TRIB
Sentenza 9 settembre 2024
Sentenza 9 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/09/2024, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 33/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 33/2021 promossa da:
(C.F. E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio congiunto e disgiunto dell'avv. Veronica C.F._2
Labonia e dell'avv. Gianluca Ludovici, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Rieti, via Mercatanti n. 5, come da procura speciale in calce all'atto di opposizione
ATTORI contro
(P.IVA e per essa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
quale rappresentante in forza di procura speciale in atti, con il patrocinio
[...] dell'avv. Filippo Falivene, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rieti, via
Roma n. 51, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.05.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale la Controparte_1 esponendo, tra l'altro: che il sig. aveva stipulato con la allora Pt_1 CP_3
pagina 1 di 12 S.p.a. in data 25.06.2009 un contratto di mutuo ipotecario per l'importo complessivo di €75.250,00, con la presenza quale fideiussore della sig.ra che Pt_2 in ragione delle condizioni di contratto, in data 17.07.2009 gli era stata versata la somma di € 74.529,47 (All. n. 4), importo corrispondente alla somma oggetto di mutuo al netto delle spese per imposta sostitutiva (€ 188,13), delle spese di istruttoria (€ 309,03) e delle spese dell'assicurazione contro incendio (€ 223,37); che i contratti di assicurazione contro incendi e cd. “multirischio” erano stati obbligatoriamente stipulati in ragione e in conseguenza causale del contratto di mutuo e prevedevano il mutuatario IG. quale contraente e la Parte_1 mutuante CA.RI.RI. S.p.A. quale beneficiaria;
che in data 17.10.2014 1a CA.RI.RI. gli aveva proposto una modifica dell'importo da pagare mensilmente a titolo di CP_1 rata (aumentandola da €475,68 ad € 515,45), ferme restando tutte le condizioni di mutuo e tutte le spese sostenute dal mutuatario;
che tale modifica, come precisato nella medesima scrittura privata, non costituiva novazione dell'originario contratto di mutuo ipotecario;
di avere provveduto, quindi, al pagamento di n. 91 rate previste dal piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, corrispondendo allo stato la complessiva somma di €39.578,97; che, a fronte di un tasso soglia pari – nel periodo di interesse – al 6,63%, il tasso d'interesse concretamente applicato al contratto di mutuo era risultato essere del 6,8832%, come tale superiore a precedente e quindi usurario;
che ai fini del calcolo dell'interesse concretamente applicato doveva aversi riguardo, per giurisprudenza costante, a tutte le spese ivi comprese quelle per la stipula dei contratti assicurativi collegati all'operazione di mutuo;
che ne derivava la nullità ex art. 1815, II co., c.c. della relativa clausola e la conseguente gratuità del contratto, con conseguente obbligo a carico della convenuta di restituirgli tutte le somme corrisposte in eccedenza rispetto alla sorte capitale dovuta in ragione del piano di ammortamento al momento della domanda, pari allo stato a €17.896,54, oltre interessi dalla data del sorto diritto al soddisfo;
che in data 10.09.2020 la trascorsi 3 anni e 6 mesi dal Controparte_4 pagamento dell'ultima rata, senza mai aver espressamente richiesto il rientro del presunto insoluto, gli aveva intimato il pagamento delle rate scadute, con contestuale comunicazione per conoscenza alla IG.ra in qualità di Parte_2 fideiussore;
che era seguita, poi, missiva a mezzo race. a/r in data 06.10.2020,
pagina 2 di 12 indirizzata al IG. e per conoscenza, in qualità di fideiussore, alla Parte_1
IG.ra (e ricevuta dagli stessi solo in data 15.10.2020), avente ad Parte_2 oggetto la “comunicazione di preventiva segnalazione alla Centrale dei Rischi della
Banca d'Italia”, in assenza di qualsivoglia verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge per poter procedere in tal senso.
Tanto premesso, gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “a)
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità della clausola del contratto di mutuo ipotecario de quo ex art. 1815 c.c. per i motivi tutti espressi in premessa, nonch6 ACCERTARE E
DICHIARARE che il IG. 'è creditore nei confronti della Parte_1 [...] della somma allo stato complessivamente ammontante ad € Controparte_4
17.896,54, come da allegata perizia, oltre interessi dalla data del sorto diritto sino al soddisfo, e, per l'effetto, CONDANNARE la alla restituzione in Controparte_4 favore del IG. della somma di € 17.896,54, oltre interessi dalla data Parte_1 del sorto diritto sino al soddisfo;
b) ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità dell'iscrizione alla Centrale Rischi di Banca d'Italia ed ai Sistemi di informazione
Creditizie cui aderisce la odierna convenuta, disposta dalla a Controparte_4 carico dell'odierno attore e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta alla immediata cancellazione del nominativo del IG. dall'elenco della Centrale Rischi Parte_1 di Banca d'Italia e dei Sistemi di informazione Creditizie cui la banca aderisce;
c)
ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità della odierna convenuta ai sensi dell'art. 96, I e Ill c.p.c., c.p.c. e, per l'effetto, CONDANNARE la Controparte_4 in favore degli odierni attori al risarcimento della somma che l'Ill.mo Giudice adito vorrà equitativamente determinare. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
La costituitasi in giudizio – quale incorporante Controparte_1
CA.RI.RI. S.p.a. - a mezzo della rappresentante in via Controparte_2 pregiudiziale chiedeva dichiararsi l'improcedibilità dell'azione avversaria per omesso espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria e nel merito concludeva per il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori siccome infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle stesse, perché si disponesse la compensazione, sino a concorrenza, degli importi dovuti dalla Banca, nella misura accertata, con la somma pagina 3 di 12 di € 84.820,24, di cui la stessa era creditrice nei confronti degli attori, per le ragioni meglio descritte in narrativa.
