Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, e , nata a [...] il 2 C.F._1 Parte_2
settembre 1997, c.f. , n.q. di procuratori generali di C.F._2
, nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Scalia;
C.F._3
attori in riassunzione
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. F.sco Paolo Guagliardo;
C.F._4
convenuto in riassunzione
, nato ad [...] il [...], c.f. Controparte_3
C.F._5
convenuto in riassunzione contumace
Conclusioni degli attori in riassunzione: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO
Disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione. Accogliere i motivi di appello
proposti dal sig. avverso la sentenza n. 493/2012 del Tribunale Controparte_1
Civile di Termini con l'atto di appello introduttivo del giudizio n. 155/2013 Imerese,
come riassunto con il presente atto, e, per l'effetto, annullare e/o riformare la
sentenza appellata. Pertanto, rigettare tutte le domande formulate dagli appellati
nel corso del giudizio di primo grado poiché destituite di ogni fondamento di fatto e
di diritto. Ritenere e dichiarare, in particolare, che il fabbricato multipiano del sig.
non viola la distanza tra le costruzioni rispetto agli immobili dei sigg.ri Parte_1
e . Emettere ogni consequenziale statuizione. Con vittoria di CP_2 _3
spese, competenze ed onorari relative ad entrambi i gradi del giudizio ed al giudizio
di legittimità”.
Conclusioni del convenuto : “PIACCIA ALLA ECC.MA CORTE Respinta CP_2
ogni diversa domanda, eccezione e difesa: Dichiarare inammissibile, improponibile
e/o improcedibile o comunque rigettare con qualsiasi statuizione l'appello proposto
dai sigg.ri e n.q. di procuratori generali Parte_1 Parte_2
del Sig. avverso la sentenza n. 493/2012 emessa dal Controparte_1 3
Tribunale di Termini Imerese l'11.10.2012 e pubblicata in data 15.10.2012,
confermandola integralmente, per i motivi tutti dedotti in narrativa. Salvo ogni altro
diritto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27.10.2008 e Controparte_2 _3
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese
[...] CP_1
e, premettendo di essere comproprietari di uno spezzone di terreno sito
[...]
nel territorio di Altavilla Milicia, c.da Vallone Castagna, e di due fabbricati rurali ivi ubicati, identificati al catasto terreni al foglio 5, segnatamente il fondo alle particelle
1864 e 1870 e i fabbricati alle particelle 567 e 1874, e deducendo che il convenuto aveva edificato sul confinante terreno, allibrato alle particelle 1866, 1867 e 1868, un edificio abusivo a tre elevazioni fuori terra in violazione delle distanze legali sia dal confine che dai loro fabbricati, domandavano che il predetto venisse condannato alla demolizione delle parti del palazzo poste a distanza illegale e a risarcire loro il danno patito.
Dopo l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio affidata all'arch. CP_4
, con sentenza n.493/2012 il giudice adito condannava il “ad
[...] Parte_1
arretrare la parte del fabbricato, sito in Altavilla C/da Vallone Castagna, part.lle
1866, 1867 e 1868, posta a distanza inferiore a quella di cinque metri dalla
costruzione degli attori secondo le modalità indicate all'ipotesi sub2) di cui alla
relazione integrativa del CTU depositata in data 27.5.2010” nonché a corrispondere 4
alle controparti l'importo di euro 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno e le spese di lite.
Con sentenza n.ro 1339/2017 questa Corte rigettava l'appello che era stato proposto dal con atto di citazione notificato alle controparti il 23.1.2013, Parte_1
compensando tra le parti le spese di grado.
Tale ultima pronuncia è stata annullata dalla Corte di Cassazione la quale, con ordinanza n.ro 11810/23, pubblicata il 5.5.2023, accogliendo il primo motivo del ricorso del e dichiarando assorbito il secondo, ha rinviato a questa Parte_1
Corte, in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese della fase di legittimità.
e , in qualità di procuratore generali del Parte_1 Parte_2
giusta procura generale ai rogiti del Notaio di Palermo Controparte_1 Per_1
del 9.10.2020, hanno tempestivamente riassunto il giudizio nel termine applicabile in ragione della epoca di inizio del processo, formulando le richieste riportate in epigrafe e, in via preliminare, insistendo per la rinnovazione della c.t.u..
