Articolo 68 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 67Articolo 69
Versione
15 marzo 1968
Art. 68.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre prestiti fino a concorrenza di un ricavo netto di lire 258.034.000.000 da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione stessa.
Entrata in vigore il 15 marzo 1968