CA
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3470 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.1486/2020 vertente
TRA
, codice fiscale , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso giusta procura in atti, dall'avv. Laura Tramontano, codice fiscale
, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via SS Apostoli C.F._2
n.3; fax 0823/432397 – p.e.c.: Email_1
- Appellante-
CONTRO in persona del Sindaco p. t., (P. IVA ) dom.to Controparte_1 P.IVA_1
per la carica in Palazzo S. Giacomo, Napoli, in uno all'Avvocatura Municipale che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Maria Teresa Mastrangelo, codice fiscale , tutti domiciliati in Napoli Palazzo San Giacomo C.F._3
Piazza Municipio presso l'Avvocatura Municipale, giusta procura ad lites del E 15/09/2022. P.e.c.: . apoli. , fax: Email_2 Email_3 CP_1
081/795.46.45; -Appellato-
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza n. 8750/2019 del Tribunale di
Napoli, pubblicata il 04.10.2019, non notificata;
CONCLUSIONI:
Per : “accertare e dichiarare la piena ed esclusiva Parte_1 responsabilità, nella produzione del sinistro de quo, del con conseguente Controparte_1 condanna dell'appellato al risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante, quantificati
1 in complessivi € 7.238,05 (già detratta la somma di € 4.643,95) oltre al rimborso delle spese di CTU pari ad € 400,00 ovvero in quella misura maggiore o minore di giustizia alla luce della espletata CTU;
in ogni caso oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al soddisfo;
- in subordine accertare e dichiarare il concorso colposo dell'attore nella causazione dell'evento ex art. 1227, comma 1, c.c. e, per l'effetto, graduare il risarcimento dei danni in base all'incidenza causale di ciascuna parte nella produzione dell'evento dannoso;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario;
- in subordine, riformare la sentenza dichiarando compensate le spese di lite del giudizio di primo grado. In via istruttoria chiede, se necessario disporre, ai sensi dell'art. 257 cpc, la rinnovazione dell'esame dei testi già escussi in primo grado, al fine di chiarire la loro deposizione”.
- Per l'appellato “dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ai Controparte_1 sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per manifesta infondatezza nel merito del gravame;
- in via gradata rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
condannare l'appellante alle spese del secondo grado di giudizio”.
Svolgimento del processo
Primo grado
Con atto notificato il 14.10.2015 conveniva in giudizio, Parte_1
dinnanzi al Tribunale partenopeo il premettendo che: Controparte_1
- l'istante in data 2.1.2014, intorno alle ore 7:00, camminava a piedi, in Napoli, sul marciapiede di via Michele Tenore (in salita) con direzione Facoltà di Medicina
Veterinaria, per recarsi presso il proprio posto di lavoro - dipartimento di
Medicina Veterinaria e Produzioni Animali di Napoli;
- giunto a circa venti metri oltre l'ingresso carraio dell' situato sul Parte_2
marciapiede opposto, inciampava e cadeva a terra a causa di un tombino privo della copertura centrale, coperto da calcinacci e non visibile e in alcun modo segnalato;
- il il giorno successivo (3.1.2014) a causa della caduta e dei forti dolori Parte_1
2 sofferti durante la notte si faceva accompagnare presso il Presidio Ospedaliero
Santa Maria della Pietà in Nola dove, a seguito di esame radiografico, gli veniva diagnosticato al polso destro "frattura della stiloide radiale, a decorso intrarticolare, con frammenti in discreta posizione", come da Verbale di Pronto Soccorso n. 2014/355 del 3.1.2014;
- che, l'attore a seguito dell'infortunio "in itinere" informava immediatamente il proprio datore di lavoro;
- a seguito di comunicazione, l' liquidava complessivamente la somma di € CP_2
4.643,95 a titolo di indennizzo.
Sulla base di tali premesse chiedeva la condanna del convenuto a risarcire il danno differenziale (biologico nella misura da determinarsi in corso di causa, patrimoniale e morale). Chiedeva che il convenuto venisse condannato al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva il convenuto, il quale contestava le circostanze di fatto addotte dall'attore a sostegno della domanda, sottolineando come la condotta del sig.
non era stata improntata alla necessaria cautela. Il Parte_1 CP_1 proponeva infine domanda di condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio in caso di rigetto della domanda.
