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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/04/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Giulia Carleo Consigliere
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 871/2020 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 2662/2019 emessa il 13/7/2019 e depositata il 23/8/2019
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Guida, elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio del predetto difensore in Cava dei Tirreni Corso Umberto I n. 140 - Appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv. Elia De Controparte_1
Rosa, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Cava dei Tirreni Corso
Umberto I n. 293 – Appellata
- Appellato contumace CP_2
Ragioni in fatto e diritto 1.Con atto di citazione spedito per la notifica a mezzo posta il 25/1/2007 la società CP_1
conduttrice di un capannone situato in Cava dei Tirreni Controparte_1
via XXV Luglio n. 115, in forza di un contratto di locazione stipulato con , ha citato CP_2
in giudizio il locatore, chiedendo: a) in via principale che il convenuto venisse condannato ad eseguire gli interventi di riparazione necessari per il mantenimento del suindicato immobile in buono stato locativo, come previsto dall'art. 1576 c.c.; b) in via gradata che venisse disposta la riduzione del canone di locazione;
l'attrice ha concluso altresì per la condanna di al risarcimento CP_2
dei danni “ per violazione dell'obbligo di garanzia ex art. 1585 comma I c.c.” con riferimento alle condotte moleste poste in essere dalla società anche essa convenuta in giudizio. Parte_1
La società infatti, con il medesimo atto ha Controparte_1
citato in giudizio la società rappresentando che i dipendenti della predetta società Parte_1
lavavano “i mezzi aziendali” sul viale condominiale con la conseguenza che l'acqua e i detriti arrivavano fino innanzi al capannone condotto in locazione dall'attrice ; la convenuta, inoltre, era solita parcheggiare i propri veicoli sul viale comune, ostacolando così l'ingresso nel suindicato capannone ai dipendenti e ai clienti della società Controparte_1
la parte attrice ha chiesto, pertanto, che la società venisse condannata “alla
[...] Parte_1
cessazione dei lamentati comportamenti ed immissioni molesti” e al risarcimento dei danni.
1.1. , costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha concluso per il rigetto della domanda. CP_2
1.2. A sua volta la società costituitasi in giudizio, in via preliminare ha evidenziato che Parte_1
l'azione di adempimento del contratto di locazione impone l'applicazione del rito speciale previsto degli artt. 447 bis c.p.c. e 409 c.p.c., mentre l'azione relativa alle immissione moleste rientra nella competenza del Giudice di Pace;
ha altresì eccepito la nullità dell'atto di citazione;
nel merito la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda formulata dall'attrice e nel contempo l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale tesa ad inibire alla società Controparte_1
l'utilizzazione del cortile comune e del viale comune sul presupposto che tali beni non
[...]
costituissero oggetto del contratto di locazione. 1.3. Il Tribunale di Salerno con sentenza depositata il 23/8/2019 ha così provveduto: “
1. rigetta le
domande promosse nei confronti di e della in persona del legale CP_2 Parte_1
rappresentante pro tempore;
2. rigetta la domanda riconvenzionale;
3. compensa le spese del
giudizio tra le parti;
4. le spese di C.T.U. restano a definitivo carico della parte attrice”.
In sintesi il Giudice a quo non ha ritenuto fondate le eccezioni di carattere processuale sollevate dalla società ed ha rigettato tutte le domande formulate dalle parti processuali;
in particolare, Parte_1
per quel che qui rileva, dopo avere dato atto della rinuncia all'azione proposta dalla società
[...]
nei confronti della società ha così Controparte_1 Parte_1
argomentato: “ E' provato in atti che la dal mese di agosto 2008 ha trasferito Controparte_1
la propria attività commerciale presso altra sede e pertanto è venuta a decadere la ragione d'essere
della domanda proposta nei confronti della di cessazione dei lamentati comportamenti Parte_1
ed immissioni moleste, che pertanto va rigettata; inoltre ha respinto la domanda di risarcimento danni articolata dalla parte attrice nei confronti della società per difetto di prova, aggiungendo Parte_1
“nulla è stato provato da parte attrice e pertanto le domande proposte nei confronti della Pt_1
devono essere rigettate con la condanna al pagamento delle spese legali”. In ordine, poi, alla
[...]
domanda riconvenzionale articolata dalla società nei confronti della società Parte_1 [...]
il Tribunale, dopo avere esaminato le emergenze Controparte_1
processuali, ha concluso: “Pertanto la spiegata domanda riconvenzionale deve ritenersi provata;
tuttavia avendo la società attrice lasciato i locali a far data dall'agosto del 2008 la domanda di
inibitoria non può essere accolta”. Il Giudice di prime cure, infine, ha affermato: “Considerato
l'andamento del giudizio e la rinuncia alle domande della parte attrice sussistono giusti motivi per
la compensazione delle spese di lite ad eccezione di quelle di ctu che restano ad esclusivo carico
della parte attrice”.