Erano espletate prova orale e CTU tesa ad accertare l'eventuale applicazione, da parte dell'istituto di credito, di interessi usurari ed all'esito la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.05.2024, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
In via pregiudiziale, deve intendersi superata la questione della improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta nel costituirsi in giudizio, avendo nelle more gli attori documentato l'espletamento del tentativo di mediazione, rimasto infruttuoso.
Venendo al merito, nella specie costituiscono circostanze pacifiche tra le parti e, comunque, documentalmente provate: l'intervenuta stipula in data 25.06.2009, tra la allora CA.RI.RI. S.p.a. e il sig. (con la sig.ra in Parte_1 Parte_2 veste di fideiussore), di un contratto di mutuo ipotecario per l'importo complessivo di
€75.250,00 (v. all. 1 al fascicolo di parte attrice); l'erogazione in data 17.07.2009 della somma di € 74.529,47 (v. all. n. 4), importo corrispondente alla somma oggetto di mutuo al netto delle spese per imposta sostitutiva (€ 188,13), delle spese di istruttoria (€ 309,03) e delle spese dell'assicurazione contro incendio (€ 223,37); la stipula, altresì, dei contratti di assicurazione contro incendi e cd. “multirischio” (v. all.ti nn. 2 e 3); l'intervenuto pagamento, da parte del mutuatario, di n. 91 rate previste dal piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, per complessivi
€39.578,97 (v. all. n. 6).
Il sig. ha, peraltro, lamentato la pattuizione originaria – e conseguente Pt_1 applicazione - di interessi corrispettivi superiori al tasso soglia da parte dell'istituto di credito, con conseguente nullità della relativa clausola e gratuità del contratto, concludendo perché la banca venisse condannata a restituirgli le somme versate in eccesso rispetto alla sorte capitale.
In tale prospettiva ed al fine di accertare quanto lamentato da parte attrice, il
Tribunale ricorreva a CTU, le cui risultanze, siccome frutto di valutazioni logiche, coerenti ed esenti da profili di censura sotto l'aspetto motivazionale, vengono interamente fatte proprie dal giudicante.
pagina 4 di 12 Ebbene, il CTU all'esito della propria indagine ha riscontrato che a fronte di un tasso soglia pari (al 25.06.2009), per la tipologia di rapporto in questione (mutuo ipotecario), al 6,63%, la allora CA.RI.Ri. S.p.a. ha in realtà applicato un TEG pari al
6,88% (v. a pag. 16 della relazione), da ritenersi, come tale, senz'altro usurario.
Bene ha fatto, a tal fine, il CTU ad inserire nel calcolo del TEG anche le spese relative ai rapporti assicurativi, tenuto conto che per giurisprudenza costante, in relazione alla (oggi pacificamente riconosciuta) ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito e che la sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta in ipotesi (che puntualmente si verifica nel caso che ci occupa) di contestualità tra la spesa e l'erogazione collegata al contratto di finanziamento (v., da ultimo, Cass. civ. n.
8806/17).
Né può fondatamente sostenersi - al fine di escludere l'inserimento, nel caso che ci occupa, delle spese assicurative nel calcolo del TEG - che detto inserimento sia avvenuto ad opera della Banca d'Italia solo nel 2009 e che quindi le relative
Istruzioni non fossero dal CTU applicabili alla presente fattispecie ratione temporis, sia perché le Istruzioni della Banca d'Italia non costituiscono fonti di produzione del diritto cui possa applicarsi il principio di irretroattività, sia perché, anche a voler attribuire alle stesse una qualche valenza normativa, la stessa Corte di Cassazione, nel confutare, con la pronuncia poc'anzi citata, la tesi della Corte d'Appello di
Napoli, secondo cui la Banca d'Italia, con la proprie precedenti Istruzioni del 2001, non aveva inteso inserire le spese di assicurazione nel calcolo del TEG, ha rilevato: che “il riscontro va, in modo specifico, alla formula delle istruzioni secondo cui «ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono inclusi ... le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito»”; che “La Corte napoletana ha letto la trascritta frase nel senso che questa escluda dall'arco delle voci rilevanti per il calcolo usurario le spese «facoltative». Nel portarsi a questo risultato, tuttavia, essa non ha svolto
pagina 5 di 12 nessun itinerario argomentativo a sostegno, quasi il passaggio fosse da stimare automatico”; che “Appare invero sistematicamente conforme al principio segnato dal disposto dell'art. 644, e pure più semplice, dare al richiamato passo delle istruzioni un significato diverso. Che viene a fare perno, in particolare, sulla circostanza che normalmente i contratti di credito bancari sono predisposti - nelle varie componenti in cui si vengono ad articolare, spese di assicurazione e garanzia ricomprese dall'impresa bancaria;
