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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3095 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11314/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 11314/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente alla II Traversa Divisione Siena, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian
Luca Matarazzi e Virginia Maria Gabriella Vivarelli von Lobstein ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza S. Di Giacomo n. 123, presso lo studio del primo;
Attrice
CONTRO
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, IG. , elettivamente domiciliato Controparte_2
in Napoli, al Viale Augusto n. 42/C, presso lo studio dell'avv. Roberto Puglisi dal quale è rapp.to e difeso.
Convenuto
(c.f. )in persona del legale rapp.te Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore.
Chiamato in causa contumace
1 Conclusioni: come da note scritte depositate dall'attrice in data 18.11.2024 e dal convenuto in data 15.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione del 20aprile 2021, la IGnora citava in giudizio il Parte_2
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni Controparte_1
patiti dalla propria vettura a causa del distacco di intonaco dalla facciata del predetto condominio avvenuto in data 28 ottobre 2018.
In tali circostanze di tempo e di luogo, a causa di un forte vento, alcuni calcinacci si staccavano dalla facciata di un edificio sotto il quale era parcheggiata l'auto della IG.ra che veniva quindi danneggiata gravemente. Parte_1
L'odierna istante veniva avvisata dell'accaduto da un ufficiale della Guardia di
Finanza. In seguito veniva elaborato un preventivo per la riparazione di tutti i danni.
La IG.ra decideva quindi di agire in giudizio al fine di vedere risarciti Parte_1
danni di carattere patrimoniale e non patrimoniale.
Così concludeva l'istante“ a) accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità in capo al sito in Napoli alla per i CP_1 Controparte_1
fatti descritti in narrativa;
b) per l'effetto condannare il Condominio sito in Napoli alla a pagare in favore della IG.ra , a titolo Controparte_1 Parte_2
risarcitorio, l'importo di euro 17.042,63 (di cui euro 12.042,63 per la riparazione dell'auto ed euro 5.000,00 per danni – patrimoniali e non patrimoniali – da fermo tecnico), ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia, se del caso all'esito di valutazione equitativa;
c) in via istruttoria, si producono i documenti elencati in narrativa, si chiede l'ammissione della prova testimoniale articolata in narrativa (con riserva di indicazione dei testimoni) e si chiede comunque la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.; d) con vittoria di spese
2 e competenze d'avvocato. I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
In data 14.07.2021 si costituiva il in Controparte_4
persona dell'amministratore pro tempore, IG. , il quale eccepiva Controparte_2
preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita e l'infondatezza della domanda nei confronti del Chiedeva infine la chiamata Controparte_4
in causa del terzo Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Così concludeva il convenuto : “Voglia l'On.le Giudice Unico del CP_1
Tribunale di Napoli, 4ª Sezione Civile, dott.ssa Ornella Baiocco, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e difesa, • in via interdittale, spostare la prima udienza per consentire la citazione del terzo Società Controparte_3
(c.f. ), in persona del legale rapp.te pro tempore, per la
[...] P.IVA_2
carica dom.to in Torino, alla Via Corte d'Appello n. 11, nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. • in via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda dell'attore, IG.ra , per omesso invito alla stipula di una convenzione di Parte_2
negoziazione assistita, nei confronti del convenuto, Controparte_4
prima di intraprendere la presente azione giudiziaria;
• nel merito,
[...]
rigettare la domanda promossa dall'attore nei confronti del convenuto per i motivi innanzi esposti;
• per l'effetto, condannare l'attore, IG.ra , al pagamento Parte_2
delle spese, compensi e competenze di legge (rimborso spese forfettarie, IVA e CPA), in favore del convenuto condominio. • solo in via gradata condannare la Società
in persona del legale rapp.te pro tempore, a Controparte_3
manlevare e tenere indenne il comparente da tutte le domande formulate dall'attore nei suoi confronti;
• solo in via ancor più gradata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda attrice, condannare direttamente la Società
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento di Controparte_3
qualsiasi somma eventualmente dovuta dal comparente all'attore; • porre in ogni caso, ex art. 1917 c.c., 3° comma, anche a carico della Società Controparte_3
in persona del legale rapp.te pro tempore, tutte le spese, i compensi e
[...]
3 le competenze di legge (rimborso spese forfettarie, IVA e CPA), a favore del convenuto condominio”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 26.05.2023, il Giudice, a scioglimento della riserva formulata in data 9.05.23, ritenuto di dover procedere a CTU nominava l'Ing.