1.4. Avverso la predetta sentenza la società ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 4/12/2020; ha criticato la sentenza impugnata nella parte relativa al rigetto della domanda riconvenzionale e alla regolamentazione delle spese processuali ed ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria delle spese processuali.
1.5. La società , costituitasi in giudizio, ha Controparte_1
resistito ed ha chiesto il rigetto dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del giudizio di primo grado da attribuirsi al difensore antistatario.
1.6. , invece, non si è costituito in giudizio. CP_2
1.7. La Corte con ordinanza del 7/12/2023, resa all'esito della celebrazione del processo in forma scritta, ha riservato la causa in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., segnatamente
20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
2. In primis va dichiarata la contumacia di in quanto l'appellato, regolarmente citato CP_2
in giudizio, non si è costituito.
3. Chiarito tale profilo, il Collegio ritiene che il gravame è fondato e, pertanto, va accolto.
4. L'appellante ha censurato la sentenza impugnata, lamentando che il Tribunale - pur avendo respinto tutte le domande articolate dalla società Controparte_1
nei confronti della società ed avendo così argomentato a pag. 7 della sentenza : “
[...] Parte_1
nulla è stato provato da parte attrice e pertanto le domande proposte nei confronti della Pt_1
devono essere rigettate con la condanna al pagamento delle spese legali” - è pervenuto alla
[...]
declaratoria di compensazione delle spese processuali. L'art. 92 c.p.c. – rimarca l'appellante – nella formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame – prevede che le spese processuali possono essere compensate in caso di soccombenza reciproca delle parti oppure in presenza di gusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione della sentenza. Tali presupposti non ricorrono nel caso di specie in quanto da un lato non vi è stata la reciproca soccombenza delle parti processuali dall'altro “l'andamento del giudizio” e “la rinuncia alle domande” da parte dell'attrice valorizzati dal Giudice a quo non rappresentano i giusti motivi contemplati dalla disposizione normativa innanzi richiamata. “I giusti motivi” – precisa la società – “per essere tali e rilevanti ai fini della Parte_1 decisione devono consistere non in semplici frasi di stile bensì in specifiche circostanze e aspetti della
controversia decisa, dovendo il Giudice spiegare specificamente le ragioni concrete ed obiettive che
hanno condotto alla compensazione delle spese in deroga all'art. 91 c.p.c.”. Il Tribunale – aggiunge l'appellante – erroneamente ha rigettato la domanda riconvenzionale spiegata dalla società Pt_1
nei confronti della società giacchè -
[...] CP_1 Controparte_1
avendo ritenuto fondata tale domanda e avendo posto in risalto la circostanza che la società attrice aveva lasciato l'immobile condotto in locazione a far data dall'agosto 2008 - avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere e conseguentemente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, avrebbe dovuto condannare la parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Le censure sono condivisibili.
In via preliminare la Corte osserva che il Tribunale – nonostante a pagina 7 della sentenza impugnata abbia affermato che “nulla è stato provato da parte attrice e pertanto le domande proposte nei
confronti della devono essere rigettate con la condanna al pagamento delle spese Parte_1
legali” – successivamente a pagina 9 ha evidenziato che “considerato l'andamento del giudizio e la
rinuncia alle domande della parte attrice sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese
di lite ad eccezione di quelle di ctu che restano ad esclusivo carico della parte attrice” e nel dispositivo della sentenza ha dichiarato la compensazione delle spese processuali.
La disamina complessiva della sentenza induce ad affermare – atteso il chiaro ed univoco tenore del dispositivo – che il Tribunale ha compensato le spese processuali, tanto è vero che la stessa società
appellante con l'interposto gravame ha criticato la declaratoria di compensazione delle spese processuali.
Fatta tale precisazione, va segnalato che nel caso di specie il giudizio di primo grado è stato introdotto nell'anno 2007 sicchè in tema di spese processuali trova applicazione l'art. 92 comma 2 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 2 comma 1 lett. a) della legge n. 263/2005, il quale dispone che il Giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione.
Ancora è utile ricordare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere costituisce nel rito contenzioso civile una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire,
e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto;
essa può essere dichiarata quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al Giudice conclusioni conformi oppure quando, pur non concordando le parti sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando soltanto al Giudice il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass. n.
2887/2020; Cass. n. 12887/2009; Cass. n. 2567/2007; Cass. n. 22650/2008; Cass. n. 11581/2005;
Cass. n. 271/2006).
Orbene nella vicenda in esame il Giudice di primo grado - come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata riportata al precedente punto 1.3. della presente sentenza - con specifico riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dalla società nei confronti della Parte_1
società , diretta ad inibire l'utilizzazione del Controparte_1
cortile comune e del viale comune da parte della società Controparte_1
poiché non costituivano oggetto del contratto di locazione, ha ritenuto provata tale domanda, ma la ha rigettata in considerazione del fatto che “la società attrice ha lasciato i locali a far data dall'agosto
del 2008”.
E' evidente che la tale circostanza - valorizzata dal Giudice a quo e non criticata dalle parti attraverso l'impugnazione della sentenza – non giustifica il rigetto della domanda, ricorrendo, invece, in applicazione dei suindicati principi di diritto, le condizioni per la declaratoria della cessazione della materia del contendere;
ciò in quanto nel corso del giudizio di primo grado è sopraggiunta una situazione - segnatamente la cessazione del contratto di locazione e il conseguente rilascio del capannone condotto in locazione dalla società attrice - che ha eliminato le ragioni del contendere tra le parti in causa, essendo venuto meno la possibilità per la società attrice di utilizzare il viale comune e il cortile comune.
Ne consegue che l'individuazione della parte soccombente rispetto alla domanda in esame va effettuata sulla base del principio della soccombenza virtuale che costituisce il naturale corollario della pronuncia di cessazione della materia del contendere, salvo che non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese, evenienza quest'ultima che nella vicenda in esame non ricorre ( cfr. Cass. n. 30251/2023).
Ciò posto, il Collegio osserva che la parte soccombente – sulla base della stessa pronuncia di primo grado non impugnata sul punto dalle parti processuali – va individuata nella società
[...]
infatti, come già rimarcato, il Tribunale, dopo avere Controparte_1
esaminato le risultanze processuale, ha concluso che la domanda riconvenzionale “ deve ritenersi
provata” (cfr. sentenza impugnata pag. 9).
Inoltre, tenuto conto anche del rigetto delle domande proposte dalla società attrice nei confronti della società deve affermarsi che l'unica parte soccombente è la società Parte_1 [...]
con la conseguenza che la declaratoria di compensazione Controparte_1
delle spese processuali non può giustificarsi in base alla soccombenza reciproca delle parti.
Va precisato – replicando ad uno specifico rilievo della parte appellata – che, ai fini della configurabilità della soccombenza reciproca, nessuna rilevanza può attribuirsi al fatto che il Giudice
di primo grado abbia respinto le eccezioni di carattere processuale sollevate dalla società Pt_1
la giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato che la soccombenza va valutata rispetto
[...]
alle domande e non alle eccezioni processuali e/o di merito ( cfr. Cass. n. 20082/2019 in motivazione;
cfr. anche Cass. n. 18503/2014). Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che la declaratoria di compensazione delle spese processuali effettuata dal Tribunale non è sorretta neppure dalla ricorrenza di giusti motivi.
Il Giudice di prime cure – come bene evidenziato dall'appellante – ha attributo rilevanza a due circostanze, segnatamente la rinuncia alla domanda parte della società attrice e “l'andamento del
giudizio”, prive di qualsiasi incidenza sulla statuizione in esame.
Invero la rinuncia all'azione diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione e “avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della
domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” ( cfr. in termini Cass. n. 18255/2004).
Quanto poi “all'andamento del giudizio” va rimarcato che l'estrema genericità dell'espressione non consente di cogliere quali elementi in concreto il Giudicante ha posto a base della decisione.
Ne consegue che, in applicazione del principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., la società
va condannata al pagamento delle spese Controparte_1
processuali del giudizio di primo grado in favore della società Parte_1
5. Le argomentazioni esposte conducono all'accoglimento dell'appello e alla conseguente riforma della sentenza di primo grado, nel senso che: a) va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda riconvenzionale spiegata dalla società nei Parte_1
confronti della società b) la società Controparte_1 [...]
va condannata al pagamento delle spese processuali del Controparte_1
giudizio di primo grado in favore della società tali spese - tenuto conto del valore della Parte_1
controversia ( indeterminabile) e dell'attività espletata vanno liquidate, in base alla tariffa professionale. in euro 3.890,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e
C.P.A. nella misura e come per legge.
Le spese processuali del giudizio di secondo grado, in applicazione del principio di soccombenza,
vanno poste anche esse a carico della società ; Controparte_1
la predetta società, pertanto, va condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello in favore della società tali spese vanno liquidate come in dispositivo, secondo Parte_1
la tariffa professionale, in considerazione del valore della controversia (indeterminabile) e dell'attività espletata.
Con riferimento, invece, al rapporto processuale tra la società e non va Parte_1 CP_2
adottata alcuna statuizione in ordine alle spese processuali del giudizio di secondo grado in quanto l'appellante con l'interposto gravame non ha investito la posizione di , citato in appello CP_2
soltanto perché parte del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
e nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2662/2019
[...] CP_2
depositata il 23/8/2019, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
CP_2
2. accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata: a) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale formulata dalla società Pt_1
nei confronti della società b) condanna
[...] Controparte_1
la società al pagamento delle spese Controparte_1
processuali del giudizio di primo grado in favore della società spese che liquida in euro Parte_1
3.890,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. conferma nel resto la sentenza impugnata;
4. condanna la società al pagamento delle Controparte_1
spese processuali del giudizio di secondo grado in favore della società spese che liquida Parte_1
in euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A.
nella misura e come per legge.
Salerno, 9/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli