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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 31/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4235/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4235/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Letizia Cecconi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Letizia Cecconi;
Controparte_1 C.F._2
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso. il Pm notiziato del ricorso tramite trasmissione degli atti non interveniva;
FATTO
Con ricorso depositato in data 05.11.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in EN (AG) il 30/07/1990 e che dalla loro unione sono nati i figli a Cecina il 11/04/2008, a Persona_1 Persona_2
Cecina il 16/11/1996 e a Castelvetrano il 02/06/1991, questi due ultimi Persona_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Con provvedimento in data 16/12/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30.01.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 30.01.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di EN (AG) di procedere Controparte_1 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in EN (AG) il 30.07.1990 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 26 P. 2 Serie A anno 1990.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente e residenza stabile presso la madre, alla quale viene assegnata unitamente a tutti i mobili che la compongono la casa coniugale sita in Cecina (LI), Via Cellini n.4, e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3) il padre terrà con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni lavorativi, 2 pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola - o dalle ore 14 in periodo non scolastico sino alle ore 22.00. Inoltre terrà con sé la figlia a fine settimana alternati, dalle ore 14.00 del sabato alle ore 22.00 della domenica.
4) ciascun genitore potrà inoltre tenere con sé la figlia durante il periodo estivo non scolastico per due settimane, anche non consecutive;
per le Festività della Vigilia di Natale, Natale, S. Stefano, 31 Dicembre, 1° gennaio, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 15 Agosto, 1° novembre e 8 Dicembre, verrà seguito il criterio dell'alternanza secondo accordi diretti tra i genitori;
5) sono salvi i diversi accordi tra i genitori sulla regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso di loro;
6) il signor concorrerà al mantenimento della figlia minore mediante la CP_1 Per_1 corresponsione, a favore della signora a mezzo bonifico bancario, della somma Parte_1 mensile di €. 200,00 entro il giorno 15 di ogni mese;
detta somma sarà soggetta a rivalutazione istat;
7) nel quadro delle condizioni e del regolamento complessivo dei rapporti economici tra i coniugi e come forma e a titolo di mantenimento in favore della moglie, sarà attribuita in piena ed esclusiva proprietà alla signora cui per l'effetto il signor Parte_1 [...]
si impegna a cedere e trasferire la propria quota di proprietà pari ad 1/2 della CP_1 casa di abitazione adibita a casa coniugale posta in Cecina (LI) Via Cellini n.4, identificata al NCEU di detto Comune al Foglio 28, particella 296, sub 17 unito al sub 36, categoria A/2, classe 3, vani 5,5, rendita cat. €.624,91 ed acquistata con contratto ai rogiti Notaio del 24.07.2019 Rep. n. 7034, Racc. n.4938. Con il presente atto, quindi, il signor Per_4
si impegna a cedere e trasferire alla signora - che a sua volta si impegna CP_1 Parte_1 ad acquistare – la suddetta quota di proprietà, con atto notarile da stipularsi entro e non oltre 60 gg dalla data di omologa del Tribunale. Per il trasferimento della predetta quota, i coniugi chiedono fin d'ora l'applicazione in loro favore delle agevolazioni fiscali previste nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio e dunque l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L.n.74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 e/o di ogni altro beneficio che possa loro spettare. I coniugi danno atto che tale trasferimento costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini del perfezionamento degli accordi di separazione nell'interesse dei coniugi;
8) il mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare rimarrà a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
9) i genitori sosterranno a metà tutte le spese c.d. straordinarie della figlia sia Per_1 di carattere routinario che imprevedibile, da intendersi nelle seguenti: a) spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, oculistiche, psicoterapiche, farmaceutiche, ivi compresi i tickets che dovranno essere comprovati da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascuna ricevuta;
b) spese scolastiche, rette, tasse d'iscrizione, mensa, libri di testo, materiale didattico d'inizio anno scolastico, ripetizioni, gite scolastiche e servizio scuolabus;
c) spese per attività sportive, artistiche, musicali, di iscrizione e frequenza a corsi e relativa attrezzatura;
d) spese per attività ricreative e di svago;
tali spese straordinarie, ad eccezione di quelle di carattere routinario o da effettuare in via d'urgenza, dovranno essere previamente concordate tra i genitori che si impegnano a scambiarsi i relativi documenti comprovanti le spese anticipate anche per l'altro genitore. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite whatsapp, sms, e-mail, fax, pec) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 2 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa;
10) i coniugi danno atto di aver provveduto alla divisione dei beni comuni. In particolare di non avere denaro ed altri beni mobili comuni da dividersi ed assegnarsi;
12) l'assegno unico sarà percepito dai coniugi al 50% ciascuno.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 30.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4235/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Letizia Cecconi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Letizia Cecconi;
Controparte_1 C.F._2
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso. il Pm notiziato del ricorso tramite trasmissione degli atti non interveniva;
FATTO
Con ricorso depositato in data 05.11.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in EN (AG) il 30/07/1990 e che dalla loro unione sono nati i figli a Cecina il 11/04/2008, a Persona_1 Persona_2
Cecina il 16/11/1996 e a Castelvetrano il 02/06/1991, questi due ultimi Persona_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Con provvedimento in data 16/12/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30.01.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 30.01.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di EN (AG) di procedere Controparte_1 alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in EN (AG) il 30.07.1990 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 26 P. 2 Serie A anno 1990.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente e residenza stabile presso la madre, alla quale viene assegnata unitamente a tutti i mobili che la compongono la casa coniugale sita in Cecina (LI), Via Cellini n.4, e con esercizio disgiunto della potestà genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
3) il padre terrà con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni lavorativi, 2 pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola - o dalle ore 14 in periodo non scolastico sino alle ore 22.00. Inoltre terrà con sé la figlia a fine settimana alternati, dalle ore 14.00 del sabato alle ore 22.00 della domenica.
4) ciascun genitore potrà inoltre tenere con sé la figlia durante il periodo estivo non scolastico per due settimane, anche non consecutive;
per le Festività della Vigilia di Natale, Natale, S. Stefano, 31 Dicembre, 1° gennaio, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 15 Agosto, 1° novembre e 8 Dicembre, verrà seguito il criterio dell'alternanza secondo accordi diretti tra i genitori;
5) sono salvi i diversi accordi tra i genitori sulla regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso di loro;
6) il signor concorrerà al mantenimento della figlia minore mediante la CP_1 Per_1 corresponsione, a favore della signora a mezzo bonifico bancario, della somma Parte_1 mensile di €. 200,00 entro il giorno 15 di ogni mese;
detta somma sarà soggetta a rivalutazione istat;
7) nel quadro delle condizioni e del regolamento complessivo dei rapporti economici tra i coniugi e come forma e a titolo di mantenimento in favore della moglie, sarà attribuita in piena ed esclusiva proprietà alla signora cui per l'effetto il signor Parte_1 [...]
si impegna a cedere e trasferire la propria quota di proprietà pari ad 1/2 della CP_1 casa di abitazione adibita a casa coniugale posta in Cecina (LI) Via Cellini n.4, identificata al NCEU di detto Comune al Foglio 28, particella 296, sub 17 unito al sub 36, categoria A/2, classe 3, vani 5,5, rendita cat. €.624,91 ed acquistata con contratto ai rogiti Notaio del 24.07.2019 Rep. n. 7034, Racc. n.4938. Con il presente atto, quindi, il signor Per_4
si impegna a cedere e trasferire alla signora - che a sua volta si impegna CP_1 Parte_1 ad acquistare – la suddetta quota di proprietà, con atto notarile da stipularsi entro e non oltre 60 gg dalla data di omologa del Tribunale. Per il trasferimento della predetta quota, i coniugi chiedono fin d'ora l'applicazione in loro favore delle agevolazioni fiscali previste nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio e dunque l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L.n.74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 e/o di ogni altro beneficio che possa loro spettare. I coniugi danno atto che tale trasferimento costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini del perfezionamento degli accordi di separazione nell'interesse dei coniugi;
8) il mutuo ipotecario gravante sulla casa familiare rimarrà a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
9) i genitori sosterranno a metà tutte le spese c.d. straordinarie della figlia sia Per_1 di carattere routinario che imprevedibile, da intendersi nelle seguenti: a) spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, oculistiche, psicoterapiche, farmaceutiche, ivi compresi i tickets che dovranno essere comprovati da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale su ciascuna ricevuta;
b) spese scolastiche, rette, tasse d'iscrizione, mensa, libri di testo, materiale didattico d'inizio anno scolastico, ripetizioni, gite scolastiche e servizio scuolabus;
c) spese per attività sportive, artistiche, musicali, di iscrizione e frequenza a corsi e relativa attrezzatura;
d) spese per attività ricreative e di svago;
tali spese straordinarie, ad eccezione di quelle di carattere routinario o da effettuare in via d'urgenza, dovranno essere previamente concordate tra i genitori che si impegnano a scambiarsi i relativi documenti comprovanti le spese anticipate anche per l'altro genitore. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite whatsapp, sms, e-mail, fax, pec) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 2 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa;
10) i coniugi danno atto di aver provveduto alla divisione dei beni comuni. In particolare di non avere denaro ed altri beni mobili comuni da dividersi ed assegnarsi;
12) l'assegno unico sarà percepito dai coniugi al 50% ciascuno.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 30.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai