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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/08/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 561 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA cf: , nato a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1 cf: ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
(cf: ), nata a [...] Parte_3 C.F._3
l'1.12.1978 in proprio e nella qualità di eredi di rappresentati e difesi, giusta procura Persona_1 alle liti in atti, dagli avv.ti Filippo Polizzi, Gabriele Giambrone ed Alessandro Gravante, presso il cui studio, sito a Palermo in via della Libertà n. 37/i, sono elettivamente domiciliati
ATTORI
E
(cf: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Paolo Francesco Martorana, presso il cui studio, sito a Ficarazzi in cortile Cosentino n. 22, è elettivamente domiciliato
(cf: ), nato a [...] il [...], Parte_4 CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Antonino Ticali, presso il cui studio, sito a Bagheria in via Matteotti n. 43, è elettivamente domiciliato
CONVENUTI
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall' avv. Paolo Roberto Gennaro, presso il cui studio, sito a Palermo in via Saverio Scrofani n. 50, è elettivamente domiciliata
TERZA CHIAMATA
avente ad oggetto: risarcimento del danno da morte del congiunto (iure proprio e iure hereditatis); conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
in proprio e n.q. di eredi di convenivano in Parte_5 Persona_1 giudizio l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e al fine di sentirli condannare al Parte_4 risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis), patiti a causa del decesso della propria madre, avvenuto il 16.2.2018, conseguito alle lesioni riportate in seguito al sinistro occorso il 31.10.2017, presso la Controparte_3
(gestita dell'associazione convenuta), allorquando ospite
[...] Persona_1 della struttura, nell'intento di recarsi alla toilette senza alcuna vigilanza ed assistenza, scivolava rovinosamente a terra.
Deducevano che, in seguito alla caduta, – affetta da alzheimer –, veniva Persona_1 trasportata presso il pronto soccorso dell'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, dove le veniva diagnosticata una “frattura di branca ileo-ischipubica dx e frattura scomposta di e.p.o. dx” con una prognosi di 30 giorni e che, stante il progressivo peggioramento delle sue condizioni cliniche, il 3.1.2018 veniva nuovamente ricoverata presso l'Ospedale Cimino di
Termini Imerese dove era stata sottoposta a Tac toracica con la diagnosi di “cardiomegalia e ipertrofia tiroidea a densità disomogenea”, patologie connesse alle fratture subite, come risultava dalla documentazione medica prodotta.
Affermavano, inoltre, che il 18.1.2018 la de cuius veniva dimessa con l'attivazione del servizio di assistenza sanitaria a domicilio, conclusosi il 16.2.2018 per il decesso, eziologicamente causato, secondo la ricostruzione attorea, dalle gravi lesioni riportate dalla stessa in seguito al sinistro occorso presso la casa di riposo.
In forza di tali argomentazioni ascrivevano la causazione del sinistro alla esclusiva responsabilità della associazione convenuta, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cc, invocando in subordine il regime di cui agli artt. 2049 e 2043 cc, sul presupposto della mancata prestazione della assistenza e della sorveglianza necessarie – anche in considerazione delle condizioni psico-fisiche della paziente –.
Regolarmente costituitasi nel presente giudizio l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, preliminarmente
[...] domandava di chiamare in causa dalla quale chiedeva di essere manlevata CP_2 in forza della polizza assicurativa stipulata il 19.5.2009 per la copertura della responsabilità civile terzi – casa di riposo per anziani.
Contestava, in ogni caso, la ricostruzione del fatto fornita dalla controparte affermando che era caduta, non nell'intento di recarsi alla toilette senza alcuna Persona_1 assistenza e vigilanza – come allegato dagli attori –, ma alzandosi autonomamente e senza alcun preavviso dalla poltrona della sala conviviale, mediante un movimento repentino non prevedibile o evitabile, neanche con l'uso di una diligenza maggiore di quella prestata dalla struttura.
A sostegno della propria tesi difensiva, deduceva che l'infortunio era stato determinato dalla condotta dell'anziana – della quale invocava in subordine il concorso di colpa ex art. 1227 cc –; condotta voluta, libera e cosciente, sebbene posta in essere da soggetto affetto da demenza senile, non potendosi imputare alcuna inerzia al personale dell'ente assistenziale, impegnato abitualmente nell'adozione di condotte rispondenti alle misure ordinarie di vigilanza e di assistenza previste, parametrate alla condizione clinica degli ospiti, rilevando che non presentava alcuna menomazione tale da inficiarne la Persona_1 mobilità e la deambulazione.
Contestava dunque l'an e il quantum dei danni dei quali gli attori domandavano il ristoro, domandando il rigetto delle domande proposte, sfornite di qualsivoglia supporto probatorio sia avuto riguardo all'evento lesivo che al nesso di casualità tra lo stesso e il decesso, intervenuto a distanza di quattro mesi dall'infortunio e da ascriversi interamente alle precarie condizioni respiratorie della paziente, connesse alla patologia da cui era affetta.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata l'8.10.2021, la terza chiamata CP_2 negava l'operatività della polizza assicurativa sottoscritta dall'
[...] [...]