Si è costituito in questa fase solo il chiedendo la conferma della CP_2
sentenza di primo grado.
La causa, trattata in modalità “cartolare”, è stata assunta di decisione alla data del
2.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
***********************************
Va premesso che l'ordinanza remittente, nell'accogliere il primo motivo del ricorso del , ha in effetti fondato la cassazione del provvedimento interamente Parte_1
sul rilievo officioso della avvenuta formazione del giudicato interno sulla omessa 5
pronuncia da parte del Tribunale di Termini Imerese in ordine alla domanda incentrata sulla violazione delle distanze legali dell'edificio multipiano rispetto ai confini. Ha infatti evidenziato che il giudice di appello, avendo basato la sua motivazione, confermativa della sentenza di primo grado, solo sul distacco dai confini, non aveva rilevato che tale profilo era “coperto” dal giudicato interno. Ha,
quindi, rimesso gli atti a questa Corte onerandola di “verificare se la costruzione del
rispetta oppure no il distacco di cinque metri dalla costruzione degli Parte_1
attori, così come stabilito dal Tribunale nella parte non coperta dal giudicato”.
Tale essendo il perimetro obbligato del presente giudizio di rinvio, si ravvisano i presupposti fattuali e giuridici per confermare il decisum della sentenza di primo grado.
Innanzitutto, non appare necessario procedere alla rinnovazione della c.t.u..
Sgombrato il campo da una certa confusione a cui induce, in prima battuta, la lettura dell'atto di citazione in riassunzione, la relazione peritale del c.t.u. arch.
datata 8.3.2010, per come rettificata e implementata dalla relazione CP_4
integrativa depositata il 27.5.2020 (la quale, in particolare, ha chiarito che la p.lla
1873 è di proprietà del , diversamente da quanto in origine era stato Parte_1
indicato dall'ausiliario), si presenta infatti in grado di fornire tutti i dati afferenti alla ricostruzione dello stato dei luoghi indispensabili per la decisione.
Emerge infatti, dall'esame di tali relazioni e dei relativi allegati (lo stralcio catastale riportato nel primo elaborato, i rilievi fotografici e i grafici), ma anche delle relazioni dei c.t.p . delle parti e dei relativi allegati: a) che l'edificio a tre piani del è Parte_1
stato realizzato sulle particelle 1867 e 1866; b) tale seconda particella di terreno 6
confina per un tratto, pur trovandosi il piano di calpestio ad una quota inferiore, con la particella 1870 di proprietà all'interno della quale, con Parte_3
l'autonomo sub 1874, è ubicato un fabbricato rurale che il c.t.u descrive come “di
antica costruzione, realizzato con struttura portante di muratura ordinaria e solai di
copertura in legno, in cattive condizioni generali di manutenzione” (pag.4 della relazione di c.t.u. datata 8.3.2010); c) tale fabbricato è munito, su tale fronte, di una
“tettoia inclinata con copertura di tegole, anch'essa di antica costruzione, sostenuta
da due pilastri di cui uno in mattoni pieni”, la quale, estendendosi nella sua parte finale sulla particella 1870, “arriva fino al confine del sig. ” (ibidem); d) Parte_1
l'edificio del , che, come detto, sorge ad una quota inferiore, risulta Parte_1
aderente al confine solo per una porzione del piano terra che sporge dal prospetto e che raggiunge ed aderisce al muro di contenimento del dislivello e il cui solaio scoperto si sviluppa a livello del piano di calpestio del terreno confinante (ossia della particella 1870 dei convenuti in riassunzione e, a seguire, della particella 1873
di proprietà dello stesso ) pressocché all'altezza della base del pilastro in Parte_1
muratura della summenzionata tettoia;
e) per il resto, il prospetto dell'edificio del
, nel breve tratto in cui si fronteggia con la p.lla 1870, dista dal relativo Parte_1
confine – e, quindi, una volta raggiunta la medesima altezza, dalla sagoma esterna della tettoia – circa due metri.
