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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 27/11/2024, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
R.G. 114/2017
Il Tribunale di Isernia- Sezione unica – composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice Rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 114/2017 R.G. avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale paternità vertente
(C.F. ), in proprio e in qualità Parte_1 C.F._1 di unico genitore esercente la potestà genitoriale sul minore
[...]
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Per_1
Michela Morelli, dall'Avv. Mara Morelli e dall'Avv. Chiara Capobianco, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Venafro in via delle Milizie n. 5;
- Attrice E
, (C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusto mandato in atti, dall'avv. Clementino Pallante, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Isernia al C.so Risorgimento n. 64;
- Convenuto
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.05.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 06.02.2017, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale per Controparte_1 sentir accogliere la domanda ex art. 269 cod. civ. relativa all'accertamento della dichiarazione giudiziale di paternità, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del comune di Venafro di annotazione nell'atto di nascita, chiedendo, inoltre, la condanna ad un assegno di mantenimento per il minore nonché ad un rimborso Per_1 per il mantenimento pregresso per l'importo di 20.000,00 euro.
In particolare, parte attrice deduceva: che nell'anno 2010 intratteneva una relazione more uxorio con il sig. e che dalla Controparte_1 predetta relazione nasceva in data 30.05.2012 il piccolo che il Per_1 padre naturale alla nascita del bambino cessava la relazione e rifiutava di procedere al riconoscimento del figlio abbandonandolo alle esclusive cure materne;
che successivamente ad alcuni incontri il sig. CP_1 manifestava il proprio dissenso a procedere al formale riconoscimento del figlio, pur non disconoscendo il rapporto di filiazione;
che in data
31.05.2016 veniva inviata al sig. una raccomandata con la CP_1 quale veniva invitato ad eseguire il test del DNA.
Tanto premesso, chiedeva che, in accoglimento della Parte_1 domanda, il Tribunale accertasse e dichiarasse che il sig. CP_1 fosse il padre naturale del minore e conseguentemente Per_1 ordinasse all'ufficiale dello stato civile del comune di Venafro di effettuare le conseguenti annotazioni sull'atto di nascita del minore, che fosse, altresì, condannato alla corresponsione di un assegno mensile di mantenimento alla madre non inferiore ad euro 400,00 per il piccolo nonché ad un rimborso per il mantenimento pregresso dalla Per_1
pag. 2/18 data di nascita sino alla data di presentazione della domanda per l'importo di 20.000,00 euro.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.05.2017, si costituiva contestando tutto quando ex adverso dedotto Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per carenza di legittimazione ad agire di , nel merito il rigetto Parte_1 della avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, condannarsi parte attrice al risarcimento del danno subito per il turbamento patito.
In particolare deduceva: il difetto di legittimazione ad agire della sig.ra nella domanda di accertamento della paternità del minore Pt_1 in quanto unico soggetto legittimato a richiedere il Per_1 riconoscimento della paternità era solo il figlio nei confronti del genitore naturale ed, in tal caso, parte attrice avrebbe dovuto agire non in proprio ma quale esercente la potestà sul figlio minore;
che la nascita non costituiva motivo della rottura del rapporto essendo stata interrotta la frequentazione in un tempo precedente la nascita del piccolo Per_1 che il non aveva mai saputo dell'esistenza dell'asserito figlio CP_1
e che nessun colloquio relativo al riconoscimento del figlio vi era mai stato;
che il silenzio serbato dalla parte attrice assurgeva a comportamento negligente ed irresponsabile avendo privato parte convenuta del proprio legittimo diritto/dovere alla paternità; che il ristoro della metà delle somme pagate per il mantenimento poteva essere richiesto solo in caso di accertamento positivo della paternità avendo la relativa sentenza di accertamento giudiziale di paternità natura costitutiva;
in ogni caso nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea dichiararsi prescritto il diritto alla richiesta di refusione delle spese sostenute per il mantenimento. Inoltre, in via riconvenzionale, ribadendo che la fine della relazione era avvenuta in un pag. 3/18 tempo precedente la nascita del piccolo stante la mancata Per_1 comunicazione della potenziale paternità rispetto alla quale non intendeva sottrarsi, chiedeva l'accertamento ed il riconoscimento di tutti i danni subiti per il grande turbamento patito nell'animo e nella propria vita;
rappresentava di avere una propria famiglia con moglie e figlio legittimo e che la ricezione prima della missiva del 31.05.2016 e successivamente dell'atto di citazione aveva comportato una crisi nell'attuale rapporto, inducendo la medesima parte convenuta a porsi interrogativi sulle possibilità di scelte di vita differenti, causandogli un grande turbamento per la consapevolezza del tempo perso e del mancato godimento della paternità.
Chiedeva per tali motivazioni il ristoro del danno subito da determinarsi in via equitativa ed, in ogni caso, in una somma non inferiore a
10.000,00 euro.
Nel corso del giudizio si procedeva all'interrogatorio formale delle parti, alla escussione dei testi di parte attrice ed, inoltre, veniva disposta consulenza tecnica di ufficio volta a verificare la compatibilità biologica del convenuto ed il minore Il convenuto tuttavia si sottraeva Per_1 volontariamente all'espletamento delle operazioni peritali.
Terminata l'istruttoria, in data 5.12.2023 veniva emessa sentenza parziale n.398/2023 con la quale veniva accolta la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria in ordine alle ulteriori domande di mantenimento e risarcitorie proposte dalle parti.
All'udienza del 21 maggio 2024 la causa era assegnata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * * *
Attesa la sentenza parziale n. 398/2023 con la quale è stata accolta la pag. 4/18 domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, il thema decidendum della presente pronuncia attiene alle ulteriori domande formulate dalle parti.
1.Sulla richiesta di conservazione del cognome materno ex art. 262
c.c.
Con riferimento alla richiesta di parte attrice di conservazione per il minore del cognome materno ex articolo 262 c.c., il Collegio ritiene di autorizzare il minore a mantenere il cognome materno senza menzione del cognome paterno.
Va premesso che “quando la filiazione naturale nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, al fine di decidere se attribuire al figlio il cognome del padre, aggiungendo/o sostituendolo a quello della madre, il giudice deve valutare, ai sensi dell'art. 262 c. c., l'esclusivo interesse del minore, tenendo conto del fatto che è in gioco, oltre all'appartenenza del minore ad una determinata famiglia, il suo diritto all'identità personale, maturata nell'ambiente in cui egli è vissuto fino a quel momento, ossia il diritto del minore ad essere se stesso nel trascorrere del tempo e delle vicende attinenti alla sua condizione personale, e prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome. Ne deriva che legittimamente viene disposta
l'attribuzione al minore, in aggiunta al cognome della madre, di quello del padre, allorché il giudice del merito, da un lato, escluda la configurabilità di un qualsiasi pregiudizio derivante da siffatta modificazione accrescitiva del cognome (stante l'assenza di una cattiva reputazione del padre e l'esistenza, anche in fatto, di una relazione interpersonale fra padre e figlio), e, dall'altro lato, consideri che, non versando ancora nella fase adolescenziale o preadolescenziale, il minore, tuttora bambino, non abbia ancora acquisito con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti
pag. 5/18 personali e sociali, una definitiva e formata identità, in ipotesi suscettibile di sconsigliare l'aggiunta del patronimico” (cfr.,Cass. 5 febbraio 2008, n.
2751).
Il cognome, come parte del nome, è, infatti, sempre meno strumento di ordine pubblico e sempre più bene morale della persona, rappresentando elemento costitutivo dell'identità personale e, quindi, oggetto di un vero e proprio diritto tutelato a livello costituzionale.
Il Tribunale ritiene che la conservazione del cognome materno sia l'opzione più conforme all'interesse del minore tenuto conto delle richieste delle parti, delle risultanze istruttorie nonchè delle dichiarazioni rese in sede di audizione da parte del minore (il quale ha espresso la volontà di mantenere il solo cognome materno, rappresentando la totale assenza di alcun rapporto con il CP_1
”Non conosco proprio mio padre felice, non l'ho mai visto, e mia
[...] madre mi ha detto che felice è il mio papà; non l'ho mai visto, non c'è mai stata un telefonata, non ci siamo mai incontrati;
a me non interessa vederlo;
io sto bene con la mia famiglia;
a me piace il cognome di mamma non vorrei cambiarlo anche se lui me lo chiedesse;
non mi interessa nemmeno incontrarlo perchè non lo conosco proprio;
io sto bene a casa mia.”, cfr. verbale del 23.04.2024).
2.Affidamento, collocazione e visite del minore con il padre.
A norma dell'art. 277, co. 2 c.c., il Giudice può, una volta intervenuto il riconoscimento, assumere i provvedimenti ritenuti utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio nonché per la tutela degli interessi patrimoniali del medesimo.
L'adozione di tali provvedimenti non è condizionata alla domanda di parte, potendo avvenire anche d'ufficio (cfr. ex multis Cass. Civ.
15100/2005; Cass. n. 13396/2004).
pag. 6/18 Quanto all'affidamento del minore, l'attrice ha domandato l'affido esclusivo del figlio evidenziando il disinteresse dimostrato dal padre.
Secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass.
16593/08; Trib. Modena, 4.6.2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019,
n. 785).
Il Tribunale ritiene che, alla luce delle deduzioni delle parti e dello stato attuale dei loro rapporti, la attuale situazione induce a ritenere inopportuno disporre un regime di affido condiviso tra i genitori, stante i possibili evidenti riflessi negativi sull'interesse del minore ed atteso, infatti, che ad oggi il minore non ha alcun rapporto con il convenuto che non ha neppure mai conosciuto: le predette circostanze rendono, di fatto, allo stato impossibile l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, e, pertanto, deve essere disposto l'affidamento esclusivo rafforzato o cd. super-esclusivo del minore in favore della madre (cfr.
Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
Circa, infatti, l'affidamento del minore, deve rimarcarsi che se l'affido condiviso non è impedito dalla esistenza di una conflittualità tra i genitori (cfr., Cass, Sez I, 3 gennaio 2017, n. 27), al contempo, il comportamento del convenuto, l'assenza di alcun rapporto tra le parti,
pag. 7/18 la necessità di preservare la serenità del minore, impongono, l'affido esclusivo del minore alla madre, . Parte_1
La giurisprudenza ha da tempo evidenziato che, fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori, l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse del figlio minore, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.).
Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo” (in arg. v. Trib. Milano
20 marzo 2014).
La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel pag. 8/18 funzionamento a causa della condotta dal padre.
Nel caso di specie, infatti, giova ribadire, alla luce della situazione fattuale oggetto di cognizione, considerata la mancata instaurazione di un contatto significativo tra padre e figlio, l'assoluto disinteresse dimostrato dal convenuto anche all'esito della instaurazione del giudizio unitamente al suo comportamento processuale che denota una condizione di inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, risulta evidente che corrisponda al miglior perseguimento dell'interesse del minore un affidamento monogenitoriale, con concentrazione in capo alla delle responsabilità genitoriale con Pt_1 riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione e quelle di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della prole.
Infatti, unica stabile figura genitoriale di riferimento è stata sino ad ora solamente la madre, con cui ha sempre convissuto (cfr. dichiarazioni rese dal minore in sede di audizione “io vivo con mamma e le mie due sorelle e il marito di mamma, ed ho un bel rapporto con Per_2
Non conosco proprio mio padre felice, non l'ho mai visto, e mia Per_2 madre mi ha detto che felice è il mio papà; non l'ho mai visto, non c'è mai stata una telefonata, non ci siamo mai incontrati;
a me non interessa vederlo;
io sto bene con la mia famiglia”, cfr. verbale del 23.04.2024).
Per le difficoltà cui la madre andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole con un genitore sostanzialmente assente- circostanza che induce a ritenere la non idoneità dello stesso a prendere decisioni incidenti sulla vita del figlio non avendo lo stesso di fatto cognizione diretta e completa delle esigenze quotidiane del minore- in aderenza alla disposizione di cui all'art. 337 quater ultimo comma c.c. deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per il figlio siano adottate dalla signora
. Parte_1
pag. 9/18 In ragione di quanto sopra, dev'essere anche confermata la collocazione abitativa del minore presso il domicilio materno.
Quanto alle frequentazioni tra il papà e il minore, il Collegio ritiene opportuno, considerata l'età di le dichiarazioni rese in sede di Per_1 ascolto da parte del G.I., che le stesse potranno avvenire liberamente secondo modi e tempi che verranno concordati direttamente tra gli stessi.
3.Mantenimento del minore.
In ordine all'assegno mensile a carico del padre per il mantenimento del figlio, va osservato quanto segue.
Preliminarmente si rammenta come il Tribunale, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 277 comma 2 c.c., può, anche d'ufficio, dettare i provvedimenti ritenuti necessari per il minore, avuto riguardo esclusivamente al suo interesse (cfr. ex multis Cass. Ord. n. 13 ottobre
2023, n. 28442 “l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148
c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché tale obbligo ricorre anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass. 5652/2012).
Pertanto, la sentenza dichiarativa della filiazione fuori del matrimonio produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c., e, quindi, implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione, incluso quello del mantenimento ex artt. 148 e 316-bis c.c.; la relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio (cfr. Cass. 7960/2017, Cass.
15100/2005); Cass. civ. Sez. VI, 14/07/2016, n. 14417 “La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento da cui conseguono tutti i doveri propri della procreazione legittima tra i pag. 10/18 quali l'obbligo di mantenimento. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale e assume decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che l'altro genitore, il quale nel frattempo ha sostenuto
l'onere di mantenimento anche per la porzione di pertinenza del figlio dichiarato giudizialmente, ha diritto di regresso per la corrispondente quota.”; nonchè Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11211 del 21/05/2014 “In tema di accertamento della paternità naturale, mentre la condanna al rimborso della quota del genitore che, prima della pronuncia, abbia provveduto integralmente al mantenimento della prole, presuppone la domanda di parte, non è necessaria alcuna specifica richiesta in ordine ai provvedimenti relativi al mantenimento del minore per il periodo successivo alla proposizione dell'azione, in relazione ai quali il giudice è dotato di poteri ufficiosi.”).
Come noto l'obbligo di mantenimento presuppone l'accertamento dello stato di figlio e, pertanto, le domande aventi contenuto economico potrebbero essere esperite solo dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza di accertamento.
Tuttavia il Collegio ritiene che, per esigenze di economia processuale, il rapporto che esiste fra la dichiarazione giudiziale di paternità naturale e le domande a contenuto economico non impedisce che le rispettive azioni possano essere svolte in un unico processo e possano essere decise in un unico contesto, fermo restando che il credito potrà essere azionato o la condanna potrà essere eseguita solo all'esito del passaggio in giudicato del capo relativo all'accertamento dello status di figlio.
Infatti, è precipuo dovere del genitore, cui corrisponde il relativo obbligo, provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale alla propria situazione patrimoniale.
In punto di diritto deve osservarsi che il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, trova addentellato costituzionale pag. 11/18 nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt.
147 e 148 c.c. con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315 bis e 316 bis c.c. che disciplinano i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c. Ai sensi del disposto dell'art. 337 septies c.c., il dovere di mantenimento dei figli si estende oltre la maggiore età, fino al conclamarsi della loro indipendenza economica.
Quanto al profilo della quantificazione dell'assegno perequativo per il mantenimento della prole, va detto che essa si radica sul principio di proporzionalità alle sostanze del genitore obbligato e alla sua capacità lavorativa ai sensi del primo comma dell'art. 316 bis c.c. e va declinata secondo i criteri previsti all'art. 337 ter, comma 4, c.c.
Considerato, quindi, nel caso di specie, che entrambi i genitori hanno l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, che il minore ha
12 anni e che attualmente convive con la madre, il Tribunale stima congruo, all'attualità, in considerazione delle richieste da ambedue le parti formulate nei rispettivi scritti difensivi e di quanto emerge dalla documentazione in atti in ordine alla situazione patrimoniale di entrambe le parti (dalle quali è emerso che entrambe le parti sono disoccupate, che parte convenuta risulta percettore di reddito di cittadinanza e padre di altri figli, della cui età nulla è stato dedotto), determinare l'assegno di mantenimento a carico del convenuto ed in favore del figlio minore nella somma di 150,00 euro mensili, Per_1 automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, in quanto collocataria del figlio minore. Tale obbligo decorre dalla data della domanda giudiziale.
Il padre dovrà, altresì, concorrere al 50% con la madre alle spese straordinarie per il figlio, purchè documentate.
pag. 12/18
4.Richiesta di rimborso delle spese pregresse.
Parte attrice ha chiesto il rimborso delle spese sostenute, in via esclusiva, per il mantenimento del figlio minore, dalla nascita ad oggi, chiedendo che le stesse venissero liquidate nella somma di 20.000,00 euro.
Preliminarmente deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal convenuto non è fondata.
A tal proposito si evidenzia che il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha mantenuto da solo o al figlio nella qualità di erede, non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale;
la facoltà di anticipare la tutela e, dunque, di proporre la domanda anticipatamente (nello stesso giudizio di dichiarazione giudiziale di filiazione) non rileva ai fini del computo del termine di prescrizione atteso che, per poter mettere in esecuzione il titolo, è necessario il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di paternità.
In particolare, “l'accertamento dello status di figlio naturale costituisce il presupposto per l'esercizio dei diritti connessi a tale status perché, prima di tale momento non vi è pronuncia sullo status (…) la domanda risarcitoria da parte del figlio e quelle di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppongono tale accertamento e non sono utilmente azionabili se non dal momento in cui diviene definitiva la sentenza di accertamento della filiazione naturale che conseguentemente costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale”(cfr. Cass.n.
28330/2020; Cass. ord. n. 16561 del 31/07/2020).
Quindi, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza,
pag. 13/18 la richiesta di mantenimento pregresso da parte del figlio e quella di rimborso proposto dalla madre, seguono i principi generali dell'ordinamento in materia di prescrizione decennale, che decorre tuttavia al momento in cui il diritto poteva e può esser fatto valere, ossia dall'epoca dell'accertamento del rapporto di paternità e più precisamente del suo passaggio in giudicato.
Ne deriva l'infondatezza della eccezione formulata da parte convenuta.
Come dianzi precisato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 147,
148 e 261 c.c., ciascuno dei genitori naturali è tenuto a mantenere i figli minori in proporzione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro: sicché il coniuge che abbia adempiuto l'obbligo di mantenimento anche per la quota incidente sull'altro coniuge è legittimato ad agire contro quest'ultimo per conseguire il rimborso di detta quota per tutto il periodo decorrente dalla nascita del figlio e non solo per il periodo successivo alla proposizione della domanda.
La pronuncia di accertamento, come noto, ha natura dichiarativa e pone a carico del genitore tutti i doveri che gli deriverebbero dal riconoscimento, compreso il mantenimento, che decorre dalla nascita e non dalla domanda giudiziale. Analogamente è retroattivo l'obbligo di rimborsare pro quota l'altro genitore che abbia provveduto al mantenimento del figlio.
Quella che grava sui genitori è una obbligazione solidale per cui, qualora uno di essi non possa o non voglia adempiervi, sarà l'altro a dovervi far fronte, salva la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionato alle rispettive condizioni economiche. Infatti, i genitori concorrono in solido al mantenimento della prole, in base al combinato disposto degli artt. 316 bis e 337 ter 4 co c.c, sicchè qualora il riconoscimento avvenga dopo diversi anni dalla nascita del figlio, il genitore che lo ha sostenuto integralmente ha diritto pag. 14/18 di regresso verso il genitore che non ha contribuito alle spese, per la quota a lui imputabile, secondo la regola dettata dal 1299 c.c. (Cass.
28442/2023, “Nell'ipotesi in cui il rapporto di filiazione sia stato solo successivamente accertato giudizialmente, la determinazione della misura del rimborso delle spese sostenute dal solo genitore che se ne è fatto carico per la fase anteriore al riconoscimento si fonda sugli esborsi effettivamente o verosimilmente sostenuti dall'unico genitore nel periodo considerato e può avvenire anche in via equitativa. Infatti, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza (cfr.
Cass. 16916/2022, Cass. 8762/2023)”).
Dunque, anche per il periodo antecedente alla proposizione della domanda il convenuto sarà tenuto a rimborsare all'attrice parte delle spese da questa sostenute, nei limiti della quota di sua competenza.
Nel caso in esame, essendo incontestato che nulla sia stato già corrisposto, pur non avendo parte attrice prodotto alcuna documentazione circa le spese sostenute per il figlio nel corso degli anni, si ritiene equo, sulla base di nozioni di comune esperienza e secondo una valutazione estremamente prudenziale, disporre che il sig.
pag. 15/18 concorra al mantenimento del minore a decorrere dalla data CP_1 della nascita dello stesso (30.05.2012), mediante la corresponsione alla sig.ra della somma mensile di € 150,00, rivalutabile Pt_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, somma ritenuta adeguata e proporzionata ai redditi di entrambe le parti.
5. Domanda di risarcimento del danno.
La domanda di risarcimento del danno formulata da è Parte_1 inammissibile poiché tardivamente formulata dall'attrice nella comparsa conclusionale.
Invero, come noto “la comparsa conclusionale ha soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non può contenere domande o eccezioni nuove che comportino l'ampliamento del thema decidendum non rilevando neanche l'accettazione del contraddittorio da parte della controparte che è attività consentita solo fino al momento della rimessione in decisione della causa al collegio per la decisione. (v. Cass. n. 5478 del
2006; Cass. n. 315 del 2012). D'altra parte, nel regime delle preclusioni introdotte con la legge n. 353 del 1990 e successive modifiche (nel testo applicabile ratione temporis, trattandosi di controversia introdotta in primo grado nel 2001), che ha novellato il codice di rito, la novità della domanda è rilevabile d'ufficio e non è sanata neanche dall'eventuale accettazione del contraddittorio (v. Cass. n. 13769 del 2017; Cass. n.
25598 del 2011)” (cfr. Cass. Civ. Ord. Sez. 2 Num. 20723/2018).
5.1. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata da parte convenuta, invece, dev'essere rigettata in quanto del tutto generica sia nell'an che nel quantum e non supportata da specifiche allegazioni.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane pag. 16/18 assorbita nella motivazione di cui sopra.
6. Spese di lite.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e, considerato l'esito del giudizio, in ragione dell'accoglimento della domanda principale, sono poste a carico di parte convenuta e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
-Affida in via esclusiva alla madre il minore Parte_1 Per_1
(nato in data [...]); le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dalla sola madre;
-Autorizza il mantenimento del cognome materno per il minore
[...]
senza menzione di quello paterno;
Per_1
-Dispone che il sig. sia tenuto a corrispondere alla Controparte_1 sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 minore la somma mensile di 150,00 € entro il giorno cinque di Per_1 ogni mese, annualmente aggiornati secondo gli indici ISTAT;
-Dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie per il minore nella misura del 50%;
-Condanna il sig. a corrispondere alla signora Controparte_1 Parte_1
la somma di € 150,00 mensili, a titolo di rimborso delle spese
[...] dalla medesima sostenute per il mantenimento del figlio nel Per_1 periodo anche antecedente alla proposizione della presente domanda
(con inizio dalla data di nascita del bambino);
pag. 17/18 -Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice;
-Rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata da parte convenuta;
-Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori costituiti dichiaratisi anticipatari.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 25.10.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Angela Di Dio dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA
R.G. 114/2017
Il Tribunale di Isernia- Sezione unica – composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice Rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 114/2017 R.G. avente ad oggetto: dichiarazione giudiziale paternità vertente
(C.F. ), in proprio e in qualità Parte_1 C.F._1 di unico genitore esercente la potestà genitoriale sul minore
[...]