“ ” in relazione ai danni oggetto del presente giudizio, Controparte_1 CP_1 trattandosi di responsabilità civile non rientrante nel rischio assicurato, limitato alle sole prestazioni di ospitalità “con esclusione delle mansioni di natura infermieristica, aventi carattere assistenziale”.
Domandava, ad ogni modo, il rigetto delle domande attoree deducendo che il primario fattore eziologico del danno andava riferito ad un evento meramente “accidentale”, come d'altronde sostenuto dall'attrice nella richiesta risarcitoria Parte_2 avanzata in via stragiudiziale il 26.1.2018.
Sosteneva, dunque, l'assenza di responsabilità della struttura, presso la quale gli attori lo stesso giorno dell'occorso (31.10.2017), avevano nuovamente condotto la madre
[...]
a riprova dell'immutata fiducia riposta dai familiari, malgrado l'evento dannoso Per_1 subito dalla loro prossima congiunta.
Contestava, infine, la pretesa risarcitoria (iure proprio e iure successionis), in quanto non supportata da validi elementi probatori, oltre che formulata in modo generico.
Da parte sua, costituitosi con comparsa di costituzione e risposta Parte_4 depositata il 9.11.2021, eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo intrattenuto alcun rapporto contrattuale in proprio con Persona_1 né coi parenti della stessa, domandando l'estromissione dal giudizio. Chiedeva in ogni caso il rigetto delle domande avversarie, negando la configurabilità di qualsivoglia responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) a proprio carico, così come di qualsiasi operatore della struttura, spiegando, per il resto, difese analoghe a quelle svolte dall' CP_1 CP_1
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali;
con ordinanza del 15.6.2022 il
Giudice già assegnatario del fascicolo ha disposto consulenza tecnica medico-legale d'ufficio al fine di accertare “se la causa del decesso di sia causalmente Persona_1 riconducibile alla caduta verificatasi all'interno della casa di riposo in data Controparte_3
31/10/2017, ovvero a complicanze insorte a seguito di tale caduta, ovvero se l'exitus sia riconducibile a naturale evoluzione delle patologie da cui la era affetta ctu”. Per_1
Con successiva ordinanza del 28.4.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
**************
Così prospettate le posizioni delle parti, va innanzitutto disatteso il difetto di legittimazione passiva eccepito dal convenuto non potendosi Parte_4 condividere la tesi dal medesimo prospettata secondo cui “il contratto del 08.09.2017 venne stipulato unicamente con l' e non con il SI. Controparte_1
personalmente, da qui il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo”. Controparte_4
Si tratta, invero, di assunto che si pone in contrasto col disposto dell'art. 38 cc, ai sensi del quale “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.
Ebbene, nel contratto sottoscritto da per il ricovero della madre presso la Parte_3 casa di riposto (all. n. 4) si fa espressamente riferimento all' Controparte_1
“ <nella persona del SI. […] in qualità di legale
[...] CP_1 Parte_4 rappresentante […]>>, avendo peraltro il convenuto sottoscritto personalmente il documento negoziale.
Ciò chiarito, deve rilevarsi che gli attori imputano alla associazione convenuta la responsabilità (contrattuale) per il decesso della loro madre, avvenuto il 16.2.2018, derivante, secondo la loro prospettazione, dalle complicanze insorte dopo la caduta occorsa preso la casa di riposo di Altavilla Milicia, gestita Controparte_3 dall' . Controparte_1
Al fine di accertare la fondatezza delle domande attoree, è utile dare conto che, secondo quanto disposto dall'art. 7 l. n. 24/2017 “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Ebbene, nessun dubbio può aversi sull'applicabilità di tale disciplina alla
[...]
, nel cui oggetto sociale è ricompresa la prestazione di Controparte_1 CP_1 servizi di assistenza sanitaria (essendo l'attività classificata con codice atecori 87.1:
“struttura di assistenza infermieristica residenziale per anziani”, cfr. all. n. 10 produzione attorea), che, in ogni caso, sono espressamente contemplati nel contratto sottoscritto in data 8.9.2017 tra in rappresentanza di e l'associazione Parte_6 Persona_1 convenuta, soccorrendo dunque l'art. 1218 cc.
Peraltro, indipendentemente dalle specifiche obbligazioni contemplate nel predetto documento – tra cui ospitalità (vitto, alloggio, biancheria), pulizia della persona (manicure e pedicure), assistenza medica (visita di controllo di controllo iniziale e visite di routine settimanali) –, sulla struttura gestita dall'associazione convenuta grava(va)no specifici obblighi di protezione sub specie di sorveglianza degli ospiti, dovendo le concrete prestazioni dai medesimi derivanti essere calibrate sulle condizioni psico-fisiche dei singoli soggetti (Cass., n. 7074/2024: “il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità”).
Del resto, negli stessi atti difensivi depositati, l' Controparte_1
afferma di aver “adottato quale forma di vigilanza, l'ordinario controllo visivo del locale
[...] ricreativo attraverso la presenza di due operatori i quali all'occorrenza, provvedevano ai bisogni degli anziani, somministrando bevande, garantendo l'assistenza socio sanitaria o prestando la propria opera qualora l'anziano per una qualche ragione, non fosse autosufficiente”.
