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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10369/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10369/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nata il [...] a [...], provincia di Parte_1
Lima; , nata il [...] a [...], provincia Persona_1
di Lima, per sé e insieme a , in qualità di Controparte_1
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, nati a Jesús María, Lima,
[...]
il 29.03.2016 e il Persona_2 Persona_3
18.12.2018; , nato il [...] a [...]; Parte_2 [...]
, nato il [...] a [...], provincia di Lima, per sé e insieme ad Parte_3
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui Parte_4
figli minori , nata il [...] a [...], Lima, Miraflores e Persona_4
, nato il [...] a [...], Lima, San Borja (con l'avv. Parte_5
Monica Lis Restanio)
- parte ricorrente -
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 18 settembre 2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato il [...] a Persona_5
ET SANT (FG) dai cittadini italiani e il quale Parte_6 Parte_7
1 emigrava in Perù, ove contraeva matrimonio con , unione dalla quale Persona_6 nasceva, il 07.07.1930 a Lima, , la quale contraeva matrimonio il Parte_8
24.05.1948 con , unione dalla quale nascevano a Lima, Persona_7
Repubblica del Perù, (31.08.1950) e Parte_9 Parte_10
(04.11.1956).
[...]
contraeva matrimonio con Parte_9 CP_4
e dalla loro unione nascevano
[...] Persona_8
(28.03.1977) e (03.05.1979). Parte_2
contraeva matrimonio con , Persona_8 Parte_4
unione dalla quale nascevano (24.02.2016) e Persona_4 [...]
(17.04.2020). Parte_5
contraeva matrimonio con Parte_10 [...]
, unione dalla quale nascevano Controparte_5 Parte_1
(09.11.1980) e (04.04.1982). Persona_1
contraeva matrimonio il 24.10.2013 con Per_1 Persona_1 [...]
, unione dalla quale nascevano Controparte_1 [...]
(29.03.2016) e Persona_2 Persona_3
(18.12.2018).
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il giorno 4 marzo 2024, non si è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
Il difensore di parte ricorrente il 25 ottobre 2024 depositava - richiamandoli, poi, all'udienza del giorno 8 novembre 2024 - atti di rinuncia all'azione da parte di Parte_2
, nato il [...] a [...] e di , nato il
[...] Parte_3
28.03.1977 a Miraflores, provincia di Lima, per sé e insieme ad Parte_4
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
[...] [...]
, nata il [...] a [...], Lima, e Persona_4 Per_9 Parte_5
, nato il [...] a [...], Lima, San Borja, per l'aver ricevuto altro status
[...]
civitatis attraverso diverso ramo della famiglia.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
2 La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano, , il quale -mai naturalizzatosi Persona_5
peruviano- ha, indi, trasmesso il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L.
n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_6
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
E' fatto, oramai, notorio che i versano in una condizione di gravissimo Parte_11 ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione e alla luce delle circostanze testé illustrate, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nata il [...] a [...], provincia di Lima;
[...] [...]
, nata il [...] a [...], provincia di Lima, per sé e Persona_1
insieme a , in qualità di esercente la Controparte_1
responsabilità genitoriale sui figli minori, nati a Jesús María, Lima,
[...]
il 29.03.2016 e il Persona_2 Persona_3
18.12.2018; , nato il [...] a [...]; Parte_2 [...]
, nato il [...] a [...], per sé e insieme ad Parte_3 Per_9
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui Parte_4
figli minori , nata il [...] a [...], Lima, e Persona_4 Per_9
, nato il [...] a [...], Lima, San Borja, così provvede: Parte_3 Persona_4
3 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti Parte_1
(09.11.1980), (04.04.1982,
[...] Persona_1
(29.03.2016) e Persona_2 Persona_3
18.12.2018), sono cittadini italiani;
[...]
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 7 aprile 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10369/2023 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nata il [...] a [...], provincia di Parte_1
Lima; , nata il [...] a [...], provincia Persona_1
di Lima, per sé e insieme a , in qualità di Controparte_1
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, nati a Jesús María, Lima,
[...]
il 29.03.2016 e il Persona_2 Persona_3
18.12.2018; , nato il [...] a [...]; Parte_2 [...]
, nato il [...] a [...], provincia di Lima, per sé e insieme ad Parte_3
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui Parte_4
figli minori , nata il [...] a [...], Lima, Miraflores e Persona_4
, nato il [...] a [...], Lima, San Borja (con l'avv. Parte_5
Monica Lis Restanio)
- parte ricorrente -
E
, in persona del p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_2 CP_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 18 settembre 2023 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato il [...] a Persona_5
ET SANT (FG) dai cittadini italiani e il quale Parte_6 Parte_7
1 emigrava in Perù, ove contraeva matrimonio con , unione dalla quale Persona_6 nasceva, il 07.07.1930 a Lima, , la quale contraeva matrimonio il Parte_8
24.05.1948 con , unione dalla quale nascevano a Lima, Persona_7
Repubblica del Perù, (31.08.1950) e Parte_9 Parte_10
(04.11.1956).
[...]
contraeva matrimonio con Parte_9 CP_4
e dalla loro unione nascevano
[...] Persona_8
(28.03.1977) e (03.05.1979). Parte_2
contraeva matrimonio con , Persona_8 Parte_4
unione dalla quale nascevano (24.02.2016) e Persona_4 [...]
(17.04.2020). Parte_5
contraeva matrimonio con Parte_10 [...]
, unione dalla quale nascevano Controparte_5 Parte_1
(09.11.1980) e (04.04.1982). Persona_1
contraeva matrimonio il 24.10.2013 con Per_1 Persona_1 [...]
, unione dalla quale nascevano Controparte_1 [...]
(29.03.2016) e Persona_2 Persona_3
(18.12.2018).
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il giorno 4 marzo 2024, non si è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
Il difensore di parte ricorrente il 25 ottobre 2024 depositava - richiamandoli, poi, all'udienza del giorno 8 novembre 2024 - atti di rinuncia all'azione da parte di Parte_2
, nato il [...] a [...] e di , nato il
[...] Parte_3
28.03.1977 a Miraflores, provincia di Lima, per sé e insieme ad Parte_4
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
[...] [...]
, nata il [...] a [...], Lima, e Persona_4 Per_9 Parte_5
, nato il [...] a [...], Lima, San Borja, per l'aver ricevuto altro status
[...]
civitatis attraverso diverso ramo della famiglia.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
2 La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano, , il quale -mai naturalizzatosi Persona_5
peruviano- ha, indi, trasmesso il proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L.
n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_6
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
E' fatto, oramai, notorio che i versano in una condizione di gravissimo Parte_11 ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione e alla luce delle circostanze testé illustrate, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nata il [...] a [...], provincia di Lima;
[...] [...]
, nata il [...] a [...], provincia di Lima, per sé e Persona_1
insieme a , in qualità di esercente la Controparte_1
responsabilità genitoriale sui figli minori, nati a Jesús María, Lima,
[...]
il 29.03.2016 e il Persona_2 Persona_3
18.12.2018; , nato il [...] a [...]; Parte_2 [...]
, nato il [...] a [...], per sé e insieme ad Parte_3 Per_9
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui Parte_4
figli minori , nata il [...] a [...], Lima, e Persona_4 Per_9
, nato il [...] a [...], Lima, San Borja, così provvede: Parte_3 Persona_4
3 - accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti Parte_1
(09.11.1980), (04.04.1982,
[...] Persona_1
(29.03.2016) e Persona_2 Persona_3
18.12.2018), sono cittadini italiani;
[...]
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 7 aprile 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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