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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/08/2025, n. 11749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11749 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 54622/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
TE BR Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54622/2023, vertente tra
, Parte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Ersilia Maiorano
-ricorrente-
e
, CP_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Elettra Bianchi e dell'avv. Pietro Marinucci
-resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno celebrato matrimonio nel Comune di
Roma in data 31 marzo 1988.
Da tale unione sono nati due figli gemelli, e (classe 1988), Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio celebrato con , rappresentando CP_1
che nell'anno 2007, e più precisamente con decreto del 30 ottobre 2007, era stata omologata la separazione personale dei coniugi e che, da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti. La ricorrente ha altresì chiesto provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
, senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato CP_1 inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
Le parti, all'udienza del 31 ottobre 2024, sono addivenute a un'intesa in ordine alle condizioni del loro divorzio, sulla base delle condizioni che di seguito si trascrivono:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Roma in data 31/03/1988 tra i SIg.ri e , Parte_1 CP_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Roma al n. atto
00623, parte 1, serie 01, anno 1988, Volume I, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma;
2) al fine di regolare ogni reciproca pretesa relativa o connessa alle questioni di natura economica, patrimoniale e non, riferibili all'intercorso rapporto coniugale, il SI. , si impegna CP_1
e si obbliga a trasferire alla SI.ra , entro 30 giorni Parte_1
2 dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, la propria quota di proprietà del 50% dell'immobile sito in Roma Via Giuseppe
Rosaccio n. 107 – attualmente in comproprietà (al 50 % ), con tutto quanto in essa contenuto, con tutti gli accessori e pertinenze, con ogni servitù attiva e passiva esistente, e con tutti i diritti, gli obblighi e le riserve contenuti negli atti di provenienza;
3) i SIg.ri e per formalizzare il CP_1 Parte_1 trasferimento della proprietà del 50% della casa coniugale sita in
Roma Via Giuseppe Rosaccio n. 107, si impegnano a comparire entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sentenza di divorzio dinanzi al notaio di fiducia, il cui nominativo sarà tempestivamente comunicato dalla SI.ra , la quale si farà carico di tutte le Pt_1
relative spese, con richiesta di esenzione da ogni imposta o tassa, ai sensi dell'art. 19 Legge 74/87 e della sentenza della Corte
Suprema di Cassazione n. 154/99;
4) la SI.ra dichiara di accollarsi i debiti garantiti Parte_1
dalle quattro ipoteche iscritte dall'Agenzia dell'Entrate
Riscossione di Roma sull'immobile predetto (fascicolo
2004/385965, 2005/45364, 2013/40946, 2018/54013) e riferite alle relative cartelle esattoriali - il cui ammontare complessivo ad oggi è pari a € 80.400,40 - con la sola esclusione delle seguenti cartelle esattoriali: 09720030310576533000,
09720030464658630000, 09720040320190587000, oggetto di rottamazione in corso di pagamento n°AT09790202300803559180 del 27.07.2023, per le quali il SI.
s'impegna a proseguire il pagamento della rottamazione CP_1
(debito residuo € 14.095,00);
5) la SI.ra si impegna a provvedere a sue cure Parte_1
e spese, quando lo riterrà opportuno, alla cancellazione delle
3 ipoteche predette iscritte sull'immobile di Via Giuseppe Rosaccio
n. 107;
6) la SI.ra rinuncia alla procedura esecutiva pendente Pt_1
presso il Tribunale di Tivoli con RGE: 1548/24 – Giudice dott.
PI CO - nei confronti del SI. , e si impegna a CP_1
rimettere la denuncia/querela di cui al procedimento penale
RGNR 4168/23;
7) la SI.ra rinuncia a tutte le proprie pretese relative al Pt_1
mantenimento pregresso per la stessa e per i figli, ivi comprese quelle di cui all'atto di precetto notificato in data 14.05.2024 con il quale è stato intimato il pagamento della somma di € 48.690,99;
8) il SI. corrisponderà entro il 5 di ogni mese alla CP_1
SI.ra l'importo mensile di € 350,00 a titolo di Parte_1
assegno divorzile con decorrenza dal mese di novembre corrente anno, oltre istat, fatta salva l'automatica riduzione dello stesso in misura di € 100,00 al mese a decorrere dal mese di giugno 2037, quando la sig.ra estinguerà il finanziamento assunto per Pt_1
il pagamento di precedente cartella esattoriale;
9) il SI. si impegna a corrispondere la somma CP_1
complessiva di € 3.000,00 in tre rate mensili di € 1.000,00 ciascuna - a decorre dal 15.11.2024 – quale proprio contributo alle spese legali affrontate dalla SI.ra per le azioni penali Pt_1
ed esecutive intraprese nei suoi confronti;
10) gli accordi negoziali raggiunti dalle parti, saranno validi ed efficaci dal trasferimento del 50 % dell'immobile di cui al punto 1) alla sig.ra ; Parte_1
4 11) la casa coniugale resta nella disponibilità della SI.ra Pt_1
sino al rogito con il quale il 50% della proprietà della stessa verrà trasferito dal SI. alla SI. ; CP_1 Parte_1
12)spese compensate.
Con ordinanza dell'11 giugno 2025 il giudice relatore ha invitato le parti a rinunciare ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. ed entrambe le parti hanno concluso in tal senso.
Tanto premesso, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti in data 31 marzo 1988, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere poi fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate come da domanda.
Per Questi Motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione::
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Roma in data 31 marzo 1988 tra , nata il [...] a [...] e Parte_1
, nato il [...] a [...]; matrimonio trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00623, Parte 1,
Serie 01, Volume I, Anno 1988;
5 - dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 24 luglio 2025
Il Giudice estensore
TE BR
Il Presidente
MA NZ
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
TE BR Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54622/2023, vertente tra
, Parte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Ersilia Maiorano
-ricorrente-
e
, CP_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Elettra Bianchi e dell'avv. Pietro Marinucci
-resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno celebrato matrimonio nel Comune di
Roma in data 31 marzo 1988.
