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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/05/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5877/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
N Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5877/ 2021 R.G., avente ad oggetto: separazione dei coniugi; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
SIRACUSA, VIA N. GROTTICELLE N. 26/A, presso lo studio dell'avv. CARMELO
ZAPPULLA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- Ricorrente -
contro
(C.F. ), nata Siracusa il 30/09/1973 ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA,
VIALE SANTA PANAGIA N. 90, presso lo studio dell'avv. MARIAGRAZIA
GERRATANA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
pagina 1 di 12 - Resistente -
Con l'intervento del P.M.
****
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 18.02.2025,
sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 18/12/2021 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della separazione personale con addebito alla moglie CP_1
sposata a SIRACUSA in data 24/04/2002.
[...]
A fondamento della domanda di addebito deduceva che la moglie aveva intrattenuto in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale con un altro uomo e che per tale ragione, appurato che non si trattava di una “scappatella” ma di una relazione amorosa stabile, si era allontanato dalla casa coniugale nel mese di ottobre 2021.
Chiedeva, poi, di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori (5.3.2007) e Per_1
(25.11.2008) ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, cui assegnare Per_2
la casa coniugale, e di regolamentare il diritto di visita materno secondo liberi accordi tra le parti, nonché di porre a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori nella misura mensile di € 300,00 per ciascun figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi. Chiedeva, inoltre, di condannare CP_1
a risarcirlo del danno subito per la violazione dei doveri coniugali, versando allo
[...] stesso la somma simbolica di € 10,00.
Con memoria depositata in data 19.3.2022 si costituiva in giudizio la resistente aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendo pronunciarsi l'addebito al marito in considerazione delle condotte aggressive ed ossessive tenute dallo stesso nei confronti della moglie, come meglio descritte in atti, in violazione dei doveri coniugali. Chiedeva, poi, di disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, con collocamento presso la stessa e assegnazione a sé della casa coniugale, nonché di porre a carico di Parte_1
pagina 2 di 12 l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, infine, dichiararsi l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da illecito endo-familiare svolta dal ricorrente.
All'udienza del 28.3.2022, i coniugi comparivano innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, formulava alle parti una proposta conciliativa che veniva accettata dalle stesse solo in via temporanea ed urgente. Il Presidente, quindi, adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza affidando i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e conseguente assegnazione della casa familiare alla stessa, regolamentando il diritto di visita paterno e ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante versamento alla madre della somma mensile di euro 200,00, tenuto conto del periodo di permanenza dei figli con il padre, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da linee guida adottate dal Tribunale di Siracusa;
il Presidente nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 20.10.2022 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
All'udienza del 20.10.2022, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 221, comma 4,
D.L. n. 34/2020 conv. L. n. 77/2020, parte convenuta insisteva nella pronuncia di sentenza non definitiva di separazione. La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio.
Il Tribunale in data 26.10.2022 pronunciava la separazione personale dei coniugi (come da sentenza che qui deve intendersi interamente richiamata e trascritta) e, con contestuale ordinanza, concedeva alle parti i richiesti termini 183 comma 6 c.p.c.
Nel corso del giudizio parte ricorrente chiedeva la modifica dell'ordinanza presidenziale, stante il trasferimento di dal padre;
parte resistente, dall'altro lato, con un sub- Per_2
ricorso (del 9.02.2023) avanzava istanza per la presa in carico del figlio da parte del Per_2
Servizio di N.P.I. dell'ASP di Siracusa, ravvisando una condizione di pregiudizio per il minore anche a causa delle condotte paterne.
Il Giudice, instaurato il contraddittorio tra le parti, con successiva ordinanza del
14.11.2023, ritenuto non necessario, alla luce delle evidenze processuali, la presa in carico del minore da parte del servizio specialistico disponeva, invece, “in presenza di un clima di
pagina 3 di 12 conflittualità genitoriale particolarmente elevato, che ha raggiunto il suo apice al momento della disgregazione del nucleo familiare e che, a lungo andare, finirà per ripercuotersi negativamente sull'equilibrio psicologico ed emotivo di entrambi i minori”, una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare le capacità genitoriali delle parti.
Acquisita la relazione del Consulente tecnico d'ufficio e sentiti i difensori delle parti il
Giudice, con ordinanza del 3.10.2024, provvedeva sulle richieste istruttorie, quindi ritenuta la causa matura per la decisione, rigettando ogni diversa e contraria istanza, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.02.2025 le parti concludevano come in atti e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. Rileva preliminarmente il Collegio che la separazione è già stata pronunciata dal
Tribunale con sentenza del 26.10.2022, alla quale ci si riporta, con la conseguenza che, in questa sede, dovranno esaminarsi le ulteriori domande delle parti.
3. In merito all'addebito separazione, preliminarmente, in punto di diritto, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr fra le tante Cass
15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
Ne deriva che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Più in dettaglio, per quello che rileva nel caso che ci occupa, quanto alla ripartizione pagina 4 di 12 dell'onere della prova circa la rilevanza causale della violazione di uno dei doveri nascenti dal matrimonio da parte di un coniuge, costituisce canone giurisprudenziale consolidato quello per cui grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (ex plurimis cfr. Cass. civ. sez. I n. 2059 del 2012; Cass. civ. sez VI- ord. n. 3923 del 19.2.2018; Cass. civ. sez. I. sent. n. 1874 del 23.1.2019).
Entrambe le parti negli atti introduttivi e nelle rispettive memorie hanno richiesto l' addebito della separazione all'altro coniuge
Nello specifico, ha sostenuto che la responsabilità della disgregazione Parte_1 dell'affectio coniugalis è da attribuire alla moglie, la quale, in costanza di matrimonio, ha intrapreso una relazione extraconiugale con l'attuale compagno . Persona_3
Il ricorrente ha infatti allegato di aver scoperto nel mese di agosto 2021 l'infedeltà della moglie, visionando le telecamere dell'abitazione, e che, appurato che non si trattava di una semplice “scappatella” ma di una relazione sentimentale stabile, ad ottobre 2021 si è separato di fatto dalla coniuge.
Diversamente, la quale non ha negato di avere nell'ultimo periodo intrapreso CP_2
tale relazione affettiva, ha ricondotto la responsabilità della fine del matrimonio alle condotte del , deducendo che, ormai da tempo, la ludopatia del marito, unitamente Parte_1
alla sua aggressività, irascibilità e ai suoi comportamenti violenti, avevano determinato la rottura della relazione sentimentale tra le parti.
A parere del Collegio va accolta la domanda di addebito formulata da , Parte_1
con rigetto della medesima domanda di parte resistente.
Ed invero, posto che la dedotta relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie con tale
(oggi compagno della stessa) non è stata specificamente contestata dalla Persona_3
resistente (la quale si è limitata in tutti i propri scritti difensivi ad affermare di avere pagina 5 di 12 intrapreso “di recente” una relazione sentimentale con lo stesso, senza peraltro chiarire la data di inizio di tale relazione), dall'altro lato, la non ha dato prova di quanto CP_2
dedotto, ovvero che l'unione coniugale fosse già venuta meno e che il rapporto sentimentale intrapreso con altro uomo fosse successivo e comunque conseguenza e non causa della disgregazione dell'affectio coniugalis.
E infatti, gli elementi apportati in giudizio dalla resistente non valgono a provare quanto sostenuto.
Per quel che rileva in questo procedimento e indipendentemente dalla valenza penalistica delle condotte contestate che potranno essere oggetto di esame in tale sede, la documentazione prodotta da ovvero l'ammonimento del Questore a CP_2
di tenere comportamenti conformi alla legge e di non reiterare la Parte_1
condotta persecutoria e aggressiva perpetrata ai danni della moglie, così come i verbali di pronto soccorso, non dimostrano che le violenze, le aggressioni del siano state Parte_1
perpetrate in costanza di matrimonio, trattandosi di condotte successive alla separazione di fatto (il provvedimento di ammonimento è del 22.02.2022 e dalla lettura dello stesso emerge che il comportamento del è contestuale al momento in cui è intervenuta Parte_1
la separazione di fatto tra le parti e quindi, con molto probabilità, è riconducibile ad ottobre
2021, visto anche il verbale di pronto soccorso, datato proprio 20.10.2021).
Anche le sommarie informazioni rese da il 29.01.2022, innanzi alla Testimone_1
Divisione Anticrimine della Questura di Siracusa, prodotte dalla resistente, non dimostrano che la crisi matrimoniale è da attribuirsi al comportamento irascibile, aggressivo e violento del in costanza di matrimonio. Parte_1
Ed invero, la oltre a limitarsi a riferire quanto appreso, de relato, dalla stessa S_
, ha fatto delle affermazioni generiche che costituiscono, più che una esposizione di CP_2
fatti conosciuti direttamente, apprezzamenti e valutazioni (“il si è sempre Parte_1
comportato in modo prepotente, arrogante e manipolatore nei suoi confronti. Queste dinamiche sono continuate per tutto il loro matrimonio anche se lei per amore dei figli ha sempre cercato di tenere unita la famiglia. Spesso sentendola al telefono mi riferiva di litigi furiosi con il marito che aveva reazioni violente, minaccciandola e strattonandola”).
pagina 6 di 12 Al contrario, dalla lettura degli atti, si ritiene maggiormente plausibile che sia stata la scoperta della relazione della moglie con altro uomo e la conseguente volontà della donna di separarsi, come emerge sia dal ricorso introduttivo (ove il ricorrente scrive di aver appurato che non si trattava di una “scappatella” ma di una relazione stabile) che dalle stesse difese della resistente (la quale ha confermato di aver comunicato al marito della volontà di separarsi), a determinare la fine del matrimonio e non le dedotte e non provate aggressioni verbali e fisiche del ovvero l'asserita ludopatia (sfornita di qualsiasi Parte_1
elemento a sostegno).
4. La domanda di risarcimento del danno endo- familiare da parte del , tuttavia, è Parte_1
inammissibile, atteso l'orientamento consolidato della Suprema Corte e di questo
Tribunale secondo cui l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e
36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n.
18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass.
Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
5. Con riferimento alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli, posto che il 5.03.2025 è divenuta maggiorenne, le questioni sull'affidamento, Per_1
collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario riguardano unicamente
Per_2
5.1 In ordine all'affidamento del figlio, va ricordato che la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità è il principio generale che informa la materia della responsabilità genitoriale: tale regola generale conosce l'eccezione dell'affidamento esclusivo nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore, con la conseguenza che pagina 7 di 12 l'esclusione dell'affido condiviso dovrà poggiare su una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dell'altro genitore.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017); ed, ancora, che “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
“pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Corte Cass., 17 dicembre 2009
n.26587).
Orbene, occorre premettere che entrambe le parti (il ricorrente sin dal ricorso introduttivo e la resistente solo nelle successive difese) hanno chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figli (oggi del solo figlio . Per_2
Precisato, altresì, che l'ascolto del minore è apparso, oltre che superfluo (essendo stato demandato al consulente tecnico), anche pregiudizievole per il suo benessere psico- fisico, atteso il suo stretto coinvolgimento nelle dinamiche relazionali disfunzionali tra i genitori, ritiene il Collegio doversi condividere le conclusioni del Consulente sulla impraticabilità di un affidamento condiviso del giovane.
Ed in effetti, l'elevata conflittualità tra i genitori, l'accertata incapacità degli stessi di pagina 8 di 12 rapportarsi in modo adeguato, di comunicare e cooperare nella gestione congiunta dei figli, mettendo in atto ricatti allo scopo di costringere il figlio (non coabitante) ad escludere l'altro genitore, in violazione del principio di bigenitorialità, appare, in ragione dell'età ormai prossima alla maturità legale di (quasi diciassettenne) non funzionale al Per_2
benessere psico- fisico dello stesso.
In altre parole, alla luce degli elementi acquisiti, un affidamento condiviso ove le scelte di maggiore interesse devono essere concordate tra le parti comporterebbe l'innescarsi di sempre nuovi motivi di contrasto che fino ad oggi i coniugi non sono riusciti in benchè minima misura a mitigare, con la conseguenza che già riottoso a riaprire un Per_2
dialogo con la madre e ad interagire con lei, essendosi allineato alle ragioni paterne (il ragazzo non accetta il compagno della madre e il ruolo che la stessa ha inteso dargli in ambito familiare), potrebbe ulteriormente essere sottoposto a condizioni di stress.
Per tale ragione l'affidamento monogenitoriale (che non significa esclusione del rapporto madre – figlio) appare in questo caso maggiormente tutelante per il minore.
5.2 .Quanto al regime di collocamento, occorre in prima battuta evidenziare che nelle più recenti difese anche la , modificando l'originaria domanda, ha concordato nel CP_2
collocamento di dal padre. Per_2
In ogni caso, l'età del ragazzo e la scelta già da tempo effettuata circa il genitore con cui permanere, in considerazione del rifiuto (di per sé legittimo) alla permanenza nella casa coniugale unitamente al compagno della madre, inducono a ritenere congrua la decisione di mantenere il collocamento del ragazzo presso il padre.
5.3 Il diritto di visita tra e la madre potrà svolgersi liberamente con il consenso del Per_2
minore (ormai diciassettenne), fermo restando l'impegno del padre a non ostacolare i rapporti madre – figlio.
6. La domanda del ricorrente di assegnazione della casa familiare non merita accoglimento.
Ed invero, in punto di diritto, giova evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale
337 sexies c.c. è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e risponde all'esigenza preminente di assicurare ai figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, a permanere pagina 9 di 12 nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, sì da consentire agli stessi di mantenere le consuetudini di vita che sono radicate in tale ambiente.
Ne deriva che la casa coniugale resta assegna al genitore collocatario (o convivente con il figlio maggiorenne) finché la prole non raggiunga l'indipendenza economica, a nulla rilevando l'eventuale titolo di proprietà dell'immobile o la disponibilità in capo al coniuge assegnatario di altro immobile ove andare a vivere.
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame degli atti risulta che sin dalla separazione di fatto ad abitare la casa coniugale erano la con entrambi i figli, tanto è vero che in fase CP_2 presidenziale il Presidente in via provvisoria ne aveva disposto l'assegnazione alla madre per viverci unitamente ai figli, allora entrambi minorenni
La scelta autonoma di risalente al mese di maggio 2023, di andare ad abitare con il Per_2
padre, nella casa da lui condotta in locazione a Siracusa, ha reciso il legame con il precedente habitat domestico, ove invece continua a vivere divenuta maggiorenne e Per_1 non ancora indipendente economicamente (circostanza quest'ultima non contestata).
Per cui, atteso che l'assegnazione della casa familiare mira a tutelare tanto il figlio minorenne quanto quello maggiorenne non indipendente economicamente e che essa è stata da sempre abitata dalla e dalla figlia (fermo restando la scelta successiva di CP_2 Per_2
di spostarsi) deve garantirsi il diritto di a mantenere il legame (mai reciso) con il Per_1 proprio ambiente di vita;
con conseguente assegnazione dell'abitazione alla per CP_2
continuare a viverci unitamente alla figlia maggiorenne e non indipendente economicamente.
7. Da ultimo le determinazioni in ordine al mantenimento dovranno riguardare, sia Per_2
in quanto minorenne, che maggiorenne e non indipendente economicamente, visto Per_1
che, come sopra rilevato, le parti non hanno mai messo in discussione l'an del mantenimento della figlia.
Sul punto, tanto il ricorrente, quanto la resistente, a modifica delle originarie domande, hanno chiesto che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del figlio collocatario, fermo restando la suddivisione paritaria delle spese straordinarie.
Ritiene il Tribunale che alla luce delle condizioni economiche delle parti (il è Parte_1
pagina 10 di 12 dipendente comunale, con reddito mensile medio di circa 1.800,00 euro mensili, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte;
mentre la resistente è una libera professionista e svolge l'attività di biologa nutrizionista, con reddito accertato, relativamente agli anni fiscali 2019-2022, pari a circa 1.600,00 – 1.800,00 euro netti mensili), delle esigenze di vita dei figli, la determinazione (concordata) per cui ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio collocato presso di sé, appare quella rispondente all'interesse di entrambi i figli.
Rimane fermo l'obbligo di ciascun genitore di provvedere al 50% delle spese straordinarie di entrambi i figli.
8. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'andamento del giudizio e della soccombenza reciproca, nonché della modifica delle domande della resistente, intervenuta solo in fase avanzata del giudizio, si ritiene opportuno che vadano compensate.
PQM
Il tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa n.
5877/2021, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così statuisce: vista la sentenza di separazione tra le parti pronunciata in data 26.10.2022, che qui deve intendersi richiamata;
Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore a , con Per_2 Parte_1
collocamento prevalente presso il padre.
Regolamenta la presenza della madre con il minore come in parte motiva.
Dispone che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento del figlio collocato presso di sé (la a favore di e il a favore di e che concorra CP_2 Per_1 Parte_1 Per_2 con l'altro genitore al versamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli e come determinate secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale;
Per_1 Per_2
il tutto con decorrenza dalla data della domanda.
Assegna la casa familiare sita a Siracusa in via Giuseppe Maria Danieli n. 10 alla resistente per viverci unitamente alla figlia maggiorenne e non indipendente Per_1
economicamente.
Dichiara inammissibile la domanda del ricorrente di riconoscimento del danno endo-
pagina 11 di 12 familiare.
Compensa le spese processuali tra le parti.
