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6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 327.
(Rinnovazione dell'atto di nazionalita' e della licenza)
L'atto di nazionalita' e la licenza devono essere rinnovati quando sono resi inservibili o illeggibili, quando non possono piu' contenere annotazioni e quando sono perduti o distrutti.
(Rinnovazione dell'atto di nazionalita' e della licenza)
L'atto di nazionalita' e la licenza devono essere rinnovati quando sono resi inservibili o illeggibili, quando non possono piu' contenere annotazioni e quando sono perduti o distrutti.
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- 1. Parte IV - Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinariAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 dicembre 2010 · 38.554375