Espletata l'istruttoria e rassegnate le conclusioni dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 03.06.2019 con termine per lo scambio di note conclusionali e repliche.
All'esito con sentenza del 03/10/19 il Tribunale così provvedeva:
A) Rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 CP_1
[...]
B) condanna l'attore al pagamento in favore dell'ente convenuto delle spese di lite, che liquida in € 1.618,00 per compensi oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge;
C) pone a carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate con separato decreto.
Con atto notificato il 11/05/20 ha interposto tempestivo Parte_1
gravame avverso la sentenza n.8750/2019 emessa dal Tribunale di Napoli, in data
3 03.10.2019, depositata il 04.10.2019, non notificata, nel rispetto del termine previsto dall'art 327 cpc, in ragione di cinque errores in iudicando e precisamente:
1) Violazione dell'art. 2051 c.c. in combinato disposto con l'art. 113 c.p.c.; mancata applicazione dei principi della responsabilità ex art. 2051 c.c.; omesso accertamento della intrinseca pericolosità del bene in custodia;
errata individuazione del caso fortuito;
errata qualificazione della condotta “imprudente” dell'attore;
2) Violazione del principio dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.; omesso accertamento del mancato raggiungimento della prova del caso fortuito incombente sul Controparte_1
3) Erronea valutazione delle prove allegate dall'attore; omesso accertamento del raggiungimento della prova del nesso causale da parte dell'attore; violazione dell'art. 2051
c.c., in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c.;
4) Violazione dell'art. 1227 c.c. in combinato disposto con l'art. 113 c.p.c.;
5) Impugnazione della decisone sulla condanna al pagamento delle spese processuali e sulla misura delle stesse
Concludeva per la riforma della sentenza gravata e l'accoglimento della domanda.
Si costituiva il chiedendo dichiarare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., per sua manifesta infondatezza nel merito;
- in via gradata, rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Alla prima udienza del 16/10/20 la causa veniva rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni sino a pervenire all'udienza del 30/01/2025 allorquando la Corte si riservava la decisione con i termini di cui all'art 190 cpc.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il 02.05.2020 a fronte della sentenza n. 8750/2019, non notificata, pubblicata il 04.10.2019, il cui termine utile ai fini dell'impugnazione sarebbe spirato il 20/05/2020. Il termine calcolato tiene conto della sospensione straordinaria 2020 (emergenza coronavirus) secondo cui per il processo civile, penale e tributario la sospensione straordinaria va dal 9 marzo all' 11 maggio 2020
(art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020).
4 In rito occorre disattendere l'eccezione d'inammissibilità del gravame per omessa pronuncia ex art 348 bis cpc. Difatti il giudizio de quo è stato rinviato dapprima per la trattazione, poi per la precisazione delle conclusioni (e di seguito più volte rinviato) per ragioni di ruolo, con preclusione dell'invocata declaratoria d'inammissibilità atteso che, la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350
c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché essa va negata ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 cpc (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14696 del 19 luglio 2016).
Passando ora al merito del gravame, l'appellante censura la sentenza gravata in ragione di un articolato motivo di impugnazione censurando le statuizioni ivi contenute perché affette da evidenti errori di impostazione giuridica, giacché, pur dichiarando di inquadrare correttamente la fattispecie de qua nella cornice dell'art. 2051
c.c., il giudice di prime cure finisce per scrutinarla secondo i criteri propri dell'art. 2043
c.c. (in punto di visibilità e prevedibilità dell'insidia), ritenendo predominante la
“presunta” visibilità dello stato dei luoghi rispetto alla intrinseca pericolosità del tombino stesso (come pure accertato) e conferendo un rilievo esclusivo, ai fini della sussistenza del caso fortuito, alla “presunta” condotta “imprudente” del danneggiato, come se la stessa valesse, di per sé sola, ad escludere qualunque nesso condizionante tra la situazione di pacifica pericolosità del tombino e caduta dell'attore.
L'appello, nel suo complesso, merita l'accoglimento.