Cosi deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, del giorno 22 maggio 2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott. ssa Veronica Milone
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
N Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5877/ 2021 R.G., avente ad oggetto: separazione dei coniugi; promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
SIRACUSA, VIA N. GROTTICELLE N. 26/A, presso lo studio dell'avv. CARMELO
ZAPPULLA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- Ricorrente -
contro
(C.F. ), nata Siracusa il 30/09/1973 ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA,
VIALE SANTA PANAGIA N. 90, presso lo studio dell'avv. MARIAGRAZIA
GERRATANA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
pagina 1 di 12 - Resistente -
Con l'intervento del P.M.
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Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 18.02.2025,
sulle conclusioni precisate come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 18/12/2021 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della separazione personale con addebito alla moglie CP_1
sposata a SIRACUSA in data 24/04/2002.
[...]
A fondamento della domanda di addebito deduceva che la moglie aveva intrattenuto in costanza di matrimonio una relazione extraconiugale con un altro uomo e che per tale ragione, appurato che non si trattava di una “scappatella” ma di una relazione amorosa stabile, si era allontanato dalla casa coniugale nel mese di ottobre 2021.
Chiedeva, poi, di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori (5.3.2007) e Per_1
(25.11.2008) ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre, cui assegnare Per_2
la casa coniugale, e di regolamentare il diritto di visita materno secondo liberi accordi tra le parti, nonché di porre a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori nella misura mensile di € 300,00 per ciascun figlio, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi. Chiedeva, inoltre, di condannare CP_1
a risarcirlo del danno subito per la violazione dei doveri coniugali, versando allo
[...] stesso la somma simbolica di € 10,00.
Con memoria depositata in data 19.3.2022 si costituiva in giudizio la resistente aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendo pronunciarsi l'addebito al marito in considerazione delle condotte aggressive ed ossessive tenute dallo stesso nei confronti della moglie, come meglio descritte in atti, in violazione dei doveri coniugali. Chiedeva, poi, di disporre l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, con collocamento presso la stessa e assegnazione a sé della casa coniugale, nonché di porre a carico di Parte_1
pagina 2 di 12 l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, infine, dichiararsi l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da illecito endo-familiare svolta dal ricorrente.
All'udienza del 28.3.2022, i coniugi comparivano innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, formulava alle parti una proposta conciliativa che veniva accettata dalle stesse solo in via temporanea ed urgente. Il Presidente, quindi, adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza affidando i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e conseguente assegnazione della casa familiare alla stessa, regolamentando il diritto di visita paterno e ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante versamento alla madre della somma mensile di euro 200,00, tenuto conto del periodo di permanenza dei figli con il padre, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da linee guida adottate dal Tribunale di Siracusa;
il Presidente nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 20.10.2022 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
All'udienza del 20.10.2022, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 221, comma 4,
D.L. n. 34/2020 conv. L. n. 77/2020, parte convenuta insisteva nella pronuncia di sentenza non definitiva di separazione. La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio.
Il Tribunale in data 26.10.2022 pronunciava la separazione personale dei coniugi (come da sentenza che qui deve intendersi interamente richiamata e trascritta) e, con contestuale ordinanza, concedeva alle parti i richiesti termini 183 comma 6 c.p.c.
Nel corso del giudizio parte ricorrente chiedeva la modifica dell'ordinanza presidenziale, stante il trasferimento di dal padre;
parte resistente, dall'altro lato, con un sub- Per_2
ricorso (del 9.02.2023) avanzava istanza per la presa in carico del figlio da parte del Per_2
Servizio di N.P.I. dell'ASP di Siracusa, ravvisando una condizione di pregiudizio per il minore anche a causa delle condotte paterne.
Il Giudice, instaurato il contraddittorio tra le parti, con successiva ordinanza del
14.11.2023, ritenuto non necessario, alla luce delle evidenze processuali, la presa in carico del minore da parte del servizio specialistico disponeva, invece, “in presenza di un clima di
pagina 3 di 12 conflittualità genitoriale particolarmente elevato, che ha raggiunto il suo apice al momento della disgregazione del nucleo familiare e che, a lungo andare, finirà per ripercuotersi negativamente sull'equilibrio psicologico ed emotivo di entrambi i minori”, una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare le capacità genitoriali delle parti.
Acquisita la relazione del Consulente tecnico d'ufficio e sentiti i difensori delle parti il
Giudice, con ordinanza del 3.10.2024, provvedeva sulle richieste istruttorie, quindi ritenuta la causa matura per la decisione, rigettando ogni diversa e contraria istanza, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.02.2025 le parti concludevano come in atti e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
2. Rileva preliminarmente il Collegio che la separazione è già stata pronunciata dal
Tribunale con sentenza del 26.10.2022, alla quale ci si riporta, con la conseguenza che, in questa sede, dovranno esaminarsi le ulteriori domande delle parti.
3. In merito all'addebito separazione, preliminarmente, in punto di diritto, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr fra le tante Cass
15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
Ne deriva che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Più in dettaglio, per quello che rileva nel caso che ci occupa, quanto alla ripartizione pagina 4 di 12 dell'onere della prova circa la rilevanza causale della violazione di uno dei doveri nascenti dal matrimonio da parte di un coniuge, costituisce canone giurisprudenziale consolidato quello per cui grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (ex plurimis cfr. Cass. civ. sez. I n. 2059 del 2012; Cass. civ. sez VI- ord. n. 3923 del 19.2.2018; Cass. civ. sez. I. sent. n. 1874 del 23.1.2019).
Entrambe le parti negli atti introduttivi e nelle rispettive memorie hanno richiesto l' addebito della separazione all'altro coniuge
Nello specifico, ha sostenuto che la responsabilità della disgregazione Parte_1 dell'affectio coniugalis è da attribuire alla moglie, la quale, in costanza di matrimonio, ha intrapreso una relazione extraconiugale con l'attuale compagno . Persona_3
Il ricorrente ha infatti allegato di aver scoperto nel mese di agosto 2021 l'infedeltà della moglie, visionando le telecamere dell'abitazione, e che, appurato che non si trattava di una semplice “scappatella” ma di una relazione sentimentale stabile, ad ottobre 2021 si è separato di fatto dalla coniuge.
Diversamente, la quale non ha negato di avere nell'ultimo periodo intrapreso CP_2
tale relazione affettiva, ha ricondotto la responsabilità della fine del matrimonio alle condotte del , deducendo che, ormai da tempo, la ludopatia del marito, unitamente Parte_1
alla sua aggressività, irascibilità e ai suoi comportamenti violenti, avevano determinato la rottura della relazione sentimentale tra le parti.
A parere del Collegio va accolta la domanda di addebito formulata da , Parte_1
con rigetto della medesima domanda di parte resistente.
Ed invero, posto che la dedotta relazione extraconiugale intrapresa dalla moglie con tale
(oggi compagno della stessa) non è stata specificamente contestata dalla Persona_3
resistente (la quale si è limitata in tutti i propri scritti difensivi ad affermare di avere pagina 5 di 12 intrapreso “di recente” una relazione sentimentale con lo stesso, senza peraltro chiarire la data di inizio di tale relazione), dall'altro lato, la non ha dato prova di quanto CP_2
dedotto, ovvero che l'unione coniugale fosse già venuta meno e che il rapporto sentimentale intrapreso con altro uomo fosse successivo e comunque conseguenza e non causa della disgregazione dell'affectio coniugalis.
E infatti, gli elementi apportati in giudizio dalla resistente non valgono a provare quanto sostenuto.
Per quel che rileva in questo procedimento e indipendentemente dalla valenza penalistica delle condotte contestate che potranno essere oggetto di esame in tale sede, la documentazione prodotta da ovvero l'ammonimento del Questore a CP_2
di tenere comportamenti conformi alla legge e di non reiterare la Parte_1
condotta persecutoria e aggressiva perpetrata ai danni della moglie, così come i verbali di pronto soccorso, non dimostrano che le violenze, le aggressioni del siano state Parte_1
perpetrate in costanza di matrimonio, trattandosi di condotte successive alla separazione di fatto (il provvedimento di ammonimento è del 22.02.2022 e dalla lettura dello stesso emerge che il comportamento del è contestuale al momento in cui è intervenuta Parte_1
la separazione di fatto tra le parti e quindi, con molto probabilità, è riconducibile ad ottobre
2021, visto anche il verbale di pronto soccorso, datato proprio 20.10.2021).
Anche le sommarie informazioni rese da il 29.01.2022, innanzi alla Testimone_1
Divisione Anticrimine della Questura di Siracusa, prodotte dalla resistente, non dimostrano che la crisi matrimoniale è da attribuirsi al comportamento irascibile, aggressivo e violento del in costanza di matrimonio. Parte_1
Ed invero, la oltre a limitarsi a riferire quanto appreso, de relato, dalla stessa S_
, ha fatto delle affermazioni generiche che costituiscono, più che una esposizione di CP_2
fatti conosciuti direttamente, apprezzamenti e valutazioni (“il si è sempre Parte_1
comportato in modo prepotente, arrogante e manipolatore nei suoi confronti. Queste dinamiche sono continuate per tutto il loro matrimonio anche se lei per amore dei figli ha sempre cercato di tenere unita la famiglia. Spesso sentendola al telefono mi riferiva di litigi furiosi con il marito che aveva reazioni violente, minaccciandola e strattonandola”).
pagina 6 di 12 Al contrario, dalla lettura degli atti, si ritiene maggiormente plausibile che sia stata la scoperta della relazione della moglie con altro uomo e la conseguente volontà della donna di separarsi, come emerge sia dal ricorso introduttivo (ove il ricorrente scrive di aver appurato che non si trattava di una “scappatella” ma di una relazione stabile) che dalle stesse difese della resistente (la quale ha confermato di aver comunicato al marito della volontà di separarsi), a determinare la fine del matrimonio e non le dedotte e non provate aggressioni verbali e fisiche del ovvero l'asserita ludopatia (sfornita di qualsiasi Parte_1
elemento a sostegno).
4. La domanda di risarcimento del danno endo- familiare da parte del , tuttavia, è Parte_1
inammissibile, atteso l'orientamento consolidato della Suprema Corte e di questo
Tribunale secondo cui l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e
36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. I 8.9.2014 n.
18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass.
Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
5. Con riferimento alla regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli, posto che il 5.03.2025 è divenuta maggiorenne, le questioni sull'affidamento, Per_1
collocamento e diritto di visita del genitore non collocatario riguardano unicamente
Per_2
5.1 In ordine all'affidamento del figlio, va ricordato che la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità è il principio generale che informa la materia della responsabilità genitoriale: tale regola generale conosce l'eccezione dell'affidamento esclusivo nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore, con la conseguenza che pagina 7 di 12 l'esclusione dell'affido condiviso dovrà poggiare su una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dell'altro genitore.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “L'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori costituisce il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall'esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore”
(cfr., tra le tante, Cass. n. 27/2017); ed, ancora, che “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti
“pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente" (Corte Cass., 17 dicembre 2009
n.26587).
Orbene, occorre premettere che entrambe le parti (il ricorrente sin dal ricorso introduttivo e la resistente solo nelle successive difese) hanno chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figli (oggi del solo figlio . Per_2
Precisato, altresì, che l'ascolto del minore è apparso, oltre che superfluo (essendo stato demandato al consulente tecnico), anche pregiudizievole per il suo benessere psico- fisico, atteso il suo stretto coinvolgimento nelle dinamiche relazionali disfunzionali tra i genitori, ritiene il Collegio doversi condividere le conclusioni del Consulente sulla impraticabilità di un affidamento condiviso del giovane.
Ed in effetti, l'elevata conflittualità tra i genitori, l'accertata incapacità degli stessi di pagina 8 di 12 rapportarsi in modo adeguato, di comunicare e cooperare nella gestione congiunta dei figli, mettendo in atto ricatti allo scopo di costringere il figlio (non coabitante) ad escludere l'altro genitore, in violazione del principio di bigenitorialità, appare, in ragione dell'età ormai prossima alla maturità legale di (quasi diciassettenne) non funzionale al Per_2
benessere psico- fisico dello stesso.
In altre parole, alla luce degli elementi acquisiti, un affidamento condiviso ove le scelte di maggiore interesse devono essere concordate tra le parti comporterebbe l'innescarsi di sempre nuovi motivi di contrasto che fino ad oggi i coniugi non sono riusciti in benchè minima misura a mitigare, con la conseguenza che già riottoso a riaprire un Per_2
dialogo con la madre e ad interagire con lei, essendosi allineato alle ragioni paterne (il ragazzo non accetta il compagno della madre e il ruolo che la stessa ha inteso dargli in ambito familiare), potrebbe ulteriormente essere sottoposto a condizioni di stress.
Per tale ragione l'affidamento monogenitoriale (che non significa esclusione del rapporto madre – figlio) appare in questo caso maggiormente tutelante per il minore.
5.2 .Quanto al regime di collocamento, occorre in prima battuta evidenziare che nelle più recenti difese anche la , modificando l'originaria domanda, ha concordato nel CP_2
collocamento di dal padre. Per_2
In ogni caso, l'età del ragazzo e la scelta già da tempo effettuata circa il genitore con cui permanere, in considerazione del rifiuto (di per sé legittimo) alla permanenza nella casa coniugale unitamente al compagno della madre, inducono a ritenere congrua la decisione di mantenere il collocamento del ragazzo presso il padre.
5.3 Il diritto di visita tra e la madre potrà svolgersi liberamente con il consenso del Per_2
minore (ormai diciassettenne), fermo restando l'impegno del padre a non ostacolare i rapporti madre – figlio.
