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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 11/04/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 560/2023 cui sono stati riuniti i procedimenti RG. 561/2023 e 697/2023
REIC ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 18.03.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 580/2023 avente per oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione/ avviso di addebito” promossa
DA
in qualità di ex Presidente e legale rappresentante della “IC Parte_1
NZ AV ”, in qualità di Presidente e Controparte_1 Parte_2 legale rappresentante della “IC NZ AV ”, Controparte_1
IC NZ AV , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, difesi dagli avv.ti MANCINI Francesco e MANCINI Antonino
OPPONENTI
CONTRO
, in persona Controparte_2
del Direttore pro tempore, difeso dal funzionario amministrativo avv. ABRUZZESE Luigi
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dagli avv.ti TESTA Antonella e CP_3
NUCCIARONE Ugo
OPPOSTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 12 A seguito di accesso ispettivo del 28/03/2018, effettuato presso le unità operative “118” di
Campobasso, Agnone e Trivento, l di Campobasso redigeva Controparte_2
verbale unico di accertamento e notificazione con il quale contestava agli odierni opponenti la violazione delle seguenti disposizioni normative:
➢ art. 4 bis, primo periodo, comma 2 d.lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 19 dicembre 2002, n. 297 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 3, lettere a ) e b), legge n. 183/2010 - lettera di assunzione al lavoratore – collocamento ordinario - per avere omesso all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro decorrente dalla data a fianco a ciascuno specificato, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
o del contratto individuale di lavoro>>:
• dal 1/5/2017; Parte_3
• dal 1/12/2016; Controparte_4
• dal 1/6/2016; CP_5
• dal 1/4/2016; Controparte_6
• dal 1/6/2017; Controparte_7
• dal 1/5/2016; Controparte_8
• dal 1/1/2017; Controparte_9
• dal 1/1/2017; CP_10
• dal 1/12/2015 Controparte_11
➢ art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, d.l. n. 510/96, conv. con legge n. 608/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1180, legge n. 296/2006, come modificato dalla legge n.
183/2010 come modificato dal d.l. n. 16/2012, conv. con modificazioni dalla l. 44/2012 - comunicazione preventiva di assunzione a seguito di riqualificazione - per aver omesso di comunicare al Centro per l'Impiego competente l'assunzione dei lavoratori sopra elencati nelle date a fianco di ciascuno specificate.
Co L' , dunque, contestava agli opponenti la non genuinità delle prestazioni apparentemente rese dai menzionati soggetti in regime di volontariato, riqualificandole in rapporti di lavoro subordinato con inquadramento nella qualifica di autista/soccorritore livello B super del CCNL
“Sanità personale non medico” sulla base della ritenuta integrazione/verificazione dei seguenti elementi /presupposti:
➢ assoggettamento dei menzionati lavoratori al potere direttivo datoriale in relazione a turni settimanali di servizio dalla durata oraria predeterminata;
pagina 2 di 12 ➢ obbligo in caso di assenza di avvisare il Responsabile per la loro sostituzione;
➢ obbligo di indossare le divise ed utilizzare i mezzi e le attrezzature fornite dall' ; Parte_4
➢ corresponsione di una retribuzione commisurata alle giornate di effettivo lavoro svolto.
Venivano quindi emesse ordinanze ingiunzione per euro 6.642,66 ed euro 1.517,23, impugnate nella presente sede dagli opponenti, che rimarcavano la gratuità del lavoro prestato dai volontari dell'Associazione, deducendo l'insussistenza degli indici sintomatici della subordinazione, concludendo per la revoca delle ordinanze- ingiunzione e per l'annullamento dell'avviso di addebito -emesso dall' per il recupero dei contributi CP_3
Co previdenziali sulla base delle medesime motivazioni espresse dall' e parimenti opposto nella presente sede- scaturiti dalle contestate violazioni, rassegnando le seguenti conclusioni in relazione a ciascuno dei giudizi pendenti, successivamente riuniti:
-in relazione al giudizio RG n. 560/2023 - priva di effetti l'ordinanza ingiunzione n. 64-0/2023 e 64-1/2023, perché infondata ed ingiusta stante l'inesistenza delle contestazioni ivi dedotte;
2. Annullare le sanzioni di cui all'art. 4 bis, comma 2, del d.lgs. n. 181/2000, e all'art. 9 bis, comma 2, 2 bis e 2 ter, del D.L. n. 510/96, e, per l'effetto, dichiarare illegittima ed infondata la riqualificazione dei rapporti di lavori sotto il regime della subordinazione;
3. In ogni caso confermare la sussistenza dei rapporti di volontariato;
4. Condannare parte resistente alla refusione delle spese di lite>>.
- quanto al procedimento RG n. 561/2023 - priva di effetti l'ordinanza ingiunzione n. 65-0/2023 e 65-1/2023, perché infondata ed ingiusta stante l'inesistenza delle contestazioni ivi dedotte;
2. Annullare le sanzioni di cui all'art. 4 bis, comma 2, del d.lgs. n. 181/2000, e all'art. 9 bis, comma 2, 2 bis e 2 ter, del D.L. n. 510/96, e, per l'effetto, dichiarare illegittima ed infondata la riqualificazione dei rapporti di lavori sotto il regime della subordinazione;
3. In ogni caso confermare la sussistenza dei rapporti di volontariato;
4. Condannare parte resistente alla refusione delle spese di lite>>
-in relazione al procedimento RG n. 697/2023 - comunque dichiarare privo di effetti, l'avviso di addebito n. 327 2023 00000960 55 000, perché infondato ed ingiusto stante l'inesistenza delle contestazioni ivi dedotte;
2. Per l'effetto dichiarare non dovuto l'importo di € 341.855,56, a titolo di contributi per il periodo 01/2016 -
03/2018, in ragione dell'illegittima ed ingiustificata riqualificazione dei rapporti di lavoro sotto il
pagina 3 di 12 regime della subordinazione;
3. In ogni caso confermare la sussistenza dei rapporti di volontariato;
4. Condannare parte resistente alla refusione delle spese di lite>>.
Resistevano l' e l' , invocando il rigetto dell'opposizione. Controparte_2 CP_3
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati e con espletamento della prova testi.
________
1.E' opportuno effettuare alcune premesse di ordine generale.
Le ordinanze ingiunzione si fondano sulla contestazione del fatto che i soggetti indicati nei verbali di accertamento non avrebbero svolto attività di volontariato, ossia attività prestata a titolo personale, spontaneo e gratuito, bensì avrebbero svolto attività di lavoro subordinato.
