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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/06/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 574/2022 promossa da:
(C.F. ), in proprio e come legale rappresentante p.t. di Parte_1 C.F._1
nonché da (C.F. Controparte_1 Parte_2
) con il patrocinio degli avv.ti CATERINA LENZI e FRANCESCO BORSI, C.F._2
elettivamente domiciliati a Prato, viale Montegrappa 116, presso lo studio del difensore LENZI
Parte ricorrente contro
, in persona del Controparte_2
Direttore p.t., rappresentato e difeso dai dott. MARIA SMALDONE e GIACOMO BARTOLOZZI, elettivamente domiciliato all'indirizzo pec: t Email_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
l' per ottenere l'annullamento del verbale unico Controparte_3
di accertamento e notificazione n. PO00000/2017-562-01 dell'11 settembre 2017 e quello,
1 conseguente, delle ordinanze ingiunzione n. 226 e 227 del 2 agosto 2022, notificate il 15 settembre
2022.
A sostegno dell'opposizione i ricorrenti narrano:
- che (di seguito, è una Controparte_1 Controparte_1
società che opera nel settore tessile;
- che , socio accomandatario e legale rappresentante della società, ha sempre Parte_1
organizzato e gestito l'attività del personale, avvalendosi all'occorrenza delle conoscenze della lingua italiana di , dipendente della società; Parte_2
Co
- che il 9 maggio 2017 l' aveva eseguito il primo accesso ispettivo nei locali della
; Controparte_1
- che, in tale frangente, erano state trovate quattro persone intente a svolgere attività lavorativa in assenza di documentazione attestante la regolare occupazione, tre delle quali prive del permesso di soggiorno;
- che il giorno stesso era stato redatto provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, con decorrenza immediata;
- che l'11 settembre 2017 era stato elaborato il verbale unico di accertamento, notificato il 30 novembre 2017 a (ritenute le sue funzioni direttive assimilabili a quelle di un Parte_2
preposto) e il 25 gennaio 2018 a;
Parte_1
- che le violazioni contestate alla società sono state: “Maxi sanzione fino a 30 giornate, ex art. 3,
commi 3 e 3 ter, d.l. 12 del 22 febbraio 2022, come sostituito dall'art. 22, comma 1, d. lgs. 151 del 14 settembre 2015, per aver occupato in assenza di previa comunicazione il sig. il 9 Parte_3
maggio 2017 per un totale di n. 1 giorni di effettivo lavoro;
Maxi sanzione oltre 60 giornate, ex art. 3,
commi 3 e 3 ter, d.l. 12 del 22 febbraio 2022, come sostituito dall'art. 22, comma 1, d. lgs. 151 del 14 settembre 2015, per aver occupato in assenza di previa comunicazione i sig.ri , privo di Parte_4
permesso di soggiorno, dall'8 settembre 2016 al 9 maggio 2017 per un totale di n. 171 giorni di lavoro, nonché il sig. , privo di permesso di soggiorno, dal 1 aprile 2016 al 9 maggio 2017 per Parte_5
un totale di n. 277 giornate di lavoro;
Maxi sanzione fino a 30 giornate, ex art. 3, commi 3 e 3 ter, d.l. 12 del 22 febbraio 2022, come sostituito dall'art. 22, comma 1, d. lgs. 151 del 14 settembre 2015, per aver
2 occupato in assenza di previa comunicazione il sig. privo di permesso di soggiorno, per il CP_5
giorno dell'accesso”.
In primo luogo, eccepiscono la decadenza ex art. 14 L.689/1981, per essere stato il verbale notificato oltre novanta giorni dall'accertamento, nonché la violazione dell'art. 13 D. Lgs. 124/2004
per omessa indicazione delle fonti di prova.
Nel merito, eccepiscono l'illegittimità dell'applicazione della sanzione nei confronti di
[...]
, il quale si è limitato a coadiuvare – che non conosceva la lingua italiana – Pt_2 Parte_1
facendogli da interprete, senza mai gestire od organizzare l'attività, ruolo svolto personalmente ed esclusivamente dal legale rappresentante.
Contestano, inoltre, per tutti e quattro i lavoratori, la ricostruzione dei verbalizzanti, non essendo i rapporti riconducibili nell'alveo del lavoro subordinato.
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_2
Precisa che al momento dell'accesso ispettivo non è stato trovato a svolgere attività Parte_2
lavorativa, a differenza di , e ribadisce la correttezza del proprio operato, essendo la Parte_1
ricostruzione stata effettuata per il tramite delle dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori irregolarmente impiegati e della documentazione acquisita.
Nega di essere incorso in violazioni procedurali e, con particolare riferimento all'eccezione di decadenza, rileva che gli accertamenti, pur iniziati il 9 maggio 2017, si sono conclusi soltanto l'11 settembre 2017, come risulta dalle mail di produzione di documenti e di risposta alla richiesta di informazioni del 17 giugno 2017 e 29 agosto 2017.
La causa è stata istruita mediante le prove orali e i documenti depositati dalle parti e calendarizzata per la discussione all'udienza del 1° aprile 2025, all'esito della quale il giudice si è
ritirato in camera di consiglio, pronunciando, al termine, sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
***
Il ricorso è fondato soltanto con riferimento a , per le ragioni che di seguito si Parte_2
illustrano.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 14 L. 689/1989 sollevata dalla parte ricorrente.
3 Tale disposizione, come è noto, prevede che allorquando non sia possibile la contestazione immediata “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni (…) dall'accertamento” (co. 2) e che “l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la
notificazione nel termine prescritto” (co. 6).
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con consolidato orientamento richiamato anche dalla resistente, il termine ultimo per la notifica degli estremi della violazione non può essere calcolato dal momento in cui il fatto è stato appreso nella sua materialità, ma dal diverso e successivo termine in cui sono stati acquisiti tutti gli elementi oggettivi e soggettivi necessari per valutare la sussistenza di una condotta sanzionabile. Tuttavia, sulla individuazione di tale momento non può incidere “la condotta negligente o arbitraria della stessa p.a., sicché il tardivo compimento di atti che quest'ultima avrebbe dovuto o potuto compiere tempestivamente non vale a spostare
in avanti il “dies a quo” di decorrenza del termine di 90 giorni per la contestazione differita dell'infrazione”
(così, tra le tante, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5467 del 29/02/2008, Rv. 602398 - 01), di modo che l'accertamento deve intendersi compiuto a ogni effetto quando si tratta di valutare i dati già
acquisiti, anche se caratterizzati da complessità sotto il profilo tecnico - giuridico (sul punto, Cass.
Sez. L, Sentenza n. 23608 del 06/11/2009, Rv. 610855 - 01).
Nel caso di specie, è dallo stesso verbale unico di accertamento e notificazione dell'11 settembre
2017 (doc. 2 ricorso) che si ritrae la data in cui l'ispettorato ha acquisito tutti gli elementi necessari per contestare l'infrazione.
Invero, nella parte dedicata agli accertamenti svolti si legge: “verbale primo accesso ispettivo: 9 maggio 2017” (mentre non sono compilate le parti relative agli “eventuali verbali interlocutori”),
seguita dall'indicazione di tutti gli atti e i documenti che sono stati consultati ai fini dell'accertamento, vale a dire: il libro unico del lavoro, la copia delle comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro, i prospetti paga sottoscritti, i contratti di lavoro stipulati, la delega al professionista o all'associazione di categoria, le dichiarazioni acquisite nel corso dell'accesso del 9
maggio 2017.
4 Per quanto riguarda la documentazione sopra richiamata, con il verbale di primo accesso del 9
maggio 2017 (doc. 11 resistente) è stato concesso termine all'interessato per produrla in originale e in copia fino al 19 giugno 2017, ore 9:30.
Ed è dunque in questo momento che deve essere individuato il dies a quo per il calcolo dei termini di decadenza, non essendo stato allegata né provata l'acquisizione della documentazione in un momento successivo (anzi, dalla mail inviata dalla consulente del lavoro, Testimone_1
all'ispettorato – cfr. doc. 23 resistente – l'adempimento sembrerebbe essere stato svolto il 17 giugno 2023).
