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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2581/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONA Parte_1 C.F._1
ONOFRIO, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. con il patrocinio dell'avv. ARBIZZI CP_1 C.F._2
RENZA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 11/06/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 5 - considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 06/11/2024 sentenza di separazione consensuale n. 588/2025, pubblicata in data 20/11/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno.
2. Gli stessi concordano sul fatto che:
- la Sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale, sita in Modena, Via CP_1
Dell'Indipendenza n. 35/4, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
pagina 2 di 5 - il Sig si trasferirà nello stabile, sito in Modena, Via Morane, n 86, entro la Parte_1
fine del mese di luglio 2024 e, comunque, non appena esso verrà liberato dai soggetti che ivi abitano. Detto stabile risulta, nello specifico, composto da due distinte unità
immobiliari, comunicanti tra loro: una situata al piano piano terra, di proprietà dei coniugi nella misura del 50%; l'altra posta al primo piano di proprietà esclusiva della Sig.ra la quale concede, a tal fine, al marito il diritto di abitazione dell'unità CP_1
immobiliare di sua esclusiva proprietà;
- ciascun coniuge provvederà a sostenere le spese relative alla conduzione (oneri condominiali ed utenze) dei rispettivi immobili dagli stessi abitati, garantendo reciprocamente il libero e pacifico godimento di detti appartamenti;
con riferimento,
invece, alle spese relative alla proprietà (spese condominiali straordinarie e IMU), esse saranno ripartite tra i Sigg.r econdo la titolarità delle rispettive quote. Pt_1 CP_1
3. Il Sig. provvederà a corrispondere alla Sig.ra entro venti Parte_1 CP_1
giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, la somma di Euro 49.021,00. Al riguardo,
si precisa doverosamente che detto importo non viene versato a titolo di mantenimento,
costituendo esso un'esecuzione volontaria di una volontà espressa verbalmente in vita dal defunto Sig. (padre del Sig. ) il quale, prima del proprio Persona_1 Parte_1
decesso, avvenuto in data 24 giugno 2014, ha manifestato la propria intenzione di voler corrispondere la predetta somma alla Sig.ra detraendo il relativo importo CP_1
dall'eredità spettante al Sig . Parte_1
4. I coniugi provvederanno inoltre, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, a ripartirsi, nella misura del 50%, gli importi contenuti nei seguenti conti correnti ad essi cointestati: n. 113590, acceso presso Banca Fineco e n. 8500154130, acceso presso
Banca Generali;
nonchè i fondi e la liquidità presenti nel contratto di consulenza e pagina 3 di 5 collocamento n. 1201263S dai ricorrenti stipulato con Controparte_2
[...]
5. Eseguita la suddetta ripartizione, i ricorrenti provvederanno quindi a chiudere e risolvere i contratti di conto corrente e consulenza indicati al punto precedente.
6. Il Sig. e la Sig.ra si danno reciprocamente atto di essere Parte_1 CP_1
autosufficienti sotto il profilo economico/patrimoniale, lavorando entrambi, attestando conseguentemente di essere ciascuno in grado di provvedere al proprio personale mantenimento con il rispettivo ed adeguato reddito da lavoro e con il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare.
7. Le spese legali relative alla presente procedura sono interamente compensate tra le parti”.
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 25/12/2002, maggiorenne ed Per_2
autosufficiente;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MODENA il
19/09/1993 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui
[...]
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
pagina 4 di 5 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 1993 - Atto n. 372 - Parte II - Serie A;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2581/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BONA Parte_1 C.F._1
ONOFRIO, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. con il patrocinio dell'avv. ARBIZZI CP_1 C.F._2
RENZA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 11/06/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
pagina 1 di 5 - considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 06/11/2024 sentenza di separazione consensuale n. 588/2025, pubblicata in data 20/11/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno.
2. Gli stessi concordano sul fatto che:
- la Sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale, sita in Modena, Via CP_1
Dell'Indipendenza n. 35/4, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
pagina 2 di 5 - il Sig si trasferirà nello stabile, sito in Modena, Via Morane, n 86, entro la Parte_1
fine del mese di luglio 2024 e, comunque, non appena esso verrà liberato dai soggetti che ivi abitano. Detto stabile risulta, nello specifico, composto da due distinte unità
immobiliari, comunicanti tra loro: una situata al piano piano terra, di proprietà dei coniugi nella misura del 50%; l'altra posta al primo piano di proprietà esclusiva della Sig.ra la quale concede, a tal fine, al marito il diritto di abitazione dell'unità CP_1
immobiliare di sua esclusiva proprietà;
- ciascun coniuge provvederà a sostenere le spese relative alla conduzione (oneri condominiali ed utenze) dei rispettivi immobili dagli stessi abitati, garantendo reciprocamente il libero e pacifico godimento di detti appartamenti;
con riferimento,
invece, alle spese relative alla proprietà (spese condominiali straordinarie e IMU), esse saranno ripartite tra i Sigg.r econdo la titolarità delle rispettive quote. Pt_1 CP_1
3. Il Sig. provvederà a corrispondere alla Sig.ra entro venti Parte_1 CP_1
giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, la somma di Euro 49.021,00. Al riguardo,
si precisa doverosamente che detto importo non viene versato a titolo di mantenimento,
costituendo esso un'esecuzione volontaria di una volontà espressa verbalmente in vita dal defunto Sig. (padre del Sig. ) il quale, prima del proprio Persona_1 Parte_1
decesso, avvenuto in data 24 giugno 2014, ha manifestato la propria intenzione di voler corrispondere la predetta somma alla Sig.ra detraendo il relativo importo CP_1
dall'eredità spettante al Sig . Parte_1
4. I coniugi provvederanno inoltre, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, a ripartirsi, nella misura del 50%, gli importi contenuti nei seguenti conti correnti ad essi cointestati: n. 113590, acceso presso Banca Fineco e n. 8500154130, acceso presso
Banca Generali;
nonchè i fondi e la liquidità presenti nel contratto di consulenza e pagina 3 di 5 collocamento n. 1201263S dai ricorrenti stipulato con Controparte_2
[...]
5. Eseguita la suddetta ripartizione, i ricorrenti provvederanno quindi a chiudere e risolvere i contratti di conto corrente e consulenza indicati al punto precedente.
6. Il Sig. e la Sig.ra si danno reciprocamente atto di essere Parte_1 CP_1
autosufficienti sotto il profilo economico/patrimoniale, lavorando entrambi, attestando conseguentemente di essere ciascuno in grado di provvedere al proprio personale mantenimento con il rispettivo ed adeguato reddito da lavoro e con il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare.
7. Le spese legali relative alla presente procedura sono interamente compensate tra le parti”.
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 25/12/2002, maggiorenne ed Per_2
autosufficiente;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MODENA il
19/09/1993 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui
[...]
contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
pagina 4 di 5 2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 1993 - Atto n. 372 - Parte II - Serie A;
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà
passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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