Art. 4.
Per le espropriazioni degli immobili occorrenti ai fini dell'attuazione della presente legge valgono le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .
Le predette disposizioni si applicano anche alle espropriazioni effettuate ai sensi dell' articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749 , salvo che i relativi procedimenti siano gia' definiti.
Per le espropriazioni degli immobili occorrenti ai fini dell'attuazione della presente legge valgono le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .
Le predette disposizioni si applicano anche alle espropriazioni effettuate ai sensi dell' articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749 , salvo che i relativi procedimenti siano gia' definiti.