Art. 68.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre prestiti fino a concorrenza di un ricavo netto di lire 258.034.000.000 da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione stessa.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a contrarre prestiti fino a concorrenza di un ricavo netto di lire 258.034.000.000 da destinare a copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione stessa.