e così di solito proposti, secondo un blocco unitario (seppure in sé scomponibile in vari segmenti) cioè, al mercato dei clienti. Il riferimento va, in definitiva, alle correnti modalità di offerta del prodotto, dove il collegamento tra concessione del credito e voce economica risulta evidente. Il tutto senza alcun pregiudizio, va da sé, per le situazioni in cui l'offerta avviene secondo altre, diverse modalità: in cui, per l'appunto, la sussistenza o meno di un collegamento tra credito e voce economica (qui, spesa di assicurazione) - secondo quanto prescritto dalla parte finale del comma 5 dell'art. 644 - resta questione del tutto aperta”; che “Del resto, sono le stesse istruzioni emanate nel 2001 dalla Banca d'Italia a suggerire un'interpretazione di piena conformità del relativo dettato al principio espresso nella norma dell'art. 644: non certo a caso il loro incipit si sostanzia nella riproduzione del testo del comma 5 della norma appena richiamata”; che “Anche le istruzioni successivamente emanate in materia dalla Banca d'Italia vengono indirettamente a confermare l'interpretazione appena sopra delibata”; che “durante il corso del 2009, in effetti, nel procedere a una revisione generale delle medesime, la Banca d'Italia ha tra
l'altro precisato che restano incluse nel conto di usurarietà «le spese per assicurazioni
o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ..., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento”; che “un'interpretazione di tale nuova formula in termini di «rottura» rispetto a quelli precedenti sembra per la verità attingere a margini di non agevole spiegazione”; che “del tutto ragionevole appare, invece, opinare che con la nuova formula la Banca d'Italia abbia inteso esplicitare con più chiare parole quanto già in precedenza sostanzialmente inteso, al fine di dissipare ogni eventuale dubbio ipoteticamente presente nell'operatività”; che “la contestualità tra credito e assicurazione - quale espressione indicativa, e presuntiva, del «collegamento» tra questi elementi che è richiesto dal comma 5 dell'art. 644 - si pone, prima di ogni altra
pagina 6 di 12 cosa, come manifestazione tipica di un'offerta sul mercato che si modella sull'articolazione di prodotti predisposti in modo unitario e preassemblati”.
Si osservi, ad abundantiam, che ad avviso della giurisprudenza più accorta
(Trib. R. Emilia, 09.07.2015; conf. App. Milano n. 1070/14; n. 3283/13; Trib.
Padova 14.03.2014; trib. Busto Arsizio n. 18/11; Trib. R. Emilia, 04.12.2014) i costi per la stipula di un contratto di assicurazione, ove connessi alla stipula di un contratto di mutuo, devono essere tenuti presenti ai fini del calcolo del TEG anche ove in ipotesi dalle Istruzioni della Banca d'Italia dovessero ricavarsi indicazioni diverse, atteso che: 1) la disciplina dell'usura è posta da una fonte legislativa primaria, ricavata dagli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., che demanda alla fonte legislativa secondaria del Decreto Ministeriale, emanato sulla base delle Rilevazioni della Banca
d'Italia, solo l'individuazione del TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio, in base al quale viene calcolato il costo del finanziamento); 2) in sostanza, la natura prescrittiva di norme tecniche autorizzate, per le rilevazioni effettuate dalla fonte sublegislativa, è limitata alla sola definizione del TEGM e quindi alla soglia di usurarietà per ciascuna operazione e per ciascun periodo trimestrale di rilevamento;
3) che non rivestono, viceversa, la qualifica di normatività i presupposti dell'attività di rilevazione le attività e le direttive delle Banca d'Italia, anche in tema di TAEG, relativi alla segnalazione dei tassi poi utilizzati per l'emanazione dell'atto normativo secondario consacrato nel decreto ministeriale trimestrale;
4) che in definitiva, anche i costi assicurativi connessi all'erogazione del credito devono essere presi in esame ai fini del calcolo del TEG, proprio perché il calcolo del TEG, diversamente da quello del TEGM, non può essere vincolato dalle Istruzioni della Banca d'Italia.
A confermare la correttezza del richiamo a tale impostazione nel caso che ci occupa militano, infine, le risultanze della espletata prova orale (cui per brevità si rimanda), da cui è emerso che la stipula dei contratti di assicurazione di cui sopra era stata nella specie, prospettata come indispensabile per poter accedere alla erogazione del prestito
Alla luce delle considerazioni che precedono dovrà essere, in definitiva, accertata e dichiarata ex artt. 1419 e 1815, II co., c.c. la nullità delle clausole del contratto di mutuo per cui è causa, aventi ad oggetto la pattuizione di interessi pagina 7 di 12 corrispettivi usurari, con conseguente gratuità del rapporto e non debenza di alcun interesse.
Il CTU ha quindi “…proceduto alla rideterminazione del rapporto di dare avere tra le parti, senza tener conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato” (v. a pag.
18) riscontrando che “A fronte del finanziamento per € 75.250,00, fino alla rata 91 avente scadenza 31/01/2017, la parte mutuataria aveva effettuato pagamenti per
€10.809,14 a titolo di captale, € 27.764,33 a titolo di interessi corrispettivi ed €
982,45 a titolo di interessi di mora;
ne deriva che il rapporto dare avere tra le parti evidenzia un saldo ancora da restituire di € 35.694,08”.
In conclusione, dovrà accertarsi e dichiararsi che il sig. è, allo stato, Pt_1 debitore nei confronti della della complessiva somma di Controparte_1
€35.694,08, con conseguente rigetto della domanda restitutoria avanzata da parte attrice.
In ordine alle tempistiche e modalità del rientro del dall'esposizione Pt_1 debitoria, questo giudice non ritiene nella presente sede di doversi pronunciare, non avendo parte attrice chiesto accertarsi l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del recesso da parte della banca (v. all. 9 al fascicolo di parte attrice).