. Persona_1
All'udienza del 20.05.2024 ritenuta la causa matura per la decisione,veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.11.2024. La causa veniva, infine, rimessa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Ebbene, preliminarmente si rileva che parte convenuta è stata regolarmente citata in giudizio e che si è costituita nel rispetto dei termini processuali.
Sempre in via preliminare occorre disattendere l'eccezione processuale di controparte relativa all'improcedibilità della domanda per mancato invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Invero, nella documentazione depositata in atti in data 20.01.2022 vi è la pec inviata dall'odierna attrice al convenuto di invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, rimasta disattesa.
Nel merito la domanda è accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Al fine di meglio comprendere il caso de quo è imprescindibile effettuare una serie di considerazioni preliminari sul concetto di “facciata”, intesa quale insieme delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali che connotano l'edificio, imprimendogli una propria fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico.
Ne deriva che la facciata rappresenta, quindi, l'immagine stessa dell'edificio,
l'involucro esterno e visibile nel quale rientrano, senza differenza e al di là delle esposizioni, sia la parte anteriore, frontale e principale che gli altri lati dello stabile. Come chiarisce la giurisprudenza, la facciata di prospetto di un edificio rientra nella categoria dei muri maestri e costituisce una delle strutture essenziali ai fini dell'esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato. (Cass. civ.
945/1998).
4 Occorre tuttavia considerare la particolarità del caso de quo, concernendo, lo stesso, una tipologia molto particolare di facciata ove non tutta la superficie di essa risulta posta a chiusura e delimitazione verso l'esterno di unità immobiliari di proprietà dei condomini del convenuto ma solo una porzione di essa. CP_1
Invero, una IGnificativa porzione della stessa facciata insistente sulla Controparte_1
è infatti posta effettivamente a chiusura e delimitazione di unità immobiliari di
[...]
proprietà del Stato. Si tratta di immobili che per il tramite del CP_5
Provveditorato Opere Pubbliche sono stati dati attualmente in uso alla Guardia di
Finanza e, pertanto, tale porzione di Facciata non risulta appartenente al costituito
. Controparte_1
Giova inoltre sottolineare, per meglio comprendere la fattispecie in esame, la circostanza secondo cui sin dall'origine il fabbricato è sempre stato un unicum, così come dimostrato anche dallo stesso elenco immobili estratto dal catasto con riferimento alla p.lla urbana dell'edificio (foglio cHI18 – particella 113) e dallo stesso elenco fabbricato con distinta delle intestazioni riportato in atti: da tale elenco si evince che il sub 11 intestato al è parte della stessa particella cui CP_5
appartengono le unità immobiliari del . Controparte_1
Non appaiono dunque condivisibili le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. , in quanto non tengono adeguatamente conto della natura del Per_1
complesso edilizio in oggetto, che deve essere considerato nella sua interezza e non suddiviso in porzioni o sezioni.
Invero la facciata del fabbricato costituisce un "unicum" indissolubile, che non consente la separazione delle singole porzioni quali elementi distinti, poiché ogni parte di essa è intrinsecamente legata all'intero edificio, in termini strutturali e funzionali.
Pertanto, la distinzione tra porzioni di facciata prospettata dal CTU nella propria relazione, non sembra trovare alcun fondamento giuridico, in quanto la facciata, nella sua interezza, è destinata all'uso comune di tutti i proprietari e non può essere considerata come parte separabile o divisibile.
5 Di conseguenza, qualsiasi intervento relativo alla facciata deve essere considerato nella sua globalità, trattandosi di un bene indivisibile in coerenza con la natura unitaria del fabbricato.
A sostegno di quanto sopra detto giova rassegnare alcune osservazioni anche di natura architettonica.
L'intero complesso appare un'unica struttura ove gli elementi stilistici e funzionali si integrano in modo armonioso contribuendo a creare una continuità visiva e strutturale tale da apparire come organismo unico ed indivisibile.
Come deducibile dall'estratto mappa e dalle viste 3d estratte da google earth depositate in atti, il complesso edilizio in cui ricadono le unità immobiliari del condominio di , così come l'immobile di proprietà del Controparte_1 CP_5
costituisce un unicum edilizio costituito da un corpo centrale tripartito con timpano di coronamento e due corpi laterali, anch'essi di quattro livelli fuori terra, perfettamente simmetrici ed ognuno caratterizzato dal piano primo al piano terzo da filari di 7 finestre sempre con arco di coronamento a tutto sesto.
