TRIB
Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/12/2024, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3046 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07/08/1990, rappresentata e difesa dall'avvocato DEMITRI ROCCO
e
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
13/09/1987, rappresentato e difeso dall'avvocato DEMITRI ROCCO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“1) Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ 2) La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la loro figlia relativi all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione della inclinazione, capacità e aspirazione della stessa, nel rispetto altresì del sistema dei valori di entrambi i genitori. Concordano altresì che la stessa mantenga la collocazione prevalente presso la residenza della madre;
3) Il padre, il quale trasferisce la propria residenza altrove, trascorrerà con sua figlia un pomeriggio a settimana in un arco temporale che va dalle ore 16/18 al mattino successivo, compreso l'accompagnamento a scuola, sforzandosi sempre di conciliare detto tempo da passare con sua figlia con gli impegni anche di quest'ultima, nonché un weekend ogni due, dalle ore 16/18 del venerdì fino al lunedì mattina, compreso l'accompagnamento a scuola e, comunque, in qualsiasi momento previo preavviso telefonico e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici e il tempo libero di sua figlia oltre che gli impegni della sig.ra Ciascun genitore trascorrerà con la figlia i sette giorni Pt_1
durante le vacanze scolastiche invernali in periodi comprendenti, alternativamente, il giorno di
Natale, dal 24 dicembre e fino al 26 dicembre, ovvero il periodo dell'ultimo dell'anno dal 30 dicembre al primo gennaio. Ciascun genitore trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, l'intero periodo pasquale.
Durante il periodo delle vacanze estive della figlia trascorreranno con il padre almeno due settimane, anche non continuative, da concordarsi non oltre il mese di marzo di ciascun anno. I genitori concordano che trascorreranno con la figlia il giorno dei rispettivi compleanni, loro e della figlia, anche se cadente in giornata o fine settimana di spettanza dell'altro. I genitori, in relazione ai bisogni ed impegni della figlia e propri personali si impegnano a collaborare con massima disponibilità reciproca laddove necessitino variazioni d'orario o altro Per_ 4) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre un assegno mensile di € 250,00 (importo soggetto ad aggiornamento automatico annuale secondo gli indici
ISTAT famiglie), da versarsi mediante disposizione di bonifico bancario permanente (R.I.D.) sull'IBAN che la sig.ra provvederà a comunicare allo stesso entro il 15 di ogni mese a Pt_1
decorrere dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione.
5) Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese mediche e scolastiche straordinarie riguardanti la figlia, preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione. Le parti concordano di fare esplicito riferimento e si obbligano a rispettare quanto previsto dal nuovo protocollo d'intesa sul processo civile siglato il 26.10.2017 tra il Presidente del Tribunale di Vicenza, il Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Vicenza e le ulteriori parti interessati (articoli 33 e seguenti e relativi allegati), che dichiarano di aver letto e di approvare esplicitamente, considerandosi il contenuto di detto protocollo qui ritrascritto e quindi parte integrante del presente accordo. Tali spese potranno essere anticipate da uno dei genitori;
in tal caso, la relativa quota di spettanza, pari al 50%, dovrà essere rimborsata dall'altro genitore entro i sette giorni successivi all'esibizione della ricevuta di spesa.
6) Le parti concordano sul fatto che a godere al 100% della detrazione fiscale per la figlia a partire dalla prima data utile del deposito del presente ricorso sarò il sig. mentre, Controparte_1
l'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori al 50% e, a tal fine, le parti s'impegnano ad eseguire ogni adempimento necessario. 7) I coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente l'una all'altro eventuali variazioni significative delle loro condizioni reddituali.
8) I coniugi prestano fin d'ora il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio, e ciò anche per la figlia minorenne.
9) Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L.898/70, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a) D.lgs. 149/22, omologata la separazione consensuale, lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
10) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in LL (VI) in data 30/08/2014, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 24/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3,
n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Controparte_1
in matrimonio in LL (VI) in data 30/08/2014 con atto trascritto al n. 9, parte I, anno 2014, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LL (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28/11/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3046 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07/08/1990, rappresentata e difesa dall'avvocato DEMITRI ROCCO
e
, C.F. , nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
13/09/1987, rappresentato e difeso dall'avvocato DEMITRI ROCCO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
“1) Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ 2) La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la loro figlia relativi all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione della inclinazione, capacità e aspirazione della stessa, nel rispetto altresì del sistema dei valori di entrambi i genitori. Concordano altresì che la stessa mantenga la collocazione prevalente presso la residenza della madre;
3) Il padre, il quale trasferisce la propria residenza altrove, trascorrerà con sua figlia un pomeriggio a settimana in un arco temporale che va dalle ore 16/18 al mattino successivo, compreso l'accompagnamento a scuola, sforzandosi sempre di conciliare detto tempo da passare con sua figlia con gli impegni anche di quest'ultima, nonché un weekend ogni due, dalle ore 16/18 del venerdì fino al lunedì mattina, compreso l'accompagnamento a scuola e, comunque, in qualsiasi momento previo preavviso telefonico e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici e il tempo libero di sua figlia oltre che gli impegni della sig.ra Ciascun genitore trascorrerà con la figlia i sette giorni Pt_1
durante le vacanze scolastiche invernali in periodi comprendenti, alternativamente, il giorno di
Natale, dal 24 dicembre e fino al 26 dicembre, ovvero il periodo dell'ultimo dell'anno dal 30 dicembre al primo gennaio. Ciascun genitore trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, l'intero periodo pasquale.
Durante il periodo delle vacanze estive della figlia trascorreranno con il padre almeno due settimane, anche non continuative, da concordarsi non oltre il mese di marzo di ciascun anno. I genitori concordano che trascorreranno con la figlia il giorno dei rispettivi compleanni, loro e della figlia, anche se cadente in giornata o fine settimana di spettanza dell'altro. I genitori, in relazione ai bisogni ed impegni della figlia e propri personali si impegnano a collaborare con massima disponibilità reciproca laddove necessitino variazioni d'orario o altro Per_ 4) Il padre contribuirà al mantenimento della figlia corrispondendo alla madre un assegno mensile di € 250,00 (importo soggetto ad aggiornamento automatico annuale secondo gli indici
ISTAT famiglie), da versarsi mediante disposizione di bonifico bancario permanente (R.I.D.) sull'IBAN che la sig.ra provvederà a comunicare allo stesso entro il 15 di ogni mese a Pt_1
decorrere dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione.
5) Il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese mediche e scolastiche straordinarie riguardanti la figlia, preventivamente concordate e sulla base di idonea documentazione. Le parti concordano di fare esplicito riferimento e si obbligano a rispettare quanto previsto dal nuovo protocollo d'intesa sul processo civile siglato il 26.10.2017 tra il Presidente del Tribunale di Vicenza, il Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Vicenza e le ulteriori parti interessati (articoli 33 e seguenti e relativi allegati), che dichiarano di aver letto e di approvare esplicitamente, considerandosi il contenuto di detto protocollo qui ritrascritto e quindi parte integrante del presente accordo. Tali spese potranno essere anticipate da uno dei genitori;
in tal caso, la relativa quota di spettanza, pari al 50%, dovrà essere rimborsata dall'altro genitore entro i sette giorni successivi all'esibizione della ricevuta di spesa.
6) Le parti concordano sul fatto che a godere al 100% della detrazione fiscale per la figlia a partire dalla prima data utile del deposito del presente ricorso sarò il sig. mentre, Controparte_1
l'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori al 50% e, a tal fine, le parti s'impegnano ad eseguire ogni adempimento necessario. 7) I coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente l'una all'altro eventuali variazioni significative delle loro condizioni reddituali.
8) I coniugi prestano fin d'ora il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento di identità valido per l'espatrio, e ciò anche per la figlia minorenne.
9) Pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L.898/70, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a) D.lgs. 149/22, omologata la separazione consensuale, lo scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza.
10) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 07/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in LL (VI) in data 30/08/2014, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 24/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per la figlia minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3,
n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Controparte_1
in matrimonio in LL (VI) in data 30/08/2014 con atto trascritto al n. 9, parte I, anno 2014, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LL (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28/11/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo