Articolo 327 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 326Articolo 328
Versione
6 maggio 1952
Art. 327.
(Rinnovazione dell'atto di nazionalita' e della licenza)


L'atto di nazionalita' e la licenza devono essere rinnovati quando sono resi inservibili o illeggibili, quando non possono piu' contenere annotazioni e quando sono perduti o distrutti.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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