CA
Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/07/2024, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
RG n.1923/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paola Montanari Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g1923/2022 promosso da nato in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'avv. MIRAGLIA PASQUALINO, elettivamente domiciliato nel suo studio in
VIA RAINUSSO 118 MODENA
APPELLANTE contro
nata in [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. RINALDI CP_1
SILVIA, elettivamente domiciliata nel suo studio in V.LE G. VERDI 15 41121 MODENA
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1026/2022 del 31 agosto 2022 e pubblicata in data 6 settembre 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Il Tribunale di Modena, nel giudizio introdotto da nei confronti del CP_1
marito i quali avevano anno contratto matrimonio in Tunisia in data 1.9.2014, Parte_1
dal quale era nata a [...] la figlia il 22.8.2015, con sentenza n 1026/2022, ritenuta la Per_1
giurisdizione italiana, ha pronunciato la separazione dei coniugi, così disponendo:
pagina 1 di 7 “- addebita la separazione al marito Parte_1
Per_
- prende atto, quanto al regime di affidamento della figlia minore nata a [...] il [...], alla sua collocazione prevalente e alle frequentazioni con il genitore non collocatario, del provvedimento del Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna depositato il 23.11.2018 nel procedimento precedentemente avviato R.G. 2261/2018 V.G.;
- obbliga, a far data dalla presente decisione, il padre a versare alla madre Parte_1
euro 400,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della CP_1
prole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena” (come da regolamentazione dettagliatamente riportata in dispositivo);
“- revoca, a far data dalla precedente decisione, il contributo per il mantenimento della moglie disposto a carico del marito in sede di ordinanza;
- condanna a rifondere all'Erario ½ delle spese di lite, pari a euro 2.000,00, Parte_1
oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi documentati.
- compensa tra le parti l'ulteriore ½ delle spese di lite.”
*
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Modena, all'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale, ha osservato che le censure che l'attrice ha rivolto al coniuge hanno ricevuto conferma dalle dichiarazioni rilasciate dai due testi escussi – della cui genuinità non sussistono motivi per dubitare – i quali hanno concordemente riferito che il convenuto ha a più riprese tenuto condotte violente e aggressive nei confronti della moglie, costringendola ad abbandonare il lavoro che costei era riuscita a trovare e di fatto segregandola nella casa familiare fino a che la stessa non ha trovato il coraggio di scappare assieme alla figlia. Si tratta di comportamenti che costituiscono grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e che hanno avuto sicura efficienza causale nella disgregazione dell'unione coniugale. Sintomatico, peraltro, anche il fatto, attestato dal Servizio sociale che da tempo segue il nucleo, che successivamente all'avvio del presente giudizio l'attrice abbia reperito attività lavorativa, conseguito la patente di guida e, in generale, proficuamente avviato processo di – lodevole – autonomizzazione, prima dunque impeditole dal coniuge.
Quanto alla figlia minore il giudice di prime cure ha preso atto del provvedimento del Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna depositato il 23.11.2018 nel procedimento ivi precedentemente avviato R.G. 2261/2018 V.G., che ha affidato la minore al Servizio sociale, collocandola con la madre in luogo protetto e incaricato il Servizio di svolgere indagine sul nucleo e di organizzare incontri pagina 2 di 7 protetti con il padre solo se ritenuti non disturbanti.
In punto di contributo al mantenimento, ha comparato le condizioni economico-reddituali dei coniugi rilevando che la ricorrente percepisce al momento una retribuzione di euro 1.000,00 mensili circa e sostiene per intero gli oneri, personali ed economici, di cura e crescita della figlia minore di anni Per_1
7, dato che la stessa da lungo tempo non incontra il padre;
mentre il resistente percepisce una retribuzione media di circa euro 1.700,00 mensili circa, e paga un canone di locazione di euro 340,00 mensili per l'abitazione in cui vive. Ha quindi ritenuto congruo l'importo di 400 euro mensili quale contributo paterno al mantenimento della figlia minore, ritenendo invece non dovuto un assegno di mantenimento per la moglie.
Da ultimo, applicando il principio della prevalente soccombenza del convenuto, ma il rigetto della domanda di mantenimento per sé proposta dalla moglie, ha compensato le spese di lite in misura della metà, condannandolo a rifondere la restante metà con pagamento in favore dello Stato, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di CP_1
2- Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello contestando la decisione Parte_1
1) in punto di addebito, poichè si era fondata su dichiarazioni “de relato” di testi inattendibili
(fratello e sorella della ricorrente), mentre era emerso che la moglie non era affatto reclusa, tanto che si era allontanata volontariamente dall'abitazione;
2) quanto all'affidamento e al collocamento della figlia minore, perché erroneamente il Tribunale aveva richiamato quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenne e aveva omesso di adottare proprie valutazioni, e soprattutto di disporre una CTU volta ad accertare la capacità genitoriale di entrambi i genitori, mentre dalla relazione del Servizio sociale del 25 gennaio 2021 emergeva che la relazione fra madre e figlia era esclusivo al punto da impedire l'approccio con il padre perfino con l'ausilio della zia paterna, con la quale la bambina aveva sempre avuto ottimi rapporti;
3) quanto alle spese di lite perché iniqua, dal momento che anche le istanze della ricorrente erano state in parte disattese.
Ha quindi così concluso:
In via preliminare ed istruttoria
- Disporsi Consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare le capacità genitoriali di entrambe le parti ed indagare le ragioni del rifiuto della minore a vedere il padre. Nel merito Ferma la pronuncia di separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
- Revocare la pronuncia di addebito della separazione in capo al Sig. . Parte_1
pagina 3 di 7 Per_
- Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori. - Predisporre un calendario di viste padre/figlia, inizialmente protetto, secondo il superiore interesse della minore.
- Revocare la condanna alle spese del giudizio di primo grado.
In ogni caso - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, del presente grado di giudizio
*
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione predetta, Parte_1
invocandone il totale rigetto, rimarcando la bontà delle argomentazioni di cui alla sentenza impugnata e l'attendibilità dei testi, e deducendo inoltre che nelle more del giudizio, successivamente alla sentenza di separazione, è stato condannato “per i reati a lui ascritti riqualificati i fatti Parte_1 commessi nei confronti della figlia ai sensi dell'art. 581 c.p., riconosciute le Persona_2
circostanze generiche, e la continuazione tra i reati” alla pena di anni uno, cinque mesi e giorni quindici di reclusione, con sospensione della pena e non menzione della condanna. A favore della parte civile è stata riconosciuta una provvisionale pari ad € 5.000,00 (come da sentenza n. 235/2022 del 2.8.2022).
La condanna è stata poi confermata in sede di gravame dalla Corte d'appello, sezione penale, con sentenza 335/2024 del 19.1.2024.
Quanto ai provvedimenti relativi alla persona della minore, che era corretto quanto stabilito nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni del 5 giugno 2023, depositato il 14 giugno 2023, anche in questo caso successivamente alla sentenza di primo grado, nel procedimento instaurato anteriormente al procedimento di separazione e per il quale il Tribunale minorile era competente in virtù del principio della perpetuatio iurisdictionis ed essendo pertanto inammissibile la richiesta di CTU, comunque superflua alla luce della documentazione in atti
*
Il PROCURATORE GENERALE, regolarmente notiziato della pendenza del procedimento, non ha ritenuto di intervenire.
All'udienza del 2416 maggio 2024 sono comparsi difensore delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste e conclusioni e la causa, trattata con il rito camerale, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- E' in primo luogo infondato l'appello in punto di addebito: per quanto già la lettura degli atti di primo grado e della sentenza impugnata consentono di ritenere pienamente convincenti e attendibili le testimonianze e logica e ben motivata la sentenza che ne ha tenuto conto, l'attribuibilità della crisi del matrimonio alla condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio tenuta dall'odierno appellante pagina 4 di 7 non può più essere posta in dubbio, dopo il passaggio in giudicato il 4 aprile 2024 della condanna di per maltrattamenti nei confronti della moglie (avendo posto in essere condotte violente nei Parte_1 confronti della stessa anche di fronte alla bambina terrorizzata) e addirittura per un episodio di percosse in danno della figlia, come risulta dalla sentenza prodotta all'udienza del 16 maggio 2024 (nella quale si attesta che la pronuncia è divenuta irrevocabile per il 4 aprile 2024). Parte_1
4- Non appare fondato neppure il motivo d'appello relativo all'affidamento e alla collocazione della minore.
E' vero infatti che il Tribunale si è limitato a richiamare i provvedimenti adottati in via provvisoria in data 25 ottobre 2018 dal Tribunale per i minorenni nel procedimento instaurato a seguito del ricorso del PM minorile ai sensi degli artt. 330, 333 e 336 c.c. per condotte pregiudizievoli nei confronti della minore, anteriormente al giudizio di separazione (il cui ricorso introduttivo è stato depositato il 19 novembre 2019), sul presupposto del permanere della competenza del Tribunale per i Minorenni anche in seguito alla proposizione del giudizio di separazione. La decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha sostanzialmente recepito quanto Per_ stabilito dal Tribunale per i Minorenni, e così l'affidamento della figlia minore alla madre, la sua collocazione prevalente presso di lei e la frequentazione paterna protetta, secondo il calendario stabilito dal
Servizio sociale è comunque pienamente condivisibile.
In questa sede, anche a voler ritenere doveroso provvedere in via autonoma, senza quindi richiamare le statuizioni del Tribunale per i Minorenni, non potrebbe disporsi diversamente, alla luce delle relazioni del
Servizio sociale in atti e di quanto emerso dall'istruttoria in ordine alle condotte violente tenute dal padre.
E' sufficiente osservare che dalle relazioni depositate dal Servizio sociale nel corso del giudizio di primo grado risulta che, pur dopo che madre e figlia erano state doverosamente collocate in un appartamento protetto e anonimo dopo la denuncia per i fatti sopra descritti, il padre aveva potuto incontrare la bambina con la zia paterna e successivamente non aveva più chiesto di vederla (v relazione depositata il 28 febbraio 2019).
Si è comunque proseguito in un percorso di facilitazione negli incontri padre – figlia, sempre attraverso la zia paterna (come da relazione dell'educatore allegata alla relazione del 25 gennaio 2021), ma nonostante l'ottimo Per_ rapporto mantenuto fra zia e nipote ha rifiutato in incontrare il padre.
E' evidente che tale rifiuto pare giustificato dagli episodi cui la minore ha assistito e non pare consentito (senza violare le note indicazioni contenute nelle convenzioni internazionali e lo stesso buonsenso) forzare la stessa, risultando al riguardo del tutto superflua la CTU richiesta dall'appellante.
Non v'è dubbio che le condotte di reato poste in essere (anche alla presenza e in parte in danno della minore) precludano l'ipotizzabilità di un dialogo fra i genitori e la gestione anche solo in parte condivisa dell'educazione e delle scelte nell'interesse della minore, configurandosi nella fattispecie la contrarietà dell'interesse della stessa che impone, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., l'affidamento esclusivo della minore alla madre, alla quale devono altresì essere attribuite le scelte di maggiore interesse (scolastiche, relative alla salute e alla residenza). Per_ Si ritiene di non dover escludere in linea di principio che possa incontrare il padre, ma ciò dovrà avvenire in un contesto protetto dalla presenza di altri familiari (in ipotesi la madre stessa, o preferibilmente delle zie paterne, o di un educatore, secondo il calendario e il supporto predisposti dal Servizio sociale, che comunque pagina 5 di 7 offrirà ogni opportuno percorso di supporto, oltre che alla minore, a ciascuno dei genitori.
Lo stesso Servizio, oltretutto, ha già adottato ogni utile azione in favore della ripresa dei rapporti della bambina con il padre, prospettando un sostegno educativo nei confronti della madre attraverso una nuova figura educativa, interrompendo solo momentaneamente gli incontri, dato il forte disagio manifestato dalla minore, poichè essi risultavano al momento disturbanti per il suo benessere psicofisico.
Tanto premesso va detto che risulta in atti che l'odierno appellante non si è mostrato collaborante né risulta aver intrapreso il percorso per uomini maltrattanti, ciò che certamente è indispensabile per la sua presa di consapevolezza anche nei confronti della figlia minore.
In piena conformità con quanto già recepito dal Tribunale, deve quindi essere confermato l'affidamento Per_ esclusivo della figlia minore alla madre, la sua collocazione presso di lei, e la frequentazione paterna protetta.
5- Anche quanto alle spese di primo grado l'appello va respinto, avendo il Tribunale previsto una regolamentazione (la compensazione delle spese di lite per metà) assai favorevole per l'odierno appellante, risultato soccombente sotto ogni profilo, salvo che per l'assegno di mantenimento della moglie, peraltro divenuta economicamente autonoma unicamente grazie al suo impegno e alla sua abnegazione, e contro quella che è sempre stata la volontà del marito.
6- Le spese di lite non possono che seguire, anche nel presente grado di giudizio, il criterio della soccombenza.
Si reputa equo liquidare tali spese secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022, sulla base del valore indeterminato della causa, in relazione alle fasi dell'attività effettivamente espletata, con riduzione al minimo per quanto riguarda la fase decisoria (in assenza di comparse conclusionali) e così in misura di euro 2.800,00, oltre a spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
11-Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (Cass. Civ. S.U. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. S.U.4315 del 20 aprile 2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
1) respinge l'appello proposto da nato nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Modena 1026/2022; CP_1
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite che liquida in complessivi euro
2.800,00, oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge;
pagina 6 di 7 3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 maggio 2024
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Paola Montanari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paola Montanari Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g1923/2022 promosso da nato in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'avv. MIRAGLIA PASQUALINO, elettivamente domiciliato nel suo studio in
VIA RAINUSSO 118 MODENA
APPELLANTE contro
nata in [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. RINALDI CP_1
SILVIA, elettivamente domiciliata nel suo studio in V.LE G. VERDI 15 41121 MODENA
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1026/2022 del 31 agosto 2022 e pubblicata in data 6 settembre 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Il Tribunale di Modena, nel giudizio introdotto da nei confronti del CP_1
marito i quali avevano anno contratto matrimonio in Tunisia in data 1.9.2014, Parte_1
dal quale era nata a [...] la figlia il 22.8.2015, con sentenza n 1026/2022, ritenuta la Per_1
giurisdizione italiana, ha pronunciato la separazione dei coniugi, così disponendo:
pagina 1 di 7 “- addebita la separazione al marito Parte_1
Per_
- prende atto, quanto al regime di affidamento della figlia minore nata a [...] il [...], alla sua collocazione prevalente e alle frequentazioni con il genitore non collocatario, del provvedimento del Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna depositato il 23.11.2018 nel procedimento precedentemente avviato R.G. 2261/2018 V.G.;
- obbliga, a far data dalla presente decisione, il padre a versare alla madre Parte_1
euro 400,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della CP_1
prole, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena” (come da regolamentazione dettagliatamente riportata in dispositivo);
“- revoca, a far data dalla precedente decisione, il contributo per il mantenimento della moglie disposto a carico del marito in sede di ordinanza;
- condanna a rifondere all'Erario ½ delle spese di lite, pari a euro 2.000,00, Parte_1
oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi documentati.
- compensa tra le parti l'ulteriore ½ delle spese di lite.”