Da tale unione sono nati due figli gemelli, e (classe 1988), Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio celebrato con , rappresentando CP_1
che nell'anno 2007, e più precisamente con decreto del 30 ottobre 2007, era stata omologata la separazione personale dei coniugi e che, da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti. La ricorrente ha altresì chiesto provvedimenti di carattere accessorio come in atti.
, senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato CP_1 inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
Le parti, all'udienza del 31 ottobre 2024, sono addivenute a un'intesa in ordine alle condizioni del loro divorzio, sulla base delle condizioni che di seguito si trascrivono:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Roma in data 31/03/1988 tra i SIg.ri e , Parte_1 CP_1 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Roma al n. atto
00623, parte 1, serie 01, anno 1988, Volume I, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma;
2) al fine di regolare ogni reciproca pretesa relativa o connessa alle questioni di natura economica, patrimoniale e non, riferibili all'intercorso rapporto coniugale, il SI. , si impegna CP_1
e si obbliga a trasferire alla SI.ra , entro 30 giorni Parte_1
2 dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, la propria quota di proprietà del 50% dell'immobile sito in Roma Via Giuseppe
Rosaccio n. 107 – attualmente in comproprietà (al 50 % ), con tutto quanto in essa contenuto, con tutti gli accessori e pertinenze, con ogni servitù attiva e passiva esistente, e con tutti i diritti, gli obblighi e le riserve contenuti negli atti di provenienza;
3) i SIg.ri e per formalizzare il CP_1 Parte_1 trasferimento della proprietà del 50% della casa coniugale sita in
Roma Via Giuseppe Rosaccio n. 107, si impegnano a comparire entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sentenza di divorzio dinanzi al notaio di fiducia, il cui nominativo sarà tempestivamente comunicato dalla SI.ra , la quale si farà carico di tutte le Pt_1
relative spese, con richiesta di esenzione da ogni imposta o tassa, ai sensi dell'art. 19 Legge 74/87 e della sentenza della Corte
Suprema di Cassazione n. 154/99;
4) la SI.ra dichiara di accollarsi i debiti garantiti Parte_1
dalle quattro ipoteche iscritte dall'Agenzia dell'Entrate
Riscossione di Roma sull'immobile predetto (fascicolo
2004/385965, 2005/45364, 2013/40946, 2018/54013) e riferite alle relative cartelle esattoriali - il cui ammontare complessivo ad oggi è pari a € 80.400,40 - con la sola esclusione delle seguenti cartelle esattoriali: 09720030310576533000,
09720030464658630000, 09720040320190587000, oggetto di rottamazione in corso di pagamento n°AT09790202300803559180 del 27.07.2023, per le quali il SI.
s'impegna a proseguire il pagamento della rottamazione CP_1
(debito residuo € 14.095,00);
5) la SI.ra si impegna a provvedere a sue cure Parte_1
e spese, quando lo riterrà opportuno, alla cancellazione delle
3 ipoteche predette iscritte sull'immobile di Via Giuseppe Rosaccio
n. 107;
6) la SI.ra rinuncia alla procedura esecutiva pendente Pt_1
presso il Tribunale di Tivoli con RGE: 1548/24 – Giudice dott.
PI CO - nei confronti del SI. , e si impegna a CP_1
rimettere la denuncia/querela di cui al procedimento penale
RGNR 4168/23;
7) la SI.ra rinuncia a tutte le proprie pretese relative al Pt_1
mantenimento pregresso per la stessa e per i figli, ivi comprese quelle di cui all'atto di precetto notificato in data 14.05.2024 con il quale è stato intimato il pagamento della somma di € 48.690,99;
8) il SI. corrisponderà entro il 5 di ogni mese alla CP_1
SI.ra l'importo mensile di € 350,00 a titolo di Parte_1
assegno divorzile con decorrenza dal mese di novembre corrente anno, oltre istat, fatta salva l'automatica riduzione dello stesso in misura di € 100,00 al mese a decorrere dal mese di giugno 2037, quando la sig.ra estinguerà il finanziamento assunto per Pt_1
il pagamento di precedente cartella esattoriale;
9) il SI. si impegna a corrispondere la somma CP_1
complessiva di € 3.000,00 in tre rate mensili di € 1.000,00 ciascuna - a decorre dal 15.11.2024 – quale proprio contributo alle spese legali affrontate dalla SI.ra per le azioni penali Pt_1
ed esecutive intraprese nei suoi confronti;
10) gli accordi negoziali raggiunti dalle parti, saranno validi ed efficaci dal trasferimento del 50 % dell'immobile di cui al punto 1) alla sig.ra ; Parte_1
4 11) la casa coniugale resta nella disponibilità della SI.ra Pt_1
sino al rogito con il quale il 50% della proprietà della stessa verrà trasferito dal SI. alla SI. ; CP_1 Parte_1
12)spese compensate.
Con ordinanza dell'11 giugno 2025 il giudice relatore ha invitato le parti a rinunciare ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. ed entrambe le parti hanno concluso in tal senso.
Tanto premesso, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti in data 31 marzo 1988, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere poi fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate come da domanda.
Per Questi Motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione::
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Roma in data 31 marzo 1988 tra , nata il [...] a [...] e Parte_1
, nato il [...] a [...]; matrimonio trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00623, Parte 1,
Serie 01, Volume I, Anno 1988;
5 - dispone, quanto alle condizioni accessorie, che il divorzio avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 24 luglio 2025
Il Giudice estensore
TE BR
Il Presidente
MA NZ
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