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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9894 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 35245/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pier Giorgio Criscuolo, come da procura Parte_1
in atti ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Flammini, come da procura in atti CP_1
resistente con l'intervento del PM
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato: “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
2. la casa coniugale sita in Roma, alla Via Caterina Martinelli n. 12, sc. A, int.
12, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 654, part. 186, sub 12, in comproprietà tra i coniugi, sarà assegnata alla sig.ra con quanto in essa contenuto ed il Parte_1 sig. si impegna ad allontanarsi dall'abitazione entro 15 giorni dalla sottoscrizione del CP_1 presente atto;
3. il box auto sito in Roma (RM), Via Fausto Gullo n. 47, interno 1, piano S1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 654, part. 313, sub 1, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnato in proprietà esclusiva (al 100%) alla sig.ra ed il sig. si Parte_1 CP_1
impegna a trasferire alla moglie la propria quota del diritto di proprietà del bene;
4. l'abitazione sita in Montereale (AQ), Via Trieste n. 13, piano T-1-2 censita al Catasto Fabbricati del Comune di
Montereale (AQ) al foglio 49, part. 438, sub 1 e la cantina sita in Montereale (AQ), Via Silvio
Pellico piano T, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Montereale (AQ) al foglio 49, part. 353, sub 11, entrambi in comproprietà tra le parti, vengono assegnati in proprietà esclusiva (al
100%) alla sig.ra e il sig. si impegna a trasferire alla moglie la propria quota del Parte_1 CP_1
diritto di proprietà dei beni;
5. la sig.ra cederà al sig. le proprie quote di Parte_1 CP_1
partecipazione alla società Sogester s.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via Mozart n. 19, c.f. e partita i.v.a. n.
6. in ragione di quanto sopra pattuito, ciascuna parte vivrà delle P.IVA_1
proprie sostanze e la sig.ra rinuncia espressamente a richiedere la corresponsione Parte_1 dell'assegno di mantenimento per il coniuge;
7. le parti specificano espressamente che i suddetti trasferimenti sono indispensabili e funzionali ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
8. con la sottoscrizione del presente accordo, le parti dichiarano di essere reciprocamente soddisfatte e che è volontà esclusiva di entrambe di addivenire alla omologazione delle presenti condizioni di separazione, mediante la richiesta congiunta di conversione del giudizio di separazione giudiziale – pendente presso il Tribunale di Roma, portante r.g.n. 35245/2024 - in consensuale;
9. le spese legali sono integralmente compensate tra le parti e i rispettivi. Avvocati rinunciano alla solidarietà ex art. art. 13 della legge n. 247/2012”, con la modifica di cui al verbale di udienza del 19.6.2025, secondo la quale il termine “assegnato” indicato nei punti 2), 3) e 4) dell'accordo deve intendersi come libera disponibilità dei cespiti individuati;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che
possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 11.5.1969; -ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1969, atto 00691, parte 2, serie A07);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 19.6.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 35245/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Pier Giorgio Criscuolo, come da procura Parte_1
in atti ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Flammini, come da procura in atti CP_1
resistente con l'intervento del PM
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato: “1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
2. la casa coniugale sita in Roma, alla Via Caterina Martinelli n. 12, sc. A, int.
12, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 654, part. 186, sub 12, in comproprietà tra i coniugi, sarà assegnata alla sig.ra con quanto in essa contenuto ed il Parte_1 sig. si impegna ad allontanarsi dall'abitazione entro 15 giorni dalla sottoscrizione del CP_1 presente atto;
3. il box auto sito in Roma (RM), Via Fausto Gullo n. 47, interno 1, piano S1, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 654, part. 313, sub 1, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnato in proprietà esclusiva (al 100%) alla sig.ra ed il sig. si Parte_1 CP_1
impegna a trasferire alla moglie la propria quota del diritto di proprietà del bene;
4. l'abitazione sita in Montereale (AQ), Via Trieste n. 13, piano T-1-2 censita al Catasto Fabbricati del Comune di
Montereale (AQ) al foglio 49, part. 438, sub 1 e la cantina sita in Montereale (AQ), Via Silvio
Pellico piano T, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Montereale (AQ) al foglio 49, part. 353, sub 11, entrambi in comproprietà tra le parti, vengono assegnati in proprietà esclusiva (al
100%) alla sig.ra e il sig. si impegna a trasferire alla moglie la propria quota del Parte_1 CP_1
diritto di proprietà dei beni;
5. la sig.ra cederà al sig. le proprie quote di Parte_1 CP_1
partecipazione alla società Sogester s.r.l., con sede legale in Roma (RM), Via Mozart n. 19, c.f. e partita i.v.a. n.
6. in ragione di quanto sopra pattuito, ciascuna parte vivrà delle P.IVA_1
proprie sostanze e la sig.ra rinuncia espressamente a richiedere la corresponsione Parte_1 dell'assegno di mantenimento per il coniuge;
7. le parti specificano espressamente che i suddetti trasferimenti sono indispensabili e funzionali ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
8. con la sottoscrizione del presente accordo, le parti dichiarano di essere reciprocamente soddisfatte e che è volontà esclusiva di entrambe di addivenire alla omologazione delle presenti condizioni di separazione, mediante la richiesta congiunta di conversione del giudizio di separazione giudiziale – pendente presso il Tribunale di Roma, portante r.g.n. 35245/2024 - in consensuale;
9. le spese legali sono integralmente compensate tra le parti e i rispettivi. Avvocati rinunciano alla solidarietà ex art. art. 13 della legge n. 247/2012”, con la modifica di cui al verbale di udienza del 19.6.2025, secondo la quale il termine “assegnato” indicato nei punti 2), 3) e 4) dell'accordo deve intendersi come libera disponibilità dei cespiti individuati;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che
possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale delle parti, coniugate in Roma in data 11.5.1969; -ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1969, atto 00691, parte 2, serie A07);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio di separazione, dovendosi ritenere le ulteriori clausole come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 19.6.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi