TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/02/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino Casavola - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Anna Carbonara - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6385/2022 R.G.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. BRUNO ASSUNTINA come Parte_1
da mandato in atti;
ATTRICE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. DONVITO PAOLA Controparte_1
IA come da mandato in atti;
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/11/2022, , premesso di aver contratto Parte_1
in data 18/06/2011 matrimonio in Massafra (TA) con , che della Controparte_1
loro unione erano nati i figli e rispettivamente il 25.08.2011 e il 10.12.2019 Per_1 Per_2
chiedeva pronunziarsi la separazione dal coniuge, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile;
formulava inoltre domande accessorie.
Costituitasi in giudizio la resistente aderiva alla richiesta di separazione personale ma contestava le avverse deduzioni.
Il Tribunale di Taranto con Sentenza n. 355/2024 pubblicata in data 08/02/2024 emetteva pronuncia parziale sullo status e rimetteva la causa in istruttoria per gli aspetti accessori del giudizio.
Nel corso della istruttoria del giudizio, con note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 29.01.2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto accordo conciliativo inteso a trasformare la loro separazione in consensuale;
la causa veniva quindi riservata per la decisione.
Non resta pertanto che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Controparte_1
in conformità a quelle concordate e trasfuse nel verbale di Parte_1
udienza a trattazione scritta del 29.01.2025, qui da intendersi come integralmente
2 trascritte e riportate;
2) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 07/02/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale
di Taranto.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
3