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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 05/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2496/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 2496/2024 promossa da:
(C. F. , nato il [...] ad [...]; Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
(C. F. ), nata il [...] ad [...]; Controparte_1 C.F._2
ricorrente entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Sinatra e con domicilio eletto presso il suo studio;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/11/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti, premettendo di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 19/09/2008 ad Amelia (TR), che dall'unione sono nate le figlie e entrambe nate il Persona_1 Persona_2
12/11/2010 in Terni, che il rapporto coniugale, in passato stabile, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta in data 22/01/2025 con modalità di scambio di note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, liberi di scegliere la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2) La casa coniugale sita in Amelia (TR), Strada di Capo di Sopra n. 15/D, di proprietà della moglie, viene assegnata in uso alla stessa Controparte_1
3) Il marito lascerà la casa coniugale entro il 31/12/2024 e provvederà ad asportare i propri beni ed effetti personali presenti presso la stessa entro il 31/01/2025, convenendo al riguardo che i coniugi concorderanno tra loro, con preavviso di almeno 24 ore, gli accessi da parte del marito presso detto immobile finalizzati all'effettuazione dell'asporto dei beni predetti. Le parti precisano che il marito potrà in qualsiasi momento provvedere, sempre concordando l'accesso con la moglie, anche all'asporto di propri beni mobili, costituenti arredi della casa familiare, tra i quali, tra gli altri, quelli appresso indicati: una madia, un armadio, una macchina da cucire, un mobile con specchiera, due cassettiere (di cui una, etnica, di piccole dimensioni), una scrivania in legno intarsiato, un piccolo tavolo rotondo d'antiquariato, un mobile in legno con ante e cassettoni, tavolo in vetro su struttura in ferro battuto corredato da sei sedie, sempre in ferro battuto.
4) Le figlie minori e vengono affidate congiuntamente ai genitori e collocate Per_1 Persona_2
in via prevalente presso la madre, con la quale risiederanno nella sopradetta casa già familiare.
5) Sempre in relazione alle minori, i genitori convengono che il padre potrà vederle e tenerle con sé:
- due pomeriggi a settimana;
- a fine settimana alterni, nelle giornate del sabato e della domenica, provvedendo, i genitori, a concordare tempi e modalità relativi alla cura della prole ed al connesso esercizio dell'ordinaria amministrazione, in base alle proprie rispettive esigenze personali e lavorative, altresì tenendo conto delle esigenze (anche scolastiche e ricreative) e delle aspirazioni delle figlie, le quali saranno altresì libere di scegliere se pernottare o meno presso il padre.
6) Ciascun genitore potrà, inoltre, tenere con sé le figlie:
- durante le vacanze estive per giorni quindici, anche consecutivi, nel periodo che i ricorrenti si impegnano a concordare con il dovuto anticipo;
- durante le festività natalizie, secondo il criterio dell'alternanza, un anno a Natale e per il
Capodanno e l'anno successivo il giorno di Santo Stefano e quello dell'Epifania;
- durante le festività pasquali, secondo il criterio dell'alternanza, un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il lunedì dell'Angelo.
7) Durante i “rispettivi periodi di competenza” ciascun genitore provvederà ad accudire le figlie, a far svolgere loro le attività connesse all'istruzione, alle attività sportive, ludico-ricreative, sociali, culturali ecc. Le decisioni di maggiore interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, saranno in ogni caso assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e desideri delle figlie medesime.
Ciascun genitore potrà, inoltre, frequentare insieme alle figlie i propri parenti, onde consentire ai coniugi ed alle minori di conservare significativi rapporti affettivi familiari, tenendo conto, in ogni caso, della volontà e del desiderio delle minori stesse.
8) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, la somma mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascuna di esse e, quindi, complessivamente di Euro 500,00 (cinquecento/00). Detto contributo al mantenimento della prole verrà corrisposto dal marito alla moglie, anticipatamente ed entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato a il cui IBAN è noto al marito, e dovrà Controparte_1
ritenersi, per ciascuna figlia, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
9) Il padre, inoltre, rimborserà alla madre le spese straordinarie dalla stessa sostenute (e documentate) nell'interesse delle figlie, nella misura del 50% ed in conformità a quanto previsto dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Terni. Anche detto pagamento verrà effettuato, da detto genitore alla madre, a mezzo bonifico bancario, previa consegna da parte della dei CP_1
giustificativi delle spese sostenute per le minori.