Invero, alcun rilievo può essere attribuito alla successiva comunicazione di del 29 agosto Tes_1
2017, dal momento che con essa è stato solo inviato il permesso di soggiorno di uno dei lavoratori, peraltro a seguito di richiesta informale della mattina stessa da parte dell' ; documento CP_2
non menzionato dall' tra quelli utilizzati ai fini dell'accertamento e del quale neppure CP_2
in questa sede è stata spiegata la rilevanza per poter concludere il procedimento, né la ragione per cui la sua acquisizione non è stata possibile fino al 29 agosto 2017, a distanza di oltre due mesi rispetto al resto della documentazione della società.
Ciò chiarito, ai fini di valutare la tempestività della notifica, contrariamente a quanto vorrebbero i ricorrenti, deve aversi riguardo alla data dell'11 settembre 2017 (data in cui i verbali sono stati
Co inviati al messo comunale, come dimostrato dall' – doc. 28).
Infatti, il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto “trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio - non ostandovi la loro natura recettizia – tutte le volte in cui dalla conoscenza dell'atto stesso decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di
proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie “comunicativa” a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto e quello del destinatario a non essere
impedito nell'esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo” (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 12332 del 17/05/2017, Rv. 644252 -
01).
5 Pertanto, l'eccezione preliminare non può che essere rigettata.
Del pari infondata è l'eccepita violazione dell'art. 13 del D. Lgs. 124/2004, non indicando il verbale
- a dire degli opponenti - le fonti di prova poste alla base delle violazioni.
Al contrario, il verbale di primo accesso ispettivo (al quale la disposizione asseritamente violata si riferisce), prodotto sub doc. 11 dal resistente, indica nello specifico il nominativo dei lavoratori dei quali sono state acquisite le dichiarazioni e sulla base delle quali sono state elevate le sanzioni.
Venendo al merito della vicenda, deve osservarsi come l'istruttoria svolta nel presente giudizio, nonché le dichiarazioni dei lavoratori acquisite al momento dell'accesso, confermano la fondatezza dei rilievi mossi alla società e di cui all'ordinanza ingiunzione opposta.
Al fine di comprendere le ragioni del decidere, appare utile richiamare le difese articolate dagli opponenti, secondo cui:
- tra e la non sarebbe mai stato instaurato alcun rapporto di lavoro, Pt_3 CP_1
tantomeno ascrivibile nell'alveo della subordinazione, essendosi egli presentato il giorno precedente in cerca di un posto di lavoro. Siccome aveva rappresentato di avere scarsa Pt_3
esperienza nel settore tessile e di lavorare già, per poche ore alla settimana, alle dipendenze di altri datori di lavoro, il 9 maggio 2017, egli si è limitato a dimostrare le proprie competenze in completa autonomia, senza impegno di orario: pertanto il rapporto potrebbe al più essere considerato una prova preassuntiva;
- quanto a e i due lavoravano in autonomia e per non più di Parte_4 Parte_5
due giorni alla settimana, avendo già impieghi presso altri datori di lavoro;
- per quanto riguarda la posizione del lavoratore egli avrebbe davvero lavorato CP_5
per l'impresa il giorno dell'ispezione, ma aveva falsamente dichiarato al datore di lavoro di essere in possesso di valido titolo di soggiorno: i relativi controlli erano in corso al momento dell'accesso.
Ebbene, si tratta di difese che non scalfiscono la correttezza dell'operato dell'ispettorato, dal momento che le sanzioni applicate trovano la loro disciplina nell'art. 3, co. 3, D.L. 12/2002, il quale presuppone l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, modulando poi la sanzione a seconda delle giornate
6 di impiego e prevedendo l'aumento del 20% nel caso di lavoratore privo del permesso di soggiorno.
Dunque, ciò che l'ispettorato del lavoro – sul quale grava l'onere probatorio - è chiamato a dimostrare, è l'esistenza del vincolo della subordinazione, inteso come soggezione del lavoratore al potere del datore di lavoro.