Ancora, si precisa che “Nel caso di specie, i coniugi e venivano usualmente Pt_2 Per_1 accompagnati negli spostamenti verso le proprie camere, per raggiungere il servizio wc e, in generale ogni qualvolta gli stessi manifestavano la volontà di alzarsi per camminare. i coniugi
e venivano usualmente accompagnati negli spostamenti verso le proprie camere, Pt_2 Per_1 per raggiungere il servizio wc e, in generale ogni qualvolta gli stessi manifestavano la volontà di alzarsi per camminare” (memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, cpc, pag. 8).
Tali deduzioni confermano la configurabilità di obblighi di protezione in capo alla casa di riposo e, dunque, all'associazione che la gestisce, derivanti altresì dalla posizione qualificata di tali soggetti rispetto agli ospiti ivi presenti.
Dunque, il fatto stesso che l'evento si sia verificato, indipendentemente dalle concrete modalità dello stesso, comprova incontestabilmente che la sorveglianza ed il controllo – che si sarebbero dovuti esplicare da parte della convenuta nei confronti di una paziente affetta da malattia di Alzheimer – diagnosticata sin dal 2012 (cfr. all. nn. 2 e 3 all'atto di citazione) –, indipendentemente dalla specifica esistenza di problemi di mobilità – generalmente presenti secondo l'id quoad plerumque accidit in soggetti affetti da malattie neurologiche in stato avanzato (cfr. ctu depositata) – non sono stati sufficienti e adeguati.
Del resto, nell'ambito della responsabilità contrattuale (della struttura sanitaria per inadempimento della prestazione professionale), il creditore che la menta il danno alla salute è tenuto ad allegare la circostanza dell'inadempimento e a dimostrare l'esistenza della cd. causalità materiale, ossia del nesso causale tra la condotta del medico e il danno subìto (posto che quest'ultimo non è immanente all'inadempimento) (Cass., n.
14702/2021).
“In tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili” (Cass., n. 21511/2024).
Ora, quanto alla prova del nesso di causalità, va detto che nessun dato concreto hanno fornito gli attori al fine di comprovare che la caduta della madre sia stata causa
(determinante) del suo decesso, né che la “presenza di numerose nuove patologie, e cioè cardiomegalia e ipertrofia tiroidea a densità disomogenea” fosse collegata “alla frattura scomposta dell'omero destro (cfr. doc. 6, pag. 10)” [così nell'atto di citazione], non ravvisandosi alcuna indicazione in tal senso nella relazione di dimissione dell'Ospedale Cimino di Termini
Imerese (all. n. 6), né nella cartella clinica del relativo ricovero (all. n. 8), né tanto meno nella restante documentazione medica offerta.
Invero, – che dopo la caduta è stata riportata in pari data presso la casa di Persona_1 riposo, immobilizzata con fasciatura alla prescrizione di riposo assoluto a letto Parte_7 con tutore spalla (cfr. referto Ospedale Buccheri la Ferla di Palermo, all. n. 4), per poi essere condotta a casa per trascorrere le festività natalizie coi familiari (circostanza questa Contr allegata dalle parti convenute e non contestata dagli attori), avendo beneficiato di al
16.11.2017 al 5.1.2018 “per posizionamento e gestione catetere vescicale e terapia infusionale a seguito di frattura di branca ileo-ischi-pubica dx e frattura scomposta di spalla destra, in paziente con morbo di Alzheimer” (cfr. all. n. 5), e poi nuovamente dopo le dimissioni dall'Ospedale
Cimino di Termini Imerese, dal 19.1.2018 – è stata ricoverata presso il predetto nosocomio dal 3.1.2018 al 18.1.2018 nel reparto di Medicina.
Nello specifico, dalla relazione di dimissione e dalla cartella clinica si evince che la paziente ha fatto ingresso in ospedale per dispnea, disidratazione, tachiaritmia atriale, multiple opacità alveolo interstiziali confluenti, con diagnosi di “insufficienza respiratoria in addensamenti multipli, tachiaritmia atriale parossistica, decubito sacrale stadio avanzato, severo decadimento nutrizionale, demenza grave”, e che in seguito alle terapie e alle cure somministrate si è avuto un “graduale miglioramento con graduale scomparsa della dispnea e ripristino del ritmo sinusale”; che le è stato “posizionato picc al fine di iniziare alimentazione parenterale che continuerà anche al domicilio al fine di migliorare lo stato nutrizionale scadente e la riparazione del decubito sacrale in stato avanzato, che però al controllo mostra segni di graduale miglioramento”; che da diversi giorni, prima delle dimissioni, era “eupnoica in aria ambiente”
e che la radiografia torace ha mostrato “la scomparsa degli addensamenti parenchimali multipli”(cfr. rx e tc torace del 18.1.2018, del 12.1.2018, del 9.1.2018 e dell'1.1.2018, in atti).
Trattandosi di paziente fragile, invero, è stata proposta adi, al fine dell'alimentazione parenterale con monitoraggio delle deficienze nutrizionali multiple (ac folico, vitamina d, calcio), con controllo del compenso emodinamico, indici renali ed elettroliti sierici, e di continuare la gestione del decubito sacrale.
In relazione all'arco temporale che va dal momento delle dimissioni (18.1.2018) al decesso
(16.2.2018) non è stata fornito alcun dato in ordine alle condizioni di – su Persona_1 cui negli atti attorei non si rintracciano neanche allegazioni sul piano assertivo –, non essendo peraltro stata precisate neanche le cause (sub specie di specifica patologia che ha determinato l'exitus) né le modalità concrete del decesso.
Ad avviso di chi giudica, tali lacune non consentono di ritenere provato, neanche in via presuntiva, il nesso causale tra la caduta presso la casa di riposo e il decesso, avvenuto ben quattro mesi dopo, non si sa in quali circostanze, essendo evidente, dalla documentazione sopra passata in rassegna che, al momento delle dimissioni, le nuove numerose patologie allegate dagli attori la “cardiomegalia e ipertrofia tiroidea a densità disomogenea” – neanche risultanti dai referti – non hanno inciso sul decorso clinico di Persona_1
Né a conclusioni difformi può pervenirsi in forza delle conclusioni rassegnate nella consulenza tecnica medico-legale d'ufficio a firma del dott. , che ha Persona_2 affermato che “La causa del decesso non è riconducibile alla caduta all'interno della casa di riposo
, escludendo che il decesso sia seguito a naturale evoluzione delle Controparte_3 patologie pregresse.
Per quanto il ctu abbia dato conto di non aver riscontrato elementi SInificativi che possano indurre a ritenere che se non fosse caduta il 31.10.2017 sarebbe Persona_1 deceduta, atteso che il suo quadro generale di salute “era stabilizzato e non vi sono agli atti documentazione sanitaria che potesse fare prevedere la morte a breve tempo”, degno di nota è che
“la caduta del 31.10.2017 e le fratture riportate dalla SI.ra non hanno determinato Persona_1 la morte della stessa verificatosi dopo quattro mesi di distanza dalla caduta stessa, caduta, che da concausa, ha contribuito sicuramente ad aggravare lo stato di salute già esistente al momento della caduta e in particolar modo la sindrome da allettamento che ha portato successivamente dopo quattro mesi alla morte della SI.ra . Persona_1
L'ausiliario ha peraltro affermato che “Dall'analisi della documentazione sanitaria non si è riscontrata una nuova malattia e/o patologia che da sola abbia determinato la morte della SI.ra
e che possa giustificare l'exitus”. Persona_1 Ha, poi, definito la caduta e le malattie (che sarebbero conseguite alla stessa, ossia l'aggravamento della sindrome da allettamento già presente) entrambe concause, ossia condizioni necessarie ma non sufficienti, nessuna delle quali “può dirsi causa in senso stretto, ma tutte sono concause (caduta e malattia)”.
La lacunosità e la carenza della ricostruzione attorea peraltro trova conferma nella circostanza che lo stesso ausiliario nominato non è stato in grado di determinare la specifica incidenza delle (due) concause sul decesso.
Le conclusioni in oggetto, dunque, lette sulla scorta delle argomentazioni sopra svolte sul mancato assolvimento dell'onere probatorio in punto di nesso causale, consentono di superare la ricostruzione attorea, non potendosi ritenere provato che l'exitus sia conseguito alla caduta e non soccorrendo dunque le teorie sull'equivalenza causale.
Tale assunto depone dunque nel rigetto delle domande attoree, restando assorbite le ulteriori questioni, dovendosi per altro verso rimarcare come nessuna prova è stata fornita delle “atroci” sofferenze patite dalla vittima, né delle sue esatte condizioni cliniche nel periodo intercorso tra la caduta e il decesso – ad eccezione dei giorni di ricovero ospedaliero –, non potendosi – anche ove fosse stato dimostrato il nesso causale – quantificare la somma spettante iure hereditatis a titolo di ITP e ITT, l'unica voce liquidabile in simili ipotesi (cfr. Cass., n. ), senza considerare che il danno iure proprio rientra nell'ambito della responsabilità extra-contrattuale (Cass., n. 14471/2022, secondo cui “il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto"), di cui segue le regole generali, incluso il più rigoroso onere probatorio a carico di chi agisce in giudizio.
È utile osservare, da ultimo, che a differenti conclusioni non si sarebbe pervenuti mediante le prove orali articolate dagli attori, vertenti in parte su circostanze superflue ai fini del decidere e in parte su circostanze documentate e/o non contestate, né, in considerazione della genericità delle allegazioni attoree – secondo quanto sopra affermato –, in base alla cartella clinica di cui è stata domandata l'esibizione.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo, in ossequio alla regola della soccombenza, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, avuto riguardo all'attività difensiva svolta.
Del pari a carico degli attori, in solido tra loro, vanno poste le spese per l'occorsa ctu, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta le domande proposte nell'atto introduttivo;
condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere all' Controparte_1
“ le spese di lite e le liquida in € 5.000,00, oltre iva cpa e rimborso
[...] CP_1 forfettario, come per legge;
condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite e le Parte_4 liquida in € 4.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere ad le spese di lite e le liquida CP_2 in € 4.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
pone definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, le spese per l'occorsa ctu.
Termini Imerese, 26 agosto 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 561 del registro generale affari civili dell'anno 2021
TRA cf: , nato a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1 cf: ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
(cf: ), nata a [...] Parte_3 C.F._3
l'1.12.1978 in proprio e nella qualità di eredi di rappresentati e difesi, giusta procura Persona_1 alle liti in atti, dagli avv.ti Filippo Polizzi, Gabriele Giambrone ed Alessandro Gravante, presso il cui studio, sito a Palermo in via della Libertà n. 37/i, sono elettivamente domiciliati
ATTORI
E
(cf: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Paolo Francesco Martorana, presso il cui studio, sito a Ficarazzi in cortile Cosentino n. 22, è elettivamente domiciliato
(cf: ), nato a [...] il [...], Parte_4 CodiceFiscale_4 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Antonino Ticali, presso il cui studio, sito a Bagheria in via Matteotti n. 43, è elettivamente domiciliato
CONVENUTI
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall' avv. Paolo Roberto Gennaro, presso il cui studio, sito a Palermo in via Saverio Scrofani n. 50, è elettivamente domiciliata
TERZA CHIAMATA
avente ad oggetto: risarcimento del danno da morte del congiunto (iure proprio e iure hereditatis); conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
in proprio e n.q. di eredi di convenivano in Parte_5 Persona_1 giudizio l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e al fine di sentirli condannare al Parte_4 risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis), patiti a causa del decesso della propria madre, avvenuto il 16.2.2018, conseguito alle lesioni riportate in seguito al sinistro occorso il 31.10.2017, presso la Controparte_3
(gestita dell'associazione convenuta), allorquando ospite
[...] Persona_1 della struttura, nell'intento di recarsi alla toilette senza alcuna vigilanza ed assistenza, scivolava rovinosamente a terra.
Deducevano che, in seguito alla caduta, – affetta da alzheimer –, veniva Persona_1 trasportata presso il pronto soccorso dell'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, dove le veniva diagnosticata una “frattura di branca ileo-ischipubica dx e frattura scomposta di e.p.o. dx” con una prognosi di 30 giorni e che, stante il progressivo peggioramento delle sue condizioni cliniche, il 3.1.2018 veniva nuovamente ricoverata presso l'Ospedale Cimino di
Termini Imerese dove era stata sottoposta a Tac toracica con la diagnosi di “cardiomegalia e ipertrofia tiroidea a densità disomogenea”, patologie connesse alle fratture subite, come risultava dalla documentazione medica prodotta.
Affermavano, inoltre, che il 18.1.2018 la de cuius veniva dimessa con l'attivazione del servizio di assistenza sanitaria a domicilio, conclusosi il 16.2.2018 per il decesso, eziologicamente causato, secondo la ricostruzione attorea, dalle gravi lesioni riportate dalla stessa in seguito al sinistro occorso presso la casa di riposo.
In forza di tali argomentazioni ascrivevano la causazione del sinistro alla esclusiva responsabilità della associazione convenuta, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cc, invocando in subordine il regime di cui agli artt. 2049 e 2043 cc, sul presupposto della mancata prestazione della assistenza e della sorveglianza necessarie – anche in considerazione delle condizioni psico-fisiche della paziente –.
Regolarmente costituitasi nel presente giudizio l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, preliminarmente
[...] domandava di chiamare in causa dalla quale chiedeva di essere manlevata CP_2 in forza della polizza assicurativa stipulata il 19.5.2009 per la copertura della responsabilità civile terzi – casa di riposo per anziani.
Contestava, in ogni caso, la ricostruzione del fatto fornita dalla controparte affermando che era caduta, non nell'intento di recarsi alla toilette senza alcuna Persona_1 assistenza e vigilanza – come allegato dagli attori –, ma alzandosi autonomamente e senza alcun preavviso dalla poltrona della sala conviviale, mediante un movimento repentino non prevedibile o evitabile, neanche con l'uso di una diligenza maggiore di quella prestata dalla struttura.
A sostegno della propria tesi difensiva, deduceva che l'infortunio era stato determinato dalla condotta dell'anziana – della quale invocava in subordine il concorso di colpa ex art. 1227 cc –; condotta voluta, libera e cosciente, sebbene posta in essere da soggetto affetto da demenza senile, non potendosi imputare alcuna inerzia al personale dell'ente assistenziale, impegnato abitualmente nell'adozione di condotte rispondenti alle misure ordinarie di vigilanza e di assistenza previste, parametrate alla condizione clinica degli ospiti, rilevando che non presentava alcuna menomazione tale da inficiarne la Persona_1 mobilità e la deambulazione.
Contestava dunque l'an e il quantum dei danni dei quali gli attori domandavano il ristoro, domandando il rigetto delle domande proposte, sfornite di qualsivoglia supporto probatorio sia avuto riguardo all'evento lesivo che al nesso di casualità tra lo stesso e il decesso, intervenuto a distanza di quattro mesi dall'infortunio e da ascriversi interamente alle precarie condizioni respiratorie della paziente, connesse alla patologia da cui era affetta.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata l'8.10.2021, la terza chiamata CP_2 negava l'operatività della polizza assicurativa sottoscritta dall'
[...] [...]
“ ” in relazione ai danni oggetto del presente giudizio, Controparte_1 CP_1 trattandosi di responsabilità civile non rientrante nel rischio assicurato, limitato alle sole prestazioni di ospitalità “con esclusione delle mansioni di natura infermieristica, aventi carattere assistenziale”.
Domandava, ad ogni modo, il rigetto delle domande attoree deducendo che il primario fattore eziologico del danno andava riferito ad un evento meramente “accidentale”, come d'altronde sostenuto dall'attrice nella richiesta risarcitoria Parte_2 avanzata in via stragiudiziale il 26.1.2018.
Sosteneva, dunque, l'assenza di responsabilità della struttura, presso la quale gli attori lo stesso giorno dell'occorso (31.10.2017), avevano nuovamente condotto la madre
[...]
a riprova dell'immutata fiducia riposta dai familiari, malgrado l'evento dannoso Per_1 subito dalla loro prossima congiunta.
Contestava, infine, la pretesa risarcitoria (iure proprio e iure successionis), in quanto non supportata da validi elementi probatori, oltre che formulata in modo generico.
Da parte sua, costituitosi con comparsa di costituzione e risposta Parte_4 depositata il 9.11.2021, eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo intrattenuto alcun rapporto contrattuale in proprio con Persona_1 né coi parenti della stessa, domandando l'estromissione dal giudizio. Chiedeva in ogni caso il rigetto delle domande avversarie, negando la configurabilità di qualsivoglia responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) a proprio carico, così come di qualsiasi operatore della struttura, spiegando, per il resto, difese analoghe a quelle svolte dall' CP_1 CP_1
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali;
con ordinanza del 15.6.2022 il
Giudice già assegnatario del fascicolo ha disposto consulenza tecnica medico-legale d'ufficio al fine di accertare “se la causa del decesso di sia causalmente Persona_1 riconducibile alla caduta verificatasi all'interno della casa di riposo in data Controparte_3
31/10/2017, ovvero a complicanze insorte a seguito di tale caduta, ovvero se l'exitus sia riconducibile a naturale evoluzione delle patologie da cui la era affetta ctu”. Per_1
Con successiva ordinanza del 28.4.2025, emessa in seguito alle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
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Così prospettate le posizioni delle parti, va innanzitutto disatteso il difetto di legittimazione passiva eccepito dal convenuto non potendosi Parte_4 condividere la tesi dal medesimo prospettata secondo cui “il contratto del 08.09.2017 venne stipulato unicamente con l' e non con il SI. Controparte_1
personalmente, da qui il difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo”. Controparte_4
Si tratta, invero, di assunto che si pone in contrasto col disposto dell'art. 38 cc, ai sensi del quale “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.
Ebbene, nel contratto sottoscritto da per il ricovero della madre presso la Parte_3 casa di riposto (all. n. 4) si fa espressamente riferimento all' Controparte_1
“ <nella persona del SI. […] in qualità di legale
[...] CP_1 Parte_4 rappresentante […]>>, avendo peraltro il convenuto sottoscritto personalmente il documento negoziale.
Ciò chiarito, deve rilevarsi che gli attori imputano alla associazione convenuta la responsabilità (contrattuale) per il decesso della loro madre, avvenuto il 16.2.2018, derivante, secondo la loro prospettazione, dalle complicanze insorte dopo la caduta occorsa preso la casa di riposo di Altavilla Milicia, gestita Controparte_3 dall' . Controparte_1
Al fine di accertare la fondatezza delle domande attoree, è utile dare conto che, secondo quanto disposto dall'art. 7 l. n. 24/2017 “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Ebbene, nessun dubbio può aversi sull'applicabilità di tale disciplina alla
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, nel cui oggetto sociale è ricompresa la prestazione di Controparte_1 CP_1 servizi di assistenza sanitaria (essendo l'attività classificata con codice atecori 87.1:
“struttura di assistenza infermieristica residenziale per anziani”, cfr. all. n. 10 produzione attorea), che, in ogni caso, sono espressamente contemplati nel contratto sottoscritto in data 8.9.2017 tra in rappresentanza di e l'associazione Parte_6 Persona_1 convenuta, soccorrendo dunque l'art. 1218 cc.
Peraltro, indipendentemente dalle specifiche obbligazioni contemplate nel predetto documento – tra cui ospitalità (vitto, alloggio, biancheria), pulizia della persona (manicure e pedicure), assistenza medica (visita di controllo di controllo iniziale e visite di routine settimanali) –, sulla struttura gestita dall'associazione convenuta grava(va)no specifici obblighi di protezione sub specie di sorveglianza degli ospiti, dovendo le concrete prestazioni dai medesimi derivanti essere calibrate sulle condizioni psico-fisiche dei singoli soggetti (Cass., n. 7074/2024: “il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità”).
Del resto, negli stessi atti difensivi depositati, l' Controparte_1
afferma di aver “adottato quale forma di vigilanza, l'ordinario controllo visivo del locale
[...] ricreativo attraverso la presenza di due operatori i quali all'occorrenza, provvedevano ai bisogni degli anziani, somministrando bevande, garantendo l'assistenza socio sanitaria o prestando la propria opera qualora l'anziano per una qualche ragione, non fosse autosufficiente”.