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Per_1
Michela Morelli, dall'Avv. Mara Morelli e dall'Avv. Chiara Capobianco, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata in Venafro in via delle Milizie n. 5;
- Attrice E
, (C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusto mandato in atti, dall'avv. Clementino Pallante, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Isernia al C.so Risorgimento n. 64;
- Convenuto
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.05.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 06.02.2017, Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale per Controparte_1 sentir accogliere la domanda ex art. 269 cod. civ. relativa all'accertamento della dichiarazione giudiziale di paternità, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del comune di Venafro di annotazione nell'atto di nascita, chiedendo, inoltre, la condanna ad un assegno di mantenimento per il minore nonché ad un rimborso Per_1 per il mantenimento pregresso per l'importo di 20.000,00 euro.
In particolare, parte attrice deduceva: che nell'anno 2010 intratteneva una relazione more uxorio con il sig. e che dalla Controparte_1 predetta relazione nasceva in data 30.05.2012 il piccolo che il Per_1 padre naturale alla nascita del bambino cessava la relazione e rifiutava di procedere al riconoscimento del figlio abbandonandolo alle esclusive cure materne;
che successivamente ad alcuni incontri il sig. CP_1 manifestava il proprio dissenso a procedere al formale riconoscimento del figlio, pur non disconoscendo il rapporto di filiazione;
che in data
31.05.2016 veniva inviata al sig. una raccomandata con la CP_1 quale veniva invitato ad eseguire il test del DNA.
Tanto premesso, chiedeva che, in accoglimento della Parte_1 domanda, il Tribunale accertasse e dichiarasse che il sig. CP_1 fosse il padre naturale del minore e conseguentemente Per_1 ordinasse all'ufficiale dello stato civile del comune di Venafro di effettuare le conseguenti annotazioni sull'atto di nascita del minore, che fosse, altresì, condannato alla corresponsione di un assegno mensile di mantenimento alla madre non inferiore ad euro 400,00 per il piccolo nonché ad un rimborso per il mantenimento pregresso dalla Per_1
pag. 2/18 data di nascita sino alla data di presentazione della domanda per l'importo di 20.000,00 euro.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.05.2017, si costituiva contestando tutto quando ex adverso dedotto Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per carenza di legittimazione ad agire di , nel merito il rigetto Parte_1 della avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale, condannarsi parte attrice al risarcimento del danno subito per il turbamento patito.
In particolare deduceva: il difetto di legittimazione ad agire della sig.ra nella domanda di accertamento della paternità del minore Pt_1 in quanto unico soggetto legittimato a richiedere il Per_1 riconoscimento della paternità era solo il figlio nei confronti del genitore naturale ed, in tal caso, parte attrice avrebbe dovuto agire non in proprio ma quale esercente la potestà sul figlio minore;
che la nascita non costituiva motivo della rottura del rapporto essendo stata interrotta la frequentazione in un tempo precedente la nascita del piccolo Per_1 che il non aveva mai saputo dell'esistenza dell'asserito figlio CP_1
e che nessun colloquio relativo al riconoscimento del figlio vi era mai stato;
che il silenzio serbato dalla parte attrice assurgeva a comportamento negligente ed irresponsabile avendo privato parte convenuta del proprio legittimo diritto/dovere alla paternità; che il ristoro della metà delle somme pagate per il mantenimento poteva essere richiesto solo in caso di accertamento positivo della paternità avendo la relativa sentenza di accertamento giudiziale di paternità natura costitutiva;
in ogni caso nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea dichiararsi prescritto il diritto alla richiesta di refusione delle spese sostenute per il mantenimento. Inoltre, in via riconvenzionale, ribadendo che la fine della relazione era avvenuta in un pag. 3/18 tempo precedente la nascita del piccolo stante la mancata Per_1 comunicazione della potenziale paternità rispetto alla quale non intendeva sottrarsi, chiedeva l'accertamento ed il riconoscimento di tutti i danni subiti per il grande turbamento patito nell'animo e nella propria vita;
rappresentava di avere una propria famiglia con moglie e figlio legittimo e che la ricezione prima della missiva del 31.05.2016 e successivamente dell'atto di citazione aveva comportato una crisi nell'attuale rapporto, inducendo la medesima parte convenuta a porsi interrogativi sulle possibilità di scelte di vita differenti, causandogli un grande turbamento per la consapevolezza del tempo perso e del mancato godimento della paternità.
Chiedeva per tali motivazioni il ristoro del danno subito da determinarsi in via equitativa ed, in ogni caso, in una somma non inferiore a
10.000,00 euro.
Nel corso del giudizio si procedeva all'interrogatorio formale delle parti, alla escussione dei testi di parte attrice ed, inoltre, veniva disposta consulenza tecnica di ufficio volta a verificare la compatibilità biologica del convenuto ed il minore Il convenuto tuttavia si sottraeva Per_1 volontariamente all'espletamento delle operazioni peritali.
Terminata l'istruttoria, in data 5.12.2023 veniva emessa sentenza parziale n.398/2023 con la quale veniva accolta la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria in ordine alle ulteriori domande di mantenimento e risarcitorie proposte dalle parti.
All'udienza del 21 maggio 2024 la causa era assegnata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * * *
Attesa la sentenza parziale n. 398/2023 con la quale è stata accolta la pag. 4/18 domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, il thema decidendum della presente pronuncia attiene alle ulteriori domande formulate dalle parti.
1.Sulla richiesta di conservazione del cognome materno ex art. 262
c.c.
Con riferimento alla richiesta di parte attrice di conservazione per il minore del cognome materno ex articolo 262 c.c., il Collegio ritiene di autorizzare il minore a mantenere il cognome materno senza menzione del cognome paterno.
Va premesso che “quando la filiazione naturale nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, al fine di decidere se attribuire al figlio il cognome del padre, aggiungendo/o sostituendolo a quello della madre, il giudice deve valutare, ai sensi dell'art. 262 c. c., l'esclusivo interesse del minore, tenendo conto del fatto che è in gioco, oltre all'appartenenza del minore ad una determinata famiglia, il suo diritto all'identità personale, maturata nell'ambiente in cui egli è vissuto fino a quel momento, ossia il diritto del minore ad essere se stesso nel trascorrere del tempo e delle vicende attinenti alla sua condizione personale, e prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome. Ne deriva che legittimamente viene disposta
l'attribuzione al minore, in aggiunta al cognome della madre, di quello del padre, allorché il giudice del merito, da un lato, escluda la configurabilità di un qualsiasi pregiudizio derivante da siffatta modificazione accrescitiva del cognome (stante l'assenza di una cattiva reputazione del padre e l'esistenza, anche in fatto, di una relazione interpersonale fra padre e figlio), e, dall'altro lato, consideri che, non versando ancora nella fase adolescenziale o preadolescenziale, il minore, tuttora bambino, non abbia ancora acquisito con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti
pag. 5/18 personali e sociali, una definitiva e formata identità, in ipotesi suscettibile di sconsigliare l'aggiunta del patronimico” (cfr.,Cass. 5 febbraio 2008, n.
2751).
Il cognome, come parte del nome, è, infatti, sempre meno strumento di ordine pubblico e sempre più bene morale della persona, rappresentando elemento costitutivo dell'identità personale e, quindi, oggetto di un vero e proprio diritto tutelato a livello costituzionale.
Il Tribunale ritiene che la conservazione del cognome materno sia l'opzione più conforme all'interesse del minore tenuto conto delle richieste delle parti, delle risultanze istruttorie nonchè delle dichiarazioni rese in sede di audizione da parte del minore (il quale ha espresso la volontà di mantenere il solo cognome materno, rappresentando la totale assenza di alcun rapporto con il CP_1
”Non conosco proprio mio padre felice, non l'ho mai visto, e mia
[...] madre mi ha detto che felice è il mio papà; non l'ho mai visto, non c'è mai stata un telefonata, non ci siamo mai incontrati;
a me non interessa vederlo;
io sto bene con la mia famiglia;
a me piace il cognome di mamma non vorrei cambiarlo anche se lui me lo chiedesse;
non mi interessa nemmeno incontrarlo perchè non lo conosco proprio;
io sto bene a casa mia.”, cfr. verbale del 23.04.2024).
2.Affidamento, collocazione e visite del minore con il padre.
A norma dell'art. 277, co. 2 c.c., il Giudice può, una volta intervenuto il riconoscimento, assumere i provvedimenti ritenuti utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio nonché per la tutela degli interessi patrimoniali del medesimo.
L'adozione di tali provvedimenti non è condizionata alla domanda di parte, potendo avvenire anche d'ufficio (cfr. ex multis Cass. Civ.
15100/2005; Cass. n. 13396/2004).
pag. 6/18 Quanto all'affidamento del minore, l'attrice ha domandato l'affido esclusivo del figlio evidenziando il disinteresse dimostrato dal padre.
Secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass.
16593/08; Trib. Modena, 4.6.2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019,
n. 785).
Il Tribunale ritiene che, alla luce delle deduzioni delle parti e dello stato attuale dei loro rapporti, la attuale situazione induce a ritenere inopportuno disporre un regime di affido condiviso tra i genitori, stante i possibili evidenti riflessi negativi sull'interesse del minore ed atteso, infatti, che ad oggi il minore non ha alcun rapporto con il convenuto che non ha neppure mai conosciuto: le predette circostanze rendono, di fatto, allo stato impossibile l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, e, pertanto, deve essere disposto l'affidamento esclusivo rafforzato o cd. super-esclusivo del minore in favore della madre (cfr.
Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
Circa, infatti, l'affidamento del minore, deve rimarcarsi che se l'affido condiviso non è impedito dalla esistenza di una conflittualità tra i genitori (cfr., Cass, Sez I, 3 gennaio 2017, n. 27), al contempo, il comportamento del convenuto, l'assenza di alcun rapporto tra le parti,
pag. 7/18 la necessità di preservare la serenità del minore, impongono, l'affido esclusivo del minore alla madre, . Parte_1
La giurisprudenza ha da tempo evidenziato che, fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori, l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse del figlio minore, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.).
Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo” (in arg. v. Trib. Milano
20 marzo 2014).
La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel pag. 8/18 funzionamento a causa della condotta dal padre.
Nel caso di specie, infatti, giova ribadire, alla luce della situazione fattuale oggetto di cognizione, considerata la mancata instaurazione di un contatto significativo tra padre e figlio, l'assoluto disinteresse dimostrato dal convenuto anche all'esito della instaurazione del giudizio unitamente al suo comportamento processuale che denota una condizione di inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, risulta evidente che corrisponda al miglior perseguimento dell'interesse del minore un affidamento monogenitoriale, con concentrazione in capo alla delle responsabilità genitoriale con Pt_1 riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione e quelle di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della prole.
Infatti, unica stabile figura genitoriale di riferimento è stata sino ad ora solamente la madre, con cui ha sempre convissuto (cfr. dichiarazioni rese dal minore in sede di audizione “io vivo con mamma e le mie due sorelle e il marito di mamma, ed ho un bel rapporto con Per_2
Non conosco proprio mio padre felice, non l'ho mai visto, e mia Per_2 madre mi ha detto che felice è il mio papà; non l'ho mai visto, non c'è mai stata una telefonata, non ci siamo mai incontrati;
a me non interessa vederlo;
io sto bene con la mia famiglia”, cfr. verbale del 23.04.2024).
Per le difficoltà cui la madre andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole con un genitore sostanzialmente assente- circostanza che induce a ritenere la non idoneità dello stesso a prendere decisioni incidenti sulla vita del figlio non avendo lo stesso di fatto cognizione diretta e completa delle esigenze quotidiane del minore- in aderenza alla disposizione di cui all'art. 337 quater ultimo comma c.c. deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per il figlio siano adottate dalla signora
. Parte_1
pag. 9/18 In ragione di quanto sopra, dev'essere anche confermata la collocazione abitativa del minore presso il domicilio materno.
Quanto alle frequentazioni tra il papà e il minore, il Collegio ritiene opportuno, considerata l'età di le dichiarazioni rese in sede di Per_1 ascolto da parte del G.I., che le stesse potranno avvenire liberamente secondo modi e tempi che verranno concordati direttamente tra gli stessi.
3.Mantenimento del minore.
In ordine all'assegno mensile a carico del padre per il mantenimento del figlio, va osservato quanto segue.
Preliminarmente si rammenta come il Tribunale, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 277 comma 2 c.c., può, anche d'ufficio, dettare i provvedimenti ritenuti necessari per il minore, avuto riguardo esclusivamente al suo interesse (cfr. ex multis Cass. Ord. n. 13 ottobre
2023, n. 28442 “l'obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148
c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicché tale obbligo ricorre anche per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass. 5652/2012).
Pertanto, la sentenza dichiarativa della filiazione fuori del matrimonio produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c., e, quindi, implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione, incluso quello del mantenimento ex artt. 148 e 316-bis c.c.; la relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio (cfr. Cass. 7960/2017, Cass.
15100/2005); Cass. civ. Sez. VI, 14/07/2016, n. 14417 “La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento da cui conseguono tutti i doveri propri della procreazione legittima tra i pag. 10/18 quali l'obbligo di mantenimento. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale e assume decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che l'altro genitore, il quale nel frattempo ha sostenuto
l'onere di mantenimento anche per la porzione di pertinenza del figlio dichiarato giudizialmente, ha diritto di regresso per la corrispondente quota.”; nonchè Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11211 del 21/05/2014 “In tema di accertamento della paternità naturale, mentre la condanna al rimborso della quota del genitore che, prima della pronuncia, abbia provveduto integralmente al mantenimento della prole, presuppone la domanda di parte, non è necessaria alcuna specifica richiesta in ordine ai provvedimenti relativi al mantenimento del minore per il periodo successivo alla proposizione dell'azione, in relazione ai quali il giudice è dotato di poteri ufficiosi.”).
Come noto l'obbligo di mantenimento presuppone l'accertamento dello stato di figlio e, pertanto, le domande aventi contenuto economico potrebbero essere esperite solo dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza di accertamento.
Tuttavia il Collegio ritiene che, per esigenze di economia processuale, il rapporto che esiste fra la dichiarazione giudiziale di paternità naturale e le domande a contenuto economico non impedisce che le rispettive azioni possano essere svolte in un unico processo e possano essere decise in un unico contesto, fermo restando che il credito potrà essere azionato o la condanna potrà essere eseguita solo all'esito del passaggio in giudicato del capo relativo all'accertamento dello status di figlio.
Infatti, è precipuo dovere del genitore, cui corrisponde il relativo obbligo, provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale alla propria situazione patrimoniale.
In punto di diritto deve osservarsi che il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, trova addentellato costituzionale pag. 11/18 nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt.
147 e 148 c.c. con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315 bis e 316 bis c.c. che disciplinano i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c. Ai sensi del disposto dell'art. 337 septies c.c., il dovere di mantenimento dei figli si estende oltre la maggiore età, fino al conclamarsi della loro indipendenza economica.
Quanto al profilo della quantificazione dell'assegno perequativo per il mantenimento della prole, va detto che essa si radica sul principio di proporzionalità alle sostanze del genitore obbligato e alla sua capacità lavorativa ai sensi del primo comma dell'art. 316 bis c.c. e va declinata secondo i criteri previsti all'art. 337 ter, comma 4, c.c.
Considerato, quindi, nel caso di specie, che entrambi i genitori hanno l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, che il minore ha
12 anni e che attualmente convive con la madre, il Tribunale stima congruo, all'attualità, in considerazione delle richieste da ambedue le parti formulate nei rispettivi scritti difensivi e di quanto emerge dalla documentazione in atti in ordine alla situazione patrimoniale di entrambe le parti (dalle quali è emerso che entrambe le parti sono disoccupate, che parte convenuta risulta percettore di reddito di cittadinanza e padre di altri figli, della cui età nulla è stato dedotto), determinare l'assegno di mantenimento a carico del convenuto ed in favore del figlio minore nella somma di 150,00 euro mensili, Per_1 automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla madre entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, in quanto collocataria del figlio minore. Tale obbligo decorre dalla data della domanda giudiziale.
Il padre dovrà, altresì, concorrere al 50% con la madre alle spese straordinarie per il figlio, purchè documentate.
pag. 12/18
4.Richiesta di rimborso delle spese pregresse.
Parte attrice ha chiesto il rimborso delle spese sostenute, in via esclusiva, per il mantenimento del figlio minore, dalla nascita ad oggi, chiedendo che le stesse venissero liquidate nella somma di 20.000,00 euro.
Preliminarmente deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal convenuto non è fondata.
A tal proposito si evidenzia che il diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute dalla nascita del figlio, spettante al genitore che lo ha mantenuto da solo o al figlio nella qualità di erede, non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione naturale;
la facoltà di anticipare la tutela e, dunque, di proporre la domanda anticipatamente (nello stesso giudizio di dichiarazione giudiziale di filiazione) non rileva ai fini del computo del termine di prescrizione atteso che, per poter mettere in esecuzione il titolo, è necessario il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di paternità.
In particolare, “l'accertamento dello status di figlio naturale costituisce il presupposto per l'esercizio dei diritti connessi a tale status perché, prima di tale momento non vi è pronuncia sullo status (…) la domanda risarcitoria da parte del figlio e quelle di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppongono tale accertamento e non sono utilmente azionabili se non dal momento in cui diviene definitiva la sentenza di accertamento della filiazione naturale che conseguentemente costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale”(cfr. Cass.n.
28330/2020; Cass. ord. n. 16561 del 31/07/2020).
Quindi, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza,
pag. 13/18 la richiesta di mantenimento pregresso da parte del figlio e quella di rimborso proposto dalla madre, seguono i principi generali dell'ordinamento in materia di prescrizione decennale, che decorre tuttavia al momento in cui il diritto poteva e può esser fatto valere, ossia dall'epoca dell'accertamento del rapporto di paternità e più precisamente del suo passaggio in giudicato.
Ne deriva l'infondatezza della eccezione formulata da parte convenuta.
Come dianzi precisato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 147,
148 e 261 c.c., ciascuno dei genitori naturali è tenuto a mantenere i figli minori in proporzione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro: sicché il coniuge che abbia adempiuto l'obbligo di mantenimento anche per la quota incidente sull'altro coniuge è legittimato ad agire contro quest'ultimo per conseguire il rimborso di detta quota per tutto il periodo decorrente dalla nascita del figlio e non solo per il periodo successivo alla proposizione della domanda.
La pronuncia di accertamento, come noto, ha natura dichiarativa e pone a carico del genitore tutti i doveri che gli deriverebbero dal riconoscimento, compreso il mantenimento, che decorre dalla nascita e non dalla domanda giudiziale. Analogamente è retroattivo l'obbligo di rimborsare pro quota l'altro genitore che abbia provveduto al mantenimento del figlio.
Quella che grava sui genitori è una obbligazione solidale per cui, qualora uno di essi non possa o non voglia adempiervi, sarà l'altro a dovervi far fronte, salva la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionato alle rispettive condizioni economiche. Infatti, i genitori concorrono in solido al mantenimento della prole, in base al combinato disposto degli artt. 316 bis e 337 ter 4 co c.c, sicchè qualora il riconoscimento avvenga dopo diversi anni dalla nascita del figlio, il genitore che lo ha sostenuto integralmente ha diritto pag. 14/18 di regresso verso il genitore che non ha contribuito alle spese, per la quota a lui imputabile, secondo la regola dettata dal 1299 c.c. (Cass.
28442/2023, “Nell'ipotesi in cui il rapporto di filiazione sia stato solo successivamente accertato giudizialmente, la determinazione della misura del rimborso delle spese sostenute dal solo genitore che se ne è fatto carico per la fase anteriore al riconoscimento si fonda sugli esborsi effettivamente o verosimilmente sostenuti dall'unico genitore nel periodo considerato e può avvenire anche in via equitativa. Infatti, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza (cfr.
Cass. 16916/2022, Cass. 8762/2023)”).
Dunque, anche per il periodo antecedente alla proposizione della domanda il convenuto sarà tenuto a rimborsare all'attrice parte delle spese da questa sostenute, nei limiti della quota di sua competenza.
Nel caso in esame, essendo incontestato che nulla sia stato già corrisposto, pur non avendo parte attrice prodotto alcuna documentazione circa le spese sostenute per il figlio nel corso degli anni, si ritiene equo, sulla base di nozioni di comune esperienza e secondo una valutazione estremamente prudenziale, disporre che il sig.
pag. 15/18 concorra al mantenimento del minore a decorrere dalla data CP_1 della nascita dello stesso (30.05.2012), mediante la corresponsione alla sig.ra della somma mensile di € 150,00, rivalutabile Pt_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, somma ritenuta adeguata e proporzionata ai redditi di entrambe le parti.
5. Domanda di risarcimento del danno.
La domanda di risarcimento del danno formulata da è Parte_1 inammissibile poiché tardivamente formulata dall'attrice nella comparsa conclusionale.
Invero, come noto “la comparsa conclusionale ha soltanto la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non può contenere domande o eccezioni nuove che comportino l'ampliamento del thema decidendum non rilevando neanche l'accettazione del contraddittorio da parte della controparte che è attività consentita solo fino al momento della rimessione in decisione della causa al collegio per la decisione. (v. Cass. n. 5478 del
2006; Cass. n. 315 del 2012). D'altra parte, nel regime delle preclusioni introdotte con la legge n. 353 del 1990 e successive modifiche (nel testo applicabile ratione temporis, trattandosi di controversia introdotta in primo grado nel 2001), che ha novellato il codice di rito, la novità della domanda è rilevabile d'ufficio e non è sanata neanche dall'eventuale accettazione del contraddittorio (v. Cass. n. 13769 del 2017; Cass. n.
25598 del 2011)” (cfr. Cass. Civ. Ord. Sez. 2 Num. 20723/2018).
5.1. La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata da parte convenuta, invece, dev'essere rigettata in quanto del tutto generica sia nell'an che nel quantum e non supportata da specifiche allegazioni.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane pag. 16/18 assorbita nella motivazione di cui sopra.
6. Spese di lite.
Le spese di lite seguono il principio generale della soccombenza e, considerato l'esito del giudizio, in ragione dell'accoglimento della domanda principale, sono poste a carico di parte convenuta e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
-Affida in via esclusiva alla madre il minore Parte_1 Per_1
(nato in data [...]); le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dalla sola madre;
-Autorizza il mantenimento del cognome materno per il minore
[...]
senza menzione di quello paterno;
Per_1
-Dispone che il sig. sia tenuto a corrispondere alla Controparte_1 sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 minore la somma mensile di 150,00 € entro il giorno cinque di Per_1 ogni mese, annualmente aggiornati secondo gli indici ISTAT;
-Dispone che ciascun genitore provveda al pagamento delle spese straordinarie per il minore nella misura del 50%;
-Condanna il sig. a corrispondere alla signora Controparte_1 Parte_1
la somma di € 150,00 mensili, a titolo di rimborso delle spese
[...] dalla medesima sostenute per il mantenimento del figlio nel Per_1 periodo anche antecedente alla proposizione della presente domanda
(con inizio dalla data di nascita del bambino);
pag. 17/18 -Dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice;
-Rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno formulata da parte convenuta;
-Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori costituiti dichiaratisi anticipatari.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 25.10.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Angela Di Dio dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
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