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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/11/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 1904/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Bianco Elisabetta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1904/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/11/1965, rappresentato e difeso dall'avv. MARCO TRAVERSO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. MARCO TRAVERSO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con il l'intervento del Pubblico Ministero.
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate: “a) il sig. si impegna a trasferire entro trenta giorni dal deposito della sentenza Controparte_1
che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza corrispettivo in danaro, la proprietà dei seguenti immobili di cui al rogito Notaio con studio in Novi Ligure, Persona_1
del giorno 26 febbraio 1998 e di cui al Repertorio n. 38802 - Raccolta n. 9780:
- porzione di fabbricato ad uso civile abitazione avente accesso dal civico n. 25 di Via Sobrero
Pasquale, e censito al N.C.E.U. del Comune di SA SP alla Partita 1000770, Foglio n. 7,
Mapp.le 294, Piano S1-T-1-2-3 Cat. A/4, Classe II°, Vani 9,5, Rendita catastale euro 388,58 e
Mapp.le 296 Sub. 1, graffato con il Mapp.le 294 del Foglio n. 7, composti da tre piani oltre al piano interrato ed al sottotetto e da due locali ad uso cantina al piano interrato, cucina, lavanderia locale ad uso caldaia, legnaia e servizio al piano terra;
due camere e ripostiglio al piano primo, tre camere al piano secondo oltre ad un servizio nel sottotetto (all. 6);
b) la sig.ra si impegna ad acquistare, senza corrispettivo alcuno, entro trenta Parte_1
giorni dal deposito della sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, i suddetti immobili di proprietà di di cui al punto a) delle suesposte condizioni, Controparte_1
dichiarando entrambi i coniugi, per il trasferimento dell'immobile suddetto, di volersi avvalere dei benefici fiscali e/o trasferimento dell'immobile suddetto, di volersi avvalere dei benefici fiscali e/o esenzioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, nonché delle Circolari del
Ministero delle Finanze n. 49/E del 16.03.2000 e dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 21.06.2012 e
n. 2/E del 21.02.2014, essendo suddetto trasferimento immobiliare elemento connesso, funzionale ed indispensabile alla definitiva soluzione della crisi famigliare in oggetto;
c) entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla hanno a pretendere reciprocamente a titolo di contributo nel mantenimento o nulla hanno a pretendere reciprocamente a titolo di contributo nel mantenimento o a qualsivoglia altro titolo;
d) i coniugi dichiarano di avere già risolto ogni ulteriore rapporto economico e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto previsto nel presente salvo quanto previsto nel presente ricorso.”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in SA SP (AL) l'08/09/1991 (trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 7, parte 2, serie A, anno 1991);
dalla loro unione sono nati due figli: il 24/09/1992, e il 13/04/1995, entrambi Per_2 Per_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Con note scritte depositate nel termine assegnato i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
I ricorrenti sono addivenuti a separazione personale con accordo concluso innanzi l'Ufficiale di stato civile del Comune di SA SP (AL) in data 18/02/2015, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile al n.
1 - parte II - serie C, e confermato con dichiarazione in data 25/03/2015 di cui all'atto iscritto nei predetti registri al n. 3
- parte II – serie C.
I coniugi da tale data non si sono più riconciliati.
Nel caso concreto, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , codice fiscale Parte_1
, nata a [...] il [...], e , codice C.F._1 Controparte_1
fiscale nato a [...] il [...], celebrato con rito C.F._2
concordatario in SA SP (AL) l'08/09/1991 (trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 7, parte 2, serie A, anno 1991).
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA SP (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 7, parte 2, serie
A, anno 1991).
Prende atto degli accordi intercorsi tra le parti a) il sig. si impegna a trasferire entro trenta giorni dal deposito della sentenza Controparte_1
che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza corrispettivo in danaro, la proprietà dei seguenti immobili di cui al rogito Notaio con studio in Novi Ligure, Persona_1
del giorno 26 febbraio 1998 e di cui al Repertorio n. 38802 - Raccolta n. 9780:
- porzione di fabbricato ad uso civile abitazione avente accesso dal civico n. 25 di Via Sobrero
Pasquale, e censito al N.C.E.U. del Comune di SA SP alla Partita 1000770, Foglio n. 7,
Mapp.le 294, Piano S1-T-1-2-3 Cat. A/4, Classe II°, Vani 9,5, Rendita catastale euro 388,58 e
Mapp.le 296 Sub. 1, graffato con il Mapp.le 294 del Foglio n. 7, composti da tre piani oltre al piano interrato ed al sottotetto e da due locali ad uso cantina al piano interrato, cucina, lavanderia locale ad uso caldaia, legnaia e servizio al piano terra;
due camere e ripostiglio al piano primo, tre camere al piano secondo oltre ad un servizio nel sottotetto (all. 6);
b) la sig.ra si impegna ad acquistare, senza corrispettivo alcuno, entro trenta Parte_1
giorni dal deposito della sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, i suddetti immobili di proprietà di di cui al punto a) delle suesposte condizioni, Controparte_1
dichiarando entrambi i coniugi, per il trasferimento dell'immobile suddetto, di volersi avvalere dei benefici fiscali e/o trasferimento dell'immobile suddetto, di volersi avvalere dei benefici fiscali e/o esenzioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, nonché delle
Circolari del Ministero delle Finanze n. 49/E del 16.03.2000 e dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del
21.06.2012 e n. 2/E del 21.02.2014, essendo suddetto trasferimento immobiliare elemento connesso, funzionale ed indispensabile alla definitiva soluzione della crisi famigliare in oggetto;
c) entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla hanno a pretendere reciprocamente a titolo di contributo nel mantenimento o nulla hanno a pretendere reciprocamente a titolo di contributo nel mantenimento o a qualsivoglia altro titolo;
d) i coniugi dichiarano di avere già risolto ogni ulteriore rapporto economico e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto previsto nel presente salvo quanto previsto nel presente ricorso.
Spese legali compensate. Così deciso in Alessandria, lì 25 novembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Bianco Elisabetta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 1904/2025 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/11/1965, rappresentato e difeso dall'avv. MARCO TRAVERSO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
e
, codice fiscale nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. MARCO TRAVERSO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
con il l'intervento del Pubblico Ministero.
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate: “a) il sig. si impegna a trasferire entro trenta giorni dal deposito della sentenza Controparte_1
che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza corrispettivo in danaro, la proprietà dei seguenti immobili di cui al rogito Notaio con studio in Novi Ligure, Persona_1
del giorno 26 febbraio 1998 e di cui al Repertorio n. 38802 - Raccolta n. 9780:
- porzione di fabbricato ad uso civile abitazione avente accesso dal civico n. 25 di Via Sobrero
Pasquale, e censito al N.C.E.U. del Comune di SA SP alla Partita 1000770, Foglio n. 7,
Mapp.le 294, Piano S1-T-1-2-3 Cat. A/4, Classe II°, Vani 9,5, Rendita catastale euro 388,58 e
Mapp.le 296 Sub. 1, graffato con il Mapp.le 294 del Foglio n. 7, composti da tre piani oltre al piano interrato ed al sottotetto e da due locali ad uso cantina al piano interrato, cucina, lavanderia locale ad uso caldaia, legnaia e servizio al piano terra;
due camere e ripostiglio al piano primo, tre camere al piano secondo oltre ad un servizio nel sottotetto (all. 6);
b) la sig.ra si impegna ad acquistare, senza corrispettivo alcuno, entro trenta Parte_1
giorni dal deposito della sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, i suddetti immobili di proprietà di di cui al punto a) delle suesposte condizioni, Controparte_1
dichiarando entrambi i coniugi, per il trasferimento dell'immobile suddetto, di volersi avvalere dei benefici fiscali e/o trasferimento dell'immobile suddetto, di volersi avvalere dei benefici fiscali e/o esenzioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, nonché delle Circolari del
Ministero delle Finanze n. 49/E del 16.03.2000 e dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 21.06.2012 e
n. 2/E del 21.02.2014, essendo suddetto trasferimento immobiliare elemento connesso, funzionale ed indispensabile alla definitiva soluzione della crisi famigliare in oggetto;
c) entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla hanno a pretendere reciprocamente a titolo di contributo nel mantenimento o nulla hanno a pretendere reciprocamente a titolo di contributo nel mantenimento o a qualsivoglia altro titolo;
d) i coniugi dichiarano di avere già risolto ogni ulteriore rapporto economico e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto previsto nel presente salvo quanto previsto nel presente ricorso.”
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto gli odierni ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in SA SP (AL) l'08/09/1991 (trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 7, parte 2, serie A, anno 1991);
dalla loro unione sono nati due figli: il 24/09/1992, e il 13/04/1995, entrambi Per_2 Per_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
non vi sono altri figli naturali, legittimati o adottivi;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Con note scritte depositate nel termine assegnato i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta.
I ricorrenti sono addivenuti a separazione personale con accordo concluso innanzi l'Ufficiale di stato civile del Comune di SA SP (AL) in data 18/02/2015, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile al n.
1 - parte II - serie C, e confermato con dichiarazione in data 25/03/2015 di cui all'atto iscritto nei predetti registri al n. 3
- parte II – serie C.
I coniugi da tale data non si sono più riconciliati.
Nel caso concreto, pertanto, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 2, lett. b), della legge 898/1970 per la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La proposizione del ricorso e delle conclusioni in forma congiunta, giustificano la compensazione delle spese tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , codice fiscale Parte_1
, nata a [...] il [...], e , codice C.F._1 Controparte_1
fiscale nato a [...] il [...], celebrato con rito C.F._2
concordatario in SA SP (AL) l'08/09/1991 (trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al n. 7, parte 2, serie A, anno 1991).
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA SP (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 7, parte 2, serie
A, anno 1991).
Prende atto degli accordi intercorsi tra le parti a) il sig. si impegna a trasferire entro trenta giorni dal deposito della sentenza Controparte_1
che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza corrispettivo in danaro, la proprietà dei seguenti immobili di cui al rogito Notaio con studio in Novi Ligure, Persona_1
del giorno 26 febbraio 1998 e di cui al Repertorio n. 38802 - Raccolta n. 9780:
- porzione di fabbricato ad uso civile abitazione avente accesso dal civico n. 25 di Via Sobrero
Pasquale, e censito al N.C.E.U. del Comune di SA SP alla Partita 1000770, Foglio n. 7,
Mapp.le 294, Piano S1-T-1-2-3 Cat. A/4, Classe II°, Vani 9,5, Rendita catastale euro 388,58 e
Mapp.le 296 Sub. 1, graffato con il Mapp.le 294 del Foglio n. 7, composti da tre piani oltre al piano interrato ed al sottotetto e da due locali ad uso cantina al piano interrato, cucina, lavanderia locale ad uso caldaia, legnaia e servizio al piano terra;
due camere e ripostiglio al piano primo, tre camere al piano secondo oltre ad un servizio nel sottotetto (all. 6);
b) la sig.ra si impegna ad acquistare, senza corrispettivo alcuno, entro trenta Parte_1
giorni dal deposito della sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, i suddetti immobili di proprietà di di cui al punto a) delle suesposte condizioni, Controparte_1
dichiarando entrambi i coniugi, per il trasferimento dell'immobile suddetto, di volersi avvalere dei benefici fiscali e/o trasferimento dell'immobile suddetto, di volersi avvalere dei benefici fiscali e/o esenzioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, nonché delle
Circolari del Ministero delle Finanze n. 49/E del 16.03.2000 e dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del
21.06.2012 e n. 2/E del 21.02.2014, essendo suddetto trasferimento immobiliare elemento connesso, funzionale ed indispensabile alla definitiva soluzione della crisi famigliare in oggetto;
c) entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla hanno a pretendere reciprocamente a titolo di contributo nel mantenimento o nulla hanno a pretendere reciprocamente a titolo di contributo nel mantenimento o a qualsivoglia altro titolo;
d) i coniugi dichiarano di avere già risolto ogni ulteriore rapporto economico e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto previsto nel presente salvo quanto previsto nel presente ricorso.
Spese legali compensate. Così deciso in Alessandria, lì 25 novembre 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI