Art. 327.
(Rinnovazione dell'atto di nazionalita' e della licenza)
L'atto di nazionalita' e la licenza devono essere rinnovati quando sono resi inservibili o illeggibili, quando non possono piu' contenere annotazioni e quando sono perduti o distrutti.
(Rinnovazione dell'atto di nazionalita' e della licenza)
L'atto di nazionalita' e la licenza devono essere rinnovati quando sono resi inservibili o illeggibili, quando non possono piu' contenere annotazioni e quando sono perduti o distrutti.