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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/12/2025, n. 3748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3748 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2000/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – rapporti bancari – cessione del credito TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
ZO NT e MM PA, come da procura in atti;
APPELLANTE E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e CP_1
AN AT, come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.10.2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 175/2020 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore e depositata in data 17.01.2020, che aveva rigettato in primo grado la propria opposizione al decreto ingiuntivo n. 1452/2018 notificatogli dalla cessionaria sulla base di un credito insoluto Controparte_1 da finanziamento al consumatore stipulato con la e poi ceduto alla CP_2
e da questa all'opposta, eccependo la carenza di legittimazione e Pt_2 titolarità del credito in capo a detta opposta, il superamento del tasso soglia usurario, la produzione in copia della documentazione che disconosceva. Deduceva a motivi dell'appello: 1) la erronea o falsa applicazione degli artt. 81 c.p.c. e 2697 c.c. riguardo alla mancata prova della titolarità del credito da parte dell'opposta in primo grado, per mancata produzione dei contratti di cessione del credito da a sua volta cessionaria nei confronti di CP_2
e poi da questa all' in particolare rilevava che gli unici Pt_2 CP_1 documenti forniti era l'estratto dell'avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B., atteso che tale
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle cessioni in blocco di beni e/o rapporti giuridici produceva esclusivamente gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. e cioè i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione mentre, non individuando il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di questo;
2) la erronea motivazione del rigetto delle doglianze sulla vessatorietà della clausola determinativa di interessi, in quanto superiori al tasso soglia usurario, per violazione del dettato normativo di cui agli artt. 115 c.p.c. e 97 disp. Att. c.p.c. che vietano di attingere fuori dal processo la conoscenza dei fatti da accertare e di prescindere del tutto dalle prove assunte nel processo medesimo;
3) la insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, con violazione dell'art. 2719 c.c., riguardo al disconoscimento operato dall'opponente della documentazione prodotta in copia. Per tali motivi chiedeva la totale riforma dell'impugnata sentenza con revoca del decreto ingiuntivo opposto in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Costituitasi in giudizio, la chiedeva dichiararsi Controparte_1 inammissibile l'appello e nel merito rigettarlo, con conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto. L'appello è fondato e va pertanto accolto in relazione al primo motivo. In ordine all'appellabilità della sentenza, deve rilevarsi l'ammissibilità dell'appello, ex artt. 113, comma 2, 339, commi 1 e 3, e 341 c.p.c., trattandosi di controversia da decidere secondo diritto, rientrando il rapporto giuridico per cui è causa tra quelli conclusi ex art. 1342 c.c., circostanza incontestata tra le parti. L'appello è ammissibile anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che risultano sufficientemente indicate le parti della sentenza censurate, i relativi motivi e la decisione da adottare in alternativa, tanto è vero che l'appellata si è difesa in modo completo. Nel merito, omettendo l'esame dettagliato di tutte le questioni su cui è stato imperniato l'appello in forza del criterio della c.d. “ragione più liquida” (Cass. Sez. Un. n. 9936/2014), secondo cui la domanda può essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione ritenuta assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, si osserva, a sostegno delle argomentazioni dell'appellante, che il Giudice di pace ha erroneamente ritenuto sussistente la prova della titolarità del credito in capo all' CP_1
quale cessionaria del credito azionato in monitorio.
[...]
L'opposta, quale cessionaria del credito originario della da CP_2 questa ceduto alla e poi infine ad essa appellata, si è limitata solo a Pt_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 provare l'assolvimento degli obblighi relativi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Orbene, nella ricostruzione delle suddette plurime cessioni, manca del tutto la prova dei due contratti di cessione del credito e, per la prima cessione, anche della pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Va ricordato che per la migliore giurisprudenza non basta depositare un estratto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con la quale vi è notizia di un acquisito in blocco, da parte della cessionaria di un portafoglio di crediti ( non identificati) facenti capo alla cedente banca. Tale avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 t.u.b., non appare, idoneo a documentare l'effettiva titolarità del diritto di credito. Al fine di provare l'effettiva titolarità del diritto di credito, non è sufficiente indicare l' atto mediante il quale è stata trasferita la titolarità del credito (e per il quale, sia la legge n.130 del 30.04.1999 sia il Tub, come per tutti i contratti bancari, richiede la forma scritta ad substantiam), ma occorre che l'atto di cessione del credito sia prodotto in giudizio, segnatamente quando – come nel caso in esame – il debitore ebbe specificamente a contestare la mancata prova della titolarità del credito in capo alla ultima cessionaria. Invero la difesa dell'opposta, verosimilmente per non avere a disposizione i vari contratti di cessione dei crediti, ha sin dalla comparsa di costituzione dedotto nel senso della non necessità della produzione del documento contrattuale, in considerazione del contenuto della pubblicità notizia fattane sulla Gazzetta Ufficiale. Orbene, questo giudicante, rileva: 1) a fronte della contestazione specifica di titolarità sostanziale del credito l'onere della prova incombente sull'opposta (attrice in senso sostanziale) impone a questa di provare i fatti posti a fondamento dell'acquisto del diritto fatto valere in giudizio, vale a dire di produrre il contratto di cessione di crediti “in blocco”, stipulato tra cedente e cessionaria ai sensi e per l'effetto della legge n.130 del 30.04.1999;
