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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1. dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott.ssa Lidia Greco Giudice
3. dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2946/2024 R.G. promossa da
nata in [...] il [...], elettivamente Parte_1
dom. presso lo studio dell'avv. Carmelo Faraci che rapp. e dif. per procura in atti
E
, nato in [...] il [...], elettivamente dom. Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Carmelo Faraci che rapp. e dif. per procura in atti.
All'udienza camerale innanzi al Giudice delegato in data
17/12/2024 le parti chiedono concordemente la pronuncia di
cessazione effetti civili del loro matrimonio celebrato in
1 Sant'Agata Li Battiati il 10/6/1983, onde la causa viene rimessa al Collegio in deliberazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il depositato ricorso congiunto i coniugi e Pt_1 CP_1
chiedevano al Tribunale di Catania la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio celebrato in Sant'Agata Li Battiati il
10/6/1983.
Esponevano di essersi separati sin dall'anno 2023 e di non essersi più riconciliati.
Davanti al Giudice delegato alla udienza in data 17/12/2024 i coniugi come ivi rappresentati insistevano nel ricorso, dichiarando che “i consensi ivi espressi, sono frutto di libera volizione ed in alcun modo oggetto di condizionamento, coartazione o costringimento”, onde la causa viene rimessa al Collegio in deliberazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve affermarsi la ricorrenza di tutte le condizioni poste dagli artt. 2 e 3
n. 2 lett. b) legge 1/12/1970, n. 898 come modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 6 maggio 2015, n. 55, per l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione personale sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, invero, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n.
4157/2023 emanata inter partes dal Tribunale di Catania, né risulta eccepita la interruzione della separazione.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo in equivoco della definiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale. Và pertanto statuito nei
2 termini per cui è domanda.
Tanto premesso, a tenore dell'accordo dei coniugi, il divorzio procede alle seguenti condizioni di cui in ricorso: “confermare le condizioni di cui alla sentenza di omologa 4157/23 del 15/10/2023 emessa dal
Tribunale di Catania, secondo il quale, ciascun coniuge, provvederà da sé al proprio mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti”
Essendo la domanda congiunta e non essendo, dunque, configurabile soccombenza, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del processo ed art. 91 cpc
PTM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, pronunzia la cessazione effetti civili del matrimonio celebrato in Sant'Agata Li Battiati il
10/6/1983 tra nata in [...] il [...] e Parte_1
, nato in [...] il [...] e trascritto nel registro Controparte_1
degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Sant'Agata
Li Battiati, anno 1983, n. 69, parte II, serie A, alle condizioni in parte motiva specificate;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza. Nulla per spese.
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale il 21/3/2025
Il presidente
Cannata Baratta
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