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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/07/2025, n. 3099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3099 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 9 luglio 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 10177/2022
TRA
, elettivamente domiciliato in Catania, via Vincenzo Giuffrida, n. 23, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Davide Salvatore Cuomo, che lo rappresenta e difende, giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Rita Azzarello, in Catania, Piazza Europa, n.4, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Massimiliano Marinelli, come da procura in atti;
Resistente
Oggetto: agenzia.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 24 ottobre 2022, , ha adito il Parte_1
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, e premesso di aver svolto attività di agente di commercio in favore della giusta contratto di agenzia del Controparte_2
3.05.2004, a tempo indeterminato, ha esposto:
- che, secondo le previsioni contrattuali, il rapporto di agenzia-senza rappresentanza aveva ad oggetto la promozione degli affari della consistenti nel contattare Controparte_2 operatori economici e chiunque interessato, per offrire i servizi della stessa (realizzazione
1 trasmissioni e/o filmati televisivi, realizzazione trasmissioni e/o comunicati radiofonici, inserimento pubblicità televisiva e spazio o radiofonica);
- che la zona di propria competenza era la Sicilia orientale (CT, RG, SR, ME, CL, EN);
- che le percentuali provvigionali previste dal contratto erano: 25% fino al raggiungimento di euro 250.000 per la pubblicità tabellare fino a tre minuti (televisione/radio) e per la realizzazione di trasmissioni televisive e/o radiofoniche, filmati televisivi e produzione di comunicati radiofonici;
30% oltre euro 250.000,00; 10% per la pubblicità commerciale oltre i tre minuti (televisione/radio);
- che, di fatto, la società preponente, nel corso del rapporto, gli aveva corrisposto solo acconti provvigionali mensili di importo pari ad € 2.000,00;
- che la resistente si era obbligata ad iscrivere il medesimo al fondo di previdenza
, nonché al versamento dei relativi contributi, nella misura prevista Pt_2 dall'accordo economico collettivo vigente;
- che, avendo appreso che un altro agente stava acquisendo ordini presso diversi clienti già serviti dallo stesso, con raccomandata del 14.01.2011 aveva esercitato il potere di recesso dal rapporto per giusta causa per fatto e colpa della società preponente;
- che con lettera raccomandata del 18.5.2011 inoltrata dalla Parte_3
alla quale lo stesso si era rivolto al fine di ottenere la corresponsione delle
[...] provvigioni ancora dovutegli, era stato chiesto alla società preponente di inviare copia di tutta la documentazione sui servizi trattati e le forniture effettuate per ordini diretti ed indiretti relativi all'intera durata del rapporto e, in particolare, un estratto dei libri contabili per verificare le somme ancora dovute;
- che con nota del 27.7.2011, la , nel contestare la debenza di ulteriori somme, CP_2 aveva chiesto all'agente di fornire la documentazione afferente alle spettanze non riconosciute;
- che con nota di riscontro del 12.09.2011 la , rilevando che il , a Parte_3 Pt_1 fronte di affari procurati per complessivi € 1.228.433,00, aveva ricevuto a titolo di acconto per provvigioni solamente la somma di € 76.000,00, aveva chiesto la somma di €
240.000.000 quale differenza tra le provvigioni maturate e quelle corrisposte, oltre alle indennità connesse con lo scioglimento del rapporto che si era riservata di quantificare;
- che con nota del 13.10.2011 la aveva contestato la suddetta nota CP_2 precisando di aver corrisposto all'agente tutte le provvigioni maturate;
2 - che con nota del 3.6.2013, aveva chiesto, tramite il proprio legale, il pagamento delle provvigioni ancora dovutegli, nonché delle indennità di cessazione del rapporto, richiesta successivamente reiterata con comunicazione del 15.05.2018 e del 5.06.2020.
Tanto esposto in fatto, ha rilevato di aver diritto ai sensi dell'art. 1748 c.c. alla corresponsione delle provvigioni maturate nel corso del rapporto di lavoro, disponendo tale norma che l'agente ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante il contratto, quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento e precisando, altresì, al terzo comma, che l'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente.
