificazione si dirà oltre), l'art. 16 del contratto “Pagamenti” testualmente prevede che: “... i pagamenti all'impresa appaltatrice avverranno sulla base di (stati avanzamento lavori) Pt_2 sottoscritti ed accettati dalla Direzione Lavori e dal Responsabile di cantiere, … Il pagamento avverrà previa emissione da parte dell'impresa appaltatrice dei regolari documenti contabili da erogare nelle forme previste dall'art. 8 delle Ordinanze
Commissariali n. 29/12, n. 51/12 e n. 86/12 e s.m.i.”.
Differentemente da quanto sostenuto da parte opponente, non può ritenersi che la definitiva esigibilità del credito fosse condizionata all'effettivo esborso delle erogazioni pubbliche, avendo le parti soltanto previsto che i pagamenti sarebbero stati effettuati sulla base dei SAL e in base alle ordinanze commissariali, cioè nei tempi e con le modalità ivi previsti: ad ogni modo, essendo stata la pratica oggetto di revoca ed essendo il contratto di appalto risolto per inadempimento, il credito sorto per le lavorazioni (effettivamente) eseguite è divenuto esigibile.
Sui compensi spettanti.
Con riferimento alla spettanza dei compensi richiesti con ricorso monitorio, si ritiene che sia stata fornita prova del credito da parte di solo in parte. CP_1
Come accertato dal CTU: “… sulla scorta degli elaborati progettuali depositati in atti, del rilievo parziale dello stato dei luoghi (svolto nei sopralluoghi del 3 maggio e del 28 giugno 2023) e della documentazione tutta in atti, ha provveduto a verificare pagina 2 di 7 l'intera contabilità delle opere verosimilmente eseguite da parte della convenuta opposta (la contabilità finale dell'Impresa è allegata in atti di Parte attrice opponente – doc. 12 e di Parte convenuta opposta – doc. 16). La contabilità della soc. indica lavori complessivi svolti per € 418.624,88. Controparte_1
La contabilizzazione dello scrivente (allegato S) conduce all'importo imponibile di opere effettivamente eseguite e contabilizzate secondo le quantità desumibili dagli elaborati progettuali e dallo stato dei luoghi, maturate dalla soc. Controparte_1 pari ad € 376.017,95. Tale importo imponibile (€ 376.017,95) tiene già conto delle anticipazioni a suo tempo sostenute da parte della sig.ra per la prima messa in Parte_1 sicurezza dell'edificio a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 (non è pertanto computato nella contabilità l'importo di € 25.338,00 sostenuto direttamente dall'attrice opponente, come da documentazione in atti di causa – allegato O). Detto importo imponibile dei lavori è composto da opere edili, per € 330.285,81, ed oneri di sicurezza, per € 45.732,14 (€ 330.285,81 + € 45.732,14 = € 376.017,95).
Ciò premesso, occorre applicare lo sconto contrattuale (4%) alle voci contabilizzate, fatta esclusione per le “Opere di Sicurezza”, non soggette a ribasso:
Importo dei lavori contabilizzati soggetti a sconto € 330.285,81 -
Sconto contrattuale applicato – 4% € 13.211,43 +
Opere di sicurezza (non soggette a sconto) € 45.732,14 = Importo imponibile netto da sconto € 362.806,52 Pertanto, l' per i lavori eseguiti nell'immobile di proprietà Parte_3 della sig.ra , posta in Comune di Concordia sulla Secchia, località Parte_1
Fossa, in via Martiri della Libertà civ. n. 95, ha maturato l'importo imponibile di €
362.806,52.”.
Sulla base della documentazione in atti, non ha trovato riconoscimento l'importo indicato nell'ultima contabilità redatta da parte di di € 418.624,886, CP_1 trovando riconoscimento il minor importo di € 362.806,52. Più in particolare, come indicato specificatamente dal CTU, “A parere di chi scrive, le difformità delle opere, oltre a quanto sopra indicato e specificato, devono anche comprendere le differenze di quantità e prezzi dell'ultimo Computo Metrico inviato alla proprietà da parte dell' (doc. 12 di Parte attrice Parte_3 opponente), rispetto a quello sottoscritto in occasione della firma all'accordo sul Contratto d'Appalto dell'8 giugno 2017 ed allegato in atti (doc. 2 di Parte attrice opponente), in quanto si tratta di variazioni non contrattualizzate tra le Parti.