2) il contenuto della pubblicità notizia della Gazzetta Ufficiale non rende individuabile il credito oggetto di decreto ingiuntivo, atteso che fa riferimento alla cessione dei crediti passati a sofferenza in un certo periodo, indicando la sola tipologia degli stessi, ma non individuandoli specificamente;
3) se pure il contenuto della Gazzetta Ufficiale fosse tale da individuare il credito ceduto, trattasi pur sempre di una forma di pubblicità notizia, che si limita a rendere opponibile la cessione, in quanto per legge tale adempimento produce solo gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti;
ma non costituisce la fonte della titolarità del credito, che rimane l'atto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 di cessione, che, in caso di contestazione specifica, deve essere prodotto in giudizio a prova della effettiva titolarità del credito;
4) peraltro la pubblicità notizia sulla Gazzetta Ufficiale non è soggetta ad un controllo di contenuto, il quale viene predisposto, come nel caso in esame, dalla società cessionaria. Il contratto di cessione è un elemento della causa petendi della domanda di pagamento e quindi come tale deve essere puntualmente allegato e provato da parte di colui che fa valere il diritto di credito ai sensi dell'art. 2697 c.c. e poiché il contratto di cessione è un contratto consensuale ad effetti traslativi che si perfeziona a seguito dell'accordo intervenuto tra la parte cedente, originaria titolare del credito, e la parte cessionaria, per potersi dare prova dell'intervenuta cessione e la propria titolarità il cessionario è sempre tenuto a produrre il relativo contratto (da ultimo Corte di Cassazione, Sez. III sentenza n, 3405 del 6 febbraio 2024 e Cass Civ., Sez. I, ordinanza del 29 febbraio 2024 n. 5478).
Ne deriva che la sentenza impugnata va totalmente riformata, con l'accoglimento dell'opposizione all'ingiunzione proposta in primo grado e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa fino ad euro 1.100,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta in primo grado dall'appellante e revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna l'appellata al pagamento all'appellante delle spese di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 346,00 per compensi di difesa e per il grado di appello in euro 662,00 per compensi di difesa, oltre, per entrambe le fasi di giudizio, rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Così deciso in data 25.11.2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
ZO NT e MM PA, come da procura in atti;
APPELLANTE E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e CP_1
AN AT, come da procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.10.2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 175/2020 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore e depositata in data 17.01.2020, che aveva rigettato in primo grado la propria opposizione al decreto ingiuntivo n. 1452/2018 notificatogli dalla cessionaria sulla base di un credito insoluto Controparte_1 da finanziamento al consumatore stipulato con la e poi ceduto alla CP_2
e da questa all'opposta, eccependo la carenza di legittimazione e Pt_2 titolarità del credito in capo a detta opposta, il superamento del tasso soglia usurario, la produzione in copia della documentazione che disconosceva. Deduceva a motivi dell'appello: 1) la erronea o falsa applicazione degli artt. 81 c.p.c. e 2697 c.c. riguardo alla mancata prova della titolarità del credito da parte dell'opposta in primo grado, per mancata produzione dei contratti di cessione del credito da a sua volta cessionaria nei confronti di CP_2
e poi da questa all' in particolare rilevava che gli unici Pt_2 CP_1 documenti forniti era l'estratto dell'avviso di pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B., atteso che tale
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle cessioni in blocco di beni e/o rapporti giuridici produceva esclusivamente gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. e cioè i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione mentre, non individuando il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di questo;
2) la erronea motivazione del rigetto delle doglianze sulla vessatorietà della clausola determinativa di interessi, in quanto superiori al tasso soglia usurario, per violazione del dettato normativo di cui agli artt. 115 c.p.c. e 97 disp. Att. c.p.c. che vietano di attingere fuori dal processo la conoscenza dei fatti da accertare e di prescindere del tutto dalle prove assunte nel processo medesimo;
3) la insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, con violazione dell'art. 2719 c.c., riguardo al disconoscimento operato dall'opponente della documentazione prodotta in copia. Per tali motivi chiedeva la totale riforma dell'impugnata sentenza con revoca del decreto ingiuntivo opposto in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Costituitasi in giudizio, la chiedeva dichiararsi Controparte_1 inammissibile l'appello e nel merito rigettarlo, con conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto. L'appello è fondato e va pertanto accolto in relazione al primo motivo. In ordine all'appellabilità della sentenza, deve rilevarsi l'ammissibilità dell'appello, ex artt. 113, comma 2, 339, commi 1 e 3, e 341 c.p.c., trattandosi di controversia da decidere secondo diritto, rientrando il rapporto giuridico per cui è causa tra quelli conclusi ex art. 1342 c.c., circostanza incontestata tra le parti. L'appello è ammissibile anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c., atteso che risultano sufficientemente indicate le parti della sentenza censurate, i relativi motivi e la decisione da adottare in alternativa, tanto è vero che l'appellata si è difesa in modo completo. Nel merito, omettendo l'esame dettagliato di tutte le questioni su cui è stato imperniato l'appello in forza del criterio della c.d. “ragione più liquida” (Cass. Sez. Un. n. 9936/2014), secondo cui la domanda può essere decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione ritenuta assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, si osserva, a sostegno delle argomentazioni dell'appellante, che il Giudice di pace ha erroneamente ritenuto sussistente la prova della titolarità del credito in capo all' CP_1
quale cessionaria del credito azionato in monitorio.
