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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 16022 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...] ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Caronia, presso il cui studio a Palermo,
Largo Nicolò Sanseverino n. 10, sono elettivamente domiciliati e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 51 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 22/12/2023 le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate nonché, al ricorrere dei successivi requisiti, la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 3176/2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo; dopodiché, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20/02/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
1 Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 3176/2024 emessa da questo
Tribunale il 29/05/2024, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 17/01/2025)
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, sita in Palermo, via Perpignano n. 300/D, piano III, di proprietà esclusiva della moglie, viene assegnata a quest'ultima che vi abiterà con i figli, con i relativi arredi e corredi;
3) Le figlie minori vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
4) Il padre accompagnerà a scuola la figlia maggiore e preleverà da scuola la figlia minore per ricondurla dalla madre;
5) Il padre, per ragioni esclusivamente legate ad orari lavorativi, preleverà le figlie, salvo diverso accordo, a fine settimane alternate, con pernottamento, dal sabato alle ore 20.00 fino alla domenica sera alle ore 21,00 nonché, tutti i sabati dalle ore 20.00 fino alle ore 22.00 ovvero la domenica dalle ore 15.00 alle ore 21.00;
6) Le festività, religiose e civili, saranno alternate, così come le festività di Immacolata
Concezione, Natale, Capodanno, Epifania e relative Vigilie, salvo diverso accordo;
7) Ciascun genitore trascorrerà con le figlie una settimana consecutiva durante il mese di agosto (a scelta tra la seconda e terza settimana comprendente Ferragosto); in caso di disaccordo, ad anni alterni, ciascun genitore trascorrerà con le figlie la settimana (seconda o terza di agosto) secondo il criterio dell'alternanza;
8) Il IG. corrisponderà alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, per il Parte_2 mantenimento delle figlie minori, l'importo di € 600,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT;
9) I coniugi convengono che, nell'assegno di mantenimento di cui al punto precedente, siano incluse le spese sostenute per la palestra di entrambe le figlie nonché quelle per l'acquisto di
2 un integratore assunto dalla figlia maggiore (costo € 35,00). In ogni caso, l'importo dell'assegno resterà invariato anche nei mesi di mancata frequenza della palestra e di cessazione di assunzione dell'integratore suddetto;
10) Le rimanenti spese straordinarie, non comprese al punto n. 9 del presente accordo, da concordarsi preventivamente, saranno ripartite nella misura del 50% come da protocollo approvato dal Tribunale di Palermo, già fornito ai coniugi dal difensore;
11) I coniugi convengono che l'assegno unico, pari ad € 200,00, continuerà ad essere percepito integralmente dalla IG.ra ; Parte_1
12) La casa sita in Via Perpignano n. 300/D, piano II, acquistata in comproprietà dai coniugi nella misura del 50%, resterà in piena proprietà alla moglie. Infatti, il IG.
[...]
, entro il 31.12.2024, donerà alla IG.ra la propria quota di Parte_2 Parte_1
proprietà, con spese a proprio carico. La donazione di cui al presente punto costituisce condizione essenziale per la regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e del presente accordo;
13) L'immobile di cui al punto n. 12, attualmente locato con canone di € 420,00 mensili, è gravato da mutuo di importo pari ad € 344,00 mensili. Detto mutuo sarà pagato integralmente dal canone di locazione dell'immobile e la somma eccedente il mutuo sarà percepita dalla moglie fino all'acquisizione della piena proprietà;
14) Il conto corrente acceso presso la Banca Intesa San Paolo, attualmente cointestato tra i coniugi, sarà estinto entro il 31.12.2024;
15) L'autovettura modello Twingo, targata GE 226 WG, intestata al IG. Parte_2
sarà trasferita alla moglie, che già la utilizza in via esclusiva. La relativa rata di finanziamento, pari ad € 157,31, continuerà ad esser pagata dal IG. fino Parte_2 all'estinzione che avverrà il 30.06.2028. Il trasferimento di proprietà dell'autovettura avverrà entro il 31.12.2024 e sarà a carico della IG.ra ; Parte_1
16) L'autovettura modello Jeep Renegade, targata FG317 CR, intestata al marito, resterà in proprietà esclusiva a quest'ultimo;
17) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco, essendo ognuno economicamente autosufficiente;
18) Il marito dichiara di aver prelevato tutti i beni ed effetti personali ed i coniugi dichiarano di aver proceduto alla divisione dei beni mobili;
19) Entrambi i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio dei documenti di espatrio”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
3 Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 17/12/2005 da , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 22/12/2023 e C.F._2
riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 72, parte II, serie A, dell'anno 2005).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 24/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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