Dal punto di vista metodologico, al fine di accertare la natura del rapporto intercorso tra i soggetti coinvolti nell'accertamento ispettivo dal quale sono scaturiti gli atti oggetto di impugnazione nel presente giudizio, deve essere dapprima utilizzato il metodo sussuntivo, a rigore del quale un rapporto può qualificarsi come subordinato solo se la fattispecie concreta risulti perfettamente riconducibile alla fattispecie astratta descritta dalla legge e, in subordine - ossia nel caso in cui l'assoggettamento del lavoratore alle prerogative datoriali si presenti in forma attenuata o non risulti agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto- il metodo tipologico, basato sull'analisi di criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, che rappresentano indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione qualora siano stati oggetto di una valutazione complessiva e globale (ex plurimis, Cass. n. 4131/1984, n. 24154; Cass. n. 7796/1993; Cass.
S.U. n. 379 del 1999; Cass. n. 9623 del 2002; Cass. n. 7171/2003; Cass. n. 13935 del 2006;
Cass. n. 4500 del 2007; Cass. n. 7024/2015; Cass. civ., sez. lav., 27.9.2019; Cass., ord. n.
18943/2021 e, da ultimo, Cass., Sez. Lav., ord. n. 1095, 16/1/2023; Cass., Sez. Lav., ord. n.
n. 26138 del 7/10/2024).
La norma contenente la fattispecie astratta da utilizzarsi ai fini della comparazione con la fattispecie concreta dedotta in giudizio non può che essere individuata nell'art. 2094 c.c., che definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui che
a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione dell'imprenditore>>.
pagina 4 di 12 Dal disposto della norma deriva, dunque, che la subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative.
Per ciò che concerne, in particolare, il potere direttivo datoriale - da individuarsi come criterio cardine ai fini della sussumibilità di un dato rapporto nell'alveo della subordinazione - esso, utilizzando le parole della Corte Cost. (sent. n. 76/2015) ordini specifici, inerenti alla particolare attività svolta e diversi dalle direttive d'indole generale, in una direzione assidua e cogente, in una vigilanza e in un controllo costanti, in un'ingerenza, idonea a svilire l'autonomia del lavoratore>>.
Il lavoro subordinato, dunque, si qualifica per l'assoggettamento del lavoratore ad un potere di conformazione specificativo, mediante il quale il datore di lavoro, nel perimetro delle mansioni esigibili, può plasmare il contenuto della prestazione alle mutevoli esigenze dell'impresa dando luogo all'inserimento, in senso giuridico (e non meramente fisico), della prestazione del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa.
In proposito, va osservato che, secondo quanto indicato dalla S.C., l'elemento essenziale e discretivo che caratterizza e connota il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, da ricercarsi nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
La S.C., infatti, all'uopo statuisce che lavoro subordinato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro – il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative – la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, con accertamento in fatto in esito a valutazione delle risultanze processuali…>>
(Cass., 21 novembre 2001, n. 14664; Cass. ,8 febbraio 2010, n. 2728).
2. Poste tali premesse di ordine generale, va osservato che, nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalle emergenze probatorie risultanti dall'istruttoria svolta, non sono emersi elementi tali da far ritenere che i rapporti instaurati tra l'associazione “
[...]
ed i soggetti coinvolti nell'accertamento Parte_5
pagina 5 di 12 (volontari) presentassero i caratteri tipici della subordinazione e che, quindi, sussistesse un rapporto di lavoro subordinato tra il personale addetto al servizio di emergenza “118” e l . Parte_4
Va, innanzitutto, evidenziato - sul piano meramente formale - la previsione del divieto all'assunzione di personale dipendente contenuto nella Convenzione (doc. 4 – fascicolo di parte opponente) stipulata tra l odierna opponente e l , avente ad Parte_4 CP_13 oggetto l'affidamento diretto del servizio di soccorso e trasporto dei degenti.
Quanto alla natura del servizio reso dall' opponente in favore della va, Parte_4 CP_13
poi, considerato che trattasi di servizio di pubblica utilità che impone la necessaria copertura di turni “h 24” per cui è evidente come la predisposizione della “turnistica” non sia, nel caso concreto, necessaria espressione del potere datoriale di eterodirezione della prestazione lavorativa -così come riscostruito dai resistenti - ma derivi dalla necessità di assicurare il servizio e dalla tipologia stessa del servizio espletato.
Peraltro, evidenti elementi di difformità da quelle che sono le caratteristiche del potere datoriale di conformazione della prestazione lavorativa - che si estrinseca anche nella predisposizione unilaterale di turni di servizio obbligatori - emergono con riferimento al fatto che i turni di lavoro nel caso in esame non venissero unilateralmente predisposti dai vertici dall' , in quanto l'assegnazione ai turni dei volontari avveniva in base alla Parte_4 preventiva disponibilità all'espletamento espressa dagli stessi.
Tale circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi;
sul punto, infatti:
➢ il teste di parte opponente, dichiara: Tes_1
ed in base ad essa mi venivano attribuiti i turni. I turni venivano predisposti dall' nella persona del sig. che raccoglieva la Parte_4 Persona_1 disponibilità di tutti>>; ancora però non era detto. Potevo lasciare la disponibilità anche solo per due>>;
➢ il teste indicato dall' riferisce: Tes_2 CP_3 dai responsabili dell'Associazione secondo la nostra disponibilità>>; Co
➢ il teste , indicato dall' , dichiara: Tes_3 Per_1
predisponeva i turni in base alla nostra disponibilità. Questo valeva per tutti i
[...]
volontari>>;
pagina 6 di 12 ➢ il teste di parte opponente, , riferisce: Tes_4
nostre disponibilità al Responsabile e, in funzione delle nostre disponibilità, veniva redatta la turnistica>>;
➢ il teste , indicato dall' , riferisce che l'attribuzione dei turni avveniva Tes_5 CP_3
<<…In base alla disponibilità che ciascuno dava>>; Co
➢ il teste indicato dall' , , nel confermare la circostanza, affermava: Tes_6
chiamavo il responsabile dei turni che era e gli comunicavo le mie Persona_1
disponibilità in base alle quali lui predisponeva i turni. I turni non venivano imposti, ma una volta fissati, in caso di necessità di sostituzione eravamo noi volontari che individuavamo il sostituto comunicandone il nominativo al Responsabile dei turni>>.