Va al riguardo rilevato che la contestazione della difesa del in ordine alla Parte_1
correttezza della individuazione della linea di demarcazione tra i contrapposti fondi si presenta tardiva, in quanto in alcun modo sollevata nel corso del primo grado del giudizio neppure dal relativo c.t.p., ing. , e risulta comunque smentita da un Per_2 7
segno riscontrato sui luoghi nel contraddittorio tra le parti, costituito non già dal muro di contenimento summenzionato (talché risultano comunque irrilevanti le allegazioni circa il suo posizionamento a circa 80 cm. dal confine), ma da una rete metallica. Merita riportare il relativo passaggio delle dichiarazioni, mai elevate a sospetto, del c.t.u.: “All'atto del sopralluogo, lo scrivente, coadiuvato dalle parti, ha
individuato il confine tra i due appezzamenti, che risulta delineato dalla rete
metallica presente nel fondo. Tale confine non costituisce oggetto di contestazione
tra le parti, nonostante non sia possibile verificare i confini sulla carta, essendo i
fabbricati non inseriti nella mappa catastale (all.”A”)” (pag. 5 della relazione peritale datata 8.3.2010).
Tanto premesso, occorre a questo punto evidenziare, valutando anche i motivi dell'originario appello proposto dal nei confronti della sentenza di primo Parte_1
grado, i seguenti aspetti:
1) ai fini del rispetto della disciplina in materia di distanze legali è irrilevante che uno dei fabbricati sorga a quota inferiore rispetto all'altro, a meno che non si tratti di manufatto destinato a rimanere interamente interrato, posto che la ratio di tale normativa è comunque quella di evitare la creazione di pericolose intercapedini tra le costruzioni (Cass. 14084/19); nel caso in esame, l'edificio del Parte_1
fronteggia, nella seconda e terza elevazione fuori terra, il fabbricato rurale munito di tettoia e lo supera ampiamente in altezza;
2) la tettoia in questione va certamente considerata “costruzione”, più esattamente propaggine del fabbricato dei , sulla cui complessiva Parte_3
consistenza nessuna valutazione e/o preclusione è stata posta dalla ordinanza 8
remittente; si tratta, infatti, di un manufatto dotato dei connotati della solidità, della stabilità e del permanente ancoraggio al suolo (inter alia: Cass: 5145/2019,
21173/2019), mentre risultano irrilevanti le tecniche costruttive e le condizioni di manutenzione così come la circostanza che la p.lla 1870 possa essere gravata,
anche nell'area sovrastata dalla tettoia, da una servitù di passaggio a favore di terzi;
3) per computare le distanze in caso di tettoie o porticati deve farsi riferimento alla linea esterna della parete “immaginaria” che si avrebbe nel caso di struttura chiusa
(Cass. 5934/2011);
4) anche le norme tecniche di attuazione del P.R.G., al pari delle disposizioni dei regolamenti edilizi, costituiscono normativa secondaria in grado di integrare il disposto dell'art.873 c.c. (Cass. 3241/2022); nella vicenda in esame le norme del
P.R.G. del Comune di Altavilla Milicia approvato nel 1976 prevedevano già una distanza minima dai confini di ml.5 (v. la certificazione allegata dal c.t.u. alla sua relazione integrativa, in aggiunta a quella già allegata nella prima relazione che attestava la presenza di analoga prescrizione anche nel P.R.G. successivo,
approvato nel 2002);
5) deve escludersi che l'edificio multipiano del sia stato realizzato in Parte_1
aderenza alla tettoia, con la quale, come riconosciuto anche dagli attori in riassunzione, non presenta alcun punto di contatto, ma neppure in totale aderenza al confine, per come già evidenziato dal primo giudice con opportuni richiami giurisprudenziali (Cass. 1407/2007, 21227/2009). 9
Per quanto riguarda, poi, il motivo di gravame con cui l'appellante lamentava per la prima volta come il c.t.u. non avesse indicato in base a quali elementi avesse datato il fabbricato rurale di controparte come antecedente al 1967 ed il proprio di epoca molto più recente, va rilevato che sia lo stato dei manufatti rivenuto dall'ausiliario e raffigurato nei rilievi fotografici in atti sia la documentazione prodotta in giudizio rendono adeguatamente comprovata siffatta valutazione, solo assertivamente contrastata. In particolare, per quanto in effetti di rilievo alla luce della normativa secondaria surrichiamata, il contenuto dell'atto di acquisto dei del 20.10.2008 indicava il fabbricato rurale come esistente da Parte_3
epoca antecedente all'1.9.1967 e da tale data non sottoposto a modifiche soggette a provvedimento autorizzativo mentre l'edificio multipiano risulta essere stato edificato intorno all'anno 2000 (nelle pratiche di sanatoria ex Legge n.326/2003
presentate dal e dalla moglie versate in atti veniva indicato come Parte_1
ultimato nella sua struttura portante al 15.6.2000) e alla data del sopralluogo si presentava ancora allo stato grezzo, privo di tutte le opere di rifinitura (v. pag.4
della relazione di c.t.u. dell'8.3.2010).
