Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2718 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Appello iscritta al N. 13958/2023 R.G. promossa da:
c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CIANCIO ANTONINO Parte_1 C.F._1
e , elettivamente domiciliato in VIA CAMPO, 4 ADRANO, presso il difensore avv. CIANCIO
ANTONINO
APPELLANTE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICOLOSI Parte_2 C.F._2
VINCENZO e elettivamente domiciliato in Via Raffaello Sanzio 95033 Biancavilla presso lo studio dell'avv. NICOLOSI VINCENZO
APPELLATO
Rimessa in decisione all'udienza del 28 aprile 2025 sulle conclusioni precisate come da memorie depositate in atti pagina 1 di 5
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato a mezzo pec in data 11/12/2023, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi il Tribunale di Catania, per ottenere la riforma della Parte_2
sentenza n. 30/23 emessa dal Giudice di Pace di Biancavilla in data 8/12 maggio 2023, con la quale il
Giudice di Pace, definendo il giudizio iscritto al n. R.G. 90/2023, rigettava l'opposizione proposta da
, dichiarandola inammissibile e lo condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure avesse errato nello statuire la tardività dell'opposizione, censurando nel merito i rilievi del e Pt_1
condannandolo altresì al pagamento delle spese legali.
Pertanto, chiedeva a questo Giudice di: “ Tutto ciò anche in accoglimento di tutte le eccezioni, istanze e difese proposte dal Sig. nel primo grado di giudizio e riportate in questo grado, con ogni Parte_1
consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese processuali del doppio grado di giudizio da disporsi per come nello specifico motivo di appello, anche riformando l'impugnata sentenza come ivi proposto. Previa sospensione dell'impugnata sentenza per i gravi motivi su esposti”
Si costituiva in giudizio l'appellato, contestava in fatto e in diritto il fondamento del proposto appello, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità e tardività dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 26.04.2024, il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata, tenuto conto del non rilevante importo economico della statuizione di condanna, e rinviava la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 28.04.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 cpc.
Indi all'udienza suddetta, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione.
Giova premettere che, con ricorso per ingiunzione di pagamento- n° 18/2022 del 28.04.2022 di cui al
R.G. n. 302/2022, quale titolare dell'autofficina adiva il Giudice di Parte_2 Parte_2
pace di Biancavilla per chiedere a il pagamento della complessiva somma di euro Parte_1
1.705,00 per il mancato pagamento della fattura n° 15/2020, emessa in favore dell'ingiunto per lavori di riparazione effettuati sull'autovettura del Maugeri targata GE614531.
Il decreto ingiuntivo n. 18/2022 veniva notificato a mezzo posta all'estero (Belgio) in data 07.09.2022 al il quale proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di Pace di Biancavilla, con atto di Pt_1
citazione notificato via pec il 28.10.2022, chiedendo di dichiarare nullo, revocare, annullare e comunque dichiarare inefficace l'opposto decreto ingiuntivo, avanzando in riconvenzionale la domanda di restituzione della vettura.
pagina 2 di 5 si era costituito chiedendo il rigetto delle pretese attore, eccependo la tardività Parte_2 dell'opposizione, il rigetto dell'eccezione di incompetenza e l'accoglimento delle richieste istruttorie versate in atti, indi la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice di prime cure, con la sentenza n° 30/2023 dell'08/12.05.2023, oggetto di appello, in rigetto dell'opposizione avanzata da , aveva così disposto: “dichiara inammissibile Parte_1
l'opposizione e condanna a al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Parte_1
convenuto-opposto, che liquida, tenuto conto della ridotta attività processuale nell'importo complessivo di € 300,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge”.
Ciò premesso, l'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità e decadenza dal proporre appello ex art.327 cpc avanzata dall'appellato in comparsa di costituzione.
Parte appellata sostiene invero che è decaduto dal proporre appello, essendo, a suo, dire Parte_1
trascorsi oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Tale eccezione va rigettata per la seguente motivazione.
Premesso che la sentenza de quo è stata pubblicata in data 12.05.2023 e non è stata notificata al procuratore costituito dell'opponente , si rammenta che l'art. 327 cpc dispone che: Parte_1
”Indipendentemente dalla notificazione l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
Orbene il termine ultimo per proporre appello era il 13.12.2023, considerando un mese di sospensione feriale dei termini.
Orbene risulta dagli atti di causa che l'atto di appello è stato notificato in data l'11.12.23 (2 giorni prima della scadenza) e pertanto risulta proposto tempestivamente entro i termini di legge.
Entrando nel merito, l'appellante lamenta in primo luogo che il Giudice di Pace di Biancavilla ha errato nell'iter logico-giuridico posto a base della sentenza giungendo ad un'illogica motivazione.
Innanzitutto, lamenta che il Giudice di prime cure ha ritenuto notificato il decreto ingiuntivo opposto in data 07.09.2022 anziché in quella, presumibilmente ritenuta corretta, del 08.09.2022. Ciò avrebbe portato, secondo l'appellato, alla errata dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, perché proposta oltre i termini di 50 giorni, inficiando nel merito le deduzioni del Pt_1
In particolare, l'appellante lamenta che non avrebbe in primis rispettato il procedimento Parte_2 di notifica per posta all'estero, creando incertezza nell'individuazione del momento in cui la stessa si sarebbe perfezionata.
pagina 3 di 5 Per fare chiarezza occorre esaminare le norme che disciplinano le modalità di notificazione a persona residente all'estero, all'interno comunque dell'Unione Europea.
La disciplina della notifica all'estero è molto complessa e le procedure previste sono frutto della stratificazione di norme contenute in fonti di rango diverso.
I presupposti della notifica all'estero sono quelli indicati nell'art. 142 c.p.c., ossia è necessario che il destinatario non abbia né la residenza, né la dimora o il domicilio in Italia. Si richiede altresì che il destinatario non abbia eletto domicilio in Italia e né abbia nominato in italia un procuratore generale con i poteri previsti dall'art. 77 c.p.c.. Inoltre dev'essere noto l'indirizzo all'estero del destinatario, dato che in mancanza di esso sarà applicabile l'art. 143 c.p.c. Rilevata la resenza di tali presupposti, si può procedere alla notifica all'estero.
Per le notifiche a soggetti stranieri- persone fisiche e giuridiche- residenti o domiciliati nei paesi membri dell'Unione Europea (incluso il Belgio e la Danimarca), si fa riferimento, da ultimo al regolamento (CE) N. 1393/2007.
Il regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale dev'essere trasmesso in uno degli stati membri per essere notificato o comunicato. Sono escluse le materie: penale, fiscale, doganale, amministrativa e di responsabilità dello stato per atti o omissioni commesse nell'esercizio di pubblici poteri. Non si applica quando è ignoto il recapito della persona alla quale l'atto deve essere notificato o comunicato.
Il regolamento de quo, all'art. 15 prevede una forma di notificazione o comunicazione diretta, cioè
“Chiunque abbia un interesse in un procedimento giudiziario può notificare o comunicare atti direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone competenti dello Stato membro richiesto…“, accelerando notevolmente i tempi di notificazione.
Questa forma è ammessa senza limiti in Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Scozia, Gibilterra e solo in alcuni casi in Germania e Svezia.
Per la spedizione bisogna compilare una comune busta di colore bianco con allegato Avviso di
Ricevimento di colore rosso nel cui campo "da restituire a:" deve essere inserito l'indirizzo dell'Avvocato richiedente.
Ciò è quello che è avvenuto nel caso a mani, come risulta dalla documentazione depositata dall'appellato.
Dalla allegata cartolina di ricevimento della notifica risulta che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato a parente del in data 07.09.2022 e dunque la notifica si è validamente perfezionata. Pt_1
pagina 4 di 5 Ai sensi dell'art.641 cpc, 2° comma, se l'intimato debitore risiede in uno degli Stati dell'Unione
Europea (tra cui il Belgio), il termine per fare opposizione al decreto ingiuntivo notificato è pari a 50 giorni, con possibilità di riduzione fino a venti giorni.
Nel nostro caso quindi il termine ultimo per proporre l'opposizione, a decorrere dal 07.09.2022 era il
27.10.2022; ha proposto opposizione solo in data 28.10.2022 e pertanto il Giudice di prime Pt_1 cure ne ha statuito correttamente l'inammissibilità per decorrenza del termine.
Dalle argomentazioni esposte ne deriva che l'odierno appello vada rigettato integralmente con consequenziale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
Si ritengono altresì sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1- quater D.p.r. 115/2002
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando sull'appello, iscritto al n.
13958/2023 R.G., proposto da , avverso la sentenza n° 30/2023 depositata dal Giudice di Parte_1
Pace di Biancavilla in data 08/12.05.2023, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata in ogni Parte_1
statuizione.
2. . Condanna parte appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 900,00, per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
3. Condanna parte appellante al pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.p.r. 115/2002.
Così deciso in Catania, il 23 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott. Vera Marletta
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