Invero, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (ribadito da ultimo da Cass. S.U. n. 20943/2022), la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, quale elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale, che può essere costituito da un fatto naturale o dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
Ne segue che, essendo tale la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, 5 mentre residua a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura
"insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, perché altrimenti si finirebbe nel ricadere nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
Ed invero, nell'ottica dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa ponendosi all'origine del danno.
In tal senso la Corte di Legittimità secondo cui “la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia
(ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì dalla dimostrazione - in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova - di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del "neminem laedere", di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa.» Tale precedente, richiamando Cass. n.3651 del 20 febbraio 2006, ha sostenuto che, in materia di danni sofferti dagli utenti per la cattiva od omessa manutenzione delle strade pur essendo applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ., il titolo di responsabilità ascrivibile all'ente titolare della strada o al relativo concessionario va ricostruita in termini di responsabilità presunta con conseguente applicabilità del criterio di inversione dell'onere della prova. Ragion per cui incombe sul custode l'onere di liberarsi da tale responsabilità mediante l'assolvimento della prova liberatoria del fortuito, ovvero fornendo il riscontro che il danno si è verificato in modo imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza consona alle
6 concrete circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n.3651/2006).
Ne segue che il custode è tenuto a provare la mancanza di propria colpa nella verificazione del sinistro - e non già la mancanza del nesso causale, essendo il criterio di causalità altro e diverso dal giudizio di diligenza (avere preso tutte le misure idonee). Difatti, è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che possono assumere rilievo (anche) i caratteri dell'"estensione" e dell'"uso diretto della cosa" da parte della collettività i quali, in quanto estranei alla "struttura" della fattispecie, non sono configurabili come presupposti di applicazione della disciplina ex art. 2051 cod. civ., ma possono valere ad escludere la presunzione di responsabilità ivi prevista ove il custode dimostri che l'evento dannoso presenti i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità non superabili con l'adeguata diligenza, come pure l'evitabilità del danno, ma solamente con l'impiego di mezzi straordinari (e non già di entità meramente considerevole (cfr. anche Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022).
Ciò posto, il Tribunale, ha ritenuto che dall'istruttoria espletata, in particolare dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, si evince che l'attore a causa della caduta riportava lesioni in data 02.01.2014.
La teste escussa, sig.ra moglie dell'attore, dichiarava di essere stata Testimone_1 presente quella mattina assieme al sig. per recuperare il proprio cellulare, Parte_1 lasciato in ufficio dal marito cui lo aveva prestato. La teste ricordava che, mentre camminavano, il marito metteva un piede in un tombino e cadeva. Nell'immediatezza sembrava che il sig. non avesse riportato lesioni;
tuttavia, la sera stessa si era Parte_1 potuto notare un rigonfiamento del polso, motivo per cui la sig.ra accompagnava il Tes_1 marito in ospedale a Nola l'indomani mattina. La teste non ricordava il nome della strada né quale fosse il piede che il marito avesse poggiato sul chiusino;
la sig.ra precisava Tes_1 però che l'incidente era avvenuto alle 07.00 circa del 02.01.2014, nei pressi dell'orto botanico, sulla strada che porta alla Facoltà di Veterinaria, in condizioni di scarsa visibilità per l'oscurità e che il dissesto non era altrimenti segnalato. La sig.ra riferiva che in Tes_1 quel momento lei e l'attore erano accompagnati da una terza persona, il sig. _1
, cognato del sig. . La teste infine riconosceva nelle riproduzioni
[...] Parte_1
7 fotografiche presenti in atti il tombino dissestato a causa del quale il marito aveva perso
l'equilibrio, nelle stesse condizioni del giorno dell'incidente (fotografie non pervenute nel fascicolo di appello ma della cui presenza e riferibilità ai luoghi di causa dà atto lo stesso Giudice di prime cure)
Orbene, sulla scorta delle già menzionate dichiarazioni, che costituiscono assieme alle riproduzioni fotografiche in atti gli elementi probatori emersi dall'istruttoria, può argomentarsi quanto segue (…):
l'attore ha provato, mediante la documentazione allegata e le deposizioni testimoniali, di aver patito un danno e che esso era stato cagionato dalla sua interazione con un tombino, cosa in custodia dell'ente pubblico, di per sé inerte e non intrinsecamente pericolosa.
