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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/12/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VI AL
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2197/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. GALLORO ALBERTO Parte_1 ricorrente
E
- SEDE LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2019, parte ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445-bis, sesto comma, c.p.c., chiedendo il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio già espletata nella fase dell'accertamento tecnico preventivo, ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza per invalidi civili, deducendo che la perizia depositata in sede di ATP fosse contraddittoria, insufficiente e lacunosa, in quanto non avrebbe adeguatamente valutato le patologie documentate, limitandosi a una valutazione meramente sintetica delle stesse.
1 Si costituiva l' , che concludeva per il rigetto della domanda, contestando sia la CP_1 sussistenza dei requisiti sanitari sia, in ogni caso, il difetto di prova dei requisiti socio- economici richiesti per la prestazione invocata.
A seguito dell'istruttoria, veniva ammessa consulenza tecnica d'ufficio in questa fase di merito e veniva nominato quale CTU il dott. , il quale, all'esito Persona_1 dell'attenta disamina della documentazione sanitaria prodotta e dell'esame obiettivo diretto, concludeva nel senso che il ricorrente presenta invalidità civile nella misura del
74%, con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età, tenuto conto, tra l'altro, dell'intervento di angioplastica cui lo stesso è stato sottoposto in data 17 settembre 2024, dal quale faceva decorrere la prestazione.
Ciò posto, deve rilevarsi che il ricorrente è nato il [...] e che, alla data di riferimento indicata dal CTU (17 settembre 2024), aveva già compiuto il 67° anno di età.
Orbene, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'assegno mensile di assistenza spetta esclusivamente agli invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 67 anni, restando pertanto escluso il diritto alla prestazione in favore dei soggetti che abbiano superato tale limite anagrafico, anche in presenza di una percentuale di invalidità compresa tra il
74% e il 99%.
Ne consegue che, pur dovendosi ritenere accertato il requisito sanitario nella misura indicata dal CTU, difetta il requisito anagrafico, che costituisce presupposto indefettibile per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
La peculiarità della vicenda, avuto riguardo all'esito della consulenza tecnica d'ufficio e alla natura della causa, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
• Rigetta il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c.;
• Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
2 Così deciso in sede di trattazione scritta, 12/12/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2197/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. GALLORO ALBERTO Parte_1 ricorrente
E
- SEDE LEGALE rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA CP_1
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2019, parte ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell'art. 445-bis, sesto comma, c.p.c., chiedendo il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio già espletata nella fase dell'accertamento tecnico preventivo, ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza per invalidi civili, deducendo che la perizia depositata in sede di ATP fosse contraddittoria, insufficiente e lacunosa, in quanto non avrebbe adeguatamente valutato le patologie documentate, limitandosi a una valutazione meramente sintetica delle stesse.
1 Si costituiva l' , che concludeva per il rigetto della domanda, contestando sia la CP_1 sussistenza dei requisiti sanitari sia, in ogni caso, il difetto di prova dei requisiti socio- economici richiesti per la prestazione invocata.
A seguito dell'istruttoria, veniva ammessa consulenza tecnica d'ufficio in questa fase di merito e veniva nominato quale CTU il dott. , il quale, all'esito Persona_1 dell'attenta disamina della documentazione sanitaria prodotta e dell'esame obiettivo diretto, concludeva nel senso che il ricorrente presenta invalidità civile nella misura del
74%, con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età, tenuto conto, tra l'altro, dell'intervento di angioplastica cui lo stesso è stato sottoposto in data 17 settembre 2024, dal quale faceva decorrere la prestazione.
Ciò posto, deve rilevarsi che il ricorrente è nato il [...] e che, alla data di riferimento indicata dal CTU (17 settembre 2024), aveva già compiuto il 67° anno di età.
Orbene, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 118/1971, l'assegno mensile di assistenza spetta esclusivamente agli invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 67 anni, restando pertanto escluso il diritto alla prestazione in favore dei soggetti che abbiano superato tale limite anagrafico, anche in presenza di una percentuale di invalidità compresa tra il
74% e il 99%.
Ne consegue che, pur dovendosi ritenere accertato il requisito sanitario nella misura indicata dal CTU, difetta il requisito anagrafico, che costituisce presupposto indefettibile per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
La peculiarità della vicenda, avuto riguardo all'esito della consulenza tecnica d'ufficio e alla natura della causa, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
• Rigetta il ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c.;
• Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
2 Così deciso in sede di trattazione scritta, 12/12/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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