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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/05/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2739 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
), rappresentata e difesa dall'avv. RUGGERO TROIANI Parte_1 P.IVA_1 per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale
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- opponente - contro
), rappresentata e difesa dall'avv. DAMIANO LO Controparte_1 P.IVA_2
MONACO per procura allegata alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale
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- opposta - avente ad OGGETTO: contratto preliminare.
CONCLUSIONI
Per In via principale di merito: 1) Revocarsi il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
emesso dal Tribunale c.p. di Bergamo n. 514/2022 del 22/02/2022, R.G. n. 742/2022 in quanto infondato in fatto e diritto. In via di merito e riconvenzionale: 2) Previo accertamento dell'importo pagato da ora a Controparte_2 Parte_2 Controparte_1 per l'anno 2015 a titolo di canone di locazione per la porzione di terreno compresa nel cespite compravenduto e dell'importo pagato dal Sig. per un totale complessivo di €. Parte_3
5.816,25.- operata la compensazione con il minor importo dovuto a titolo di forniture richiesto con il decreto ingiuntivo di cui è causa pari ad €. 3.897,23.- condannarsi la società opposta in persona del suo legale rappresentante pro tempore a pagare alla società opponente per le
1 ragioni dedotte la somma di €. 1.919,02.- (millenovecentodiciannove/02) o quella diversa somma che risulterà di giustizia oltre interessi dalla stipula della compravendita al saldo effettivo, rigettando ogni ulteriore domanda formulata da con il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto. Sempre in via di merito: 3) Respingersi la domanda riconvenzionale formulata da parte opposta con la comparsa di costituzione in quanto improcedibile e comunque infondata in fatto e diritto. 4) Vittoria di spese e competenze oltre quota spese generali, CPA e IVA come per legge. 5) In via istruttoria: Se e in quanto ritenuto opportuno, chiede inoltre l'ammissione delle prove per testi e interpello formulati con la memoria ex art.
183, 6° comma, n. 2 c.p.c. del 16/11/2022 nonché si oppone ai capitoli formulati da parte opposta per le ragioni indicate con la memoria ex art. 183 – 6° comma n. 3 c.p.c. del
05/12/2022.
Per In via principale: - Respingersi integralmente le domande di parte Controparte_1 attrice opponente circa l'intervenuta compensazione tra l'importo dovuto a Parte_1
a titolo di forniture richiesto in decreto ingiuntivo – non contestato – e il canone CP_1
di locazione asseritamente pagato da in favore di Controparte_2 CP_1 per l'anno 2015. - Respingersi la domanda riconvenzionale di pagamento pretesa da
[...] per € 17.352,77 per essere infondata in fatto e diritto, per tutto quanto Parte_1
prodotto e dedotto in narrativa. - Per l'effetto, confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo
n. 514/2022 del 22/02/2022, RG. 742/2022 emesso dal Tribunale di Bergamo e, per l'effetto, condannare la ditta per le causali di cui è narrativa, al pagamento della Parte_1 somma di € 33.609,88, oltre interessi di mora e rivalutazione nonché spese legali come liquidate in decreto ingiuntivo, ovvero a quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
- Condannarsi, inoltre, al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 dell'ulteriore somma di € 3.075,00, quale primo trimestre dell'anno 2015 di locazione
[...]
per il contratto intercorso con non goduto da Controparte_2 CP_1
In ogni caso: - diritti ed onorari di causa, oltre alle spese ed onorari della fase monitoria,
[...]
oltre spese generali , Iva e cpa come per legge, interamente rifusi, oltre che eventuale spese di
CTU e CTP, oltre che condanna ex art. 96 c.p.c. per quanto dedotto in narrativa. In via istruttoria: A) Ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentente di
e per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che a fronte Controparte_3 Controparte_1 del ritardo nell'addivenire alla stipula del definitivo, sollecitava per Parte_1
formalizzare il rogito e chiudere la compravendita immobiliare per il compendio di San Fermo in Bergamo e che i contatti tra le parti erano sia telefonici che in presenza tra il geom. CP_4
(precedente amministratore di e il sig. . 2) Vero che
[...] Controparte_1 Controparte_5 Pt_1
[...
[...] subentrava alla nel contratto di locazione con la ditta CP_6 Controparte_1 [...]
relativamente al compendio immobiliare in esame. 3) Vero che Controparte_2 per l'anno 2015 non ha incamerato alcuna somma proveniente da parte di Controparte_1
in relazione al contratto di locazione di cui al doc.
5 - fascicolo Controparte_2 parte opposta. 4) Vero che il primo trimestre dell'anno 2015 Controparte_2
ha corrisposto il canone di locazione direttamente a 5) Vero che Parte_1 CP_1
ha sostenuto spese per utenze di luce, acqua e gas, sempre per il compendio immobiliare
[...] in esame, anche dopo l'avvenuto rogito notarile e che tali spese non sono state rimborsate (si mostra il doc.