Tale prova, nel caso di specie, si ritrae dalle dichiarazioni dei lavoratori interessati (confermati dal dipendente , che li ha identificati, al momento dell'accesso, come dipendenti Testimone_2
della società - cfr. doc. 13 memoria -, confermando, la sua ricostruzione in occasione dell'udienza del 2 febbraio 2024).
Sebbene egli non abbia ricordato il lavoratore , ciò non sconfessa la natura subordinata del Pt_3
rapporto di questo lavoratore.
Invero, come dichiarato dall'interessato, egli era in prova da pochi giorni, in attesa di firmare il contratto: pertanto, è plausibile che , che lavorava in altro reparto, non conoscesse il Tes_2
suo nome.
Del resto, a fronte del fatto – pacifico, in quanto appurato dagli ispettori (cfr. doc. 11 memoria) –
che egli era presente nei locali dell'impresa, intento a lavorare, il fatto che fosse in prova, non è sufficiente a inquadrare diversamente la sua prestazione, a fronte del fatto che questo – come tutti gli altri lavoratori per i quali è stata applicata la sanzione – stava svolgendo attività lavorativa all'interno dei locali dell'azienda, utilizzando le attrezzature di questa.
Vi è poi da dire che la stessa parte datoriale, afferma che il lavoratore era in prova (così confermando la natura subordinata della prestazione) senza produrre il relativo patto scritto, confermando così la correttezza della tesi dell'ispettorato.
Costituisce, poi, riscontro di quanto precede, il fatto che, dopo la notifica dei verbali,
[...]
, legale rappresentante della ha presentato istanza di revoca della Pt_1 Controparte_1
sospensione dell'attività imprenditoriale, documentando l'avvenuta regolarizzazione di Farooq e il versamento dei contributi per gli altri lavoratori, senza alcuna riserva (doc. 26 ispettorato) e senza spiegare, neppure in sede di udienza, le ragioni di siffatto contegno.
Infondata è altresì la domanda di riduzione delle sanzioni, dal momento che, contrariamente a quanto ritiene la società, il fatto che questa non fosse a conoscenza del mancato possesso, da parte
7 dei lavoratori, di un valido titolo di soggiorno, anche qualora fosse da ritenersi attendibile, è
circostanza imputabile alla negligenza della parte datoriale, rispetto alla quale del tutto irrilevante
è la condotta dei lavoratori.
Il numero di lavoratori irregolari, nonché il loro impiego per un tempo tutt'altro che esiguo per quanto riguarda i lavoratori cinesi, rende del tutto ragionevole l'applicazione delle sanzioni in misura (di poco) superiore al minimo edittale, con conseguente rigetto della domanda anche sotto questo profilo.
Ritenuta dunque la correttezza dell'operato dell'ispettorato, il ricorso deve invece essere accolto,
come anticipato in premessa, con riferimento alla posizione di (conosciuto con il Parte_2
nome italiano di , ritenuto dall'organo accertatore preposto di fatto della società. Pt_6
Gli elementi offerti, infatti, non corroborano una simile ricostruzione, non essendo emerso che egli avesse alcun potere e in particolare, quello, decisionale anche in ordine all'assunzione dei dipendenti.
Il fatto che questi affiancasse sempre il titolare, ben si spiega con il fatto – pacifico, in quanto allegato anche dai verbalizzanti – che conosceva la lingua italiana, a differenza di Pt_6 [...]
. Pt_1
Significativa, in tal senso, la testimonianza di consulente del lavoro della società Testimone_1
(cfr. verbale udienza del 30 gennaio 2024), secondo la quale: “Sul cap. 2: la mia funzione è quella della
Part gestione del personale, quindi non so rispondere. Posso dire però che detto non parla Per_1
italiano. Essendo un'impresa artigiana lui c'è sempre e potevo parlarci grazie a che non Pt_6 Pt_2
parla benissimo ma poteva fare da interprete. Sul cap. 3: non so rispondere sull'organizzazione interna.
Quando c'era necessità di un'assunzione io venivo chiamata da Sul cap. 4: non so rispondere. Sul Pt_2
cap. 5: io non ho mai incontrato il titolare senza perché non parla italiano e non era possibile Pt_6
capirsi. Ha firmato i contratti che ho fatto, ma per spiegare l'attività svolta avevo bisogno di Sul Pt_6
cap. 8: posso dire che per me era un referente per la lingua, ma non so dire dei loro rapporti interni. Pt_6
Sul cap. 9: formalmente è sempre stato un dipendente, non so dire poi nella sostanza (…) Sul cap. 10:
Part quando io sono andata, l'ho sempre trovato. Solitamente lui era alle macchine e veniva quando lo
Part chiamavo. In alcune occasioni ho parlato solo con È capitato anche di trovare solo ma in quel Pt_6
caso gli ho lasciato solo i documenti. Ad Giudice: è capitato di chiedere ad dettagli sull'assunzione Pt_6
8 da fare e che mi abbia risposto. Per esempio, se la persona è extracomunitaria ho bisogno dei Pt_6
documenti di soggiorno e della residenza;
ho poi bisogno di sapere l'inquadramento e l'orario. È capitato di chiedere ad e di avere la risposta direttamente da lui, senza necessità di chiamare Ad dott. Pt_6 Per_1
Bartolozzi: non era la prassi che parlassi solo con ma non so indicare la frequenza. Il mio referente Pt_6
comunque era Se sapevo che non c'era e avevo necessità di parlare evitavo di andare”. Pt_6 Pt_6
Di analogo tenore la testimonianza di : “Ad Giudice: io feci il colloquio di lavoro Testimone_2
con I termini del contratto li ho stabiliti con insieme alla persona che si occupava delle Pt_6 Pt_6
buste paga, . era la persona che gestiva un po' l'attività. Insieme a e sua moglie mi Tes_1 Pt_6 Per_1
davano i compiti di grafica da svolgere. Se non ricordo male parlava con i clienti. ricordo che era il Per_1
titolare. Quando non c'era era lui ea dirmi cosa dovevo fare. Lui stava ai macchinari e lavorava. Ad Pt_6
Giudice: io mi affidavo ad e lui mi dava le direttive perché parlava un po' più l'italiano”. Pt_6
Sebbene il secondo teste abbia affermato che “gestiva un po' l'attività”, l'espressione non Pt_6
può essere letta isolatamente e prescindendo dal fatto che solo era in grado di interloquire Pt_6
con il dipendente italiano;
tanto più considerato che gli altri dipendenti di nazionalità diverse (le
Co cui dichiarazioni, già richiamate, sono tate acquisite e prodotte dall ), non menzionano la figura di e non consentono, dunque, di apprezzare diversamente il suo ruolo Pt_6
nell'impresa.
Lo stesso , dipendente del resistente che ha firmato il verbale, ha spiegato le Testimone_3
ragioni per le quali è stato individuato quale preposto: “Frequentemente nelle società cinesi Pt_6
spesso è dissimulata la vera titolarità e di questo abbiamo cura quando eleviamo le sanzioni. Cosa che abbiamo fatto in questo caso, visto che era del tutto defilato. Posso dire che da una recente verifica Per_1
fatta presso la Camera di Commercio, è diventato accomandatario, la moglie è rimasta Pt_6
accomandante, mentre non compare più. AD avv. Borsi: non si qualificò come titolare, si Per_1 Pt_6
interessò però di tutta la vicenda, cosa che non fece anche se era presente”. Per_1
Gli elementi indicati appaiono coerenti con il fatto che era l'unico in grado di rapportarsi Pt_6
ai verbalizzanti, non potendo essere considerati, in assenza di altri indici rivelatori del ruolo di preposto di fatto, sufficienti a ritenerlo obbligato solidalmente con il titolare per le violazioni riscontrate.
9 L'accoglimento, seppur parziale, del ricorso, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso,
- annulla l'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di;
Parte_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- riserva in sessanta giorni i termini per il deposito della motivazione.
Prato, 1 aprile 2025
Il Giudice
Mariella Galano
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