Ancora, si precisa che “Nel caso di specie, i coniugi e venivano usualmente Pt_2 Per_1 accompagnati negli spostamenti verso le proprie camere, per raggiungere il servizio wc e, in generale ogni qualvolta gli stessi manifestavano la volontà di alzarsi per camminare. i coniugi
e venivano usualmente accompagnati negli spostamenti verso le proprie camere, Pt_2 Per_1 per raggiungere il servizio wc e, in generale ogni qualvolta gli stessi manifestavano la volontà di alzarsi per camminare” (memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, cpc, pag. 8).
Tali deduzioni confermano la configurabilità di obblighi di protezione in capo alla casa di riposo e, dunque, all'associazione che la gestisce, derivanti altresì dalla posizione qualificata di tali soggetti rispetto agli ospiti ivi presenti.
Dunque, il fatto stesso che l'evento si sia verificato, indipendentemente dalle concrete modalità dello stesso, comprova incontestabilmente che la sorveglianza ed il controllo – che si sarebbero dovuti esplicare da parte della convenuta nei confronti di una paziente affetta da malattia di Alzheimer – diagnosticata sin dal 2012 (cfr. all. nn. 2 e 3 all'atto di citazione) –, indipendentemente dalla specifica esistenza di problemi di mobilità – generalmente presenti secondo l'id quoad plerumque accidit in soggetti affetti da malattie neurologiche in stato avanzato (cfr. ctu depositata) – non sono stati sufficienti e adeguati.
Del resto, nell'ambito della responsabilità contrattuale (della struttura sanitaria per inadempimento della prestazione professionale), il creditore che la menta il danno alla salute è tenuto ad allegare la circostanza dell'inadempimento e a dimostrare l'esistenza della cd. causalità materiale, ossia del nesso causale tra la condotta del medico e il danno subìto (posto che quest'ultimo non è immanente all'inadempimento) (Cass., n.
14702/2021).
“In tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili” (Cass., n. 21511/2024).
Ora, quanto alla prova del nesso di causalità, va detto che nessun dato concreto hanno fornito gli attori al fine di comprovare che la caduta della madre sia stata causa
(determinante) del suo decesso, né che la “presenza di numerose nuove patologie, e cioè cardiomegalia e ipertrofia tiroidea a densità disomogenea” fosse collegata “alla frattura scomposta dell'omero destro (cfr. doc. 6, pag. 10)” [così nell'atto di citazione], non ravvisandosi alcuna indicazione in tal senso nella relazione di dimissione dell'Ospedale Cimino di Termini
Imerese (all. n. 6), né nella cartella clinica del relativo ricovero (all. n. 8), né tanto meno nella restante documentazione medica offerta.
Invero, – che dopo la caduta è stata riportata in pari data presso la casa di Persona_1 riposo, immobilizzata con fasciatura alla prescrizione di riposo assoluto a letto Parte_7 con tutore spalla (cfr. referto Ospedale Buccheri la Ferla di Palermo, all. n. 4), per poi essere condotta a casa per trascorrere le festività natalizie coi familiari (circostanza questa Contr allegata dalle parti convenute e non contestata dagli attori), avendo beneficiato di al
16.11.2017 al 5.1.2018 “per posizionamento e gestione catetere vescicale e terapia infusionale a seguito di frattura di branca ileo-ischi-pubica dx e frattura scomposta di spalla destra, in paziente con morbo di Alzheimer” (cfr. all. n. 5), e poi nuovamente dopo le dimissioni dall'Ospedale
Cimino di Termini Imerese, dal 19.1.2018 – è stata ricoverata presso il predetto nosocomio dal 3.1.2018 al 18.1.2018 nel reparto di Medicina.
Nello specifico, dalla relazione di dimissione e dalla cartella clinica si evince che la paziente ha fatto ingresso in ospedale per dispnea, disidratazione, tachiaritmia atriale, multiple opacità alveolo interstiziali confluenti, con diagnosi di “insufficienza respiratoria in addensamenti multipli, tachiaritmia atriale parossistica, decubito sacrale stadio avanzato, severo decadimento nutrizionale, demenza grave”, e che in seguito alle terapie e alle cure somministrate si è avuto un “graduale miglioramento con graduale scomparsa della dispnea e ripristino del ritmo sinusale”; che le è stato “posizionato picc al fine di iniziare alimentazione parenterale che continuerà anche al domicilio al fine di migliorare lo stato nutrizionale scadente e la riparazione del decubito sacrale in stato avanzato, che però al controllo mostra segni di graduale miglioramento”; che da diversi giorni, prima delle dimissioni, era “eupnoica in aria ambiente”
e che la radiografia torace ha mostrato “la scomparsa degli addensamenti parenchimali multipli”(cfr. rx e tc torace del 18.1.2018, del 12.1.2018, del 9.1.2018 e dell'1.1.2018, in atti).
Trattandosi di paziente fragile, invero, è stata proposta adi, al fine dell'alimentazione parenterale con monitoraggio delle deficienze nutrizionali multiple (ac folico, vitamina d, calcio), con controllo del compenso emodinamico, indici renali ed elettroliti sierici, e di continuare la gestione del decubito sacrale.
