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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/06/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 44/2025 vertente
TRA
e , rappresentate e difese dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
Giovanni Morvillo e Iolanda Morvillo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliate come in atti;
RICORRENTI
E
; Controparte_1
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
; Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
; ; ;
[...] Controparte_6 Parte_3 Parte_4
CONTROINTERESSATI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.01.2025 ritualmente notificato, le ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi l'interdizione di , nata a [...], il [...], residente in [...] alla Controparte_1
Via T. Sellitti 14, in quanto affetta da “riduzione dell'attività metabolica a livello temporo-parietale
(bilaterale) e parietale posteriore di sinistra. Ulteriore riduzione dell'attività metabolica in regione della volta in corrispondenza di zone di atrofia. Formazione ovalare calcifica in sede frontale destra.
Conservata l'attività metabolica negli altri distretti della corteccia cerebrale a livello cerebellare e delle strutture sottocorticali. Decadimento cognitivo con deficit della memoria in significativa progressione. Invecchiamento cerebrale patologico in evoluzione verso una demenza senile”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, espletato l'esame personale dell'interdicenda all'udienza domiciliare del 21.05.2025, le ricorrenti, nel riportarsi al contenuto dell'atto introduttivo, dato atto della disponibilità della figlia dell'interdicenda, a ricoprire l'ufficio Parte_1 di tutore nell'interesse della genitrice, in quanto è colei che si occupa prevalentemente delle esigenze personali della predetta, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Con ordinanza del 9.6.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato, il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Come è noto, il processo di interdizione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo status della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato. A tale classico istituto di assistenza, nel 2004 si è associata la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, più elastica nella sua formulazione e prevista per conservare, fino a dove possibile, la capacità di agire del tutelato. A seguito della riforma del
2004, quindi, l'interdizione va considerata come misura di extrema ratio, da adottare solo nelle ipotesi in cui l'amministrazione di sostegno non riesca a tutelare la persona cui è destinata. La residualità dell'interdizione si evince anche dal nuovo tenore della rubrica e del testo dell'art. 414 c.c. che fa riferimento alle persone che possono essere interdette, nelle ipotesi in cui l'interdizione sia necessaria per assicurare ai soggetti con abituale infermità di mente adeguata protezione. Dunque, il criterio di proporzionalità della misura è il principio guida nella gestione dei mezzi di protezione degli adulti incapaci. Deve evidenziarsi che il presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione è che la persona si trovi “in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi”; si richiede, cioè, non l'esistenza di una tipica malattia mentale o di un'infermità nella quale ricorrono caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita, a tutela di interessi suscettibili di essere coltivati attraverso l'adozione di opportuni atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (cfr. Trib. Perugia, 3 aprile 2007; Cass. Civ., sez. I, 21 ottobre 1991, n. 11131). Va, peraltro, aggiunto che, a seguito della riformulazione operata dall'articolo 3 L. 9 gennaio 2004, n. 6, il nuovo testo della norma – rubricata con la dicitura “persone che possono essere interdette”, in luogo della precedente “persone che devono essere interdette” – prevede come alternativa alla misura dell'interdizione quella dell'amministrazione di sostegno, consentendo l'applicazione della prima misura alle persone si che trovano in condizioni di abituale infermità di mente quando ciò sia
“necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. Ne deriva che l'istituto dell'interdizione degrada da strumento principe, diretto a definire lo statuto di diritto privato dei disabili psichici, a strumento eventuale e residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, che assume ora la funzione di istituto guida dell'intera materia, in quanto complessivamente orientata a predisporre interventi volti a tutelare il disabile “con la minore limitazione possibile della capacità di agire” (in argomento:
Trib. Foggia, 18 giugno 2012, n. 838; Trib. Roma, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 10329; Trib. Roma,
Sez. I, 18 novembre 2011, n. 22557; Cass. Civ., Sez. I, 24 luglio 2009, n. 17421). Sul punto la
Cassazione di recente ha precisato che l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. civ. Sez. I, 11-09-2015, n. 17962, nonché in sede di merito
Trib. Milano Sez. IX, 03-11-2014). Ciò detto in premessa, con riferimento al caso in esame, la domanda di interdizione deve essere accolta atteso che risultano sussistenti i relativi presupposti soggettivi.
Nel caso di specie, l'interdicenda, risulta affetta da decadimento cognitivo con deficit della memoria in significativa progressione, proiettato verso una demenza senile, da un severo rallentamento ideo motorio, con deambulazione ed eloquio rallentati, oltre che da poliartrosi e cardiopatia ipertensiva.
Le condizioni psicofisiche dell'interdicenda sono state accertate nel corso dell'udienza domiciliare, allorquando la medesima ha risposto alle poche domande rivoltele in maniera confusa, incapace di riferire le condizioni spazio temporali in cui si trovava. Dunque, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la pronuncia di interdizione, quale unica misura concretamente efficace per la tutela del soggetto incapace, in ragione dell'assoluta impossibilità di instaurare da parte sua qualsivoglia modalità proficua di contatto ed approccio con il mondo esterno (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30 agosto
2007, n. 18322), soprattutto alla luce delle patologie da cui l'interdicenda risulta affetta. Nel caso di specie, quindi, come insegna la giurisprudenza, l'infermità mentale richiesta dall'art. 414 c.c. va ritenuta sussistente, giacché risultano compromesse le facoltà intellettive superiori, con conseguente incapacità del soggetto di manifestare la propria volontà in modo sufficientemente apprezzabile dagli altri, in ragione delle proprie patologie, oltre che di provvedere autonomamente ai propri interessi
(cfr. Trib. Modena, 9 settembre 2002).
La presente sentenza va trasmessa, a cura della Cancelleria, per i successivi adempimenti (art. 42 disp. att. c.c.), al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Nocera Inferiore, il quale provvederà, altresì, alla eventualmente conferma della nomina del tutore provvisorio, nella persona della figlia dell'interdicenda, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
NG (SA) alla Via T. Sellitti, n. 14, in tal sede provvisoriamente disposta.
Ai sensi dell'art. 423 c.c. va disposta la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.
Le spese processuali possono essere compensate, in ragione della natura della controversia e degli interessi sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, pronuncia l'interdizione di , nata a Controparte_1
Piaggine (SA), il 27.02.1939 e residente a[...]; nomina tutore provvisorio dell'interdetta, la figlia nata a [...] Parte_1
il 20.07.1968 e residente a[...]; ordina annotarsi la presente sentenza ex artt. 423 c.c. e 49, lett. e), D.P.R. n. 396 del 2000
(Ordinamento dello Stato Civile); dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della copia della sentenza al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Nocera Inferiore per la conferma della nomina del tutore provvisorio e per quanto di ulteriore competenza;
spese di lite compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente rel., dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 44/2025 vertente
TRA
e , rappresentate e difese dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
Giovanni Morvillo e Iolanda Morvillo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliate come in atti;
RICORRENTI
E
; Controparte_1
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
; Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
; ; ;
[...] Controparte_6 Parte_3 Parte_4
CONTROINTERESSATI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.01.2025 ritualmente notificato, le ricorrenti hanno chiesto pronunziarsi l'interdizione di , nata a [...], il [...], residente in [...] alla Controparte_1
Via T. Sellitti 14, in quanto affetta da “riduzione dell'attività metabolica a livello temporo-parietale
(bilaterale) e parietale posteriore di sinistra. Ulteriore riduzione dell'attività metabolica in regione della volta in corrispondenza di zone di atrofia. Formazione ovalare calcifica in sede frontale destra.
Conservata l'attività metabolica negli altri distretti della corteccia cerebrale a livello cerebellare e delle strutture sottocorticali. Decadimento cognitivo con deficit della memoria in significativa progressione. Invecchiamento cerebrale patologico in evoluzione verso una demenza senile”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, espletato l'esame personale dell'interdicenda all'udienza domiciliare del 21.05.2025, le ricorrenti, nel riportarsi al contenuto dell'atto introduttivo, dato atto della disponibilità della figlia dell'interdicenda, a ricoprire l'ufficio Parte_1 di tutore nell'interesse della genitrice, in quanto è colei che si occupa prevalentemente delle esigenze personali della predetta, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Con ordinanza del 9.6.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato, il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
Come è noto, il processo di interdizione ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che incide sullo status della persona e si conclude con una pronuncia qualificata espressamente come sentenza, suscettibile di giudicato. A tale classico istituto di assistenza, nel 2004 si è associata la misura di protezione dell'amministrazione di sostegno, più elastica nella sua formulazione e prevista per conservare, fino a dove possibile, la capacità di agire del tutelato. A seguito della riforma del
2004, quindi, l'interdizione va considerata come misura di extrema ratio, da adottare solo nelle ipotesi in cui l'amministrazione di sostegno non riesca a tutelare la persona cui è destinata. La residualità dell'interdizione si evince anche dal nuovo tenore della rubrica e del testo dell'art. 414 c.c. che fa riferimento alle persone che possono essere interdette, nelle ipotesi in cui l'interdizione sia necessaria per assicurare ai soggetti con abituale infermità di mente adeguata protezione. Dunque, il criterio di proporzionalità della misura è il principio guida nella gestione dei mezzi di protezione degli adulti incapaci. Deve evidenziarsi che il presupposto richiesto dall'art. 414 c.c. per la pronunzia di interdizione è che la persona si trovi “in condizioni di abituale infermità di mente che la renda incapace di provvedere ai propri interessi”; si richiede, cioè, non l'esistenza di una tipica malattia mentale o di un'infermità nella quale ricorrono caratteristiche di una forma patologica ben definita, bensì l'esistenza di un'alterazione delle facoltà intellettive e/o volitive tali da determinare una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non solo con riguardo agli affari di indole patrimoniale, ma anche a tutti gli atti della vita, a tutela di interessi suscettibili di essere coltivati attraverso l'adozione di opportuni atti giuridici e, per la cui difesa, pertanto, sia configurabile una supplenza del tutore (cfr. Trib. Perugia, 3 aprile 2007; Cass. Civ., sez. I, 21 ottobre 1991, n. 11131). Va, peraltro, aggiunto che, a seguito della riformulazione operata dall'articolo 3 L. 9 gennaio 2004, n. 6, il nuovo testo della norma – rubricata con la dicitura “persone che possono essere interdette”, in luogo della precedente “persone che devono essere interdette” – prevede come alternativa alla misura dell'interdizione quella dell'amministrazione di sostegno, consentendo l'applicazione della prima misura alle persone si che trovano in condizioni di abituale infermità di mente quando ciò sia
“necessario per assicurare la loro adeguata protezione”. Ne deriva che l'istituto dell'interdizione degrada da strumento principe, diretto a definire lo statuto di diritto privato dei disabili psichici, a strumento eventuale e residuale rispetto all'amministrazione di sostegno, che assume ora la funzione di istituto guida dell'intera materia, in quanto complessivamente orientata a predisporre interventi volti a tutelare il disabile “con la minore limitazione possibile della capacità di agire” (in argomento:
Trib. Foggia, 18 giugno 2012, n. 838; Trib. Roma, Sez. I, 21 maggio 2012, n. 10329; Trib. Roma,
Sez. I, 18 novembre 2011, n. 22557; Cass. Civ., Sez. I, 24 luglio 2009, n. 17421). Sul punto la
Cassazione di recente ha precisato che l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. civ. Sez. I, 11-09-2015, n. 17962, nonché in sede di merito
Trib. Milano Sez. IX, 03-11-2014). Ciò detto in premessa, con riferimento al caso in esame, la domanda di interdizione deve essere accolta atteso che risultano sussistenti i relativi presupposti soggettivi.
Nel caso di specie, l'interdicenda, risulta affetta da decadimento cognitivo con deficit della memoria in significativa progressione, proiettato verso una demenza senile, da un severo rallentamento ideo motorio, con deambulazione ed eloquio rallentati, oltre che da poliartrosi e cardiopatia ipertensiva.
Le condizioni psicofisiche dell'interdicenda sono state accertate nel corso dell'udienza domiciliare, allorquando la medesima ha risposto alle poche domande rivoltele in maniera confusa, incapace di riferire le condizioni spazio temporali in cui si trovava. Dunque, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la pronuncia di interdizione, quale unica misura concretamente efficace per la tutela del soggetto incapace, in ragione dell'assoluta impossibilità di instaurare da parte sua qualsivoglia modalità proficua di contatto ed approccio con il mondo esterno (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 30 agosto
2007, n. 18322), soprattutto alla luce delle patologie da cui l'interdicenda risulta affetta. Nel caso di specie, quindi, come insegna la giurisprudenza, l'infermità mentale richiesta dall'art. 414 c.c. va ritenuta sussistente, giacché risultano compromesse le facoltà intellettive superiori, con conseguente incapacità del soggetto di manifestare la propria volontà in modo sufficientemente apprezzabile dagli altri, in ragione delle proprie patologie, oltre che di provvedere autonomamente ai propri interessi
(cfr. Trib. Modena, 9 settembre 2002).
La presente sentenza va trasmessa, a cura della Cancelleria, per i successivi adempimenti (art. 42 disp. att. c.c.), al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Nocera Inferiore, il quale provvederà, altresì, alla eventualmente conferma della nomina del tutore provvisorio, nella persona della figlia dell'interdicenda, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
NG (SA) alla Via T. Sellitti, n. 14, in tal sede provvisoriamente disposta.
Ai sensi dell'art. 423 c.c. va disposta la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile per le annotazioni a margine dell'atto di nascita.
Le spese processuali possono essere compensate, in ragione della natura della controversia e degli interessi sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, pronuncia l'interdizione di , nata a Controparte_1
Piaggine (SA), il 27.02.1939 e residente a[...]; nomina tutore provvisorio dell'interdetta, la figlia nata a [...] Parte_1
il 20.07.1968 e residente a[...]; ordina annotarsi la presente sentenza ex artt. 423 c.c. e 49, lett. e), D.P.R. n. 396 del 2000
(Ordinamento dello Stato Civile); dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della copia della sentenza al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Nocera Inferiore per la conferma della nomina del tutore provvisorio e per quanto di ulteriore competenza;
spese di lite compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 12.6.2025.
Il Presidente rel., dott.ssa Enrica de Sire