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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8201 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice DO CO ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19124 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2007, vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t. e per essa, quale Parte_1
mandataria, la con gli Avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani Parte_2
PARTE ATTRICE
e
, e in proprio e quali eredi della sig.ra Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e del Sig. , rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1 Controparte_4
NT La OR
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Divisione di beni – procedimento endoesecutivo.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “…L'istante, pertanto, chiede che l'Ill.mo Giudice voglia disporre un lungo rinvio del presente giudizio con fissazione della relativa udienza al fine di verificare lo stato delle procedure esecutive immobiliari ed assumere gli opportuni conseguenziali provvedimenti. In subordine, essendo già stata disposta la fase liquidatoria con la sentenza non definitiva n. 1672/2018, si chiede emettersi l'ordinanza di vendita, con delega in favore di un professionista incaricato”.
Per parte convenuta , e in proprio e quali Controparte_1 Controparte_2 CP_3
eredi della sig.ra , in sede di costituzione in giudizio: “si Persona_2
costituiscono nel presente giudizio in riassunzione recependo integralmente tutti gli scritti difensivi già depositati che si intendono qui integralmente trascritti”.
FATTO e DIRITTO – Va premesso che nel corso del presente giudizio di divisione endoesecutivo, l'odierna parte attrice ha introdotto un'ulteriore azione esecutiva avente a oggetto l'intero medesimo compendio immobiliare (n. R.G.Es. 78/2024), nei confronti dei sigg.ri e . Orbene, stante tale nuovo avvenuto CP_1 CP_2 CP_3 pignoramento e l'esigenza di riunire le due procedure esecutive, premesso che il presente giudizio si trova nella fase di divisione (per cui il relativo giudizio di esecuzione è attualmente sospeso) appare necessario, al fine di procedere a tale necessaria riunione, riassumere il precedente giudizio esecutivo. Pertanto, deve ritenersi cessata la materia del contendere in relazione al presente giudizio di divisione endoesecutivo e assegnarsi alla parte creditrice termine per la riassunzione della procedura esecutiva N.R.G.Es. 1486/2004.
Esistono giusti motivi per compensare le spese di lite stante la natura meramente processuale della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla presente procedura di divisione endoesecutiva stante il sopravvenuto nuovo pignoramento;
✓ fissa termine di 30 giorni per la riassunzione della procedura esecutiva N.R.G.
Es. 1486/2004;
✓ compensa le spese di lite;
✓ le spese dei professionisti nominati vengono liquidate con separato decreto.
Tribunale di Roma, 03/06/2025
Il Giudice
DO CO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice DO CO ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19124 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2007, vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t. e per essa, quale Parte_1
mandataria, la con gli Avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani Parte_2
PARTE ATTRICE
e
, e in proprio e quali eredi della sig.ra Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e del Sig. , rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1 Controparte_4
NT La OR
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Divisione di beni – procedimento endoesecutivo.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “…L'istante, pertanto, chiede che l'Ill.mo Giudice voglia disporre un lungo rinvio del presente giudizio con fissazione della relativa udienza al fine di verificare lo stato delle procedure esecutive immobiliari ed assumere gli opportuni conseguenziali provvedimenti. In subordine, essendo già stata disposta la fase liquidatoria con la sentenza non definitiva n. 1672/2018, si chiede emettersi l'ordinanza di vendita, con delega in favore di un professionista incaricato”.
Per parte convenuta , e in proprio e quali Controparte_1 Controparte_2 CP_3
eredi della sig.ra , in sede di costituzione in giudizio: “si Persona_2
costituiscono nel presente giudizio in riassunzione recependo integralmente tutti gli scritti difensivi già depositati che si intendono qui integralmente trascritti”.
FATTO e DIRITTO – Va premesso che nel corso del presente giudizio di divisione endoesecutivo, l'odierna parte attrice ha introdotto un'ulteriore azione esecutiva avente a oggetto l'intero medesimo compendio immobiliare (n. R.G.Es. 78/2024), nei confronti dei sigg.ri e . Orbene, stante tale nuovo avvenuto CP_1 CP_2 CP_3 pignoramento e l'esigenza di riunire le due procedure esecutive, premesso che il presente giudizio si trova nella fase di divisione (per cui il relativo giudizio di esecuzione è attualmente sospeso) appare necessario, al fine di procedere a tale necessaria riunione, riassumere il precedente giudizio esecutivo. Pertanto, deve ritenersi cessata la materia del contendere in relazione al presente giudizio di divisione endoesecutivo e assegnarsi alla parte creditrice termine per la riassunzione della procedura esecutiva N.R.G.Es. 1486/2004.
Esistono giusti motivi per compensare le spese di lite stante la natura meramente processuale della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla presente procedura di divisione endoesecutiva stante il sopravvenuto nuovo pignoramento;
✓ fissa termine di 30 giorni per la riassunzione della procedura esecutiva N.R.G.
Es. 1486/2004;
✓ compensa le spese di lite;
✓ le spese dei professionisti nominati vengono liquidate con separato decreto.
Tribunale di Roma, 03/06/2025
Il Giudice
DO CO
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