*
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Modena, all'esito dell'istruttoria documentale e testimoniale, ha osservato che le censure che l'attrice ha rivolto al coniuge hanno ricevuto conferma dalle dichiarazioni rilasciate dai due testi escussi – della cui genuinità non sussistono motivi per dubitare – i quali hanno concordemente riferito che il convenuto ha a più riprese tenuto condotte violente e aggressive nei confronti della moglie, costringendola ad abbandonare il lavoro che costei era riuscita a trovare e di fatto segregandola nella casa familiare fino a che la stessa non ha trovato il coraggio di scappare assieme alla figlia. Si tratta di comportamenti che costituiscono grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e che hanno avuto sicura efficienza causale nella disgregazione dell'unione coniugale. Sintomatico, peraltro, anche il fatto, attestato dal Servizio sociale che da tempo segue il nucleo, che successivamente all'avvio del presente giudizio l'attrice abbia reperito attività lavorativa, conseguito la patente di guida e, in generale, proficuamente avviato processo di – lodevole – autonomizzazione, prima dunque impeditole dal coniuge.
Quanto alla figlia minore il giudice di prime cure ha preso atto del provvedimento del Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna depositato il 23.11.2018 nel procedimento ivi precedentemente avviato R.G. 2261/2018 V.G., che ha affidato la minore al Servizio sociale, collocandola con la madre in luogo protetto e incaricato il Servizio di svolgere indagine sul nucleo e di organizzare incontri pagina 2 di 7 protetti con il padre solo se ritenuti non disturbanti.
In punto di contributo al mantenimento, ha comparato le condizioni economico-reddituali dei coniugi rilevando che la ricorrente percepisce al momento una retribuzione di euro 1.000,00 mensili circa e sostiene per intero gli oneri, personali ed economici, di cura e crescita della figlia minore di anni Per_1
7, dato che la stessa da lungo tempo non incontra il padre;
mentre il resistente percepisce una retribuzione media di circa euro 1.700,00 mensili circa, e paga un canone di locazione di euro 340,00 mensili per l'abitazione in cui vive. Ha quindi ritenuto congruo l'importo di 400 euro mensili quale contributo paterno al mantenimento della figlia minore, ritenendo invece non dovuto un assegno di mantenimento per la moglie.
Da ultimo, applicando il principio della prevalente soccombenza del convenuto, ma il rigetto della domanda di mantenimento per sé proposta dalla moglie, ha compensato le spese di lite in misura della metà, condannandolo a rifondere la restante metà con pagamento in favore dello Stato, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di CP_1
2- Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello contestando la decisione Parte_1
1) in punto di addebito, poichè si era fondata su dichiarazioni “de relato” di testi inattendibili
(fratello e sorella della ricorrente), mentre era emerso che la moglie non era affatto reclusa, tanto che si era allontanata volontariamente dall'abitazione;
2) quanto all'affidamento e al collocamento della figlia minore, perché erroneamente il Tribunale aveva richiamato quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenne e aveva omesso di adottare proprie valutazioni, e soprattutto di disporre una CTU volta ad accertare la capacità genitoriale di entrambi i genitori, mentre dalla relazione del Servizio sociale del 25 gennaio 2021 emergeva che la relazione fra madre e figlia era esclusivo al punto da impedire l'approccio con il padre perfino con l'ausilio della zia paterna, con la quale la bambina aveva sempre avuto ottimi rapporti;
3) quanto alle spese di lite perché iniqua, dal momento che anche le istanze della ricorrente erano state in parte disattese.
Ha quindi così concluso:
In via preliminare ed istruttoria
- Disporsi Consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare le capacità genitoriali di entrambe le parti ed indagare le ragioni del rifiuto della minore a vedere il padre. Nel merito Ferma la pronuncia di separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
- Revocare la pronuncia di addebito della separazione in capo al Sig. . Parte_1
pagina 3 di 7 Per_
- Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori. - Predisporre un calendario di viste padre/figlia, inizialmente protetto, secondo il superiore interesse della minore.
- Revocare la condanna alle spese del giudizio di primo grado.