Il fabbricato è caratterizzato, al di sopra del basamento del piano terra, per due piani da vetrate con arco e delimitate da colonne, oltre un terzo livello con piccole finestre rettangolari.
A conferma di quanto sopra evidenziato, si sottolinea l'esistenza del vincolo storico monumentale esteso all'intero complesso edilizio.
Infine, ad avallare la tesi di unicità della facciata, intesa quale bene in comproprietà, vi è altresì la circostanza secondo cui il Provveditorato, a dire dello stesso convenuto, a seguito dell'evento dannoso ai danni dell'odierna istante, CP_1
ha eseguito i lavori di ricostruzione e ritinteggiatura accordandosi con lo stesso e provvedendo a spicconare l'intera facciata in questione. CP_1
Occorre aggiungere altresì che alcuna prova relativa al pagamento di tali spese da parte del solo viene fornita, nei termini di legge, da parte del CP_5 CP_1
convenuto.
Ciò sta a IGnificare che è del tutto irrilevante che la porzione di intonaco si sia
6 distaccata da una parte di facciata corrispondente al piano di proprietà del Demanio dello Stato perché la facciata in questione delimita, sorregge ed appartiene a tutto l'edificio, di cui fa parte anche il convenuto. CP_1
Risulta dunque incontestabile che la facciata in questione costituisca parte integrante di un unico complesso caratterizzato da una proprietà collettiva e condivisa.
Pertanto, costituendo la stessa un bene in comproprietà, ne deriva che la relativa custodia e manutenzione sono da considerare a carico di coloro che detengono i diritti su di essa.
In tale contesto è altrettanto indiscutibile che qualora si verifichi un danno a terzi derivante da un difetto di conservazione della facciata, la responsabilità per l'evento dannoso, non può non ricadere su coloro che in virtù della loro qualità di proprietari e custodi sono obbligati a garantire la sicurezza e la stabilità del bene comune.
Orbene, la pacificità della circostanza secondo cui tra la caduta di calcinacci e l'evento dannoso sussista un nesso di causalità diretto, comporta l'immediata applicazione del principio di responsabilità ex art. 2051 c.c., il quale stabilisce in capo a chi è custode di una cosa una responsabilità oggettiva per i danni derivanti da eventi dannosi causati dalla cosa medesima.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c. : “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo, che provi il caso fortuito”.
Il custode è inteso come colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, e tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto. Nel caso di specie il aveva il compito di predisporre idonee cautele ed opere di manutenzione CP_1
ordinaria e straordinaria finalizzate ad impedire l'insorgere di situazioni di pericolo, quali la caduta dei calcinacci.
Funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito,
7 fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia
(ex multis Cass. 10/03/2005, n. 5326; Cass. 10/08/2004, n. 15429, Cass. 15/03/2004,
n. 523/6; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. 20/08/2003, p. 12219; Cass. 9/04/2003, n.
5578; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. S.U. 11.11.1991, n. 12019; Cass. 17.1.2001, n.
584).
Nel caso de quo non possono costituire esimente della responsabilità le particolari condizioni meteo che caratterizzavano a giornata in cui si è verificato il distacco del calcinaccio. In tal senso si è espressa la Cassazione secondo cui “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di “caso fortuito” è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, nel definire la tipologia degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicchè la calamità naturale che determina lo stato di emergenza non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertata sulle base di elementi di prova concreti e specifici” (Cass. n. 14861/2019).
Nel caso de quo è evidente che alcun evento si sarebbe mai verificato se il avesse posto in essere tutte le misure preventive e manutentive CP_1
necessarie.
Giungendo, adesso, al quantum debeatur, non è stata disposta CTU. Deve, a questo punto, rilevarsi che se con la sentenza n. 26693/2013, la Suprema Corte aveva
8 escluso la possibilità che il preventivo diun'officina potesse avere valore di prova, successivamente la Corte di Cassazione (n. 27624 del 3dicembre 2020) si è espressa in maniera più possibilista, sostenendo che, in assenza di un'esplicita contestazione, da parte del presunto responsabile, dell'entità del danno subito dalla vittima di un incidente stradale, il preventivo dell'officina può assumere valore di prova con conseguente onere di controparte di contestare specificamente il preventivo prodotto in giudizio.