7 - fascicolo parte opposta). 6) Vero che ha sollecitato CP_1 Parte_1
al pagamento in diverse circostanze anche mediante formali intimazioni di pagamento che si mostrano e producono al doc.10. Si indicano come testi, su tutti i capitoli di prova sopra dedotti: - dott. di NO (Bg); - sig.ra di Trezzo sull'Adda Tes_1 Testimone_2
(Mi); - sig.ra di Villa di Serio (Bg); B) Si chiede ammettersi le parti a prova Testimone_3
contraria, diretta ed indiretta, sui capitoli ex adverso dedotti ed eventualmente ammessi oltre su quelli sopra dedotti e con i testi ex adverso indicati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha chiesto in via monitoria il pagamento da parte di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 33.609,88 di cui € 29.712,65 a titolo di interessi sul corrispettivo previsto nel contratto preliminare del 2/7/2024 per il ritardo nella stipula del definitivo sottoscritto in data
10/4/2015 rispetto al termine del 31/12/2014 e € di 3.897,23 a titolo di rimborso di utenze da essa indebitamente pagate in luogo dell'acquirente.
Avverso il decreto ingiuntivo così ottenuto, ha proposto opposizione Parte_1
esponendo (in sintesi) che: il ritardo si era avuto a causa di inadempimenti della venditrice;
in particolare, non era stata in grado di rispettare l'obbligo di risolvere i Controparte_1
contratti di locazione con riferimento alla locazione di un appartamento in corso con Pt_3
e alla locazione di un'area pertinenziale in corso con
[...] Controparte_2
inoltre, la prevista variante era stata approvata solo in data 22/2/2015; neanche il rimborso delle utenze era dovuto, stante il proprio maggior credito per canoni di locazione a essa spettanti, ma incassati da la quale, al netto della compensazione con gli addebiti per le Controparte_1
utenze, le doveva ancora la somma di € 17.532,77.
Tanto esposto, ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo e, previa compensazione con il minor importo richiesto a titolo di forniture, di condannare al pagamento della Controparte_1 somma di € 17.532,77.
3 si è costituita nel giudizio di opposizione esponendo (in sintesi) che: nel Controparte_1 preliminare era prevista, in caso di proroga, l'applicazione automatica di interessi in suo favore;
in base al preliminare, il trasferimento dell'immobile libero doveva aversi in sede di definitivo;
il aveva liberato l'immobile in data 10/4/2015; la stessa acquirente aveva manifestato Pt_3
interesse alla prosecuzione della locazione con aveva prestato piena collaborazione nella CP_2 pratica comunale;
l'addebito per le utenze non era stato contestato da controparte;
non aveva incamerato alcuna somma proveniente da per l'anno 2015; quindi, era l'acquirente a CP_2 essere tenuta a pagarle la somma di € 3.075,00 pari alla quota di canone dovuto da sino CP_2
al rogito (primo trimestre 2015); non aveva percepito alcuna somma di pertinenza di
[...]
neanche con riferimento alla locazione del Parte_1 Pt_3
Tanto esposto, ha chiesto di rigettare le domande di volte alla Parte_1
compensazione e al pagamento del preteso saldo e di confermare il decreto opposto nonché di condannare l pagamento dell'ulteriore somma di € 3.075,00. Parte_1
In sede di memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1) c.p.c. ratione temporis vigente Parte_1
a fronte del canone di € 12.300,00 risultante dalla documentazione di controparte per la
[...] locazione di eccepita in compensazione la quota di € 9.225,00, ha conseguentemente CP_2
precisato la domanda di condanna chiedendo il pagamento della somma di € 5.327,77 (€
9.225,00 - 3.897,23) .
Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà e svolta l'istruttoria con l'acquisizione di documenti, all'esito dell'udienza del 12/11/2024 tenuta con modalità c.d. cartolari, con ordinanza comunicata in data 15/11/2024, la causa è stata trattenuta un decisione previa concessione del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. La domanda di olta al pagamento da parte di ella Controparte_1 Parte_1 somma di € 29.712,65 a titolo di corrispettivo per la proroga del termine di stipula del definitivo
è infondata.
L'art. 9 del contratto preliminare prevede l'addebito di interessi sul corrispettivo in caso di proroga unilaterale del termine da parte della promissaria acquirente.
La clausola si riferisce al caso in cui, pur sussistendo tutte le condizioni per la stipula del definitivo, la promissaria acquirente comunichi l'intento di posticipare la data prevista nell'esercizio della facoltà in tal senso riservata in suo favore.
Nella specie, a imputato il differimento non all'esercizio della sua facoltà Parte_1
di proroga, ma all'insussistenza, alla data prevista (31/12/2014), delle condizioni per stipulare
4 il definitivo con riferimento alla mancata completa liberazione dell'immobile e al mancato completamento della pratica edilizia di variante.
Entrambe le ragioni ostative addotte dall'opponente trovano riscontro documentale.
Posto che in sede di preliminare la promittente venditrice si era obbligata a risolvere tutti i contratti in corso (art. 10), alla data prevista risultavano ancora in essere due contratti di locazione, rispetto ai quali nell'atto definitivo le parti hanno stabilito una specifica regolamentazione (art. 9).
Inoltre, l'approvazione della pratica presentata in data 16/9/2024 risulta intervenuta solo in data 22/2/2015 e comunicata in data 19/3/2025.
In tale contesto, il differimento della data del rogito non può essere imputato all'esercizio da parte della promissaria acquirente della facoltà di proroga, ma alla necessità di regolare la questione delle locazioni e di attendere l'esito della pratica, già prevista nel preliminare (art. 2).
Quindi, non si ravvisano i presupposti per il pagamento degli interessi previsti quale forma di corrispettivo dell'esercizio della facoltà di proroga unilaterale.
2. Il credito di € 3.898,23 fatto valere da titolo di rimborso dei costi delle Controparte_1
utenze che la stessa ha continuato a pagare anche dopo il trasferimento dell'immobile non è stato contestato da é nell'an né nel quantum. Parte_1
L'opponente, però, ha opposto in compensazione un preteso maggior credito.
Anche se nell'atto di citazione si fa riferimento ai canoni che il conduttore avrebbe Pt_3
continuato a versare a nelle conclusioni la compensazione è espressamente Controparte_1 richiesta solo con riferimento al canone pagato da per l'anno 2015. CP_2
Al solo canone Wind fanno riferimento anche le conclusioni precisate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1) c.p.c. laddove tale (unico) credito fatto valere in compensazione è quantificato in € 9.225,00.
A fronte di tali conclusioni, il riferimento all'importo pagato dal Sig. fatto in sede Parte_3
di precisazione delle conclusioni deve essere ricondotto a un'inammissibile domanda nuova.
Solo per completezza si rileva che la nota di credito prodotta dall'opposta (doc. 9) non prova l'acquisizione da parte della stessa dei canoni successivi al rogito, bensì, lo storno della precedente fattura giustificato proprio dalla cessione del contratto.
Dalla documentazione acquisita presso la conduttrice risulta Controparte_2 che in data 3/12/2014 la stessa ha corrisposto a a somma di € 7.503,00 in Controparte_1
pagamento della fattura n. 82 del 3/12/2014.
5 Il riferimento, presente nella copia della fattura n. 82 prodotta da al “canone di locazione CP_2
per il periodo 01/12/2014 - 31/12/2014” risulta corretto con riferimento al periodo “1/12/2014-
31/05/2015”.
La prima indicazione risulta effettivamente errata, trattandosi di pagamento anticipato di canone semestrale.
Con dichiarazione del 5/2/2024 ha comunicato l'assenza di ulteriori pagamenti in favore CP_2 di iferibili all'anno 2015. Controparte_1
A fronte del subentro nel contratto e nel canone espressamente previsto a far data dalla vendita definitiva (art. 9), rispetto al canone semestrale acquisito interamente da Parte_1 ha diritto alla somma di € 1.708,34, corrispondente all'intera quota del Controparte_1 mese di maggio 2015 (€ 1.025,00) e a quella del mese di aprile 2015, detratto l'importo (€
341,66) imputabile ai primi dieci giorni del mese antecedenti al rogito ancora di competenza di
Controparte_1
Pertanto, al netto della compensazione (€ 3.898,23 - 1.708,34), rispetto all'incontestato credito per le utenze, risulta ancora dovuta la somma di € 2.189,89.
Sono dovuti, inoltre, gli interessi moratori a far data dalla messa in mora dell'11/8/2016 (doc.
6 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo).
Trattandosi di un rimborso non riferibile a una transazione commerciale tra le parti, gli interessi vanno computati al tasso legale in senso stretto (art. 1284, primo comma, c.c.) dal 12/8/2016 sino al, data in cui è stata proposta la domanda giudiziale con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, e al tasso pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, c.c.) da tale ultima data al saldo.
3. L'insussistenza di un'eccedenza a favore di mplica l'infondatezza della Parte_1
domanda riconvenzionale dalla stessa svolta.
La ricostruzione dei pagamenti eseguiti da invece, esclude la fondatezza della domanda CP_2
riconvenzionale di volta al pagamento del canone di competenza già Controparte_1
acquisito.
4. In conclusione, il decreto ingiuntivo emesso per 33.609,88 va revocato anche in punto spese, ma va condannata al pagamento della somma di € 2.189,89 oltre agli Parte_1
interessi e le domande riconvenzionali rispettivamente svolte dalle parti vanno rigettate.
5. L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese dell'opposizione.
P.Q.M.
6 il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bergamo n. 514/2022;
- condanna al pagamento in favore di ella somma di Parte_1 Controparte_1
€ 2.189,89 17 oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. dal 12/8/2016 al 14/2/2022 e al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. da tale ultima data al saldo;
- rigetta le domande riconvenzionali proposte dalle parti;
- compensa per intero le spese processuali.
Così deciso in Bergamo in data 02/05/2025.
Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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