Articolo 4 della Legge 5 giugno 1974, n. 283
Articolo 3Articolo 5
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11 agosto 1974
Art. 4.
Per le espropriazioni degli immobili occorrenti ai fini dell'attuazione della presente legge valgono le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .
Le predette disposizioni si applicano anche alle espropriazioni effettuate ai sensi dell' articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749 , salvo che i relativi procedimenti siano gia' definiti.
Entrata in vigore il 11 agosto 1974