Orbene, l'attrice ha depositato un preventivo effettuato dalla Pt_1 [...]
sicché, in assenza di CTU, la scrivente ritiene equo risarcire i danni Controparte_6
patiti che sono quantificati in € 12.042,63 comprensivo di IVA, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
La domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico non può trovare, invece, accoglimento.
Invero, la Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che “ il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo , ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo
(cfr. Cass. civ. 20620/15; Cass. civ. 5447/23, Cass. civ. sez. III ord. 19.09.22
n.27839).
Nel caso in esame parte attrice non ha dimostrato di aver sostenuto una spesa per la disponibilità di un mezzo sostitutivo, né di aver subito danni per rinuncia ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.
Parimenti, alcun risarcimento potrà essere riconosciuto all'attrice a titolo di danno non patrimoniale derivante dalle limitazioni della vita di relazione della stessa a causa del mancato utilizzo della propria vettura. Invero alcuna prova è stata offerta a
9 dimostrazione dell'asserito pregiudizio.
Va, altresì, accolta la domanda di manleva formulata dal convenuto condominio nei confronti della propria assicurazione Società Reale Mutua di Assicurazioni chiamata in causa e non costituitasi.
Le spese di lite del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono a carico del convenuto e liquidate in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 come CP_1
modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno IGnificativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
-accoglie per quanto di ragione la domanda proposta e, per l'effetto, condanna il il in persona dell'Amministratore e Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore dell'attrice che liquida in complessivi € 12.042,63 per le causali di cui in Parte_2
motivazione, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici
ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
-accoglie la domanda di manleva proposta dal Controparte_4
nei confronti della Società REALE MUTUA di Assicurazioni, in persona
[...]
del legale rapp.te pro tempore, e, per l'effetto, condanna la predetta società a
10 tenere indenne il condominio per quanto esso è tenuto a pagare per capitale ed interessi, oltre spese, in favore di Parte_1
-pone le spese di lite a carico del in Controparte_4
persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore che liquida in €
237,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
-pone le spese della CTU definitivamente a carico del convenuto . CP_1
Così deciso in Napoli il 27.03.25
IL GIUDICE UNICO
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 11314/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente alla II Traversa Divisione Siena, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian
Luca Matarazzi e Virginia Maria Gabriella Vivarelli von Lobstein ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza S. Di Giacomo n. 123, presso lo studio del primo;
Attrice
CONTRO
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore pro tempore, IG. , elettivamente domiciliato Controparte_2
in Napoli, al Viale Augusto n. 42/C, presso lo studio dell'avv. Roberto Puglisi dal quale è rapp.to e difeso.
Convenuto
(c.f. )in persona del legale rapp.te Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore.
Chiamato in causa contumace
1 Conclusioni: come da note scritte depositate dall'attrice in data 18.11.2024 e dal convenuto in data 15.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione del 20aprile 2021, la IGnora citava in giudizio il Parte_2
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni Controparte_1
patiti dalla propria vettura a causa del distacco di intonaco dalla facciata del predetto condominio avvenuto in data 28 ottobre 2018.
In tali circostanze di tempo e di luogo, a causa di un forte vento, alcuni calcinacci si staccavano dalla facciata di un edificio sotto il quale era parcheggiata l'auto della IG.ra che veniva quindi danneggiata gravemente. Parte_1
L'odierna istante veniva avvisata dell'accaduto da un ufficiale della Guardia di
Finanza. In seguito veniva elaborato un preventivo per la riparazione di tutti i danni.
La IG.ra decideva quindi di agire in giudizio al fine di vedere risarciti Parte_1
danni di carattere patrimoniale e non patrimoniale.