In relazione all'arco temporale che va dal momento delle dimissioni (18.1.2018) al decesso
(16.2.2018) non è stata fornito alcun dato in ordine alle condizioni di – su Persona_1 cui negli atti attorei non si rintracciano neanche allegazioni sul piano assertivo –, non essendo peraltro stata precisate neanche le cause (sub specie di specifica patologia che ha determinato l'exitus) né le modalità concrete del decesso.
Ad avviso di chi giudica, tali lacune non consentono di ritenere provato, neanche in via presuntiva, il nesso causale tra la caduta presso la casa di riposo e il decesso, avvenuto ben quattro mesi dopo, non si sa in quali circostanze, essendo evidente, dalla documentazione sopra passata in rassegna che, al momento delle dimissioni, le nuove numerose patologie allegate dagli attori la “cardiomegalia e ipertrofia tiroidea a densità disomogenea” – neanche risultanti dai referti – non hanno inciso sul decorso clinico di Persona_1
Né a conclusioni difformi può pervenirsi in forza delle conclusioni rassegnate nella consulenza tecnica medico-legale d'ufficio a firma del dott. , che ha Persona_2 affermato che “La causa del decesso non è riconducibile alla caduta all'interno della casa di riposo
, escludendo che il decesso sia seguito a naturale evoluzione delle Controparte_3 patologie pregresse.
Per quanto il ctu abbia dato conto di non aver riscontrato elementi SInificativi che possano indurre a ritenere che se non fosse caduta il 31.10.2017 sarebbe Persona_1 deceduta, atteso che il suo quadro generale di salute “era stabilizzato e non vi sono agli atti documentazione sanitaria che potesse fare prevedere la morte a breve tempo”, degno di nota è che
“la caduta del 31.10.2017 e le fratture riportate dalla SI.ra non hanno determinato Persona_1 la morte della stessa verificatosi dopo quattro mesi di distanza dalla caduta stessa, caduta, che da concausa, ha contribuito sicuramente ad aggravare lo stato di salute già esistente al momento della caduta e in particolar modo la sindrome da allettamento che ha portato successivamente dopo quattro mesi alla morte della SI.ra . Persona_1
L'ausiliario ha peraltro affermato che “Dall'analisi della documentazione sanitaria non si è riscontrata una nuova malattia e/o patologia che da sola abbia determinato la morte della SI.ra
e che possa giustificare l'exitus”. Persona_1 Ha, poi, definito la caduta e le malattie (che sarebbero conseguite alla stessa, ossia l'aggravamento della sindrome da allettamento già presente) entrambe concause, ossia condizioni necessarie ma non sufficienti, nessuna delle quali “può dirsi causa in senso stretto, ma tutte sono concause (caduta e malattia)”.
La lacunosità e la carenza della ricostruzione attorea peraltro trova conferma nella circostanza che lo stesso ausiliario nominato non è stato in grado di determinare la specifica incidenza delle (due) concause sul decesso.
Le conclusioni in oggetto, dunque, lette sulla scorta delle argomentazioni sopra svolte sul mancato assolvimento dell'onere probatorio in punto di nesso causale, consentono di superare la ricostruzione attorea, non potendosi ritenere provato che l'exitus sia conseguito alla caduta e non soccorrendo dunque le teorie sull'equivalenza causale.
Tale assunto depone dunque nel rigetto delle domande attoree, restando assorbite le ulteriori questioni, dovendosi per altro verso rimarcare come nessuna prova è stata fornita delle “atroci” sofferenze patite dalla vittima, né delle sue esatte condizioni cliniche nel periodo intercorso tra la caduta e il decesso – ad eccezione dei giorni di ricovero ospedaliero –, non potendosi – anche ove fosse stato dimostrato il nesso causale – quantificare la somma spettante iure hereditatis a titolo di ITP e ITT, l'unica voce liquidabile in simili ipotesi (cfr. Cass., n. ), senza considerare che il danno iure proprio rientra nell'ambito della responsabilità extra-contrattuale (Cass., n. 14471/2022, secondo cui “il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto"), di cui segue le regole generali, incluso il più rigoroso onere probatorio a carico di chi agisce in giudizio.
È utile osservare, da ultimo, che a differenti conclusioni non si sarebbe pervenuti mediante le prove orali articolate dagli attori, vertenti in parte su circostanze superflue ai fini del decidere e in parte su circostanze documentate e/o non contestate, né, in considerazione della genericità delle allegazioni attoree – secondo quanto sopra affermato –, in base alla cartella clinica di cui è stata domandata l'esibizione.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo, in ossequio alla regola della soccombenza, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, avuto riguardo all'attività difensiva svolta.
Del pari a carico degli attori, in solido tra loro, vanno poste le spese per l'occorsa ctu, liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta le domande proposte nell'atto introduttivo;
condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere all' Controparte_1
“ le spese di lite e le liquida in € 5.000,00, oltre iva cpa e rimborso
[...] CP_1 forfettario, come per legge;
condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite e le Parte_4 liquida in € 4.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere ad le spese di lite e le liquida CP_2 in € 4.000,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
pone definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, le spese per l'occorsa ctu.
Termini Imerese, 26 agosto 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.