In conclusione, avendo il c.t.u. accertato che la tettoia del fabbricato rurale “arriva”
fino al confine con la plla 1866 e che la distanza dell'edificio del dal Parte_1
confine – e, quindi, dal profilo esterno della tettoia - era in quel tratto di circa due metri (v. lo schema grafico costituente l'allegato C) della relazione di c.t.u.
dell'8.3.2010), per come di fatto ammesso dai anche in questo grado del Parte_1
giudizio (v. pag.17 dell'atto di riassunzione del giudizio), non può che ritenersi riscontrata la violazione delle previsioni normative. 10
Segue la conferma integrale della sentenza di primo grado, tenendo anche conto che la distanza minima di mt. 5 ivi indicata – individuata sulla scorta della applicazione delle prescrizioni comunali integrative del disposto dell'art.873 c.c.
sopra indicate – è stata ritenuta corretta dalla Suprema Corte, per come si ricava dal contenuto letterale della prescrizione impartita a questo giudice del rinvio, e,
quindi, non ulteriormente rivalutabile.
Quanto alla contestazione alla sentenza di primo grado afferente alla individuazione della estensione della porzione di fabbricato da demolire (e che sarebbe stata già
demolita), operata dal giudicante mediante rinvio alla “ipotesi sub 2” elaborata dal c.t.u.– contestazione che si incentra nell'avere quest'ultimo effettuato il calcolo con metodo “radiale” e non “lineare” - trattasi di questione nuova, neppure proposta nel conclusum dell'atto di citazione in riassunzione, che non è consentito esaminare in questa fase “chiusa” del giudizio.
Le spese di lite seguono l'esito globale del processo e vanno quindi poste a carico della parte soccombente, a prescindere dall'esito dei singoli gradi (Cass. S.U.
32906/2022). Si ritiene tuttavia congruo compensare quelle del giudizio di appello in considerazione delle ragioni dell'annullamento della relativa sentenza.
In conclusione, applicando i parametri tariffari (con riferimento ad una causa di valore indeterminato a complessità bassa) ma in misura prossima ai minimi attesa la semplicità del giudizio, , per come rappresentato in questo Controparte_1
grado, deve essere condannato a rifondere a e a Controparte_2 _3
, congiuntamente assistiti, le spese del giudizio di legittimità – che si
[...]
liquidano nell'importo di euro 3.000,00 - e al solo quelle del presente CP_2 11
grado, che si liquidano nell'importo di euro 5.500,00, su cui sempre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n.55/14, c.p.a. e IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio disposto dalla
Cassazione con ordinanza n.ro 11810/23, pubblicata il 5.5.2023, nella contumacia di , Controparte_3
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.ro Controparte_1
n.493/2012 emessa dal Tribunale di Termini Imerese l'11-15.10.2012;
Condanna , per come rappresentato nella presente fase del Controparte_1
giudizio da e , a rifondere a Parte_1 Parte_2 CP_2
e a le spese della fase di legittimità- che si liquidano
[...] Controparte_3
unitariamente e complessivamente in euro 3.000,00 - e al solo anche CP_2
quelle del presente giudizio di rinvio - che si liquidano in euro 5.500,00 - oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n.55/14, c.p.a. e IVA come per legge.
Palermo, 28.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo