Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/05/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 07.05.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1996 / 2024
promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. MINIO GIUSEPPE, Parte_1 P.IVA_1
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti CIRIELLO CHERUBINA, GIANTONY
ILARDO, VIVIANA CARLISI e SEBASTIANO CARUSO, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: impugnazione avviso di addebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 21 giugno 2024, la società ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avvero l'avviso di addebito n. 591 2024 00004819 24 000, di importo pari ad euro 3.652,24, eccependone la nullità per violazione dell'art. 30 co. 2 d.l. n. 78/2010
stante la mancata indicazione della causale del credito, nonché argomentando circa la
Si costituiva l'ente previdenziale, chiedendo dichiararsi, in via preliminare, cessata la materia del contendere;
nel merito, argomentava variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente, non può trovare accoglimento l'eccezione di declaratoria di cessata materia del contendere sollevata da parte resistente per avere la società pagato l'importo richiesto in data 29/07/2024, avendo quest'ultima chiesto una pronuncia di merito, allegando di avere adempiuto mossa dall'esigenza di ottenere un durc positivo.
Nel merito, in punto di onere probatorio, giova ricordare che “in tema di riparto dell'onere
della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su
colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in
giudizio di accertamento negativo”; ne consegue che “In tema di sgravi contributivi e di
fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare
la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata”
(Cass. n. 1157 del 18/01/2018). Invero, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell' parte CP_1
attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale,
di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile (cfr. Cass. Ord. n. 27274/2018).
Ciò premesso, non può trovare accoglimento l'eccezione di nullità sollevata dal contribuente. Invero, l'art. 30 richiamato dispone che “2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità
il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del
credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente
nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso”; la “causale del credito” dovrebbe indicare il motivo per cui si chiede la transazione economica.
Nel caso sottoposto all'odierno scrutinio, tale motivo si evince chiaramente dall'avviso di addebito impugnato, a mente del quale “il presente atto, riguarda i contributi accertati e dovuti
a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per l'importo…” e poi continua “il dettaglio
e le motivazioni sono riportate nella sezione “DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI E DEGLI IMPORTI
DOVUTI”.
Pertanto, l'atto impugnato si riferisce a Modelli DM10/2 rettificativi per i periodi contributivi 04/2023, 05/2023 e 06/2023, in relazione ai quali sono stati inoltrati inviti a regolarizzare e note di rettifica.
Nel dettaglio, in queste ultime si legge “Sulla base dei dati forniti col flusso UniEmens e delle
caratteristiche contributive in essere, è stato accertato che gli importi dichiarati a debito e/o a credito
non corrispondono a quanto calcolato dalle procedure di controllo, in applicazione delle disposizioni
vigenti. Il dettaglio dei calcoli è riportato nel prospetto NOTA DI RETTIFICA”; è evidente,
pertanto, che non viene contestata alla società la tempestiva trasmissione delle dichiarazioni, quanto la loro infedele rappresentazione, circostanza che integra una violazione dell'art.1 comma 1175 della Legge 296 del 27.12.2006 ed in relazione alla quale non è stato allegando alcunché da controparte.
Per le ragioni suesposte, l'opposizione non può trovare accoglimento e la società va condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo considerata la fase minima stante la serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' che si liquidano CP_1
in euro 886,00 oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 07/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo