Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/1980, n. 2721
CASS
Sentenza 24 aprile 1980

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E ammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza che abbia pronunciato soltanto sulla Competenza e non sul merito, qualora il ricorso sia rivolto a censurare non gia la pronuncia sulla Competenza, ma le ulteriori Disposizioni impartite per assicurare il trasferimento del processo al giudice ritenuto competente.*

Ai sensi dell'art 50 cod proc civ che non distingue tra sentenza di primo e secondo grado, l'atto di appello dinanzi a giudice incompetente vale ad instaurare un valido rapporto processuale di impugnazione, suscettibile di prosecuzione davanti al giudice competente, ove sia riassunto entro il termine fissato dal giudice che dichiara la propria incompetenza o, in difetto, nel termine di sei mesi, dalla comunicazione della sentenza. Pertanto, la sentenza del giudice d'appello che dichiara la propria incompetenza vale ad investire della controversia il giudice indicato come competente e contiene le Disposizioni intese a consentire la translatio iudicii.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/1980, n. 2721
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2721
    Data del deposito : 24 aprile 1980

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