Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4392 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
RG n. 37977/2023
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO SEZIONE 13^CIVILE VERBALE1 DI UDIENZA
DELLA CAUSA N. 37977 DELL'ANNO 2023 TRA
<< >> Parte_1 C.F._1 Parte_1
(C.F. ) – nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
(MI), Via Antonio Gramsci n. 7 – 20050 – rappresentata e difesa dall'Avv. Antonello MADEO (C.F. ) con studio in Roma, Corso Trieste n. 123 - C.F._2
00198, presso il quale elegge domicilio, patrocinato/a dall'Avv. MADEO ANTONELLO;
E
“ << > Parte_2 P.IVA_1
C.F. – P.IVA in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, l'A.D. , con sede legale in Castelvetro Parte_3
(MO), alla Via Modena n. 53, elettivamente domiciliato a Modena alla Via Modonella n. 21, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Pagliani (C.F. , C.F._3
fax: 059/21.20.40), il quale la difende e la rappresenta Email_1 congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Luigi Maria Pagliani, del Foro di Roma (C.F. , , fax: C.F._4 Email_2
) in forza di procura patrocinato/a dall'Avv. PAGLIANI LUIGI MARIA, P.IVA_3
PAGLIANI GIORGIO ( ) VIA MODONELLA, 21 41121 C.F._3
MODENA; ;
Oggi in data 29/05/2025 - innanzi al Giudice unico designato Dott. Jacopo Blandini, è comparso:
-Per la parte attrice << >> compare Parte_1 C.F._1
l'Avv. ANDREA GENCARELLI in sostituzione dell'Avvocato MADEO ANTONELLO.
-Per parte convenuta “ IN “ Parte_2 Parte_2
<< > compare l'Avv. PAGLIANI GIORGIO
[...] P.IVA_1
( ); C.F._3 1 Il presente verbale è redatto su documento informatico firmato digitalmente dal giudice. Essendo il verbale in formato elettronico ed essendo depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15/10/2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che le parti ed il teste, le cui dichiarazioni sono sopra riportate, sono impossibilitati a sottoscrivere il verbale stesso per mancanza di firma digitale.
<<tribunale civile e penale di milano>>
<<sezione tredicesima civile--r.g. n. di sentenza-pagina>> Il Giudice invita i legali oggi comparsi a discutere la causa.
Le difese comparse procedono alla discussione, anche esponendo le proprie difese ed argomentazioni riportandosi ai propri scritti difensivi e richiamandosi alle proprie conclusioni già formalmente ed espressamente rassegnate in atti.
IL GIUDICE Dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione delle difese comparse, si ritira in camera di consiglio autorizzando i legali comparsi ad allontanarsi dall'aula di udienza. NO il 29/05/2025 .
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, rilevato che le difese patrocinanti si sono allontanate e non risultano, allo stato, immediatamente reperibili, pronunzia ed emette DISPOSITIVO di sentenza definitiva del giudizio da allegare al verbale di udienza e immediatamente depositata in Cancelleria. NO il 29/05/2025 .
Il Giudice
Dott. Jacopo Blandini
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<<sezione tredicesima civile--r.g. n. di sentenza-pagina>>
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO
SEZIONE 13^CIVILE
SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--OMISSIS--
PQM
Il Tribunale Civile e Penale di NO, in composizione monocratica nel procedimento al R.G. n. 37977/2023, premesso quanto già statuito con sentenza parziale e non definitiva2 già in precedenza emessa inter partes, qui definitivamente pronunziando nel contraddittorio tra le parti così provvede e dispone:
-In solo parziale e limitato accoglimento delle domande di parte ricorrente condanna la parte resistente C.F. al pagamento, in favore di Parte_2 P.IVA_1 controparte, dell'importo di complessivi €#9.300,00# (oltre IVA Parte_1 se dovuta e nella misura di legge) oltre al pagamento di ulteriori complessivi
€#1.600,00# a titolo di indennità per il mancato utilizzo dell'immobile nel tempo necessario per la rimessione in pristino dello stesso, previa deduzione da operare in compensazione dai suddetti importi dell'importo complessivo di €#2.190,00# (importo ad oggi già versato dalla resistente e ancora trattenuto dalla parte ricorrente a titolo di deposito cauzionale versato dalla C.F. alla parte Parte_2 P.IVA_1 locatrice ); Pt_1
-Rigetta e disattende -allo stato degli atti- tutte le altre domande ed eccezioni proposte e formulate dalle parti costituite e non già qui espressamente accolte;
–Dispone la compensazione tra le parti costituite delle spese di ATP (così come già liquidate) e delle spese legali di lite e di procedura nella misura di quattro/quinti (4/5);
-Condanna la parte C.F. alla refusione, in favore di Parte_2 P.IVA_1 controparte ( ) della residua quota parte di Parte_1 C.F._1 un/quinto (1/5) delle spese della presente procedura qui di seguito direttamente liquidata in complessivi €#1.523,20# per compensi professionali, oltre rimborso del C.U. effettivamente versato sempre nella stessa misura di un/quinto, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed oltre la percentuale del 15% a titolo di rimborso dovuto per le spese forfettarie;
-Condanna, nella stessa percentuale di un/quinto (1/5), parte C.F. Parte_2 alla refusione, in favore di controparte, delle spese di ATP così come già P.IVA_1 liquidate;
-Attesa la ricorrenza dei presupposti di legge si fissa il termine di giorni 60 sessanta per il deposito della motivazione della sentenza.
-Sentenza immediatamente esecutiva ex lege;
-Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. NO, il 29/05/2025. Il Giudice Dott. Jacopo Blandini 2 sentenza del T.O. di NO al n. 8580/2024 pubbl. il 30/09/2024 RG n. 37977/2023 Repert. n. 7839/2024 del 03/10/2024;
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