A tal proposito lo scrivente ha predisposto apposito elaborato contabile (allegato T) nel quale sono state messe a confronto le voci, le quantità e gli importi del Computo
Metrico Estimativo allegato al contratto sottoscritto tra la sig.ra e Parte_1 la soc. (doc. 2 di Parte attrice opponente), con l'ultima contabilità Controparte_1 prodotta dalla soc. alla sig.ra (doc. 12 di Parte attrice Controparte_1 Parte_1 opponente).
All'esito di tale confronto, emerge che l''importo complessivo contrattualizzato tra le Parti in causa è di € 721.871,741 imponibili (la differenza di 0,7 centesimi tra i pagina 3 di 7 due documenti deriva da arrotondamenti nelle singole moltiplicazioni), al quale occorre sottrarre l'importo complessivo di € 25.338,00 inerente voci di spesa sostenute direttamente da parte della sig.ra per le preliminari opere di Parte_4 messa in sicurezza del fabbricato a seguito degli eventi sismici del maggio 2012.
Detto importo (€ 25.338,00), però, per non generare confusione nella trattazione di cui sotto, unitamente all'applicazione dello sconto contrattuale accordato (4% dell'intero monte opere, fatta esclusione per le opere di sicurezza), sarà considerato solo a conclusione dell'argomento, essendo comune a tutte le contabilizzazioni in atti.
Delle voci e delle consistenze indicate nel sopracitato contratto d'appalto, risultano essere state contabilizzati da parte dell'impresa lavori per Controparte_1 complessivi € 320.444,115 imponibili (con prezzi uguali a quelli indicati in contratto, senza applicazione di alcuna scontistica, ma, per numerose voci, con quantità differenti rispetto a quanto contrattualmente previsto), oltre ad altri generi di opere, non contrattualmente individuate ed indicate, per complessivi € 98.180,771 imponibili (€ 418.624,886 di lavori complessivi indicati dalla soc. Controparte_1
a cui sono stati detratti € 320.444,115 di voci di opere indicate nel Computo Metrico Estimativo allegato al Contratto d'Appalto sottoscritto), quindi per il totale imponibile complessivo di € 418.624,886, di opere indicate come realizzate sino alla data del rilascio del cantiere.”.
Ne deriva che il credito effettivamente accertato in capo a deve essere CP_1 calcolato tenendo conto dell'importo imponibile € 362.806,52, da cui detrarre la fattura n.
1-2018 di € 86.789,55 e la fattura n.
4-2018 di € 144.649,26. Diversamente, non va detratta la fattura n.
6-2019 di € 53.499,83 in quanto relativa a costi “extra” oggetto di altro d.i. n. 29/2020, non opposto, né l'importo di € 35.000,00 riscosso nell'ambito della relativa procedura esecutiva. In definitiva, va riconosciuto un importo imponibile ancora dovuto di € 131.367,71 (anziché € 148.143,68 oltre IVA oggetto di ingiunzione).
Rimborso oneri di sicurezza.
Rispetto alla domanda di restituzione dei costi per le opere di messa in sicurezza realizzate in emergenza dalla stessa in tempi antecedenti all'incarico della Parte_1
quest'ultima ha invero dimostrato che, sebbene inseriti CP_1 nell'ammontare di € 25.000,00 nel primo SAL 15% (doc. 7), in realtà, essi non sarebbero mai stati liquidati dalla Regione: come specificatamente allegato,
l'importo lordo imponibile dei lavori preso in considerazione nel primo SAL, pari ad
€ 130.263,54, conteneva le somme di cui alla messa in sicurezza (€ 25.338,00) e i lavori direttamente svolti dalla pari ad € 104.925,54: tuttavia, a fronte di CP_1 tale importo riconosciuto, incassava solamente la somma complessiva di € CP_1
95.468,51, non risultando dunque alcun pagamento indebito a favore di in CP_1 relazione agli oneri di sicurezza anticipati da Parte_1
Sui danni per inesatto adempimento.
Se è vero che contratto d'appalto (doc. 5) prevede all'art. 11) che “è fatto divieto all'impresa appaltatrice di apportare variazioni o aggiunte, di qualsiasi natura od pagina 4 di 7 entità, all'opera oggetto del presente contratto senza il preventivo ed esplicito consenso scritto dell'appaltante ...”, è peraltro risultato dall'istruttoria che tutte le varianti contestate fossero state, in realtà, ordinate dal D.L. Ing. CP_2 trattandosi in alcuni casi di varianti dovute a specifiche esigenze costruttive.
In particolare, il contratto riproduce di fatto quanto già desumibile dal Codice civile
(cfr artt. 1659-1661 c.c.), dal quale deriva, per il caso di varianti, un regime distinto,
a seconda che esse siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore ovvero a quella del committente (o del suo rappresentante, come il D.L.).
Il requisito della forma scritta delle varianti in corso d'opera apportate per iniziativa dell'appaltatore non trova applicazione solo nel caso in cui le variazioni siano concordate con il committente o da questi indicate (cfr. Cass. Civ., sent. n. 6642 del
2007 e n. 26746 del 2017).
Ciò premesso, l'Ing. interrogato sui capi 7-9 di cui alla memoria Controparte_3 ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. della convenuta dichiarava:
7) “vero che una delle varianti ha riguardato le dimensioni della torretta, da riadattarsi alla misura della nuova orditura delle travi del tetto?”;
“è stata fatta una piccola modifica della torretta, non è cambiata la superficie, la variante non era significativa strutturalmente”. ADR “Sì, è stata autorizzata da me, non mi ricordo se verbalmente o anche per iscritto”. 8) “vero che altre varianti hanno riguardato il posizionamento di una finestra, l'ampiezza dei finestrini del granaio ed il vano scale interno?”;
“mi ricordo che il vano scale non è cambiato, è cambiata la scala stessa, dato che in sede di esecuzione era meglio il consolidamento della scala anziché la sua sostituzione;
si tratta di variante priva di rilevanza a fini architettonici e sismici;
quanto ai finestrelli sottotetto: sono rimasti della stessa larghezza e posizione, è cambiata l'altezza; non ricordo nulla invece sulla “finestra”. ADR “le varianti sono sempre state autorizzate da me;
la DL era sempre presente”. 9) “vero che ogni variante all'iniziale progetto è stata ordinata dal Direttore dei lavori?”;
“Si è vero”.
Interrogato a prova contraria sui capi 2 e 5 memoria di parte convenuta dichiarava:
2) vero che nessuno aveva avvisato la sig.ra delle varianti al progetto Parte_1 prima del luglio 2018 in occasione del sopralluogo in cantiere?
“mi sembra impossibile, anche se era difficile contattare la signora, noi ci siamo sempre confrontati con lei e con (suo architetto di fiducia)”. Per_1
5) vero che la variante del progetto relativa alla scala riguarda la struttura stessa della scala?
“Si, riguarda la struttura, non il vano scala che è rimasto invariato”. ADR “non ricordo di aver mai dato un ordine di sospensione dei lavori”. ADR “i lavori strutturali sono stati ultimati con riferimento alla ossatura esterna, al consolidamento solai, vano scala;
non ricordo se sono stato completato il consolidamento dei muri interni”. pagina 5 di 7 L'Ing. in sintesi, dichiarava di avere autorizzato le varianti contestate ed CP_3 effettivamente accertate dal CTU: rispetto all'attendibilità del teste, non si ha motivo di dubitare della medesima, in quanto, se è vero che egli ha interrotto il rapporto professionale con la committente essendo venuto meno il rapporto fiduciario a causa dell'inerzia della (cioè per le stesse ragioni indicate da , è anche Parte_1 CP_1 vero che, ammettendo di aver autorizzato le varianti, laddove avesse agito al di fuori del “mandato”, si esporrebbe a responsabilità nei confronti della committente, ritenendosi, pertanto che la deposizione sia genuina (avendo piuttosto un eventuale interesse contrario ad “addossare” la responsabilità all'appaltatrice, se questa avesse davvero agito in autonomia).
Pertanto, va esclusa la responsabilità di Restauri per le varianti ordinate dal Direttore dei Lavori Ing. e, in particolare, con riferimento ai lamentati danni per CP_2
l'eventuale sanatoria ovvero rimessione in pristino degli abusi compiuti rispetto al progetto (relativamente alla torretta, aperture, vano scala).
L'unico addebito all'impresa meritevole di accoglimento risulta essere quello relativo al mancato trattamento anticorrosione sulle piastre di supporto delle travature: come riconosciuto dalla stessa parte opposta e accertato dal CTU (pagg.
39-40), dev'essere risarcito l'importo di € 6.460,00 oltre IVA, oltre a € 900,00 a titolo di minor valore dell'opera.
Va altresì esclusa la responsabilità per la allegata presenza di cumuli di materiale proveniente da demolizioni, considerato che, come dedotto dal CTU, “quanto sopra citato, non si ritiene possa essere imputabile alla convenuta opposta
l'accatastamento di materiale di risulta in modo disorganizzato e non suddiviso per tipologie di materiale da trasportare a discarica, in quanto da ciò che è stato desunto dalle fotografie prodotte dalla convenuta opposta, riguardanti momenti di lavorazione nel cantiere, i materiali venivano organizzati e suddivisi in “mucchi” uniformi per tipologia di rifiuto (fotografie nn. 223, 224, 225 e 226)” nonché per la mancanza di adeguate protezioni al fine di evitare l'accesso al cantiere e ai volatili all'interno del fabbricato, considerato che, posto il legittimo rilascio del cantiere a seguito della risoluzione, era la proprietà che avrebbe dovuto provvedere alle eventuali protezioni, non risultando che i danni siano imputabili al periodo in cui il cantiere era sotto la custodia di CP_1
Al riguardo, si ribadisce che l'abbandono del cantiere da parte di non appare CP_1 costituire inadempimento, considerato che è risultato documentale che il rapporto si era già sciolto, a causa del perdurante inadempimento della parte committente, la quale, nonostante le plurime richieste di collaborazione, non forniva i necessari riscontri.
Infatti, risulta che il cantiere sia rimasto fermo per circa dieci mesi, tanto che l'appaltatrice era costretta a minacciare seriamente la risoluzione del contratto (doc.
2), mentre non risultano contestazioni stragiudiziali da parte della committente.
Inoltre, vista la situazione di stallo, in data 24.1.2019 si teneva, presso lo studio di
Concordia Sulla Secchia dell'Ing. un incontro tecnico con i responsabili CP_2 della durante il quale emergeva che, ove il cantiere si fosse prolungato oltre CP_1
pagina 6 di 7 il triennio di cui all'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 86/2012, il contributo poteva essere completamente revocato: a quel punto, con lettera del CP_1
4.2.2019 (doc. 3), offriva la possibilità di rivalutare la propria decisione di risolvere il contratto, purché si riuscisse ad ultimare il cantiere in tempi celeri e che venisse nominato un referente unico plenipotenziario, capace quindi di assumere tutte le decisioni, anche le più “spicciole”, in tempo reale. A tale offerta non seguiva tuttavia nessuna concreta risposta e, anzi, in data 2.9.2019, aveva notizia delle CP_1 dimissioni dell'Ing. anch'esse giustificate dall'impossibilità di eseguire CP_2
l'incarico (doc. 4). In tale contesto, non risulta che eccepisse alcunché, Parte_1 nemmeno a seguito di formale messa in mora (doc. 6).
In definitiva, dalla somma di € 131.367,71 oltre IVA per compensi, dovrà quindi essere detratto l'importo di € 6.460,00 oltre IVA, oltre a € 900,00 per minor valore dell'opera.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, rilevandosi che, sebbene vi sia stato parziale accoglimento dell'opposizione, il minor credito di parte opposta rientra comunque nel medesimo scaglione di valore della domanda originaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In accoglimento dell'opposizione, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2946/2020 (RG
6181/2020).
2. CONDANNA al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 minor somma di € 124.907,71 oltre IVA, oltre al risarcimento della somma di €
900,00, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma c.p.c., su entrambe le voci, del deposito del ricorso monitorio al soddisfo.
3. CONDANNA a rimborsare a delle spese di lite, che Parte_1 CP_1 si liquidano in € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15 %, i.v.a.,
c.p.a., se dovuti e nelle aliquote legali.
4. Spese per la CTU in capo alla parte soccombente.
Modena, 10 giugno 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
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