6. La domanda del ricorrente di assegnazione della casa familiare non merita accoglimento.
Ed invero, in punto di diritto, giova evidenziare che l'assegnazione della casa coniugale
337 sexies c.c. è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e risponde all'esigenza preminente di assicurare ai figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, a permanere pagina 9 di 12 nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, sì da consentire agli stessi di mantenere le consuetudini di vita che sono radicate in tale ambiente.
Ne deriva che la casa coniugale resta assegna al genitore collocatario (o convivente con il figlio maggiorenne) finché la prole non raggiunga l'indipendenza economica, a nulla rilevando l'eventuale titolo di proprietà dell'immobile o la disponibilità in capo al coniuge assegnatario di altro immobile ove andare a vivere.
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame degli atti risulta che sin dalla separazione di fatto ad abitare la casa coniugale erano la con entrambi i figli, tanto è vero che in fase CP_2 presidenziale il Presidente in via provvisoria ne aveva disposto l'assegnazione alla madre per viverci unitamente ai figli, allora entrambi minorenni
La scelta autonoma di risalente al mese di maggio 2023, di andare ad abitare con il Per_2
padre, nella casa da lui condotta in locazione a Siracusa, ha reciso il legame con il precedente habitat domestico, ove invece continua a vivere divenuta maggiorenne e Per_1 non ancora indipendente economicamente (circostanza quest'ultima non contestata).
Per cui, atteso che l'assegnazione della casa familiare mira a tutelare tanto il figlio minorenne quanto quello maggiorenne non indipendente economicamente e che essa è stata da sempre abitata dalla e dalla figlia (fermo restando la scelta successiva di CP_2 Per_2
di spostarsi) deve garantirsi il diritto di a mantenere il legame (mai reciso) con il Per_1 proprio ambiente di vita;
con conseguente assegnazione dell'abitazione alla per CP_2
continuare a viverci unitamente alla figlia maggiorenne e non indipendente economicamente.
7. Da ultimo le determinazioni in ordine al mantenimento dovranno riguardare, sia Per_2
in quanto minorenne, che maggiorenne e non indipendente economicamente, visto Per_1
che, come sopra rilevato, le parti non hanno mai messo in discussione l'an del mantenimento della figlia.
Sul punto, tanto il ricorrente, quanto la resistente, a modifica delle originarie domande, hanno chiesto che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del figlio collocatario, fermo restando la suddivisione paritaria delle spese straordinarie.
Ritiene il Tribunale che alla luce delle condizioni economiche delle parti (il è Parte_1
pagina 10 di 12 dipendente comunale, con reddito mensile medio di circa 1.800,00 euro mensili, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi prodotte;
mentre la resistente è una libera professionista e svolge l'attività di biologa nutrizionista, con reddito accertato, relativamente agli anni fiscali 2019-2022, pari a circa 1.600,00 – 1.800,00 euro netti mensili), delle esigenze di vita dei figli, la determinazione (concordata) per cui ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio collocato presso di sé, appare quella rispondente all'interesse di entrambi i figli.
Rimane fermo l'obbligo di ciascun genitore di provvedere al 50% delle spese straordinarie di entrambi i figli.
8. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'andamento del giudizio e della soccombenza reciproca, nonché della modifica delle domande della resistente, intervenuta solo in fase avanzata del giudizio, si ritiene opportuno che vadano compensate.
PQM
Il tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa n.
5877/2021, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così statuisce: vista la sentenza di separazione tra le parti pronunciata in data 26.10.2022, che qui deve intendersi richiamata;
Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore a , con Per_2 Parte_1
collocamento prevalente presso il padre.
Regolamenta la presenza della madre con il minore come in parte motiva.
Dispone che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento del figlio collocato presso di sé (la a favore di e il a favore di e che concorra CP_2 Per_1 Parte_1 Per_2 con l'altro genitore al versamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli e come determinate secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale;
Per_1 Per_2
il tutto con decorrenza dalla data della domanda.
Assegna la casa familiare sita a Siracusa in via Giuseppe Maria Danieli n. 10 alla resistente per viverci unitamente alla figlia maggiorenne e non indipendente Per_1
economicamente.
Dichiara inammissibile la domanda del ricorrente di riconoscimento del danno endo-
pagina 11 di 12 familiare.
Compensa le spese processuali tra le parti.
Cosi deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, del giorno 22 maggio 2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Maria Lupo dott. ssa Veronica Milone
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