Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 18/12/2025, n. 22977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22977 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22977/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13881/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13881 del 2022, proposto da
Life Cure S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Francalanci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri in carica, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso gli uffici di questa, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, non costituita in giudizio;
nei confronti
Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute, in persona dell’Assessore in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso gli uffici di questa, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Piemonte, Regione Puglia, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Emilia Romagna, Regione Veneto, Regione Autonoma Trentino Alto Adige Sudtirol, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” , pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 15 settembre 2022;
- dell’accordo della Conferenza Stato Regioni del 7 novembre 2019, rep. atti 181, avente ad oggetto “Accordo ai sensi dell’art. 9 ter del decreto – legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015- 2016-2017 e 2018” ;
- del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanza del 6 luglio 2022 avente ad oggetto “Adozione delle linee guide propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto deid ispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” , pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 26 ottobre 2022;
- dell’accordo della Conferenza Stato Regioni del 7 novembre 2019, rep. atti 182, avente ad oggetto “Accordo ai sensi dell’art. 9 ter del decreto – legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per l’anno 2019” ;
- dell’atto 22/179/cr6/c7 della Conferenza Regioni e Province Autonome avente ad oggetto “Schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115” ;
- dell’atto 22/186/SR13/C7 della Conferenza Regioni e Province Autonome avente ad oggetto “Posizione sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’articolo 18, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022 n.115 tetti dispositivi medici 2015 – 2018- Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142 - punto 13) odg conferenza stato-regioni” ;
- della circolare adotta di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia il 17 marzo 2022, n. 7435;
- del decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, con cui si sono approvati i Modelli CE da utilizzare per la rilevazione della spesa dei dispositivi medici;
- della circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot n. 22413;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome e della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. CO LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che Life Cure S.r.l., impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, con i quali è stato certificato il superamento del tetto di spesa previsto per l’acquisito di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni dal 2015 al 2018 (c.d. payback ) e sono state conseguentemente adottate le linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali inerenti il payback per le predette annualità;
Ma osservato che, in vista della trattazione nel merito del ricorso, avvenuta all’udienza straordinaria del 21 novembre 2025, la società ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione, avendo la Corte costituzionale rigettato le questioni sottopostole e analoghe a quelle sollevate con il presente ricorso, e non avendo essa impugnato alcun provvedimento regionale attuativo;
Osservato che, alla luce di tale dichiarazione, possa omettersi di esaminare la questione relativa all’ammissibilità originaria del ricorso;
Osservato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA CA, Presidente
CO LL, Consigliere, Estensore
Marco Martone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO LL | TA CA |
IL SEGRETARIO