Così concludeva l'istante“ a) accertare e dichiarare la sussistenza della responsabilità in capo al sito in Napoli alla per i CP_1 Controparte_1
fatti descritti in narrativa;
b) per l'effetto condannare il Condominio sito in Napoli alla a pagare in favore della IG.ra , a titolo Controparte_1 Parte_2
risarcitorio, l'importo di euro 17.042,63 (di cui euro 12.042,63 per la riparazione dell'auto ed euro 5.000,00 per danni – patrimoniali e non patrimoniali – da fermo tecnico), ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di Giustizia, se del caso all'esito di valutazione equitativa;
c) in via istruttoria, si producono i documenti elencati in narrativa, si chiede l'ammissione della prova testimoniale articolata in narrativa (con riserva di indicazione dei testimoni) e si chiede comunque la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.; d) con vittoria di spese
2 e competenze d'avvocato. I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
In data 14.07.2021 si costituiva il in Controparte_4
persona dell'amministratore pro tempore, IG. , il quale eccepiva Controparte_2
preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita e l'infondatezza della domanda nei confronti del Chiedeva infine la chiamata Controparte_4
in causa del terzo Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Così concludeva il convenuto : “Voglia l'On.le Giudice Unico del CP_1
Tribunale di Napoli, 4ª Sezione Civile, dott.ssa Ornella Baiocco, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e difesa, • in via interdittale, spostare la prima udienza per consentire la citazione del terzo Società Controparte_3
(c.f. ), in persona del legale rapp.te pro tempore, per la
[...] P.IVA_2
carica dom.to in Torino, alla Via Corte d'Appello n. 11, nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. • in via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda dell'attore, IG.ra , per omesso invito alla stipula di una convenzione di Parte_2
negoziazione assistita, nei confronti del convenuto, Controparte_4
prima di intraprendere la presente azione giudiziaria;
• nel merito,
[...]
rigettare la domanda promossa dall'attore nei confronti del convenuto per i motivi innanzi esposti;
• per l'effetto, condannare l'attore, IG.ra , al pagamento Parte_2
delle spese, compensi e competenze di legge (rimborso spese forfettarie, IVA e CPA), in favore del convenuto condominio. • solo in via gradata condannare la Società
in persona del legale rapp.te pro tempore, a Controparte_3
manlevare e tenere indenne il comparente da tutte le domande formulate dall'attore nei suoi confronti;
• solo in via ancor più gradata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda attrice, condannare direttamente la Società
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento di Controparte_3
qualsiasi somma eventualmente dovuta dal comparente all'attore; • porre in ogni caso, ex art. 1917 c.c., 3° comma, anche a carico della Società Controparte_3
in persona del legale rapp.te pro tempore, tutte le spese, i compensi e
[...]
3 le competenze di legge (rimborso spese forfettarie, IVA e CPA), a favore del convenuto condominio”.
Incardinato il giudizio, all'udienza del 26.05.2023, il Giudice, a scioglimento della riserva formulata in data 9.05.23, ritenuto di dover procedere a CTU nominava l'Ing.
. Persona_1
All'udienza del 20.05.2024 ritenuta la causa matura per la decisione,veniva disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.11.2024. La causa veniva, infine, rimessa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Ebbene, preliminarmente si rileva che parte convenuta è stata regolarmente citata in giudizio e che si è costituita nel rispetto dei termini processuali.
Sempre in via preliminare occorre disattendere l'eccezione processuale di controparte relativa all'improcedibilità della domanda per mancato invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
Invero, nella documentazione depositata in atti in data 20.01.2022 vi è la pec inviata dall'odierna attrice al convenuto di invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, rimasta disattesa.
Nel merito la domanda è accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Al fine di meglio comprendere il caso de quo è imprescindibile effettuare una serie di considerazioni preliminari sul concetto di “facciata”, intesa quale insieme delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali che connotano l'edificio, imprimendogli una propria fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico.
Ne deriva che la facciata rappresenta, quindi, l'immagine stessa dell'edificio,
l'involucro esterno e visibile nel quale rientrano, senza differenza e al di là delle esposizioni, sia la parte anteriore, frontale e principale che gli altri lati dello stabile. Come chiarisce la giurisprudenza, la facciata di prospetto di un edificio rientra nella categoria dei muri maestri e costituisce una delle strutture essenziali ai fini dell'esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato. (Cass. civ.
945/1998).
4 Occorre tuttavia considerare la particolarità del caso de quo, concernendo, lo stesso, una tipologia molto particolare di facciata ove non tutta la superficie di essa risulta posta a chiusura e delimitazione verso l'esterno di unità immobiliari di proprietà dei condomini del convenuto ma solo una porzione di essa. CP_1
Invero, una IGnificativa porzione della stessa facciata insistente sulla Controparte_1
è infatti posta effettivamente a chiusura e delimitazione di unità immobiliari di
[...]
proprietà del Stato. Si tratta di immobili che per il tramite del CP_5
Provveditorato Opere Pubbliche sono stati dati attualmente in uso alla Guardia di
Finanza e, pertanto, tale porzione di Facciata non risulta appartenente al costituito
. Controparte_1
Giova inoltre sottolineare, per meglio comprendere la fattispecie in esame, la circostanza secondo cui sin dall'origine il fabbricato è sempre stato un unicum, così come dimostrato anche dallo stesso elenco immobili estratto dal catasto con riferimento alla p.lla urbana dell'edificio (foglio cHI18 – particella 113) e dallo stesso elenco fabbricato con distinta delle intestazioni riportato in atti: da tale elenco si evince che il sub 11 intestato al è parte della stessa particella cui CP_5
appartengono le unità immobiliari del . Controparte_1
Non appaiono dunque condivisibili le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio dell'ing. , in quanto non tengono adeguatamente conto della natura del Per_1
complesso edilizio in oggetto, che deve essere considerato nella sua interezza e non suddiviso in porzioni o sezioni.
Invero la facciata del fabbricato costituisce un "unicum" indissolubile, che non consente la separazione delle singole porzioni quali elementi distinti, poiché ogni parte di essa è intrinsecamente legata all'intero edificio, in termini strutturali e funzionali.
Pertanto, la distinzione tra porzioni di facciata prospettata dal CTU nella propria relazione, non sembra trovare alcun fondamento giuridico, in quanto la facciata, nella sua interezza, è destinata all'uso comune di tutti i proprietari e non può essere considerata come parte separabile o divisibile.
5 Di conseguenza, qualsiasi intervento relativo alla facciata deve essere considerato nella sua globalità, trattandosi di un bene indivisibile in coerenza con la natura unitaria del fabbricato.
A sostegno di quanto sopra detto giova rassegnare alcune osservazioni anche di natura architettonica.
L'intero complesso appare un'unica struttura ove gli elementi stilistici e funzionali si integrano in modo armonioso contribuendo a creare una continuità visiva e strutturale tale da apparire come organismo unico ed indivisibile.
Come deducibile dall'estratto mappa e dalle viste 3d estratte da google earth depositate in atti, il complesso edilizio in cui ricadono le unità immobiliari del condominio di , così come l'immobile di proprietà del Controparte_1 CP_5
costituisce un unicum edilizio costituito da un corpo centrale tripartito con timpano di coronamento e due corpi laterali, anch'essi di quattro livelli fuori terra, perfettamente simmetrici ed ognuno caratterizzato dal piano primo al piano terzo da filari di 7 finestre sempre con arco di coronamento a tutto sesto.
Il fabbricato è caratterizzato, al di sopra del basamento del piano terra, per due piani da vetrate con arco e delimitate da colonne, oltre un terzo livello con piccole finestre rettangolari.
A conferma di quanto sopra evidenziato, si sottolinea l'esistenza del vincolo storico monumentale esteso all'intero complesso edilizio.
Infine, ad avallare la tesi di unicità della facciata, intesa quale bene in comproprietà, vi è altresì la circostanza secondo cui il Provveditorato, a dire dello stesso convenuto, a seguito dell'evento dannoso ai danni dell'odierna istante, CP_1
ha eseguito i lavori di ricostruzione e ritinteggiatura accordandosi con lo stesso e provvedendo a spicconare l'intera facciata in questione. CP_1
Occorre aggiungere altresì che alcuna prova relativa al pagamento di tali spese da parte del solo viene fornita, nei termini di legge, da parte del CP_5 CP_1
convenuto.
Ciò sta a IGnificare che è del tutto irrilevante che la porzione di intonaco si sia
6 distaccata da una parte di facciata corrispondente al piano di proprietà del Demanio dello Stato perché la facciata in questione delimita, sorregge ed appartiene a tutto l'edificio, di cui fa parte anche il convenuto. CP_1
Risulta dunque incontestabile che la facciata in questione costituisca parte integrante di un unico complesso caratterizzato da una proprietà collettiva e condivisa.
Pertanto, costituendo la stessa un bene in comproprietà, ne deriva che la relativa custodia e manutenzione sono da considerare a carico di coloro che detengono i diritti su di essa.
In tale contesto è altrettanto indiscutibile che qualora si verifichi un danno a terzi derivante da un difetto di conservazione della facciata, la responsabilità per l'evento dannoso, non può non ricadere su coloro che in virtù della loro qualità di proprietari e custodi sono obbligati a garantire la sicurezza e la stabilità del bene comune.
Orbene, la pacificità della circostanza secondo cui tra la caduta di calcinacci e l'evento dannoso sussista un nesso di causalità diretto, comporta l'immediata applicazione del principio di responsabilità ex art. 2051 c.c., il quale stabilisce in capo a chi è custode di una cosa una responsabilità oggettiva per i danni derivanti da eventi dannosi causati dalla cosa medesima.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c. : “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo, che provi il caso fortuito”.
Il custode è inteso come colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, e tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto. Nel caso di specie il aveva il compito di predisporre idonee cautele ed opere di manutenzione CP_1
ordinaria e straordinaria finalizzate ad impedire l'insorgere di situazioni di pericolo, quali la caduta dei calcinacci.
Funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito,
7 fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia
(ex multis Cass. 10/03/2005, n. 5326; Cass. 10/08/2004, n. 15429, Cass. 15/03/2004,
n. 523/6; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. 20/08/2003, p. 12219; Cass. 9/04/2003, n.
5578; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. S.U. 11.11.1991, n. 12019; Cass. 17.1.2001, n.
584).
Nel caso de quo non possono costituire esimente della responsabilità le particolari condizioni meteo che caratterizzavano a giornata in cui si è verificato il distacco del calcinaccio. In tal senso si è espressa la Cassazione secondo cui “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di “caso fortuito” è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, nel definire la tipologia degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicchè la calamità naturale che determina lo stato di emergenza non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertata sulle base di elementi di prova concreti e specifici” (Cass. n. 14861/2019).
Nel caso de quo è evidente che alcun evento si sarebbe mai verificato se il avesse posto in essere tutte le misure preventive e manutentive CP_1
necessarie.
Giungendo, adesso, al quantum debeatur, non è stata disposta CTU. Deve, a questo punto, rilevarsi che se con la sentenza n. 26693/2013, la Suprema Corte aveva
8 escluso la possibilità che il preventivo diun'officina potesse avere valore di prova, successivamente la Corte di Cassazione (n. 27624 del 3dicembre 2020) si è espressa in maniera più possibilista, sostenendo che, in assenza di un'esplicita contestazione, da parte del presunto responsabile, dell'entità del danno subito dalla vittima di un incidente stradale, il preventivo dell'officina può assumere valore di prova con conseguente onere di controparte di contestare specificamente il preventivo prodotto in giudizio.
Orbene, l'attrice ha depositato un preventivo effettuato dalla Pt_1 [...]
sicché, in assenza di CTU, la scrivente ritiene equo risarcire i danni Controparte_6
patiti che sono quantificati in € 12.042,63 comprensivo di IVA, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo.
La domanda di risarcimento del danno da fermo tecnico non può trovare, invece, accoglimento.
Invero, la Suprema Corte ha in più occasioni chiarito che “ il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo , ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo
(cfr. Cass. civ. 20620/15; Cass. civ. 5447/23, Cass. civ. sez. III ord. 19.09.22
n.27839).
Nel caso in esame parte attrice non ha dimostrato di aver sostenuto una spesa per la disponibilità di un mezzo sostitutivo, né di aver subito danni per rinuncia ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.
Parimenti, alcun risarcimento potrà essere riconosciuto all'attrice a titolo di danno non patrimoniale derivante dalle limitazioni della vita di relazione della stessa a causa del mancato utilizzo della propria vettura. Invero alcuna prova è stata offerta a
9 dimostrazione dell'asserito pregiudizio.
Va, altresì, accolta la domanda di manleva formulata dal convenuto condominio nei confronti della propria assicurazione Società Reale Mutua di Assicurazioni chiamata in causa e non costituitasi.
Le spese di lite del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono a carico del convenuto e liquidate in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 come CP_1
modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno IGnificativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Valletta, sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
-accoglie per quanto di ragione la domanda proposta e, per l'effetto, condanna il il in persona dell'Amministratore e Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore dell'attrice che liquida in complessivi € 12.042,63 per le causali di cui in Parte_2
motivazione, oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici
ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
-accoglie la domanda di manleva proposta dal Controparte_4
nei confronti della Società REALE MUTUA di Assicurazioni, in persona
[...]
del legale rapp.te pro tempore, e, per l'effetto, condanna la predetta società a
10 tenere indenne il condominio per quanto esso è tenuto a pagare per capitale ed interessi, oltre spese, in favore di Parte_1
-pone le spese di lite a carico del in Controparte_4
persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore che liquida in €
237,00 per spese ed € 2.540,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
-pone le spese della CTU definitivamente a carico del convenuto . CP_1
Così deciso in Napoli il 27.03.25
IL GIUDICE UNICO
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
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