[...]
L'opposta, quale cessionaria del credito originario della da CP_2 questa ceduto alla e poi infine ad essa appellata, si è limitata solo a Pt_2
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 provare l'assolvimento degli obblighi relativi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Orbene, nella ricostruzione delle suddette plurime cessioni, manca del tutto la prova dei due contratti di cessione del credito e, per la prima cessione, anche della pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Va ricordato che per la migliore giurisprudenza non basta depositare un estratto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con la quale vi è notizia di un acquisito in blocco, da parte della cessionaria di un portafoglio di crediti ( non identificati) facenti capo alla cedente banca. Tale avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 t.u.b., non appare, idoneo a documentare l'effettiva titolarità del diritto di credito. Al fine di provare l'effettiva titolarità del diritto di credito, non è sufficiente indicare l' atto mediante il quale è stata trasferita la titolarità del credito (e per il quale, sia la legge n.130 del 30.04.1999 sia il Tub, come per tutti i contratti bancari, richiede la forma scritta ad substantiam), ma occorre che l'atto di cessione del credito sia prodotto in giudizio, segnatamente quando – come nel caso in esame – il debitore ebbe specificamente a contestare la mancata prova della titolarità del credito in capo alla ultima cessionaria. Invero la difesa dell'opposta, verosimilmente per non avere a disposizione i vari contratti di cessione dei crediti, ha sin dalla comparsa di costituzione dedotto nel senso della non necessità della produzione del documento contrattuale, in considerazione del contenuto della pubblicità notizia fattane sulla Gazzetta Ufficiale. Orbene, questo giudicante, rileva: 1) a fronte della contestazione specifica di titolarità sostanziale del credito l'onere della prova incombente sull'opposta (attrice in senso sostanziale) impone a questa di provare i fatti posti a fondamento dell'acquisto del diritto fatto valere in giudizio, vale a dire di produrre il contratto di cessione di crediti “in blocco”, stipulato tra cedente e cessionaria ai sensi e per l'effetto della legge n.130 del 30.04.1999;
2) il contenuto della pubblicità notizia della Gazzetta Ufficiale non rende individuabile il credito oggetto di decreto ingiuntivo, atteso che fa riferimento alla cessione dei crediti passati a sofferenza in un certo periodo, indicando la sola tipologia degli stessi, ma non individuandoli specificamente;
3) se pure il contenuto della Gazzetta Ufficiale fosse tale da individuare il credito ceduto, trattasi pur sempre di una forma di pubblicità notizia, che si limita a rendere opponibile la cessione, in quanto per legge tale adempimento produce solo gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti;
ma non costituisce la fonte della titolarità del credito, che rimane l'atto
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 di cessione, che, in caso di contestazione specifica, deve essere prodotto in giudizio a prova della effettiva titolarità del credito;
4) peraltro la pubblicità notizia sulla Gazzetta Ufficiale non è soggetta ad un controllo di contenuto, il quale viene predisposto, come nel caso in esame, dalla società cessionaria. Il contratto di cessione è un elemento della causa petendi della domanda di pagamento e quindi come tale deve essere puntualmente allegato e provato da parte di colui che fa valere il diritto di credito ai sensi dell'art. 2697 c.c. e poiché il contratto di cessione è un contratto consensuale ad effetti traslativi che si perfeziona a seguito dell'accordo intervenuto tra la parte cedente, originaria titolare del credito, e la parte cessionaria, per potersi dare prova dell'intervenuta cessione e la propria titolarità il cessionario è sempre tenuto a produrre il relativo contratto (da ultimo Corte di Cassazione, Sez. III sentenza n, 3405 del 6 febbraio 2024 e Cass Civ., Sez. I, ordinanza del 29 febbraio 2024 n. 5478).
Ne deriva che la sentenza impugnata va totalmente riformata, con l'accoglimento dell'opposizione all'ingiunzione proposta in primo grado e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa fino ad euro 1.100,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta in primo grado dall'appellante e revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna l'appellata al pagamento all'appellante delle spese di giudizio, che liquida per il primo grado in euro 346,00 per compensi di difesa e per il grado di appello in euro 662,00 per compensi di difesa, oltre, per entrambe le fasi di giudizio, rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Così deciso in data 25.11.2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4