Onere del convenuto, ai fini liberatori, avrebbe dovuto essere quello di fornire la prova contraria, ovvero la prova del caso fortuito, cioè un elemento causale imprevedibile, secondo le normali regole statistiche, ed eccezionale in grado di interrompere la sequenza causale tra bene in custodia, evento e danni eventualmente riportati. In questo senso, il ha contestato la dinamica riferita dall'attore, allegando il caso fortuito integrato CP_1 dalla condotta imprudente del danneggiato o quantomeno un suo concorso di colpa, insistendo con argomentazioni di carattere logico e giuridico, fondate sulla ricostruzione dei fatti operata in citazione.
Trattandosi di un danno scaturente dall'interazione del danneggiato con una res inerte, deve essere valorizzata, l'eventuale imprudenza che possa aver connotato la condotta serbata dall'attore, soprattutto per quanto attiene alla verifica di eventuali insidie sul proprio cammino. Tale ricognizione si rende necessaria soprattutto per valutare se la condotta di parte attrice costituisca essa stessa caso fortuito, portando quindi ad una interruzione della sequenza causale ed alla negazione di qualsiasi responsabilità in capo al custode. Infatti, secondo principio di diritto pacifico in giurisprudenza, la condotta prudenziale dell'attore costituisce oggetto di un accertamento officioso del giudice, che può rilevare eventuali infrazioni del normale onere di cautela e prudenza incombente su tutti i consociati in qualsiasi stato e grado del giudizio, anche in assenza di qualsivoglia allegazione della parte interessata, ossia del convenuto (…).
Per il caso di specie, deve rilevarsi che, sebbene il tombino fosse effettivamente in un dissesto tale da essere pericoloso, esso era ben visibile e riconoscibile ed il manto stradale
8 circostante non presentava altri ostacoli, per cui chiunque si fosse trovato a percorrere la strada lo avrebbe potuto evitare con facilità, applicando la normale diligenza richiesta a tutti i consociati. Inoltre, la circostanza che la visibilità fosse scarsa, come riferito dalla teste, non è sufficiente a sollevare l'attore dall'obbligo di diligenza su di lui gravante, in quanto le condizioni di obiettiva pericolosità devono semmai indurre l'utente della strada pubblica a prestare ancora più attenzione di quanto non sia normalmente richiesto. Da questa premessa discende in maniera obbligata la considerazione che il sig. , Parte_1 con la giusta accortezza, avrebbe potuto e dovuto aggirare il tombino, il quale presentava un indice di esplicito e ben evidente pericolo.
Al contrario, nel solco interpretativo dettato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata la decisione è errata e merita di essere riformata.
Invero, dall'istruttoria espletata è emersa la responsabilità del quale CP_1
custode della strada luogo del sinistro, come risulta chiaramente dalle dichiarazioni dell'unico teste escusso che ha confermato la ricostruzione dei fatti fornita da parte attorea secondo cui il tombino privo di copertura nella sua pericolosità concreta non era né visibile né prevedibile per le condizioni di tempo e di luogo
(alle ore 7 di mattina del mese di gennaio).
Inoltre, la fattispecie in esame attiene ad una ipotesi di infortunio rispetto al quale la Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il risarcimento danni corrisposto dall' non può essere sommato a quello eventualmente CP_2
corrisposto dal responsabile civile, essendo al massimo risarcibile il solo danno differenziale, quale differenza fra la somma corrisposta dall' a titolo di CP_2
indennizzo e la somma che sarebbe spettata al lavoratore ove fossero state applicate le usuali tabelle di liquidazione del danno biologico.
Orbene, in data 13.10.2014, il sig. riceveva dall un primo bonifico Parte_1 CP_2
della somma di € 3.746,38 e in data 27.2.2015 un secondo bonifico della somma di €
897,57, per un totale complessivo di € 4.643,95.
Passando alla quantificazione del danno il CTU nominato ha accertato che l'appellante, a seguito della caduta del 02/01/2014, riportò: “Frattura chiusa del capitello del radio,”con esiti di limitazione funzionale dei movimenti del polso ai gradi 9 estremi (vedi CTU primo grado), dalla quale derivò:
Inabilità temporanea totale (ITT): 12 gg. al 100%
Inabilità temporanea parziale (ITP): 30 gg. al 50%
Inabilità temporanea parziale (ITP): 30 gg. al 25%
Inabilità temporanea parziale (ITP): 30 gg. al 15%
Nonché un 4% (quattro percento) di danno biologico.