Inoltre, dal prospetto riepilogativo dei turni effettuati da tutti i volontari nel periodo oggetto di accertamento (doc. 9 – fascicolo di parte opponente), emerge che i volontari esprimevano, rispetto all'espletamento degli stessi, una disponibilità varia e discontinua, nonché svincolata da qualsivoglia obbligo di rendere la prestazione atteso che, in caso di impedimento, essi potevano individuare anche autonomamente un sostituto per la copertura del turno.
Co Deve pure essere sottolineato, a detrimento di quanto sostenuto dall' opposto, che nessuna significativa discrasia emerge tra le dichiarazioni rese dai testi nel corso del presente processo e quelle rese dagli informatori nel corso delle verifiche ispettive in merito alla circostanza che fossero i volontari ad indicare la propria disponibilità all'espletamento dei turni.
Dalla disamina delle dichiarazioni rese dagli informatori (volontari) nel corso dell'accertamento, emerge chiaramente la consapevolezza degli stessi di operare in qualità di volontari ed, in particolare, il fatto che i turni non venivano imposti dall' , ma Parte_4
predisposti in base alle diponibilità espresse dai volontari, ciò a smentita di quanto sostenuto
Co dall' , secondo cui tutti gli informatori predisposti e loro comunicati dai responsabili dell' e, solo in caso di Parte_4
sopraggiunto impedimento, gli stessi provvedevano a disporre anche la sostituzione>> e che
<< essi non fanno il minimo cenno al fatto di provvedere a comunicare preventivamente la
loro disponibilità. Solo la sig.ra (11.07.2018 pagg. 33 – 35) ha dichiarato Controparte_11 di aver concordato i di lei turni con il responsabile dell' . Parte_4
A riprova di quanto osservato, gli informatori, le cui dichiarazioni sono state raccolte in sede di accertamento (all. 10 – fascicolo ITL), hanno riferito le seguenti circostanze:
pagina 7 di 12 ➢ Miserere (cfr. dichiarazione del 13/7/2018 –): Persona_2
al quale comunico la mia disponibilità per i turni, lo stesso riferisce a Parte_1
che predispone i turni>>; Per_1
➢ ( cfr. dichiarazione del 25/7/2019): Testimone_7
l'attività di trasporto dializzati, sangue ed infermi, venivano predisposti dei turni con richiesta di disponibilità>>;
➢ (cfr. dichiarazione del 26/7/2019 ): Testimone_8
predisposti dal Sig. , il quale acquisiva la mia disponibilità e in caso di Parte_1
mio impedimento lo contattavo e in questo caso venivo sostituito>>;
➢ (dichiarazione del 10/10/2019): Controparte_14 seconda della mia disponibilità…per sapere la mia turnazione mi rapportavo con i vari responsabili che si sono succeduti nel tempo quali: , Persona_3 [...]
, Nel corso degli anni quando ho avuto imprevisti sia Pt_1 Parte_2
familiari che di salute, ho sempre contattato i vari responsabili per comunicare la mia impossibilità ad effettuare il servizio e in quel caso non ricevevo il rimborso>>;
➢ (cfr. dichiarazione del 9/12/2019): Testimone_9
che era il mio referente al quale comunicavo eventuali variazioni e Persona_1
disponibilità>>;
➢ (cfr. dichiarazione del 9/12/2019): Persona_4 paventi e , referenti dell'associazione. Persona_5 Persona_1
Però se dovevo cambiare un turno o modificare la mia presenza, mi rivolgevo al sig. he era il più raggiungibile>>; Pt_2
➢ (cfr. dichiarazione del 15/1/2020): Testimone_10 volontariato…per circa due anni nel 2014 e nel 2015. Successivamente ho dato solo qualche volta la mia disponibilità. A volte la domenica o infrasettimanale. Comunque ogni volta che ho prestato la mia disponibilità ho sempre firmato un foglio di presenza attestante il turno…i turni sono stati sempre predisposti dal sig. . Se Persona_1
dovevo assentarmi, lo comunicavo al sig. per la sostituzione>>; Per_1
➢ (cfr. dichiarazione del 30/1/2020): Tes_11
Sigg. e ai quali comunicavo eventuali assenze o Persona_1 Parte_2
indisponibilità...>>;
➢ (cfr. dichiarazione del 31/1/2020): Persona_6 [...] lui comunicavo le mie disponibilità e lui mi comunicava i turni…>>; Per_7
pagina 8 di 12 ➢ (cfr. dichiarazione del 31/1/2020): CP_15 volontario era sporadica, infatti non più di una volta a settimana…La mia disponibilità per effettuare la prestazione del 118 era comunicata al Sig.re il quale Parte_1
mi inseriva in servizio>>;
➢ (cfr. dichiarazione del 10/2/2020 ): Parte_6
disponibilità al sig. che predisponeva la turnazione settimanale ed Persona_1
è allo stesso che comunicavo la mia assenza, variazione di turno e la mia non disponibilità ad un turno precedentemente concordato>>.
Tali modalità operative appaiono improntate nell'ottica di garantire il servizio (è evidente che alle comunicazioni di disponibilità doveva seguire un raccordo ed un coordinamento per garantire lo svolgimento dell'attività in modo congruo e con sostanziale continuità operativa), non poste in essere alla stregua di direttive datoriali, la cui inottemperanza avrebbe potuto condurre ad eventuali contestazioni o alla comminazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei volontari.
Va, inoltre, osservato che il mancato espletamento dei turni da parte dei volontari non era soggetto ad alcuna autorizzazione da parte dell' . Parte_4
A conferma di quanto indicato, depongono le dichiarazioni rese dai testi in sede di escussione. Infatti:
➢ il teste dichiarava: << …Preciso che, come dipendente , poteva Tes_1 CP_13
capitare di dovermi assentare e, in tal caso, contattavo qualche collega volontario per la sostituzione ovvero avvisavo l in caso di mancato reperimento, In ogni Parte_4 caso, comunicavo all' la sostituzione>>; Parte_4
➢ Il teste , rispondendo sulla circostanza sub e) della memoria depositata Tes_3
Co dall' , confermava la circostanza dichiarando:<<si vero. ci accadeva per tutti i volontari. infatti non potevamo lasciare il servizio scoperto. personalmente io ho mai reperito un mio sostituto e mi sono sempre rivolta al responsabile dell> ; Parte_4
➢ Il teste riferiva che in caso di assenza:<< Comunicavo al Referente che Tes_5
provvedeva alla sostituzione>>.