Ha evidenziato di aver reiteratamente chiesto nel corso del rapporto di lavoro, in virtù di quanto previsto dall'art. 1749 c.c. una quantificazione dettagliata delle provvigioni maturate e dei criteri per il calcolo delle stesse;
che tuttavia, sebbene la società resistente avesse trasmesso documentazione inerente alle provvigioni maturate, non aveva mai inviato gli estratti conto trimestrali relative alle provvigioni maturate, in violazione del disposto di cui all'art. 1749 c.c., ai sensi del quale il preponente è tenuto a consegnare all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute, contenente gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate, e a corrispondere le provvigioni stesse entro il medesimo termine.
Ha, quindi, addotto di avere interesse alla richiesta di esibizione delle scritture contabili della società preponente, ex art. 210 c.p.c., in considerazione anche delle richieste effettuate medio tempore.
Ha asserito di aver promosso nel corso del rapporto di lavoro gli affari segnatamente indicati in seno ad un prospetto riepilogativo allegato al ricorso nei confronti di clienti della società preponente anch'essi segnatamente indicati nel suddetto prospetto.
In particolare, ha rilevato che le provvigioni dallo stesso maturate per il periodo compreso tra l'agosto 2006 e la cessazione del rapporto, potevano quantificarsi, in base agli ordini dallo stesso allegati al ricorso e dai quali risulta un fatturato complessivo pari ad €
384.706,00, in € 96.176,50, somma corrispondente al 25% del suddetto fatturato.
Ha ribadito che in relazione agli affari procacciati dallo stesso con i clienti indicati in ricorso, la prova del fatto costitutivo del diritto al pagamento delle provvigioni dovutegli era dato dalla conclusione dell'affare, che, in assenza della consegna degli estratti conto provvigionali da parte della preponente poteva essere ricavata dalla produzione in giudizio
3 delle scritture contabili della società preponente, con riferimento ai periodi e agli affari individuati.
Ha evidenziato che in considerazione della natura dell'attività svolta e per effetto del ritardo nel pagamento, sulle somme riconosciutegli allo stesso spettano gli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
Ha asserito di aver diritto all'indennità di risoluzione rapporto (FIRR) ex art. 13 AEC
Commercio da calcolarsi su tutte le somme liquidate nel corso del rapporto e/o per le quali era sorto il diritto al pagamento, rilevando che la suddetta indennità va riconosciuta anche in assenza di incremento della clientela ed erogata all'agente in qualunque ipotesi di risoluzione del rapporto, anche qualora il contratto si sciolga ad iniziativa dello stesso.
Ha formulato le seguenti conclusioni: «1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ex art. 1748 c.c., al pagamento delle provvigioni maturate in corso di rapporto a fronte degli affari procacciati in favore della preponente e, per l'effetto, condannare
(p.i. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, con sede legale in Palermo (PA), Viale Regione Siciliana n. 466, al pagamento del complessivo importo di € 96.176,50, ovvero a quel diverso importo, maggiore o minore, che risulterà dovuto, anche a seguito di CTU, oltre interessi di mora ex D.Lgs.
231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo;
2) Condannare (p.i. , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Palermo (PA), Viale Regione Siciliana n.
466, ai sensi dell'art. 13 A.E.C., al pagamento dell'indennità risoluzione rapporto
(F.I.R.R.), di importo pari ad € 4.960,12, ovvero a quel diverso importo, maggiore o minore, che risulterà dovuto, anche a seguito di CTU, dedotto quanto risulterà versato presso l' , oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con Pt_2 vittoria di spese e compensi del giudizio.».
