Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00272/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00674/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 674 del 2025, proposto da ZA BO, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Russo e Leonardo Sclafani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per Sicilia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l’ottemperanza
- alla sentenza del Tribunale di Sciacca, Sezione Lavoro, n. 404/2024;
Visti:
- il ricorso e i documenti allegati;
- l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
- tutti gli atti di causa;
Relatrice la dott.ssa Anna NA;
Udito, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025, l’Avvocato dello Stato, presente come da verbale.
FATTO e DIRITTO
A) Con il ricorso in esame, la sig.ra BO ZA ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 404/2024 del Tribunale Civile di Sciacca – Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato all’emissione in suo favore della Carta elettronica del docente e all’accreditamento dell’importo complessivo di euro 2.500,00, relativo alle annualità dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre accessori di legge, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.314,00, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione debitrice il giorno 8 novembre 2024 ed è divenuta definitiva, come da attestazione di passaggio in giudicato depositata in atti, senza che sia seguita l’esecuzione del comando giudiziale.
Persistendo l’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha chiesto che sia ordinata l’ottemperanza alla sentenza e, in caso di ulteriore inadempimento, nominato di un commissario ad acta , oltre alla condanna alle spese del presente giudizio.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio in modo meramente formale, senza depositare difese e senza documentare l’avvenuto adempimento. Unitamente all’atto di costituzione è stata depositata una relazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio II, recante indicazioni di carattere generale sulle procedure amministrative per l’accredito della Carta docente, che non dà conto di alcuna attività esecutiva riferita alla posizione della ricorrente.
All’udienza camerale del 4 dicembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
B) Il ricorso è ammissibile e fondato.
Ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., è ammissibile il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, costituendo essa giudicato pienamente idoneo a essere eseguito davanti al giudice amministrativo. Alla luce delle circostanze risultanti in fatto, la mancata esecuzione del titolo giurisdizionale integra un inadempimento dell’obbligo derivante dal giudicato e legittima l’intervento sostitutivo del giudice dell’ottemperanza, al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e l’integrale attuazione del comando giudiziale.
Va pertanto ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza n. 404/2024 mediante il pagamento delle somme ancora dovute in forza del giudicato, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
In caso di ulteriore mancata esecuzione, si rende necessaria la nomina di un commissario ad acta . Considerata la natura della controversia e in continuità con le prassi seguite da questa Sezione in fattispecie analoghe, va nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, su istanza di parte ricorrente, dovrà attivarsi e adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, ivi compresa la verifica dell’eventuale adempimento già intervenuto e l’adozione degli atti di liquidazione e pagamento delle somme residue, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla ricezione della predetta istanza.
In applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti pubblici, l’attività svolta dal commissario ad acta non darà luogo ad alcun compenso aggiuntivo.
C) Le spese del presente giudizio, secondo il principio di soccombenza, sono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e si liquidano in dispositivo tenuto conto della serialità dei ricorsi in materia e della semplicità dell’attività professionale svolta nella presente controversia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
– ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 404/2024 nei modi e nei termini di cui in motivazione;
– dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
– condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta incaricato, presso la sua sede di servizio.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE NO, Presidente
Anna NA, Consigliere, Estensore
AN FA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna NA | CE NO |
IL SEGRETARIO