Ne segue che, in applicazione della Tabella di Milano aggiornata all'attualità al medesimo va riconosciuto il danno nella misura che segue:
Calcolo Danno Biologico di Lieve Entità
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 54 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 12
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 3.842,25
Invalidità temporanea totale € 662,88
Invalidità temporanea parziale al 50% € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25% € 414,30
Totale danno biologico temporaneo € 1.905,78
Danno morale (33,33%) € 1.915,82
TOTALE GENERALE: € 7.663,85.
Occorre ora:
1) devalutare tale importo dapprima alla data del 27/02/15=
Dal mese di: maggio 2025
Al mese di: febbraio 2015
Indice Istat utilizzato: FOI generale 10 Indice maggio 2025: 121,2
Indice febbraio 2015: 106,8
Raccordo Indici: 1,071
Indice di Devalutazione: 0,823
Totale Devalutazione: € 1.356,15
Importo Devalutato: € 6.307,70;
2) sottrarre a tale importo la somma di € 897,57= € 5.410,13;
3) devalutare la differenza al 13/10/14:
Importo da Devalutare: € 5.410,13
Dal mese di: febbraio 2015
Al mese di: ottobre 2010
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice febbraio 2015: 106,8
Indice ottobre 2010: 137,8
Raccordo Indici: 1,373
Indice di Devalutazione: 0,94
Totale Devalutazione: € 325,42
Importo Devalutato: € 5.084,71;
4) sottrarre la somma di € 3746,38 = € 1.338,33;
5) calcolare sull'importo rivalutato anno per anno gli interessi maturati secondo il seguente schema di calcolo:
Capitale Iniziale: € 1.338,00
Data Iniziale: 02/01/2014
Data Finale: 31/05/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: gennaio 2014
Scadenza Rivalutazione: maggio 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 107,3
Indice alla Scadenza: 121,2
11 Raccordo Indici: 1,071
Coefficiente di Rivalutazione: 1,21
Totale Rivalutazione: € 280,98
Capitale Rivalutato: € 1.618,98
Totale Colonna Giorni: 4167
Totale Interessi: € 193,10
Rivalutazione + Interessi: € 474,08
Capitale Rivalutato + Interessi: € 1.812,08.
Su tale somma spettano gli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese di lite, seguono la soccombenza, sono poste a carico del CP_1
in persona del p.t. e liquidate in applicazione del DM 147/22
[...] CP_3 tenuto conto del valore della causa in favore di e per esso Parte_3
dell'avv.to antistatario Tramontano Laura per il primo grado in € 2.552,00 per compenso tabellare (valori medi) oltre spese vive per € 125,00, nonché spese generali, iva e cpa come per legge;
per il grado di appello in € 3.352,25 per compensi professionali nonché € 154,00 per spese vive, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Pone le spese di CTU liquidate in primo grado definitivamente a carico del in persona del p.t. Controparte_1 CP_3
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza
n. 8750/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 04.10.2019, non notificata pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza. 8750/2019 del Tribunale di
Napoli, pubblicata il 04.10.2019:
2) condanna il in persona del p.t. a risarcire a Controparte_1 CP_3
il danno dal medesimo patito per i fatti di causa liquidato Parte_1 in € 1.812,08 oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
12 3) condanna il in persona del Sindaco p.t. a rifondere le spese Controparte_1
di lite anticipate dall'appellante e liquidate in applicazione del DM 147/22 tenuto conto del valore della causa in favore di e per esso Parte_3 dell'avv.to antistatario Tramontano Laura per il primo grado in € 2.552,00 per compenso tabellare (valori medi) oltre spese vive per € 125,00, nonché spese generali, iva e cpa come per legge;
per il grado di appello in € 3.352,25 per compensi professionali nonché € 154,00 per spese vive, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
4) Pone le spese di CTU liquidate in primo grado definitivamente a carico del in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18/06/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
13