Con memoria tempestivamente depositata il 3.2.2023, si è costituita in giudizio la che, eccepita l'integrale prescrizione del credito vantato dal ricorrente, né Controparte_1 ha contestato nel merito la fondatezza, rilevando di aver sottoscritto il 3 maggio 2004, contestualmente al contratto di agenzia con il , due contratti identici, con gli agenti Pt_1
e (già agente nel periodo precedente), Testimone_1 Controparte_3 relativi alla stessa attività e nelle stesse zone;
che durante il periodo in cui i predetti agenti avevano prestato la loro attività per la stessa, avevano sostanzialmente operato di comune accordo, trasmettendo gli ordini dei clienti a firma congiunta, poiché l'ottenimento
4 dell'ordine era il frutto della loro collaborazione;
che, infatti, nel periodo precedente, gli ordini recavano, invece, soltanto la firma dell'unico agente in attività ( ; che, CP_3 pertanto, aveva corrisposto le provvigioni nell'importo indicato nel contratto di ciascuno, ma dividendo l'importo per tre.
Ha, quindi, sottolineato che, anche a volere per assurdo aderire alla tesi errata del ricorrente, l'importo rivendicato dovrebbe comunque essere ridotto a 1/3 della richiesta.
Ha rimarcato che l'agente non aveva allegato, né provato che gli affari da lui promossi erano andati a buon fine, né che il mancato pagamento delle provvigioni fosse dipeso da un fatto imputabile alla stessa, (per non aver, ad esempio, eseguito la prestazione richiesta dal soggetto con cui il contratto era stato stipulato), precisando, altresì, che alcuni ordini indicati in ricorso non erano stati nemmeno richiesti dai clienti, e che altri non erano stati pagati o sono stati pagati solo in parte.
Ha rilevato che a fronte di ordini originariamente di € 1.542.58, erano state espletate, su richiesta dei clienti prestazioni per soli € 1.015.439, sì come indicato anche dal ricorrente, mentre erano stati realmente incassati € 874.261, e non invece € 906.333, come risultante dal prospetto allegato al ricorso;
che, pertanto, facendo riferimento all'incasso reale, gli acconti provvigionali erano ampiamente satisfattivi delle somme rivendicate, atteso che, tutti i contratti erano stati procurati da tre agenti che contemporaneamente avevano agito per conto della medesima.
In ordine alla richiesta di pagamento dell'indennità di risoluzione del rapporto ex dell'art. 13 dell'Accordo Economico Collettivo del Commercio ha evidenziato che l'erogazione di tale trattamento non spetta alla medesima, bensì all' , presso il quale le Pt_2 relative somme sono state di anno in anno versate, ed altresì, che, in ogni caso tale trattamento trae origine da differenze di provvigione non dovute.
Contestata l'applicazione del regime degli interessi ex D. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, non potendo essere il ricorrente qualificato come impresa in mancanza requisiti propri dell'art. 2082 c.c., ha chiesto il rigetto delle domande di controparte, con vittoria di spese, competenze e onorari.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, espletata la prova testi, la causa è stata rinviata all'udienza di discussione dell'11.12.2024 e, per carico del ruolo, all'udienza di discussione del 4.6.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro
5 i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note depositate dalle parti, la causa
è stata decisa con sentenza resa all'esito dell'udienza figurata all'uopo fissata.
2. Oggetto del presente giudizio è la domanda di a percepire il Parte_1
F.I.R.R. ex art. 13 A.E.C. Commercio e le provvigioni in thesi spettantegli in conseguenza P dell'attività di agente di commercio espletata in favore della società con Controparte_1 quale aveva sottoscritto in data 3 maggio 2004 un contratto per la promozione nella Sicilia orientale degli affari della preponente, consistenti nel contattare operatori economici e chiunque interessato, per offrire i servizi di realizzazione trasmissioni e/o filmati televisivi, realizzazione trasmissioni e/o comunicati radiofonici inserimento pubblicità televisiva e spazio o radiofonica.
Il ricorrente ha inoltre addotto che, dopo avere appreso che altro agente stava acquisendo ordini presso diversi clienti da lui già serviti, in data 14.1.2022 aveva esercitato il potere di recesso dal contratto di agenzia per giusta causa e colpa della preponente.
3. La società resistente, dal canto suo, ha eccepito la prescrizione e ha dedotto che il 3 maggio 2004 aveva sottoscritto altri due contratti - identici a quello concluso con il Pt_1
– con gli agenti e relativi alla stessa Testimone_1 Controparte_3 attività e alle stesse zone, precisando che durante il periodo in cui i predetti agenti avevano prestato la loro attività per la stessa, avevano sostanzialmente operato di comune accordo e avevano trasmesso gli ordini dei clienti a firma congiunta, poiché l'ottenimento dell'ordine era il frutto della loro collaborazione.
Inoltre, la società ha addotto che il ricorrente non aveva dimostrato che gli affari erano andati a buon fine e che alcuni ordini non erano stati richiesti dai clienti e altri non erano stati pagati e altri ancora erano stati pagati solo in parte (v. pagina 7 della memoria difensiva, punto n. 6 della narrativa in fatto). In particolare, la società ha dedotto che a fronte di ordini originariamente per euro 1.542.58 erano state espletate su richiesta dei clienti prestazioni per soli euro 1.015.439 ed erano stati realmente incassati soli euro
874.261. Segnatamente parte resistente a pagina 8 della memoria ha dedotto quanto segue
«Viene depositato in allegato un prospetto riepilogativo, in ordine al quale emerge che a fronte di ordini originariamente di € 1.542.58, sono state espletate su richiesta dei clienti prestazioni per soli € 1.015.439 (dati coincidenti con quelli indicati da controparte), e sono stati realmente incassati € 874.261 (e non invece € 906.333)».
Quanto all'indennità di risoluzione del rapporto la società ha evidenziato che la stessa non doveva essere versata dalla preponente, ma dall' . Pt_2
6 4. I dati numerici indicati dalle parti in relazione alle prestazioni effettivamente espletate, coincidono, in quanto, come visto, anche parte resistente ha dato atto che sono state espletate su richiesta dei clienti prestazioni per soli € 1.015.439.
Le posizioni delle parti divergono con riferimento alle somme effettivamente incassate, in quanto parte ricorrente fa riferimento alla cifra di € 906.333 e parte resistente alla cifra di €
874.261.
A fronte di tali dati e tenuto conto che parte ricorrente ha formulato l'ordine di esibizione per il «caso di contestazione degli ordini prodotti sub all.12, si chiede che il Giudice
Voglia ordinare alla società resistente, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione delle scritture contabili o di un loro estratto autentico – registri fatture, registri IVA, libro giornale, mastrini contabili, partitario clienti e registro vendite – in relazione agli affari e ai clienti indicati nei suddetti ordini e riportati nelle pagine 14 e 15 del presente atto, per il periodo compreso tra Gennaio 2006 e Gennaio 2011», la predetta istanza è stata respinta.
Ed invero, la Corte di cassazione ha affermato che «A proposito della esibizione dei libri contabili al fine di rendere effettivo il diritto dell'agente ex art. 1749, c.c., si è anche precisato (Sez. L, Sentenza n. 10046 del 14/04/2023, Rv. 667411 - 02) che "a) in tema di contratto di agenzia, la ripartizione dell'onere della prova tra agente e preponente deve tenere conto, oltre che della distinzione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile
l'esercizio dell'azione in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 18 luglio 2022, n. 22536); b) nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale l'art. 1748 c.c. (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 303 del 1991, art. 2) riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi siano andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto ad un fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili, a norma dell'art. 210 c.p.c. (Cass. 31 maggio 2022, n. 17575): dovendo peraltro la parte, che agisca al fine di ottenere l'esibizione documentale - essendo il diritto all'accesso ed alla documentazione contabile, riconosciuto dall'art. 1749 c.c.,
7 funzionalmente e strumentalmente collegato al soddisfacimento del diritto alle provvigioni ed alle indennità collegate al rapporto di agenzia (in quanto l'acquisizione della documentazione in possesso del solo preponente deve essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti determinati o determinabili) - dedurre e dimostrare l'esistenza dell'interesse ad agire con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto (tra cui, innanzitutto, l'invio o meno degli estratti conto e del loro contenuto) e l'indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento sia finalizzata l'istanza (Cass. 29 settembre 2016, n. 19319; Cass. 13 maggio 2019, n. 12660)» (Cass. n. 34690/2023).
Ora, nel caso di specie, alla luce del riportato orientamento della giurisprudenza di legittimità che appare peraltro essersi consolidato e alla luce della coincidenza dei dati forniti dalle parti in ordine alle prestazioni effettivamente espletate in relazione alle richieste dei clienti, non sussistevano i presupposti per ammettere il chiesto ordine di esibizione.
5. Ciò posto, osserva il Tribunale che in tema di provvigioni l'art. 1748 c.c. stabilisce che
«Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto
e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta;
in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico.
8 Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.
L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia».
La richiamata disposizione legislativa fissa, quindi, la regola per cui l'agente ha diritto alle provvigioni pattuite in relazione a tutti gli affari – diretti e indiretti – conclusi nel periodo di riferimento con esclusione di quelli la cui mancata esecuzione sia dipesa da cause non imputabili alla preponente, dovendosi invece reputare nullo ogni patto più sfavorevole all'agente (v. Cass. n. 25023/2013; Cass. n. 14978/2011; Cass. n. 10821/2011; Cass. n.
12838/2003; cfr. anche Corte di Giustizia 17.5.2017 C-48/16 Ergo).
5.1. La Corte di cassazione, quanto al momento di insorgenza del credito alla provvigione, ha chiarito che «Nella nuova disciplina giuridica, il fatto costitutivo della provvigione è la conclusione del contratto. Questa genera, contrariamente a quanto avveniva nella disciplina precedente, non una semplice aspettativa ma un vero e proprio diritto di credito, anche se non esigibile: un diritto che può essere ceduto e permette l'insinuazione nel passivo del fallimento del preponente. È condizione di esigibilità invece l'esecuzione del contratto da parte del preponente: la provvigione è esigibile nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione. Non è quindi necessaria la prova del buon fine dell'affare e cioè, in sostanza, del pagamento del prezzo da parte del cliente» (Cass. n. 25544/2018).
In questa prospettiva, l'agente ha diritto alla provvigione nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione.
5.2. A tal ultimo riguardo, recentemente la Corte di cassazione ha precisato che «in ogni caso in cui il preponente e il cliente acquisito dall'agente concludano una transazione che comporti che non abbiano ulteriore esecuzione i contratti che avrebbero comportato vendite periodiche in forza delle quali all'agente sarebbe spettata la provvigione, all'agente spetta provvigione ai sensi dell'art. 1748 co. 5 cod. civ. per la parte non eseguita dei contratti, nella misura determinata dagli usi o in mancanza secondo equità» (Cass.
12816/2024).
6. Così ricostruito il quadro giuridico in cui inquadra la fattispecie per cui è causa, occorre ora esaminare le risultanze dell'espletata prova per testi onde verificare se, effettivamente,
9 nel periodo per cui è causa nelle province di Catania, Siracusa, Ragusa, Messina,
Caltanissetta ed avevano operato, oltre al ricorrente, anche gli agenti CP_4 [...]
e Tes_1 Controparte_3
6.1. All'udienza del 31 maggio 2023 è stato escusso il teste , Testimone_2 che, dopo aver precisato di avere conoscenza dei fatti di causa per aver lavorato per la società resistente dall'inizio del 2005 fino al settembre 2009 con le mansioni di operatore di ripresa, ha dichiarato che «È vero che nel periodo dal 3 maggio 2004 al settembre 2009, nelle province di Catania, Ragusa, Siracusa, Messina, Caltanissetta ed hanno CP_4 operato come agenti della convenuta il ricorrente, e i sig.ri e Testimone_1
ma il è andato via prima intorno al 2006-2007. Controparte_3 Tes_1
Nulla so sui contratti che mi vengono mostrati».
Sempre all'udienza del 31 maggio 2023, è stato escusso il teste il quale ha Testimone_3 dichiarato quanto segue: «Premetto che conosco i fatti di causa in quanto io nel periodo in questione ero amministratore delegato della società resistente fino al marzo 2014. È vero che dal 3 maggio 2004 al 14 gennaio 2011, nelle province di Catania, Ragusa, Siracusa,
Messina, Caltanissetta ed hanno operato come agenti della convenuta il ricorrente, CP_4
e i sig.ri e come da contratti che mi Testimone_1 Controparte_3 vengono esibiti in copia e che riconosco».
Il teste ha aggiunto che «nel periodo dal 3 maggio 2004 al 14 gennaio 2011 gli Tes_3 agenti di cui al punto precedente hanno trasmesso gli ordini dei clienti, che mi vengono esibiti in copia e che riconosco, a firma congiunta» e che la società aveva «corrisposto le provvigioni dovute sui contratti di cui ai punti precedenti, dividendo il relativo importo tra
i tre agenti, come da prospetti prodotti come docc. 14, 15 e 16, che mi vengono esibiti in copia e che riconosco».
È stata altresì escussa, sempre all'udienza del 31.5.2023, la teste , al Testimone_4 quale precisato di aver «lavorato per la società resistente dalla fine del 2004 fino ad aprile
2007 con le mansioni di segretaria», ha affermato «È vero che nel periodo dalla fine del
2004 fino ad aprile 2007, nelle province di Catania, Ragusa, Siracusa, Messina,
Caltanissetta ed hanno operato come agenti della convenuta il ricorrente, e i sig.ri CP_4
e ma il è andato via prima. Testimone_1 Controparte_3 Tes_1
Nulla so sui contratti che mi vengono mostrati».
Infine, è stato escusso all'udienza del 24.11.2023, il teste , che ha Testimone_1 affermato che «è vero che nel periodo dal 3 maggio 2004 al 14 gennaio 2011, nelle
10 province di Catania, Ragusa, Siracusa, Messina, Caltanissetta ed abbiamo operato CP_4 come agenti della convenuta il ricorrente, io e come da Controparte_3 contratti che mi vengono esibiti in copia e che riconosco».
Il teste ha aggiunto che «nel periodo dal 3 maggio 2004 al 14 gennaio 2011 gli agenti di cui al punto precedente abbiamo trasmesso gli ordini dei clienti, che mi vengono esibiti in copia e che riconosco, a firma congiunta» e che «la convenuta ha corrisposto le provvigioni dovute sui contratti di cui ai punti precedenti, dividendo il relativo importo tra
i tre agenti in parti uguali, come da prospetti prodotti come docc. 14, 15 e 16, che mi vengono esibiti in copia e che riconosco».
6.2. Dalla prova per testi è, quindi, emerso che nel periodo dal 3 maggio 2004 sino al
14.1.2001 il ricorrente ha operato nella zona della Sicilia orientale assegnatagli non da solo, ma unitamente agli agenti e , con i Controparte_3 Testimone_5 quali la società risulta aver stipulato in data 3 maggio 2004 contratti di agenzia di tenore analogo a quello concluso con il ricorrente (v. Testi , e;
v. Tes_2 Tes_3 Tes_4 Tes_1 doc. n. 1 fasc. ricorrente e docc. 1, 2 e 3, fasc. resistente).
I dati dell'espletata prova per testi evidenziano altresì che la società resistente risulta aver versato le provvigioni dovute sui contratti stipulati in conseguenza degli ordini firmati a firma congiunta dai tre agenti (v. teste e teste ). Tes_3 Tes_1
6.3. Tali circostanze trovano conferma nella produzione documentale di parte resistente da cui si evince che gli agenti , hanno sottoscritto gli ordini dei clienti Pt_1 CP_3 Tes_1 di cui ai documenti numeri 6 e 7 del fascicolo di parte resistente e che gli agenti e CP_5 anno sottoscritto gli ordini dei clienti rappresentati nei documenti nn. 8, 9 e 10. CP_3
Ed invero gli unici ordini che risultano sottoscritti dal solo ricorrente sono quelli di cui al documento numero 11 della memoria di parte resistente, per l'ammontare di euro 1.000,00 con riguardo all'ordine 25/09, per l'ammontare di euro 6.000,00 per l'ordine n. 98/09 e per l'ammontare di euro 15.000,00 per l'ordine di cui al numero 145/09, in relazione ai quali risulta maturata la prescrizione eccepita da parte resistente.
7. Pertanto, anche volendo considerare, quale volume di affari percepito dalla resistente, la somma di € 906.333 e, quale importo delle provvigioni maturate in relazione a detto volume di affari, la somma di € 384.706, indicate da parte ricorrente, nulla spetta a parte ricorrente a titolo di differenze per provvigioni, in quanto, per un verso, l'importo di €
384.706 deve essere diviso per tre, ossia il numero di agenti per effetto del cui intervento sono stati conclusi gli affari fonte dell'indicato fatturato, con un risultato pari ad € 128.235,
11 e, per altro verso, occorre considerare che, secondo quanto allegato dal ricorrente, la resistente gli ha corrisposto acconti mensili di € 2.000,00, per un totale, computato sul periodo ricompreso tra il 3.5.2004 e il 14.1.2011, che supera la somma di € 128.235.
8. La domanda volta a conseguire il pagamento delle provvigioni deve, quindi, essere respinta.
9. Venendo infine all'esame della domanda volta a conseguire l'indennità di cessazione del rapporto, giova premettere che nel contratto di agenzia stipulato tra le parti è previsto che
«questa società provvederà ad iscriverla al fondo di previdenza di . I contributi Pt_2 al fondo nella misura prevista dal vigente A.E.C. calcolati sugli importi netti delle provvigioni liquidate, saranno versati da questa società con le modalità previste dal suddetto istituto».
Ora l'art. 13 dell'A.E.C. Commercio, acquisito agli atti di causa ai sensi dell'art. 421 c.p.c., stabilisce che «All'atto della cessazione del rapporto, spetta all'agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino al momento della cessazione stessa, secondo le misure di seguito riportate: l'indennità di risoluzione del contratto è stabilita nella misura del 3% dell'ammontare delle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante nel corso del contratto, nei seguenti limiti:
Omissis. - Agli effetti del versamento obbligatorio della indennità di risoluzione rapporto presso il fondo FIRR della saranno computate anche le somme Controparte_6 corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso, concorso spese o di premio. I versamenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) previsti nel presente capo I sono riassunti nelle tabelle A, B, C, D, ed E, annesse al presente Accordo a titolo di chiarimento per facilitare i relativi calcoli.
Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente in aggiunta al trattamento di previdenza previsto dal presente accordo.
Le somme di cui sopra verranno obbligatoriamente versate anno per anno nell'apposito fondo costituito presso la , secondo quanto previsto dalle norme Controparte_6 regolamentari allegate al presente Accordo;
nel medesimo regolamento saranno altresì dettate le procedure per il riaccredito in favore della casa mandante degli importi eventualmente già accantonati al Fondo stesso, ma non più spettanti all'agente per il verificarsi dell'ipotesi di decadenza di cui al comma precedente.
12 Le somme obbligatoriamente versate dalle case mandanti al fondo Firr della CP_6
a titolo di indennità risoluzione rapporto, sono definitivamente acquisite a
[...] favore dell'agente di commercio in relazione al quale sono state versate, nel momento stesso in cui vengono ricevute dalla CP_6
Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo concordano che l'indennità di risoluzione rapporto ha natura di trattamento fine rapporto, ed è di esclusiva proprietà degli agenti o rappresentanti.
Nell'ipotesi di cessione a terzi – operata dall'agente ai sensi di un accordo con il preponente – del contratto di agenzia o rappresentanza e dei diritti ed obblighi dallo stesso derivanti le somme di cui al presente punto non saranno dovute all'agente o rappresentante cedente».
10. Ora, alla luce della lettera dall'art. 13 dell'AEC Commercio applicabile al rapporto per cui è causa, appare evidente che il soggetto obbligato al versamento dell'Indennità di risoluzione del rapporto è l' , presso cui vengono accantonate le relative Pt_2 somme, e non anche la committente.
Pertanto, anche la domanda volta ad ottenere il FIRR nei confronti della resistente non può essere accolta.
11. In definitiva il ricorso deve essere respinto integralmente.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla rifusione in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.628,5 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 17 luglio 2025
La giudice
Federica Porcelli
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