Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA In nome DE popolo italiano Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona DE dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice DE lavoro, all'esito DElo scambio di note scritte entro il termine DE 4.11.2024, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5813/2022 DE Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nato a [...] il [...], ed ivi residente alla Parte_1
Traversa Santa Maria la Bruna. n 2, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Pasquale Guastafierro presso il cui studio elettivamente domicilia in Boscoreale (NA) alla Piazza Pace n. 20 ricorrente E
, in persona DE legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Stefano Azzano, giusta procura generale alle liti per Notaio di Roma DE 23.01.2023 Rep. n. 37590, con cui elettivamente domicilia a Per_1
LI (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura I.N.P.S.; resistente Ragioni in fatto e in diritto DEle parti e motivi DEla decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda DE ricorrente volta a ottenere, sulla base di varie argomentazioni, l'accertamento e la declaratoria DEl'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione DEla somma di €. 8.506,52 indebitamente erogata dall' , a titolo di pensione cat. INVCIV, per il periodo dal 1/01/2020 al CP_1
31/12/2021, con conseguente condanna DEl'INPS alla restituzione DEle somme eventualmente trattenute sulla prestazione in godimento DEl'istante. A sostegno DEla propria domanda il ricorrente ha dedotto di aver ricevuto provvedimento di indebito, emesso dall'INPS in data 07/04/2022, con il quale gli si comunicava che nel periodo dal gennaio 2020 al dicembre 2021 aveva percepito €. 8.506,52 in più sulla sua pensione di invalidità civile per i seguenti per i seguenti motivi: ““la sua pensione numero 07391921 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020…..Pertanto da gennaio 2020 a dicembre 2021 sulla pensione numero 07391921 categoria INVCIV l'Inps ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 8.506,52”. L'istante ha altresì dedotto di aver proposto tempestivo ricorso al Comitato Provinciale INPS, ma senza alcun esito. Tanto premesso, il ricorrente ha richiamato la disciplina sull'indebito assistenziale, e ha sostenuto l'illegittimità DEla disposta ripetizione, alcun addebito potendo essere formulato in relazione a quanto prescritto dalla normativa, ratione temporis, applicabile alla fattispecie. L'INPS si è costituito e ha resistito alla domanda, con varie argomentazioni. Ciò detto, si osserva che la domanda DE ricorrente è fondata e va accolta.
in particolare, la prima per i periodi anteriori al 1996, e la seconda per gli indebiti anteriori al 1° gennaio 2001. La disciplina vigente resta, pertanto, quella contenuta nell'art. 13 L. n. 412 /1991, la quale trova applicazione dal gennaio 2001 (cfr. sentenza DEla Corte Costituzionale n. 1 DE 2006). Anche le SS.UU. DEla Corte di Cassazione sono intervenute per dirimere i contrasti insorti a livello giurisprudenziale in tema di recupero di indebiti, affermando il principio secondo cui “al fine di stabilire quale DEle norme succedutesi nel tempo debba trovare applicazione nella specifica materia si deve aver riguardo al momento DE pagamento indebito” (cfr. Cass. SS.UU. , 7 marzo 2005 , n. 4809). Nel caso di specie, quindi, trattandosi di indebito relativo al periodo dal 1/01/2020 al 31/12/2021, trova applicazione l'art. 13 DEla L. n. 412/1991. Orbene, il comma 1 di tale articolo dispone che sono sanabili gli indebiti pagamenti effettuati in base a formale provvedimento definitivo DE quale sia stata data espressa comunicazione al pensionato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all' , salvo che l'indebita erogazione sia dovuta a dolo DE pensionato. CP_1
Con riferimento alla ricorrenza DEl'elemento soggettivo, va sottolineato che “sul percettore DEla prestazione indebita non grava l'onere di provare l'assenza di dolo, il quale ultimo può ritenersi sussistente solo se positivamente provato” (così Cass. Civ., Sez. Lav., 29/4/1997 n. 3728). Inoltre, come autorevolmente affermato da Cass. n.11498/96, “non può configurarsi l'ipotesi di dolo per il semplice silenzio o la reticenza di chi riscuote le somme, ancorché in malafede, non potendo attribuirsi al comportamento omissivo, di per sé stesso, valore di causa determinante DEl'erogazione non dovuta”. Si osserva altresì che la Suprema Corte, con sentenza n. 28771 DE 9/11/2018, ha ribadito che la disciplina DEla irripetibilità DEle somme pagate dall'INPS e riscosse dal pensionato in buona fede si applica anche in materia assistenziale, e non solo previdenziale (cfr. sent. cit., nonché Cass. 26036/2019). Ciò detto, e venendo alla fattispecie che qui occupa, deve rilevarsi che l non ha CP_1 provato in alcun modo la sussistenza DE dolo, atteso che nella comunicazione DE 07/04/2022 l'INPS si limita a dichiarare: “la sua pensione numero 07391921 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020…..Pertanto da gennaio 2020 a dicembre 2021 sulla pensione numero 07391921 categoria INVCIV l'Inps ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 8.506,52” (cfr. doc. cit.). Nulla viene specificato in relazione ad artifizi o raggiri, o ad omissioni di qualsiasi genere da parte DE , così come nulla è stato dimostrato al riguardo in sede Pt_1 processuale. Pertanto, mancando la prova DE dolo, deve concludersi per l'illegittimità DEla ripetizione disposta dall'INPS, con il conseguente obbligo di restituzione DEle somme già trattenute per tale motivo, ferma restando, ovviamente, la possibilità per l'Istituto di determinare, per il futuro, l'esatto importo DEla prestazione spettante sulla base DEle informazioni, anche di natura reddituale, successivamente acquisite. Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per le già indicate argomentazioni, la domanda DEla ricorrente va accolta;
per l'effetto, il predetto va dichiarato non tenuto alla restituzione DEla somma di €. 8.506,52 richiesta dall'INPS in quanto da quest'ultimo indebitamente corrisposta nel periodo dal 1/01/2020 al 31/12/2021, e l'Istituto va condannato alla restituzione DEle somme illegittimamente trattenute sulla prestazione di cui è titolare il Pinto, oltre accessori come per legge. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore DE procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice DE Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con ricorso DE 28/10/2022 nei confronti DEl'INPS, così provvede: Parte_1
a)accoglie la domanda DE ricorrente, e per l'effetto accerta e dichiara l'irripetibilità DEle prestazioni erogate dall'INPS in favore di parte ricorrente, per un importo pari a euro 8.506,52, per le causali di cui in motivazione;
b) condanna l'INPS alla restituzione DEle somme illegittimamente trattenute sulla prestazione in godimento DEl'istante; c) condanna l'INPS al pagamento DEle spese processuali, che liquida in complessivi €. 2.540,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura DE 15%, con attribuzione. Torre Annunziata, lì 13/1/2025 Il Tribunale
Giudice DE lavoro
Dott. Emanuele Rocco