In ogni caso - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, del presente grado di giudizio
*
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione predetta, Parte_1
invocandone il totale rigetto, rimarcando la bontà delle argomentazioni di cui alla sentenza impugnata e l'attendibilità dei testi, e deducendo inoltre che nelle more del giudizio, successivamente alla sentenza di separazione, è stato condannato “per i reati a lui ascritti riqualificati i fatti Parte_1 commessi nei confronti della figlia ai sensi dell'art. 581 c.p., riconosciute le Persona_2
circostanze generiche, e la continuazione tra i reati” alla pena di anni uno, cinque mesi e giorni quindici di reclusione, con sospensione della pena e non menzione della condanna. A favore della parte civile è stata riconosciuta una provvisionale pari ad € 5.000,00 (come da sentenza n. 235/2022 del 2.8.2022).
La condanna è stata poi confermata in sede di gravame dalla Corte d'appello, sezione penale, con sentenza 335/2024 del 19.1.2024.
Quanto ai provvedimenti relativi alla persona della minore, che era corretto quanto stabilito nel provvedimento del Tribunale per i Minorenni del 5 giugno 2023, depositato il 14 giugno 2023, anche in questo caso successivamente alla sentenza di primo grado, nel procedimento instaurato anteriormente al procedimento di separazione e per il quale il Tribunale minorile era competente in virtù del principio della perpetuatio iurisdictionis ed essendo pertanto inammissibile la richiesta di CTU, comunque superflua alla luce della documentazione in atti
*
Il PROCURATORE GENERALE, regolarmente notiziato della pendenza del procedimento, non ha ritenuto di intervenire.
All'udienza del 2416 maggio 2024 sono comparsi difensore delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste e conclusioni e la causa, trattata con il rito camerale, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- E' in primo luogo infondato l'appello in punto di addebito: per quanto già la lettura degli atti di primo grado e della sentenza impugnata consentono di ritenere pienamente convincenti e attendibili le testimonianze e logica e ben motivata la sentenza che ne ha tenuto conto, l'attribuibilità della crisi del matrimonio alla condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio tenuta dall'odierno appellante pagina 4 di 7 non può più essere posta in dubbio, dopo il passaggio in giudicato il 4 aprile 2024 della condanna di per maltrattamenti nei confronti della moglie (avendo posto in essere condotte violente nei Parte_1 confronti della stessa anche di fronte alla bambina terrorizzata) e addirittura per un episodio di percosse in danno della figlia, come risulta dalla sentenza prodotta all'udienza del 16 maggio 2024 (nella quale si attesta che la pronuncia è divenuta irrevocabile per il 4 aprile 2024). Parte_1
4- Non appare fondato neppure il motivo d'appello relativo all'affidamento e alla collocazione della minore.
E' vero infatti che il Tribunale si è limitato a richiamare i provvedimenti adottati in via provvisoria in data 25 ottobre 2018 dal Tribunale per i minorenni nel procedimento instaurato a seguito del ricorso del PM minorile ai sensi degli artt. 330, 333 e 336 c.c. per condotte pregiudizievoli nei confronti della minore, anteriormente al giudizio di separazione (il cui ricorso introduttivo è stato depositato il 19 novembre 2019), sul presupposto del permanere della competenza del Tribunale per i Minorenni anche in seguito alla proposizione del giudizio di separazione. La decisione del giudice di prime cure, nella parte in cui ha sostanzialmente recepito quanto Per_ stabilito dal Tribunale per i Minorenni, e così l'affidamento della figlia minore alla madre, la sua collocazione prevalente presso di lei e la frequentazione paterna protetta, secondo il calendario stabilito dal
Servizio sociale è comunque pienamente condivisibile.
In questa sede, anche a voler ritenere doveroso provvedere in via autonoma, senza quindi richiamare le statuizioni del Tribunale per i Minorenni, non potrebbe disporsi diversamente, alla luce delle relazioni del
Servizio sociale in atti e di quanto emerso dall'istruttoria in ordine alle condotte violente tenute dal padre.
E' sufficiente osservare che dalle relazioni depositate dal Servizio sociale nel corso del giudizio di primo grado risulta che, pur dopo che madre e figlia erano state doverosamente collocate in un appartamento protetto e anonimo dopo la denuncia per i fatti sopra descritti, il padre aveva potuto incontrare la bambina con la zia paterna e successivamente non aveva più chiesto di vederla (v relazione depositata il 28 febbraio 2019).
Si è comunque proseguito in un percorso di facilitazione negli incontri padre – figlia, sempre attraverso la zia paterna (come da relazione dell'educatore allegata alla relazione del 25 gennaio 2021), ma nonostante l'ottimo Per_ rapporto mantenuto fra zia e nipote ha rifiutato in incontrare il padre.
E' evidente che tale rifiuto pare giustificato dagli episodi cui la minore ha assistito e non pare consentito (senza violare le note indicazioni contenute nelle convenzioni internazionali e lo stesso buonsenso) forzare la stessa, risultando al riguardo del tutto superflua la CTU richiesta dall'appellante.
Non v'è dubbio che le condotte di reato poste in essere (anche alla presenza e in parte in danno della minore) precludano l'ipotizzabilità di un dialogo fra i genitori e la gestione anche solo in parte condivisa dell'educazione e delle scelte nell'interesse della minore, configurandosi nella fattispecie la contrarietà dell'interesse della stessa che impone, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., l'affidamento esclusivo della minore alla madre, alla quale devono altresì essere attribuite le scelte di maggiore interesse (scolastiche, relative alla salute e alla residenza). Per_ Si ritiene di non dover escludere in linea di principio che possa incontrare il padre, ma ciò dovrà avvenire in un contesto protetto dalla presenza di altri familiari (in ipotesi la madre stessa, o preferibilmente delle zie paterne, o di un educatore, secondo il calendario e il supporto predisposti dal Servizio sociale, che comunque pagina 5 di 7 offrirà ogni opportuno percorso di supporto, oltre che alla minore, a ciascuno dei genitori.
Lo stesso Servizio, oltretutto, ha già adottato ogni utile azione in favore della ripresa dei rapporti della bambina con il padre, prospettando un sostegno educativo nei confronti della madre attraverso una nuova figura educativa, interrompendo solo momentaneamente gli incontri, dato il forte disagio manifestato dalla minore, poichè essi risultavano al momento disturbanti per il suo benessere psicofisico.
Tanto premesso va detto che risulta in atti che l'odierno appellante non si è mostrato collaborante né risulta aver intrapreso il percorso per uomini maltrattanti, ciò che certamente è indispensabile per la sua presa di consapevolezza anche nei confronti della figlia minore.
In piena conformità con quanto già recepito dal Tribunale, deve quindi essere confermato l'affidamento Per_ esclusivo della figlia minore alla madre, la sua collocazione presso di lei, e la frequentazione paterna protetta.
5- Anche quanto alle spese di primo grado l'appello va respinto, avendo il Tribunale previsto una regolamentazione (la compensazione delle spese di lite per metà) assai favorevole per l'odierno appellante, risultato soccombente sotto ogni profilo, salvo che per l'assegno di mantenimento della moglie, peraltro divenuta economicamente autonoma unicamente grazie al suo impegno e alla sua abnegazione, e contro quella che è sempre stata la volontà del marito.
6- Le spese di lite non possono che seguire, anche nel presente grado di giudizio, il criterio della soccombenza.
Si reputa equo liquidare tali spese secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022, sulla base del valore indeterminato della causa, in relazione alle fasi dell'attività effettivamente espletata, con riduzione al minimo per quanto riguarda la fase decisoria (in assenza di comparse conclusionali) e così in misura di euro 2.800,00, oltre a spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
11-Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (Cass. Civ. S.U. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. S.U.4315 del 20 aprile 2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
1) respinge l'appello proposto da nato nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Modena 1026/2022; CP_1
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite che liquida in complessivi euro
2.800,00, oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge;
pagina 6 di 7 3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 16 maggio 2024
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Paola Montanari
pagina 7 di 7