10) L'Assegno Unico spetterà, nella misura del 50% a ciascun genitore.
11) Le parti convengono inoltre che, a definizione di ogni rapporto economico, attuale e pregresso, tra loro esistente, corrisponderà a la somma di Euro 15.000,00 Controparte_1 Parte_1
(quindicimila/00), importo che verrà dalla moglie pagato al marito, a mezzo bonifico bancario sul c/c allo stesso intestato ed il cui IBAN è noto alla , con le seguenti scadenze: CP_1
- Euro 5.000,00 (cinquemila/00) entro due giorni dall'avvenuta iscrizione al ruolo del presente ricorso;
- Euro 5.000,00 (cinquemila/00) entro tre giorni dallo svolgimento dell'udienza presidenziale
(anche se tenuta con trattazione scritta) relativa alla presente separazione;
- 5.000,00 (cinquemila/00) entro tre giorni dall'avvenuta comunicazione della sentenza che omologherà la separazione.
12) In ordine alle condizioni economiche, patrimoniali e reddituali, le parti deducono che:
a) il marito: svolge attività di lavoro subordinato, in qualità di autista, presso la Società C.D.A S.r.l.
(con sede in Narni, Via Tiberina n. 1170) e percepisce una retribuzione mensile di cica Euro
1.550,00/1.600,00 per quattordici mensilità; è altresì gravato di una rata mensile di Euro 215,00 circa, relativa ad un finanziamento AGOS DU S.p.A. (con importo finanziato, ad aprile 2024, di
Euro 11.000,00, che prevede il pagamento di settantadue rate mensili dell'importo fisso di Euro
211,00 oltre commissioni pagamento) contratto per l'acquisto della propria autovettura;
b) la moglie: svolge attività di lavoro subordinato, presso l'Impresa Individuale FA NO (con unità locali sia in Amelia, Via I° Maggio n. 224, che in Narni, Via Tuderte n. 290, e con sede legale in Narni, Strada Maratta n. 74) e percepisce una retribuzione mensile di circa Euro 1.400,00 per quattordici mensilità; è altresì gravata di una rata mensile di € 445,00 circa, relativa al mutuo
(inizialmente contratto con l'attuale Intesa San Paolo ed ora, a seguito di surroga, facente capo a attualmente a tasso fisso, di originari Euro 130.000,00, poi implementato, con Controparte_2
debito residuo ad oggi di circa Euro 53.240,00) contratto con riferimento al completamento dei lavori di costruzione dell'abitazione coniugale di Amelia, Strada di Capo di Sopra n. 15/D; è inoltre gravata da costi mensili pari a circa € 80,00 relativi alle assicurazioni dalla stessa contratte a garanzia del mutuo predetto e a titolo di polizza vita (con beneficiarie le figlie degli istanti), dando quindi atto i coniugi istanti di essere entrambi economicamente autosufficienti.
Conseguentemente, ciascun coniuge provvederà, autonomamente, al proprio mantenimento.
13) I coniugi sin da ora esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per le figlie e Per_1 Persona_2
14) Le parti danno infine atto:
- che non vi sono stati né risultano attualmente pendenti tra di esse altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande ivi proposte o domande ad esse connesse;
- di aver definito, anche in ragione di quanto previsto al punto 11) del presente ricorso, ogni pregressa reciproca questione di carattere economico e di non aver nulla reciprocamente a pretendere in merito a somme a qualsiasi titolo pervenute e/o percepite dall'altro coniuge, rispetto alle quali gli stessi rispettivamente rinunziano ad ogni rivendicazione.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
Spese compensate in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e , coniugi per Parte_1 Controparte_1
matrimonio celebrato in Amelia (TR) in data 19/09/2008, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di AMELIA
(TR) (atto n. 27, parte II, serie A, dell'anno 2008);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
-spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 26.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Emilia Fargnoli