La domanda tesa all'accertamento e alla declaratoria della illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia della posizione del , Pt_1 con conseguente condanna della alla immediata Controparte_1 cancellazione del nominativo dell'attore dal relativo elenco, è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Quanto ai presupposti per la legittimità della segnalazione a sofferenza - affermati in relazione alle segnalazioni alla Centrale Rischi pubblica della Banca
d'Italia, ma pacificamente applicabili anche con riguardo a segnalazioni effettuate presso Centrali Private, attesa la sostanziale identità degli effetti pregiudizievoli “a cascata” per i soggetti segnalati -, la giurisprudenza di merito ha chiarito che la medesima è subordinata al requisito in capo al debitore dell'insolvenza, intesa come incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con il suo patrimonio
(art. 5 legge fall.), ovvero a «situazioni equiparabili» e che, dunque, il mero inadempimento del debito verso la banca, eventualmente anche accompagnato da un esplicito rifiuto di adempiere, non comporta la qualificazione della posizione del pagina 8 di 12 credito come «in sofferenza» (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 7958/09; Trib. Prato
14.10.2013; Trib. Bari 04.04.2012; Trib. Pescara 21.12.2006; Trib. Roma
10.03.1998; nello stesso senso Trib. Roma 05.08.1998, secondo cui considerato che la segnalazione dei crediti in sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può invece scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel servizio di pagamento del debito, va accolta la domanda cautelare diretta ad ottenere la sospensione della segnalazione presso la centrale rischi).
Del resto, le Istruzioni impartite dalla Banca d'Italia agli intermediari prevedono che nella predetta categoria debbano essere segnalati i crediti per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o in situazioni sostanzialmente equiparabili e che l'appostazione a sofferenza implica una valutazione, da parte dell'intermediario, della complessiva situazione finanziaria del cliente, non potendo scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito.
Ciò posto e tornando al caso che ci occupa, la banca convenuta non ha dato alcuna prova di avere effettuato le necessarie verifiche in ordine alla complessiva situazione finanziarie del cliente di cui sopra, al fine di accertare se l'inadempimento riscontrato avesse o meno determinato in capo al debitore una situazione di insolvenza, intesa come incapacità dello stesso a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con il proprio patrimonio.
Oltre tutto, nella specie l'inadempimento del è risultato (parzialmente) Pt_1 giustificato dalla condotta della banca (applicazione ab origine di interessi corrispettivi usurari), il che a maggior ragione avrebbe imposto una puntuale motivazione a sostegno della condotta dell'istituto mutuante.
Non vi è prova, infine, che la segnalazione sia stata preceduta dal necessario preavviso al mutuatario, ulteriore profilo di illegittimità della relativa procedura ravvisato dalla giurisprudenza di merito.
Stante quanto sopra, in accoglimento della relativa domanda, dovrà accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della segnalazione, da parte dell'istituto di credito, della posizione dell'attore alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, con conseguente pagina 9 di 12 condanna della convenuta alla immediata cancellazione del nominativo del Pt_1 dal relativo elenco.
La domanda formulata da parte attrice e volta alla condanna della
[...] al risarcimento dei danni subiti ex art. 96 c.p.c. deve essere respinta, la CP_1 stessa essendo rimasta sfornita di prova.
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982).
Ne consegue che “… il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente
l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario” (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393).
Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, la totale soccombenza di chi l'ha azionata e l'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove nel caso di specie nessuno dei suddetti presupposti ricorre concretamente.
Ne discende l'inevitabile reiezione della domanda de qua.
Miglior sorte non merita la domanda ex art. 96, III co., c.p.c. pure proposta dal
. Pt_1
Costituisce, al riguardo, opinione della giurisprudenza di legittimità quella secondo cui “…la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i
pagina 10 di 12 casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale
l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione” (Cass. 27623/2017).
Ebbene, nella specie nulla viene allegato in sede di atto di citazione circa la configurabilità dei predetti presupposti, né, del resto, risulta immediatamente percepibile una condotta apertamente abusiva e strumentale da parte dell'istituto di credito convenuto che, tra l'altro, è risultato solo parzialmente soccombente, a dimostrazione dell'assenza di pretestuosità delle difese dallo stesso spiegate.
Anche tale domanda dovrà essere, in conclusione, respinta.
La soccombenza reciproca induce, infine, a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, II co., c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Per identiche ragioni le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti, per quote uguali tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara la nullità ex artt. 1419 e 1815, II co., c.c. delle clausole del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 25.06.2009 da Parte_1
e dalla allora CA.RI.RI. S.p.a. per l'importo complessivo di €75.250,00 (v. all. 1 al fascicolo di parte attrice), aventi ad oggetto la pattuizione di interessi corrispettivi usurari, con conseguente non debenza di interesse alcuno e gratuità del contratto;
• accerta e dichiara che il è ad oggi debitore, nei confronti della Pt_1 [...]
della somma complessiva di €35.694,08; Controparte_1
• per l'effetto, respinge la domanda restitutoria avanzata dall'attore;
pagina 11 di 12 • accerta e dichiara l'illegittimità della segnalazione, da parte della banca, della posizione del , condannando Controparte_5 la convenuta alla immediata cancellazione del nominativo dell'attore dal relativo elenco;
• respinge le domande ex art. 96, I e III co., c.p.c. pure proposte da parte attrice;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
• pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di tutte le parti, per quote uguali tra loro.
Rieti, 06.09.2024
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. GIANLUCA
MORABITO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 33/2021 promossa da:
(C.F. E (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio congiunto e disgiunto dell'avv. Veronica C.F._2
Labonia e dell'avv. Gianluca Ludovici, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Rieti, via Mercatanti n. 5, come da procura speciale in calce all'atto di opposizione
ATTORI contro
(P.IVA e per essa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
quale rappresentante in forza di procura speciale in atti, con il patrocinio
[...] dell'avv. Filippo Falivene, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rieti, via
Roma n. 51, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.05.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale la Controparte_1 esponendo, tra l'altro: che il sig. aveva stipulato con la allora Pt_1 CP_3
pagina 1 di 12 S.p.a. in data 25.06.2009 un contratto di mutuo ipotecario per l'importo complessivo di €75.250,00, con la presenza quale fideiussore della sig.ra che Pt_2 in ragione delle condizioni di contratto, in data 17.07.2009 gli era stata versata la somma di € 74.529,47 (All. n. 4), importo corrispondente alla somma oggetto di mutuo al netto delle spese per imposta sostitutiva (€ 188,13), delle spese di istruttoria (€ 309,03) e delle spese dell'assicurazione contro incendio (€ 223,37); che i contratti di assicurazione contro incendi e cd. “multirischio” erano stati obbligatoriamente stipulati in ragione e in conseguenza causale del contratto di mutuo e prevedevano il mutuatario IG. quale contraente e la Parte_1 mutuante CA.RI.RI. S.p.A. quale beneficiaria;
che in data 17.10.2014 1a CA.RI.RI. gli aveva proposto una modifica dell'importo da pagare mensilmente a titolo di CP_1 rata (aumentandola da €475,68 ad € 515,45), ferme restando tutte le condizioni di mutuo e tutte le spese sostenute dal mutuatario;
che tale modifica, come precisato nella medesima scrittura privata, non costituiva novazione dell'originario contratto di mutuo ipotecario;
di avere provveduto, quindi, al pagamento di n. 91 rate previste dal piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, corrispondendo allo stato la complessiva somma di €39.578,97; che, a fronte di un tasso soglia pari – nel periodo di interesse – al 6,63%, il tasso d'interesse concretamente applicato al contratto di mutuo era risultato essere del 6,8832%, come tale superiore a precedente e quindi usurario;
che ai fini del calcolo dell'interesse concretamente applicato doveva aversi riguardo, per giurisprudenza costante, a tutte le spese ivi comprese quelle per la stipula dei contratti assicurativi collegati all'operazione di mutuo;
che ne derivava la nullità ex art. 1815, II co., c.c. della relativa clausola e la conseguente gratuità del contratto, con conseguente obbligo a carico della convenuta di restituirgli tutte le somme corrisposte in eccedenza rispetto alla sorte capitale dovuta in ragione del piano di ammortamento al momento della domanda, pari allo stato a €17.896,54, oltre interessi dalla data del sorto diritto al soddisfo;
che in data 10.09.2020 la trascorsi 3 anni e 6 mesi dal Controparte_4 pagamento dell'ultima rata, senza mai aver espressamente richiesto il rientro del presunto insoluto, gli aveva intimato il pagamento delle rate scadute, con contestuale comunicazione per conoscenza alla IG.ra in qualità di Parte_2 fideiussore;
che era seguita, poi, missiva a mezzo race. a/r in data 06.10.2020,
pagina 2 di 12 indirizzata al IG. e per conoscenza, in qualità di fideiussore, alla Parte_1
IG.ra (e ricevuta dagli stessi solo in data 15.10.2020), avente ad Parte_2 oggetto la “comunicazione di preventiva segnalazione alla Centrale dei Rischi della
Banca d'Italia”, in assenza di qualsivoglia verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge per poter procedere in tal senso.
Tanto premesso, gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: “a)
ACCERTARE e DICHIARARE la nullità della clausola del contratto di mutuo ipotecario de quo ex art. 1815 c.c. per i motivi tutti espressi in premessa, nonch6 ACCERTARE E
DICHIARARE che il IG. 'è creditore nei confronti della Parte_1 [...] della somma allo stato complessivamente ammontante ad € Controparte_4
17.896,54, come da allegata perizia, oltre interessi dalla data del sorto diritto sino al soddisfo, e, per l'effetto, CONDANNARE la alla restituzione in Controparte_4 favore del IG. della somma di € 17.896,54, oltre interessi dalla data Parte_1 del sorto diritto sino al soddisfo;
b) ACCERTARE e DICHIARARE l'illegittimità dell'iscrizione alla Centrale Rischi di Banca d'Italia ed ai Sistemi di informazione
Creditizie cui aderisce la odierna convenuta, disposta dalla a Controparte_4 carico dell'odierno attore e, per l'effetto, CONDANNARE la convenuta alla immediata cancellazione del nominativo del IG. dall'elenco della Centrale Rischi Parte_1 di Banca d'Italia e dei Sistemi di informazione Creditizie cui la banca aderisce;
c)
ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità della odierna convenuta ai sensi dell'art. 96, I e Ill c.p.c., c.p.c. e, per l'effetto, CONDANNARE la Controparte_4 in favore degli odierni attori al risarcimento della somma che l'Ill.mo Giudice adito vorrà equitativamente determinare. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
La costituitasi in giudizio – quale incorporante Controparte_1
CA.RI.RI. S.p.a. - a mezzo della rappresentante in via Controparte_2 pregiudiziale chiedeva dichiararsi l'improcedibilità dell'azione avversaria per omesso espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria e nel merito concludeva per il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori siccome infondate in fatto e in diritto e comunque non provate e in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle stesse, perché si disponesse la compensazione, sino a concorrenza, degli importi dovuti dalla Banca, nella misura accertata, con la somma pagina 3 di 12 di € 84.820,24, di cui la stessa era creditrice nei confronti degli attori, per le ragioni meglio descritte in narrativa.