Alla luce di quanto osservato, appare dunque, monca la concezione del potere datoriale che emerge dalla ricostruzione operata dai resistenti, atteso che lo stesso risulterebbe scevro del pagina 9 di 12 potere disciplinare, che ha lo scopo di tutelare l'organizzazione aziendale ed il rispetto degli obblighi contrattuali dei lavoratori.
L'assenza della dimostrazione della sussistenza di siffatta prerogativa in capo all' opponente comporta, al contempo, l'inesistenza di qualsivoglia obbligo di Parte_4
natura contrattuale in capo ai volontari, che in nessun modo potevano essere sanzionati per inadempimento rispetto al mancato svolgimento dei turni.
Di contro, il carattere della flessibilità che informa i meccanismi operativi sottesi alla predisposizione dei turni ed al loro espletamento appare confacente alla libera partecipazione all'attività di volontariato e costituisce uno dei tratti tipici del lavoro volontario.
L'insussistenza di un effettivo potere direttivo in capo all' odierna opponente nei Parte_4
confronti dei volontari (e, comunque, la mancata prova circa la sussistenza di tale potere) può desumersi, altresì, dalla considerazione che tale potere, nel caso della subordinazione, non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo, a sua volta, non può esplicarsi in un semplice generico coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve sostanziarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cass..
2/5/2012 n. 6643, Cass. 16 novembre 2018, n. 29646).
Ne deriva, dunque, che il mero potere di coordinamento -esercitato dall'Associazione opponente- delle disponibilità espresse dai volontari, con conseguente previsione di “turni”, derivava e discendeva, verosimilmente, dalla natura del peculiare servizio espletato e non presentava caratteristiche per poter assurgere a potere direttivo.
3. Passando, dunque - in considerazione dell'evidente assenza della prova diretta della c.d. eterodirezione - alla seconda fase dell'analisi così come individuata al punto 1 e, dunque, alla verifica circa la sussistenza degli indici secondari passibili di individuare, valutati nel loro complesso, la natura subordinata dei rapporti dedotti in giudizio, va rilevato che il primo di essi che viene in rilievo è quello connesso all'essenziale obbligo posto in capo al datore di lavoro, consistente nel pagamento della retribuzione.
Invero, proprio la considerazione di tale elemento consente di estromettere dall'area della subordinazione il lavoro gratuito, il lavoro volontario e il lavoro familiare.
Co
3.1 In merito all'aspetto retributivo, l resistente ha sostenuto che i prestatori percepivano non già il mero rimborso delle spese sostenute, come previsto dalla normativa, bensì una vera e propria retribuzione commisurata alle ore di lavoro effettivamente prestate.
pagina 10 di 12 In proposito, appare necessario, anzitutto, ricordare che la retribuzione deve rispondere ai caratteri prescritti dall'art. 36 Cost. che ne indica la funzione sociale e che così recita: «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente a garantire a sé e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa».
In virtù dell'art. 36 Cost., dunque, la retribuzione, sebbene debba essere proporzionata alla quantità e qualità della prestazione (principio di corrispettività) deve in ogni caso essere
«sufficiente» in modo da garantire al lavoratore una esistenza libera e dignitosa.
E' evidente che il rimborso spese corrisposto ai volontari, peraltro stabilito dall'art. 5 della convenzione del 02/09/2015 in € 51,48 nel rispetto dei limiti fissati dalla Giunta CP_13
Regionale con provvedimento n. 978 del 19/09/2008 (cfr. doc. 11- fascicolo di parte opponente), non può essere assimilato al corrispettivo della prestazione resa, proprio perché forfettariamente indicato e assolutamente non proporzionato alla durata del turno (12 ore) nonché privo di eventuali maggiorazioni per il lavoro notturno prestato.
Difatti, l'entità del rimborso corrisposto a forfait rende oggettivamente impossibile la sua qualificazione come controprestazione per l'attività resa elidendo, di fatto, il nesso sinallagmatico tra prestazione e controprestazione, tenuto conto della gravosità insita nei turni
(dodici ore di servizio anche notturne) e degli esborsi che, in ogni caso, i volontari dovevano autonomamente sostenere (spese per i pasti).
Né possono ritenersi la sottoscrizione del registro delle presenze o il fatto di indossare divise dell' circostanze univocamente dimostrative o significative della natura Parte_4
subordinata del rapporto, configurandosi, la prima, quale elemento del tutto neutro rispetto alla tematica e, la seconda, come una necessità legata alla peculiare tipologia dell'attività di soccorso espletata.
Dunque, anche riguardo alla dimostrazione della sussistenza degli indici di natura sussidiaria, la prova fornita dagli opposti risulta deficitaria, per cui deve ritenersi non assolto l'onere su costoro incombente ex art. 2697 c.c., posto che essi - per tutte le ragioni prima ampiamente rassegnate - non hanno fornito la prova della natura subordinata dei rapporti in questione e, dunque, della commissione dell'illecito sanzionato.
Le spese processuali, parametrate al valore delle cause, con le opportune riduzioni scaturenti dalla minima complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, seguono la soccombenza dei resistenti e si liquidano in dispositivo;
si segnala che le spese processuali verranno liquidate unitariamente per i giudizi RG. 560/2023 e RG. 561/2023, in cui le parti ed i pagina 11 di 12 difensori sono le medesime, mentre separatamente per il giudizio RG. 697/2023, in cui l'opposto è l (cfr. Cass. Sez. 6, 16/09/2022, n. 27295, secondo cui “Il provvedimento CP_3
discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze - ingiunzione nn. 64-0/23,
64-1/23, 65-0/23 e 65-1/23, nonché l'avviso di addebito n. 327 2023 00000960 55 000;
2) Condanna l al pagamento delle spese processuali in favore delle Controparte_2
parti opponenti per i giudizi 560/2023 e RG. 561/2023, liquidate in complessivi euro
2.500,00 per compensi, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%;
3) Condanna l al pagamento delle spese processuali in favore delle parti opponenti CP_3
per il giudizio RG 697/2023, liquidate in complessivi euro 4.500,00, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 11 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 12 di 12
REIC ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 18.03.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 580/2023 avente per oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione/ avviso di addebito” promossa
DA
in qualità di ex Presidente e legale rappresentante della “IC Parte_1
NZ AV ”, in qualità di Presidente e Controparte_1 Parte_2 legale rappresentante della “IC NZ AV ”, Controparte_1
IC NZ AV , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, difesi dagli avv.ti MANCINI Francesco e MANCINI Antonino
OPPONENTI
CONTRO
, in persona Controparte_2
del Direttore pro tempore, difeso dal funzionario amministrativo avv. ABRUZZESE Luigi
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dagli avv.ti TESTA Antonella e CP_3
NUCCIARONE Ugo
OPPOSTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 12 A seguito di accesso ispettivo del 28/03/2018, effettuato presso le unità operative “118” di
Campobasso, Agnone e Trivento, l di Campobasso redigeva Controparte_2
verbale unico di accertamento e notificazione con il quale contestava agli odierni opponenti la violazione delle seguenti disposizioni normative:
➢ art. 4 bis, primo periodo, comma 2 d.lgs. n. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 19 dicembre 2002, n. 297 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 3, lettere a ) e b), legge n. 183/2010 - lettera di assunzione al lavoratore – collocamento ordinario - per avere omesso all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro decorrente dalla data a fianco a ciascuno specificato, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
o del contratto individuale di lavoro>>:
• dal 1/5/2017; Parte_3
• dal 1/12/2016; Controparte_4
• dal 1/6/2016; CP_5
• dal 1/4/2016; Controparte_6
• dal 1/6/2017; Controparte_7
• dal 1/5/2016; Controparte_8
• dal 1/1/2017; Controparte_9
• dal 1/1/2017; CP_10
• dal 1/12/2015 Controparte_11
➢ art. 9 bis, comma 2, 2-bis e 2-ter, d.l. n. 510/96, conv. con legge n. 608/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1180, legge n. 296/2006, come modificato dalla legge n.
183/2010 come modificato dal d.l. n. 16/2012, conv. con modificazioni dalla l. 44/2012 - comunicazione preventiva di assunzione a seguito di riqualificazione - per aver omesso di comunicare al Centro per l'Impiego competente l'assunzione dei lavoratori sopra elencati nelle date a fianco di ciascuno specificate.
Co L' , dunque, contestava agli opponenti la non genuinità delle prestazioni apparentemente rese dai menzionati soggetti in regime di volontariato, riqualificandole in rapporti di lavoro subordinato con inquadramento nella qualifica di autista/soccorritore livello B super del CCNL
“Sanità personale non medico” sulla base della ritenuta integrazione/verificazione dei seguenti elementi /presupposti:
➢ assoggettamento dei menzionati lavoratori al potere direttivo datoriale in relazione a turni settimanali di servizio dalla durata oraria predeterminata;
pagina 2 di 12 ➢ obbligo in caso di assenza di avvisare il Responsabile per la loro sostituzione;
➢ obbligo di indossare le divise ed utilizzare i mezzi e le attrezzature fornite dall' ; Parte_4
➢ corresponsione di una retribuzione commisurata alle giornate di effettivo lavoro svolto.
Venivano quindi emesse ordinanze ingiunzione per euro 6.642,66 ed euro 1.517,23, impugnate nella presente sede dagli opponenti, che rimarcavano la gratuità del lavoro prestato dai volontari dell'Associazione, deducendo l'insussistenza degli indici sintomatici della subordinazione, concludendo per la revoca delle ordinanze- ingiunzione e per l'annullamento dell'avviso di addebito -emesso dall' per il recupero dei contributi CP_3
Co previdenziali sulla base delle medesime motivazioni espresse dall' e parimenti opposto nella presente sede- scaturiti dalle contestate violazioni, rassegnando le seguenti conclusioni in relazione a ciascuno dei giudizi pendenti, successivamente riuniti:
-in relazione al giudizio RG n. 560/2023 - priva di effetti l'ordinanza ingiunzione n. 64-0/2023 e 64-1/2023, perché infondata ed ingiusta stante l'inesistenza delle contestazioni ivi dedotte;
2. Annullare le sanzioni di cui all'art. 4 bis, comma 2, del d.lgs. n. 181/2000, e all'art. 9 bis, comma 2, 2 bis e 2 ter, del D.L. n. 510/96, e, per l'effetto, dichiarare illegittima ed infondata la riqualificazione dei rapporti di lavori sotto il regime della subordinazione;
3. In ogni caso confermare la sussistenza dei rapporti di volontariato;
4. Condannare parte resistente alla refusione delle spese di lite>>.
- quanto al procedimento RG n. 561/2023 - priva di effetti l'ordinanza ingiunzione n. 65-0/2023 e 65-1/2023, perché infondata ed ingiusta stante l'inesistenza delle contestazioni ivi dedotte;
2. Annullare le sanzioni di cui all'art. 4 bis, comma 2, del d.lgs. n. 181/2000, e all'art. 9 bis, comma 2, 2 bis e 2 ter, del D.L. n. 510/96, e, per l'effetto, dichiarare illegittima ed infondata la riqualificazione dei rapporti di lavori sotto il regime della subordinazione;
3. In ogni caso confermare la sussistenza dei rapporti di volontariato;
4. Condannare parte resistente alla refusione delle spese di lite>>
-in relazione al procedimento RG n. 697/2023 - comunque dichiarare privo di effetti, l'avviso di addebito n. 327 2023 00000960 55 000, perché infondato ed ingiusto stante l'inesistenza delle contestazioni ivi dedotte;
2. Per l'effetto dichiarare non dovuto l'importo di € 341.855,56, a titolo di contributi per il periodo 01/2016 -
03/2018, in ragione dell'illegittima ed ingiustificata riqualificazione dei rapporti di lavoro sotto il
pagina 3 di 12 regime della subordinazione;
3. In ogni caso confermare la sussistenza dei rapporti di volontariato;
4. Condannare parte resistente alla refusione delle spese di lite>>.
Resistevano l' e l' , invocando il rigetto dell'opposizione. Controparte_2 CP_3
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati e con espletamento della prova testi.
________
1.E' opportuno effettuare alcune premesse di ordine generale.
Le ordinanze ingiunzione si fondano sulla contestazione del fatto che i soggetti indicati nei verbali di accertamento non avrebbero svolto attività di volontariato, ossia attività prestata a titolo personale, spontaneo e gratuito, bensì avrebbero svolto attività di lavoro subordinato.
Dal punto di vista metodologico, al fine di accertare la natura del rapporto intercorso tra i soggetti coinvolti nell'accertamento ispettivo dal quale sono scaturiti gli atti oggetto di impugnazione nel presente giudizio, deve essere dapprima utilizzato il metodo sussuntivo, a rigore del quale un rapporto può qualificarsi come subordinato solo se la fattispecie concreta risulti perfettamente riconducibile alla fattispecie astratta descritta dalla legge e, in subordine - ossia nel caso in cui l'assoggettamento del lavoratore alle prerogative datoriali si presenti in forma attenuata o non risulti agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto- il metodo tipologico, basato sull'analisi di criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, che rappresentano indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione qualora siano stati oggetto di una valutazione complessiva e globale (ex plurimis, Cass. n. 4131/1984, n. 24154; Cass. n. 7796/1993; Cass.
S.U. n. 379 del 1999; Cass. n. 9623 del 2002; Cass. n. 7171/2003; Cass. n. 13935 del 2006;
Cass. n. 4500 del 2007; Cass. n. 7024/2015; Cass. civ., sez. lav., 27.9.2019; Cass., ord. n.
18943/2021 e, da ultimo, Cass., Sez. Lav., ord. n. 1095, 16/1/2023; Cass., Sez. Lav., ord. n.
n. 26138 del 7/10/2024).
La norma contenente la fattispecie astratta da utilizzarsi ai fini della comparazione con la fattispecie concreta dedotta in giudizio non può che essere individuata nell'art. 2094 c.c., che definisce il prestatore di lavoro subordinato come colui che
a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione dell'imprenditore>>.
pagina 4 di 12 Dal disposto della norma deriva, dunque, che la subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle prestazioni lavorative.
Per ciò che concerne, in particolare, il potere direttivo datoriale - da individuarsi come criterio cardine ai fini della sussumibilità di un dato rapporto nell'alveo della subordinazione - esso, utilizzando le parole della Corte Cost. (sent. n. 76/2015) ordini specifici, inerenti alla particolare attività svolta e diversi dalle direttive d'indole generale, in una direzione assidua e cogente, in una vigilanza e in un controllo costanti, in un'ingerenza, idonea a svilire l'autonomia del lavoratore>>.
Il lavoro subordinato, dunque, si qualifica per l'assoggettamento del lavoratore ad un potere di conformazione specificativo, mediante il quale il datore di lavoro, nel perimetro delle mansioni esigibili, può plasmare il contenuto della prestazione alle mutevoli esigenze dell'impresa dando luogo all'inserimento, in senso giuridico (e non meramente fisico), della prestazione del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa.
In proposito, va osservato che, secondo quanto indicato dalla S.C., l'elemento essenziale e discretivo che caratterizza e connota il rapporto di lavoro subordinato è costituito dalla soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, da ricercarsi nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
La S.C., infatti, all'uopo statuisce che lavoro subordinato il vincolo di soggezione del prestatore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro – il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative – la cui esistenza deve essere concretamente apprezzata, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, con accertamento in fatto in esito a valutazione delle risultanze processuali…>>
(Cass., 21 novembre 2001, n. 14664; Cass. ,8 febbraio 2010, n. 2728).
2. Poste tali premesse di ordine generale, va osservato che, nel caso di specie, dalla documentazione in atti e dalle emergenze probatorie risultanti dall'istruttoria svolta, non sono emersi elementi tali da far ritenere che i rapporti instaurati tra l'associazione “
[...]
ed i soggetti coinvolti nell'accertamento Parte_5
pagina 5 di 12 (volontari) presentassero i caratteri tipici della subordinazione e che, quindi, sussistesse un rapporto di lavoro subordinato tra il personale addetto al servizio di emergenza “118” e l . Parte_4
Va, innanzitutto, evidenziato - sul piano meramente formale - la previsione del divieto all'assunzione di personale dipendente contenuto nella Convenzione (doc. 4 – fascicolo di parte opponente) stipulata tra l odierna opponente e l , avente ad Parte_4 CP_13 oggetto l'affidamento diretto del servizio di soccorso e trasporto dei degenti.
Quanto alla natura del servizio reso dall' opponente in favore della va, Parte_4 CP_13
poi, considerato che trattasi di servizio di pubblica utilità che impone la necessaria copertura di turni “h 24” per cui è evidente come la predisposizione della “turnistica” non sia, nel caso concreto, necessaria espressione del potere datoriale di eterodirezione della prestazione lavorativa -così come riscostruito dai resistenti - ma derivi dalla necessità di assicurare il servizio e dalla tipologia stessa del servizio espletato.
Peraltro, evidenti elementi di difformità da quelle che sono le caratteristiche del potere datoriale di conformazione della prestazione lavorativa - che si estrinseca anche nella predisposizione unilaterale di turni di servizio obbligatori - emergono con riferimento al fatto che i turni di lavoro nel caso in esame non venissero unilateralmente predisposti dai vertici dall' , in quanto l'assegnazione ai turni dei volontari avveniva in base alla Parte_4 preventiva disponibilità all'espletamento espressa dagli stessi.
Tale circostanza ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi;
sul punto, infatti:
➢ il teste di parte opponente, dichiara: Tes_1
ed in base ad essa mi venivano attribuiti i turni. I turni venivano predisposti dall' nella persona del sig. che raccoglieva la Parte_4 Persona_1 disponibilità di tutti>>; ancora però non era detto. Potevo lasciare la disponibilità anche solo per due>>;
➢ il teste indicato dall' riferisce: Tes_2 CP_3 dai responsabili dell'Associazione secondo la nostra disponibilità>>; Co
➢ il teste , indicato dall' , dichiara: Tes_3 Per_1
predisponeva i turni in base alla nostra disponibilità. Questo valeva per tutti i
[...]
volontari>>;
pagina 6 di 12 ➢ il teste di parte opponente, , riferisce: Tes_4
nostre disponibilità al Responsabile e, in funzione delle nostre disponibilità, veniva redatta la turnistica>>;
➢ il teste , indicato dall' , riferisce che l'attribuzione dei turni avveniva Tes_5 CP_3
<<…In base alla disponibilità che ciascuno dava>>; Co
➢ il teste indicato dall' , , nel confermare la circostanza, affermava: Tes_6
chiamavo il responsabile dei turni che era e gli comunicavo le mie Persona_1
disponibilità in base alle quali lui predisponeva i turni. I turni non venivano imposti, ma una volta fissati, in caso di necessità di sostituzione eravamo noi volontari che individuavamo il sostituto comunicandone il nominativo al Responsabile dei turni>>.
Inoltre, dal prospetto riepilogativo dei turni effettuati da tutti i volontari nel periodo oggetto di accertamento (doc. 9 – fascicolo di parte opponente), emerge che i volontari esprimevano, rispetto all'espletamento degli stessi, una disponibilità varia e discontinua, nonché svincolata da qualsivoglia obbligo di rendere la prestazione atteso che, in caso di impedimento, essi potevano individuare anche autonomamente un sostituto per la copertura del turno.
Co Deve pure essere sottolineato, a detrimento di quanto sostenuto dall' opposto, che nessuna significativa discrasia emerge tra le dichiarazioni rese dai testi nel corso del presente processo e quelle rese dagli informatori nel corso delle verifiche ispettive in merito alla circostanza che fossero i volontari ad indicare la propria disponibilità all'espletamento dei turni.
Dalla disamina delle dichiarazioni rese dagli informatori (volontari) nel corso dell'accertamento, emerge chiaramente la consapevolezza degli stessi di operare in qualità di volontari ed, in particolare, il fatto che i turni non venivano imposti dall' , ma Parte_4
predisposti in base alle diponibilità espresse dai volontari, ciò a smentita di quanto sostenuto
Co dall' , secondo cui tutti gli informatori predisposti e loro comunicati dai responsabili dell' e, solo in caso di Parte_4
sopraggiunto impedimento, gli stessi provvedevano a disporre anche la sostituzione>> e che
<< essi non fanno il minimo cenno al fatto di provvedere a comunicare preventivamente la
loro disponibilità. Solo la sig.ra (11.07.2018 pagg. 33 – 35) ha dichiarato Controparte_11 di aver concordato i di lei turni con il responsabile dell' . Parte_4
A riprova di quanto osservato, gli informatori, le cui dichiarazioni sono state raccolte in sede di accertamento (all. 10 – fascicolo ITL), hanno riferito le seguenti circostanze:
pagina 7 di 12 ➢ Miserere (cfr. dichiarazione del 13/7/2018 –): Persona_2
al quale comunico la mia disponibilità per i turni, lo stesso riferisce a Parte_1
che predispone i turni>>; Per_1
➢ ( cfr. dichiarazione del 25/7/2019): Testimone_7
l'attività di trasporto dializzati, sangue ed infermi, venivano predisposti dei turni con richiesta di disponibilità>>;
➢ (cfr. dichiarazione del 26/7/2019 ): Testimone_8
predisposti dal Sig. , il quale acquisiva la mia disponibilità e in caso di Parte_1
mio impedimento lo contattavo e in questo caso venivo sostituito>>;
➢ (dichiarazione del 10/10/2019): Controparte_14 seconda della mia disponibilità…per sapere la mia turnazione mi rapportavo con i vari responsabili che si sono succeduti nel tempo quali: , Persona_3 [...]
, Nel corso degli anni quando ho avuto imprevisti sia Pt_1 Parte_2
familiari che di salute, ho sempre contattato i vari responsabili per comunicare la mia impossibilità ad effettuare il servizio e in quel caso non ricevevo il rimborso>>;
➢ (cfr. dichiarazione del 9/12/2019): Testimone_9
che era il mio referente al quale comunicavo eventuali variazioni e Persona_1
disponibilità>>;
➢ (cfr. dichiarazione del 9/12/2019): Persona_4 paventi e , referenti dell'associazione. Persona_5 Persona_1
Però se dovevo cambiare un turno o modificare la mia presenza, mi rivolgevo al sig. he era il più raggiungibile>>; Pt_2
➢ (cfr. dichiarazione del 15/1/2020): Testimone_10 volontariato…per circa due anni nel 2014 e nel 2015. Successivamente ho dato solo qualche volta la mia disponibilità. A volte la domenica o infrasettimanale. Comunque ogni volta che ho prestato la mia disponibilità ho sempre firmato un foglio di presenza attestante il turno…i turni sono stati sempre predisposti dal sig. . Se Persona_1
dovevo assentarmi, lo comunicavo al sig. per la sostituzione>>; Per_1
➢ (cfr. dichiarazione del 30/1/2020): Tes_11
Sigg. e ai quali comunicavo eventuali assenze o Persona_1 Parte_2
indisponibilità...>>;
➢ (cfr. dichiarazione del 31/1/2020): Persona_6 [...] lui comunicavo le mie disponibilità e lui mi comunicava i turni…>>; Per_7
pagina 8 di 12 ➢ (cfr. dichiarazione del 31/1/2020): CP_15 volontario era sporadica, infatti non più di una volta a settimana…La mia disponibilità per effettuare la prestazione del 118 era comunicata al Sig.re il quale Parte_1
mi inseriva in servizio>>;
➢ (cfr. dichiarazione del 10/2/2020 ): Parte_6
disponibilità al sig. che predisponeva la turnazione settimanale ed Persona_1
è allo stesso che comunicavo la mia assenza, variazione di turno e la mia non disponibilità ad un turno precedentemente concordato>>.
Tali modalità operative appaiono improntate nell'ottica di garantire il servizio (è evidente che alle comunicazioni di disponibilità doveva seguire un raccordo ed un coordinamento per garantire lo svolgimento dell'attività in modo congruo e con sostanziale continuità operativa), non poste in essere alla stregua di direttive datoriali, la cui inottemperanza avrebbe potuto condurre ad eventuali contestazioni o alla comminazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei volontari.
Va, inoltre, osservato che il mancato espletamento dei turni da parte dei volontari non era soggetto ad alcuna autorizzazione da parte dell' . Parte_4
A conferma di quanto indicato, depongono le dichiarazioni rese dai testi in sede di escussione. Infatti:
➢ il teste dichiarava: << …Preciso che, come dipendente , poteva Tes_1 CP_13
capitare di dovermi assentare e, in tal caso, contattavo qualche collega volontario per la sostituzione ovvero avvisavo l in caso di mancato reperimento, In ogni Parte_4 caso, comunicavo all' la sostituzione>>; Parte_4
➢ Il teste , rispondendo sulla circostanza sub e) della memoria depositata Tes_3
Co dall' , confermava la circostanza dichiarando:<<si vero. ci accadeva per tutti i volontari. infatti non potevamo lasciare il servizio scoperto. personalmente io ho mai reperito un mio sostituto e mi sono sempre rivolta al responsabile dell> ; Parte_4
➢ Il teste riferiva che in caso di assenza:<< Comunicavo al Referente che Tes_5
provvedeva alla sostituzione>>.
Alla luce di quanto osservato, appare dunque, monca la concezione del potere datoriale che emerge dalla ricostruzione operata dai resistenti, atteso che lo stesso risulterebbe scevro del pagina 9 di 12 potere disciplinare, che ha lo scopo di tutelare l'organizzazione aziendale ed il rispetto degli obblighi contrattuali dei lavoratori.
L'assenza della dimostrazione della sussistenza di siffatta prerogativa in capo all' opponente comporta, al contempo, l'inesistenza di qualsivoglia obbligo di Parte_4
natura contrattuale in capo ai volontari, che in nessun modo potevano essere sanzionati per inadempimento rispetto al mancato svolgimento dei turni.
Di contro, il carattere della flessibilità che informa i meccanismi operativi sottesi alla predisposizione dei turni ed al loro espletamento appare confacente alla libera partecipazione all'attività di volontariato e costituisce uno dei tratti tipici del lavoro volontario.
L'insussistenza di un effettivo potere direttivo in capo all' odierna opponente nei Parte_4
confronti dei volontari (e, comunque, la mancata prova circa la sussistenza di tale potere) può desumersi, altresì, dalla considerazione che tale potere, nel caso della subordinazione, non può esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo, a sua volta, non può esplicarsi in un semplice generico coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), ma deve sostanziarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (Cass..
2/5/2012 n. 6643, Cass. 16 novembre 2018, n. 29646).
Ne deriva, dunque, che il mero potere di coordinamento -esercitato dall'Associazione opponente- delle disponibilità espresse dai volontari, con conseguente previsione di “turni”, derivava e discendeva, verosimilmente, dalla natura del peculiare servizio espletato e non presentava caratteristiche per poter assurgere a potere direttivo.
3. Passando, dunque - in considerazione dell'evidente assenza della prova diretta della c.d. eterodirezione - alla seconda fase dell'analisi così come individuata al punto 1 e, dunque, alla verifica circa la sussistenza degli indici secondari passibili di individuare, valutati nel loro complesso, la natura subordinata dei rapporti dedotti in giudizio, va rilevato che il primo di essi che viene in rilievo è quello connesso all'essenziale obbligo posto in capo al datore di lavoro, consistente nel pagamento della retribuzione.
Invero, proprio la considerazione di tale elemento consente di estromettere dall'area della subordinazione il lavoro gratuito, il lavoro volontario e il lavoro familiare.
Co
3.1 In merito all'aspetto retributivo, l resistente ha sostenuto che i prestatori percepivano non già il mero rimborso delle spese sostenute, come previsto dalla normativa, bensì una vera e propria retribuzione commisurata alle ore di lavoro effettivamente prestate.
pagina 10 di 12 In proposito, appare necessario, anzitutto, ricordare che la retribuzione deve rispondere ai caratteri prescritti dall'art. 36 Cost. che ne indica la funzione sociale e che così recita: «il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente a garantire a sé e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa».
In virtù dell'art. 36 Cost., dunque, la retribuzione, sebbene debba essere proporzionata alla quantità e qualità della prestazione (principio di corrispettività) deve in ogni caso essere
«sufficiente» in modo da garantire al lavoratore una esistenza libera e dignitosa.
E' evidente che il rimborso spese corrisposto ai volontari, peraltro stabilito dall'art. 5 della convenzione del 02/09/2015 in € 51,48 nel rispetto dei limiti fissati dalla Giunta CP_13
Regionale con provvedimento n. 978 del 19/09/2008 (cfr. doc. 11- fascicolo di parte opponente), non può essere assimilato al corrispettivo della prestazione resa, proprio perché forfettariamente indicato e assolutamente non proporzionato alla durata del turno (12 ore) nonché privo di eventuali maggiorazioni per il lavoro notturno prestato.
Difatti, l'entità del rimborso corrisposto a forfait rende oggettivamente impossibile la sua qualificazione come controprestazione per l'attività resa elidendo, di fatto, il nesso sinallagmatico tra prestazione e controprestazione, tenuto conto della gravosità insita nei turni
(dodici ore di servizio anche notturne) e degli esborsi che, in ogni caso, i volontari dovevano autonomamente sostenere (spese per i pasti).
Né possono ritenersi la sottoscrizione del registro delle presenze o il fatto di indossare divise dell' circostanze univocamente dimostrative o significative della natura Parte_4
subordinata del rapporto, configurandosi, la prima, quale elemento del tutto neutro rispetto alla tematica e, la seconda, come una necessità legata alla peculiare tipologia dell'attività di soccorso espletata.
Dunque, anche riguardo alla dimostrazione della sussistenza degli indici di natura sussidiaria, la prova fornita dagli opposti risulta deficitaria, per cui deve ritenersi non assolto l'onere su costoro incombente ex art. 2697 c.c., posto che essi - per tutte le ragioni prima ampiamente rassegnate - non hanno fornito la prova della natura subordinata dei rapporti in questione e, dunque, della commissione dell'illecito sanzionato.
Le spese processuali, parametrate al valore delle cause, con le opportune riduzioni scaturenti dalla minima complessità delle questioni in fatto e in diritto affrontate, seguono la soccombenza dei resistenti e si liquidano in dispositivo;
si segnala che le spese processuali verranno liquidate unitariamente per i giudizi RG. 560/2023 e RG. 561/2023, in cui le parti ed i pagina 11 di 12 difensori sono le medesime, mentre separatamente per il giudizio RG. 697/2023, in cui l'opposto è l (cfr. Cass. Sez. 6, 16/09/2022, n. 27295, secondo cui “Il provvedimento CP_3
discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze - ingiunzione nn. 64-0/23,
64-1/23, 65-0/23 e 65-1/23, nonché l'avviso di addebito n. 327 2023 00000960 55 000;
2) Condanna l al pagamento delle spese processuali in favore delle Controparte_2
parti opponenti per i giudizi 560/2023 e RG. 561/2023, liquidate in complessivi euro
2.500,00 per compensi, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%;
3) Condanna l al pagamento delle spese processuali in favore delle parti opponenti CP_3
per il giudizio RG 697/2023, liquidate in complessivi euro 4.500,00, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 11 aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 12 di 12