Erano espletate prova orale e CTU tesa ad accertare l'eventuale applicazione, da parte dell'istituto di credito, di interessi usurari ed all'esito la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.05.2024, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
In via pregiudiziale, deve intendersi superata la questione della improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta nel costituirsi in giudizio, avendo nelle more gli attori documentato l'espletamento del tentativo di mediazione, rimasto infruttuoso.
Venendo al merito, nella specie costituiscono circostanze pacifiche tra le parti e, comunque, documentalmente provate: l'intervenuta stipula in data 25.06.2009, tra la allora CA.RI.RI. S.p.a. e il sig. (con la sig.ra in Parte_1 Parte_2 veste di fideiussore), di un contratto di mutuo ipotecario per l'importo complessivo di
€75.250,00 (v. all. 1 al fascicolo di parte attrice); l'erogazione in data 17.07.2009 della somma di € 74.529,47 (v. all. n. 4), importo corrispondente alla somma oggetto di mutuo al netto delle spese per imposta sostitutiva (€ 188,13), delle spese di istruttoria (€ 309,03) e delle spese dell'assicurazione contro incendio (€ 223,37); la stipula, altresì, dei contratti di assicurazione contro incendi e cd. “multirischio” (v. all.ti nn. 2 e 3); l'intervenuto pagamento, da parte del mutuatario, di n. 91 rate previste dal piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, per complessivi
€39.578,97 (v. all. n. 6).
Il sig. ha, peraltro, lamentato la pattuizione originaria – e conseguente Pt_1 applicazione - di interessi corrispettivi superiori al tasso soglia da parte dell'istituto di credito, con conseguente nullità della relativa clausola e gratuità del contratto, concludendo perché la banca venisse condannata a restituirgli le somme versate in eccesso rispetto alla sorte capitale.
In tale prospettiva ed al fine di accertare quanto lamentato da parte attrice, il
Tribunale ricorreva a CTU, le cui risultanze, siccome frutto di valutazioni logiche, coerenti ed esenti da profili di censura sotto l'aspetto motivazionale, vengono interamente fatte proprie dal giudicante.
pagina 4 di 12 Ebbene, il CTU all'esito della propria indagine ha riscontrato che a fronte di un tasso soglia pari (al 25.06.2009), per la tipologia di rapporto in questione (mutuo ipotecario), al 6,63%, la allora CA.RI.Ri. S.p.a. ha in realtà applicato un TEG pari al
6,88% (v. a pag. 16 della relazione), da ritenersi, come tale, senz'altro usurario.
Bene ha fatto, a tal fine, il CTU ad inserire nel calcolo del TEG anche le spese relative ai rapporti assicurativi, tenuto conto che per giurisprudenza costante, in relazione alla (oggi pacificamente riconosciuta) ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito e che la sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta in ipotesi (che puntualmente si verifica nel caso che ci occupa) di contestualità tra la spesa e l'erogazione collegata al contratto di finanziamento (v., da ultimo, Cass. civ. n.
8806/17).
Né può fondatamente sostenersi - al fine di escludere l'inserimento, nel caso che ci occupa, delle spese assicurative nel calcolo del TEG - che detto inserimento sia avvenuto ad opera della Banca d'Italia solo nel 2009 e che quindi le relative
Istruzioni non fossero dal CTU applicabili alla presente fattispecie ratione temporis, sia perché le Istruzioni della Banca d'Italia non costituiscono fonti di produzione del diritto cui possa applicarsi il principio di irretroattività, sia perché, anche a voler attribuire alle stesse una qualche valenza normativa, la stessa Corte di Cassazione, nel confutare, con la pronuncia poc'anzi citata, la tesi della Corte d'Appello di
Napoli, secondo cui la Banca d'Italia, con la proprie precedenti Istruzioni del 2001, non aveva inteso inserire le spese di assicurazione nel calcolo del TEG, ha rilevato: che “il riscontro va, in modo specifico, alla formula delle istruzioni secondo cui «ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono inclusi ... le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito»”; che “La Corte napoletana ha letto la trascritta frase nel senso che questa escluda dall'arco delle voci rilevanti per il calcolo usurario le spese «facoltative». Nel portarsi a questo risultato, tuttavia, essa non ha svolto
pagina 5 di 12 nessun itinerario argomentativo a sostegno, quasi il passaggio fosse da stimare automatico”; che “Appare invero sistematicamente conforme al principio segnato dal disposto dell'art. 644, e pure più semplice, dare al richiamato passo delle istruzioni un significato diverso. Che viene a fare perno, in particolare, sulla circostanza che normalmente i contratti di credito bancari sono predisposti - nelle varie componenti in cui si vengono ad articolare, spese di assicurazione e garanzia ricomprese dall'impresa bancaria;
e così di solito proposti, secondo un blocco unitario (seppure in sé scomponibile in vari segmenti) cioè, al mercato dei clienti. Il riferimento va, in definitiva, alle correnti modalità di offerta del prodotto, dove il collegamento tra concessione del credito e voce economica risulta evidente. Il tutto senza alcun pregiudizio, va da sé, per le situazioni in cui l'offerta avviene secondo altre, diverse modalità: in cui, per l'appunto, la sussistenza o meno di un collegamento tra credito e voce economica (qui, spesa di assicurazione) - secondo quanto prescritto dalla parte finale del comma 5 dell'art. 644 - resta questione del tutto aperta”; che “Del resto, sono le stesse istruzioni emanate nel 2001 dalla Banca d'Italia a suggerire un'interpretazione di piena conformità del relativo dettato al principio espresso nella norma dell'art. 644: non certo a caso il loro incipit si sostanzia nella riproduzione del testo del comma 5 della norma appena richiamata”; che “Anche le istruzioni successivamente emanate in materia dalla Banca d'Italia vengono indirettamente a confermare l'interpretazione appena sopra delibata”; che “durante il corso del 2009, in effetti, nel procedere a una revisione generale delle medesime, la Banca d'Italia ha tra
l'altro precisato che restano incluse nel conto di usurarietà «le spese per assicurazioni
o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ..., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento”; che “un'interpretazione di tale nuova formula in termini di «rottura» rispetto a quelli precedenti sembra per la verità attingere a margini di non agevole spiegazione”; che “del tutto ragionevole appare, invece, opinare che con la nuova formula la Banca d'Italia abbia inteso esplicitare con più chiare parole quanto già in precedenza sostanzialmente inteso, al fine di dissipare ogni eventuale dubbio ipoteticamente presente nell'operatività”; che “la contestualità tra credito e assicurazione - quale espressione indicativa, e presuntiva, del «collegamento» tra questi elementi che è richiesto dal comma 5 dell'art. 644 - si pone, prima di ogni altra
pagina 6 di 12 cosa, come manifestazione tipica di un'offerta sul mercato che si modella sull'articolazione di prodotti predisposti in modo unitario e preassemblati”.
Si osservi, ad abundantiam, che ad avviso della giurisprudenza più accorta
(Trib. R. Emilia, 09.07.2015; conf. App. Milano n. 1070/14; n. 3283/13; Trib.
Padova 14.03.2014; trib. Busto Arsizio n. 18/11; Trib. R. Emilia, 04.12.2014) i costi per la stipula di un contratto di assicurazione, ove connessi alla stipula di un contratto di mutuo, devono essere tenuti presenti ai fini del calcolo del TEG anche ove in ipotesi dalle Istruzioni della Banca d'Italia dovessero ricavarsi indicazioni diverse, atteso che: 1) la disciplina dell'usura è posta da una fonte legislativa primaria, ricavata dagli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., che demanda alla fonte legislativa secondaria del Decreto Ministeriale, emanato sulla base delle Rilevazioni della Banca
d'Italia, solo l'individuazione del TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio, in base al quale viene calcolato il costo del finanziamento); 2) in sostanza, la natura prescrittiva di norme tecniche autorizzate, per le rilevazioni effettuate dalla fonte sublegislativa, è limitata alla sola definizione del TEGM e quindi alla soglia di usurarietà per ciascuna operazione e per ciascun periodo trimestrale di rilevamento;
3) che non rivestono, viceversa, la qualifica di normatività i presupposti dell'attività di rilevazione le attività e le direttive delle Banca d'Italia, anche in tema di TAEG, relativi alla segnalazione dei tassi poi utilizzati per l'emanazione dell'atto normativo secondario consacrato nel decreto ministeriale trimestrale;
4) che in definitiva, anche i costi assicurativi connessi all'erogazione del credito devono essere presi in esame ai fini del calcolo del TEG, proprio perché il calcolo del TEG, diversamente da quello del TEGM, non può essere vincolato dalle Istruzioni della Banca d'Italia.
A confermare la correttezza del richiamo a tale impostazione nel caso che ci occupa militano, infine, le risultanze della espletata prova orale (cui per brevità si rimanda), da cui è emerso che la stipula dei contratti di assicurazione di cui sopra era stata nella specie, prospettata come indispensabile per poter accedere alla erogazione del prestito
Alla luce delle considerazioni che precedono dovrà essere, in definitiva, accertata e dichiarata ex artt. 1419 e 1815, II co., c.c. la nullità delle clausole del contratto di mutuo per cui è causa, aventi ad oggetto la pattuizione di interessi pagina 7 di 12 corrispettivi usurari, con conseguente gratuità del rapporto e non debenza di alcun interesse.
Il CTU ha quindi “…proceduto alla rideterminazione del rapporto di dare avere tra le parti, senza tener conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato” (v. a pag.
18) riscontrando che “A fronte del finanziamento per € 75.250,00, fino alla rata 91 avente scadenza 31/01/2017, la parte mutuataria aveva effettuato pagamenti per
€10.809,14 a titolo di captale, € 27.764,33 a titolo di interessi corrispettivi ed €
982,45 a titolo di interessi di mora;
ne deriva che il rapporto dare avere tra le parti evidenzia un saldo ancora da restituire di € 35.694,08”.
In conclusione, dovrà accertarsi e dichiararsi che il sig. è, allo stato, Pt_1 debitore nei confronti della della complessiva somma di Controparte_1
€35.694,08, con conseguente rigetto della domanda restitutoria avanzata da parte attrice.
In ordine alle tempistiche e modalità del rientro del dall'esposizione Pt_1 debitoria, questo giudice non ritiene nella presente sede di doversi pronunciare, non avendo parte attrice chiesto accertarsi l'insussistenza dei presupposti per l'esercizio del recesso da parte della banca (v. all. 9 al fascicolo di parte attrice).
La domanda tesa all'accertamento e alla declaratoria della illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia della posizione del , Pt_1 con conseguente condanna della alla immediata Controparte_1 cancellazione del nominativo dell'attore dal relativo elenco, è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Quanto ai presupposti per la legittimità della segnalazione a sofferenza - affermati in relazione alle segnalazioni alla Centrale Rischi pubblica della Banca
d'Italia, ma pacificamente applicabili anche con riguardo a segnalazioni effettuate presso Centrali Private, attesa la sostanziale identità degli effetti pregiudizievoli “a cascata” per i soggetti segnalati -, la giurisprudenza di merito ha chiarito che la medesima è subordinata al requisito in capo al debitore dell'insolvenza, intesa come incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con il suo patrimonio
(art. 5 legge fall.), ovvero a «situazioni equiparabili» e che, dunque, il mero inadempimento del debito verso la banca, eventualmente anche accompagnato da un esplicito rifiuto di adempiere, non comporta la qualificazione della posizione del pagina 8 di 12 credito come «in sofferenza» (cfr. Cass. civ., Sez. I, n. 7958/09; Trib. Prato
14.10.2013; Trib. Bari 04.04.2012; Trib. Pescara 21.12.2006; Trib. Roma
10.03.1998; nello stesso senso Trib. Roma 05.08.1998, secondo cui considerato che la segnalazione dei crediti in sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può invece scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel servizio di pagamento del debito, va accolta la domanda cautelare diretta ad ottenere la sospensione della segnalazione presso la centrale rischi).
Del resto, le Istruzioni impartite dalla Banca d'Italia agli intermediari prevedono che nella predetta categoria debbano essere segnalati i crediti per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o in situazioni sostanzialmente equiparabili e che l'appostazione a sofferenza implica una valutazione, da parte dell'intermediario, della complessiva situazione finanziaria del cliente, non potendo scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito.
Ciò posto e tornando al caso che ci occupa, la banca convenuta non ha dato alcuna prova di avere effettuato le necessarie verifiche in ordine alla complessiva situazione finanziarie del cliente di cui sopra, al fine di accertare se l'inadempimento riscontrato avesse o meno determinato in capo al debitore una situazione di insolvenza, intesa come incapacità dello stesso a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni con il proprio patrimonio.
Oltre tutto, nella specie l'inadempimento del è risultato (parzialmente) Pt_1 giustificato dalla condotta della banca (applicazione ab origine di interessi corrispettivi usurari), il che a maggior ragione avrebbe imposto una puntuale motivazione a sostegno della condotta dell'istituto mutuante.
Non vi è prova, infine, che la segnalazione sia stata preceduta dal necessario preavviso al mutuatario, ulteriore profilo di illegittimità della relativa procedura ravvisato dalla giurisprudenza di merito.
Stante quanto sopra, in accoglimento della relativa domanda, dovrà accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della segnalazione, da parte dell'istituto di credito, della posizione dell'attore alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, con conseguente pagina 9 di 12 condanna della convenuta alla immediata cancellazione del nominativo del Pt_1 dal relativo elenco.
La domanda formulata da parte attrice e volta alla condanna della
[...] al risarcimento dei danni subiti ex art. 96 c.p.c. deve essere respinta, la CP_1 stessa essendo rimasta sfornita di prova.
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I, 1722/1982).
Ne consegue che “… il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente
l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario” (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393).
Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, la totale soccombenza di chi l'ha azionata e l'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove nel caso di specie nessuno dei suddetti presupposti ricorre concretamente.
Ne discende l'inevitabile reiezione della domanda de qua.
Miglior sorte non merita la domanda ex art. 96, III co., c.p.c. pure proposta dal
. Pt_1
Costituisce, al riguardo, opinione della giurisprudenza di legittimità quella secondo cui “…la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i
pagina 10 di 12 casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2,
c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale
l'aver agito o resistito pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione” (Cass. 27623/2017).
Ebbene, nella specie nulla viene allegato in sede di atto di citazione circa la configurabilità dei predetti presupposti, né, del resto, risulta immediatamente percepibile una condotta apertamente abusiva e strumentale da parte dell'istituto di credito convenuto che, tra l'altro, è risultato solo parzialmente soccombente, a dimostrazione dell'assenza di pretestuosità delle difese dallo stesso spiegate.
Anche tale domanda dovrà essere, in conclusione, respinta.
La soccombenza reciproca induce, infine, a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, II co., c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Per identiche ragioni le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti, per quote uguali tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara la nullità ex artt. 1419 e 1815, II co., c.c. delle clausole del contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 25.06.2009 da Parte_1
e dalla allora CA.RI.RI. S.p.a. per l'importo complessivo di €75.250,00 (v. all. 1 al fascicolo di parte attrice), aventi ad oggetto la pattuizione di interessi corrispettivi usurari, con conseguente non debenza di interesse alcuno e gratuità del contratto;
• accerta e dichiara che il è ad oggi debitore, nei confronti della Pt_1 [...]
della somma complessiva di €35.694,08; Controparte_1
• per l'effetto, respinge la domanda restitutoria avanzata dall'attore;
pagina 11 di 12 • accerta e dichiara l'illegittimità della segnalazione, da parte della banca, della posizione del , condannando Controparte_5 la convenuta alla immediata cancellazione del nominativo dell'attore dal relativo elenco;
• respinge le domande ex art. 96, I e III co., c.p.c. pure proposte da parte attrice;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
• pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico di tutte le parti, per quote uguali tra loro.
Rieti, 06.09.2024
Il Giudice dott. GIANLUCA MORABITO
pagina 12 di 12